Articolo 30 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 28Articolo 31
Versione
28 ottobre 1947
Art. 30.
Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
Tuttavia, per comprovate necessita', i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purche', in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva piu' di sei sezioni.
Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non piu' tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.
Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947