TAR
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01121 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00252/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2025, proposto da
NA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM, FA AN, WA IC e LA AN, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data
13.6.2024, passata in giudicato. N. 00252/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ND FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 698/2024, pubblicata in data 13.6.2024, con la quale il
Tribunale di Brescia ha così statuito: “1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500 per ogni annualità”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Brescia del 24.1.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle N. 00252/2025 REG.RIC.
entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475
c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 27.2.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
Parte ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali “dalla maturazione del credito sino al saldo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli interessi non le spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza. N. 00252/2025 REG.RIC.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie –
l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. N. 00252/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza, oltre agli interessi legali dal giudicato al saldo;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00252/2025 REG.RIC.
GE CC, Presidente
ND FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE
ND FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE CC
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01121 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00252/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2025, proposto da
NA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM, FA AN, WA IC e LA AN, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data
13.6.2024, passata in giudicato. N. 00252/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ND FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 698/2024, pubblicata in data 13.6.2024, con la quale il
Tribunale di Brescia ha così statuito: “1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500 per ogni annualità”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Brescia del 24.1.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle N. 00252/2025 REG.RIC.
entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475
c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 27.2.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
Parte ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali “dalla maturazione del credito sino al saldo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli interessi non le spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza. N. 00252/2025 REG.RIC.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie –
l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. N. 00252/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza, oltre agli interessi legali dal giudicato al saldo;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00252/2025 REG.RIC.
GE CC, Presidente
ND FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE
ND FE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE CC