Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7312 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale M.O.V.M. Ten. Me. cpl. -OMISSIS-, a firma del Direttore Col. sa. t.ISSIMI -OMISSIS-, notificato in data 01.04.2022, con il quale è stata disposto che la ricorrente è assente ingiustificata il 22.10.2021, il 26.10.2021, il 29.10.2021, il 25.11.2021, il 29.11.2021, il 11.11.2021, il 15.11.2021, il 18.11.2021, il 22.11.2021, il 02.12.2021, il 09.12.2021 e il 13.12.2021, per la durata di 12 giorni (ALL. A);
Provvedimento emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale M.O.V.M. Ten. Me. cpl. -OMISSIS-, a firma del Direttore Col. sa. t.ISSIMI -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio della ricorrente dal 15.12.2021 al 24.03.2022, notificato in data 01.04.2022 (All. B);
• ivi compreso l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
• di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
• nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
• nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento;
• nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dalla ricorrente derivante dalle spese sostenute per l'effettuazione dei tamponi per totali euro 168 (All. C);
• nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dalla ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
• previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 9 quinquies del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, intitolato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, convertito con modificazioni nella Legge n. 87 del 17 giungo 2021 e dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; nella formulazione vigente durante il periodo di sospensione della ricorrente;
• previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quinquies del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile
2021, intitolato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, convertito con modificazioni nella Legge n. 87 del 17 giungo 2021 e dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;, nella formulazione vigente durante il periodo di sospensione della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con ricorso 26 maggio 2022 la sig.ra -OMISSIS-, Magg. sa. (psi) RS in servizio al Dipartimento Militare di Medicina Legale M.O.V.M., ha adito questo TAR per l’annullamento delpProvvedimento emesso da detto Dipartimento con il quale le era stata contestata l’assenza ingiustificata per 12 giorni e quello successivo di sospensione dal servizio dal 15.12.2021 al 24.03.2022 ; richiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni e l’accertamento del proprio diritto alla retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, ed inoltre del proprio diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; il tutto previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52 del 2021 e dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021 o loro rimessione alla Corte Costituzionale per declaratoria di sua illegittimità.
1.1Alla ricorrente veniva contestato il mancato possesso del c.d. “green pass” che a sua volta presupponeva una delle seguenti condizioni: vaccinazione completata, guarigione da COVID-19 o esito negativo di un tampone molecolare o antigenico rapido.
1.2 Il ricorso era affidato a due compositi motivi.
1.3 Si costituiva il Ministero della difesa resistendo al ricorso con documenti e memoria.
1.4 All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso può solo parzialmente trovare accoglimento nei termini di cui in seguito.
2.1 Con il primo motivo rubricato “ Violazione ed errata applicazione degli artt. 885 – 877 - 878 - 893 – 914 -915 – 916 – 917 – 920 – 922 - 936 e 1352 del codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2010 – incompetenza - violazione ed errata applicazione dell’art 4 legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del 27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 - violazione del decreto legge n. 44/2021 – violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 - violazione dei principi di imparzialita’ e proporzionalita’ – illogicita’ ed ingiustizia manifesta - violazione del d. lgs. n. 81/2008” in un mosaico di censure, è stato contestato in primis che la richiesta di tampone fosse avvenuta senza intervento del “medico del lavoro” competente e con la pretesa di addebitare sul lavoratore il costo di dispositivi di protezione personale, come il tampone, quindi è stato contestato il contrasto dei provvedimenti impugnati -pur conformi a norme di legge- con “le norme primarie che regolano lo stato giuridico e il rapporto d’impiego e di servizio dei Militari” le quali prevedono la sospensione dal lavoro e dallo stipendio solo in casi tassativi, tra cui non rientrava la non esibizione del green pass, e comunque sempre garantendo “la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo”, poi si è lamentato ancora come il vaccino di cui si pretendeva l’inoculazione non fosse stato preceduto da apposita prescrizione medica, che invece non veniva rilasciata da alcun medico curante.
2.1.1 Il motivo va integralmente respinto.
2.1.2 E’ infondata l’asserita contrarietà dei provvedimenti al quadro di fonte legislativa che regola l’ordinamento militare.
Va osservato che la ricorrente non nega la conformità di detti provvedimenti ai DL n. 44/2021 come novellato dal DL 172/2021 al DL 5272021 ed alle L. n. 76/2021 e 106/2021, risolvendosi la sua censura nella rivendicazione di un valore poziore all’assetto normativo “ordinario” del settore militare (dato dal D. Lgs. 66/2010 in primis) rispetto alle altre fonti su citate emanate in periodo d’emergenza.
È però ben nota ed evidente l’eccezionalità delle disposizioni dei suddetti testi legislativi emanati in epoca emergenziale -e prima ancora della situazione epidemica che sottostava alla loro adozione- che porta a ritenere del tutto logica l’adozione di misure derogatorie rispetto all’ordinaria disciplina prevista per l’ordinamento militare, senza per questo dar luogo ad alcuna incongruenza costituzionale visto che nel nostro sistema i rapporti “di forza” tra le norme di rango legislativo primario -tutte equipollenti- sono regolati non sul piede di una pretesa superiorità dell’assetto definito dalle “normali disposizioni” (il che porterebbe alla vietata conseguenza di ritenere alcune leggi superiori alle altre solo perché “quadro” o disciplinanti funditus una particolare materia) bensì secondo gli ordinari criteri di specialità, posteriorità ed eccezionalità.
Nel caso di specie, quindi, del tutto legittimi si rivelano i provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui ai DL n. 172/2021 e novellato DL 44/2021 e 52/2021 ed alle L. n. 76/2021 e 106/2021 le quali, in considerazione del loro rango primario e del loro carattere di eccezionalità (prima ancora che posteriorità), erano senz’altro idonee vettrici di misure derogatorie rispetto all’ordinario quadro legislativo regolante il rapporto d’impiego militare.
La stessa capacità derogatoria deve essere riconosciuta alle predette disposizioni emanate in epoca emergenziale anche in ordine alle normative su prescrizione dei farmaci, loro somministrazione e ruolo del medico del lavoro.
2.2 Con il secondo, subordinato, motivo rubricato “ Illegittimita’ costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 - 3 – 4 - 13 - 32 – 35 - 36 – 117 della costituzione – violazione degli artt. 3, 21 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – violazione dell’art. 14 della convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 12 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali – violazione dell’art. 8 della carta di Nizza - violazione del regolamento UE 953/2021 – violazione della dichiarazione di Helsinki – violazione art. 500 del t.u. della scuola e dell’art. 82 del dpr n. 3/1957 ” è stato dedotto, ove si fossero ritenuti i provvedimenti di sospensione non contrastanti con il quadro normativo primario dell’Ordinamento militare ed alla luce dell’asserita inefficacia e potenziale tossicità del vaccino, la contrarietà del D.L. 172/2021 (nella parte in cui modifica il DL 44/21) a plurimi precetti costituzionali (Artt. 2 - 3 – 13 - 32 – 35 – 36-117), nonché agli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed alle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con conseguente necessità di rimessione della relativa questione alla Consulta e alla CGUE.
2.2.1 SU (come sopra visto sub 2.1.2) la conformità dei provvedimenti impugnati al quadro normativo recato dalle fonti di rango primario emanate nell’epoca emergenziale COVID -in primis il DL n. 44 come novellato dal DL n.172/21 e il DL n. 52/2021- detto motivo si traduce anzitutto nella loro denuncia di illegittimità per diretto contrasto con norme superiori di rango ultraprimario costituzionali, unionali e convenzionali EDU.
I provvedimenti impugnati, in altre parole, pur conformi a norma interna (cioè in c.d. “simpatia” con essa), a causa del contrasto di quest’ultima con norme di rango superiore andrebbero anch’essi a violare detti precetti superiori (in c.d. “antipatia” con essi) determinandosi così la loro illegittimità.
In ulteriore subordine i ricorrenti sollecitano la rimessione alle competenti Corti superiori delle questioni inerenti la legittimità delle contestate disposizioni del DL 172/21 e del DL 52/21.
2.2.2 Anche questo motivo è infondato sia nella deduzione di illegittimità dei provvedimenti sia nella sollecitazione di rimessione alla Consulta e alla CGUE, per i rispettivi ambiti di competenza.
Invero la giurisprudenza costituzionale (v.si sentt. nn. 14, 15, 16 del 2023, n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024) ha più volte affermato la legittimità -sia rispetto alle norme costituzionali che a quelle sovranazionali- del quadro normativo relativo all’obbligo vaccinale, sottolineando la temporaneità delle misure assunte e la loro proporzionalità con adeguato bilanciamento tra il diritto individuale alla salute (Art. 32 Cost.) ed al lavoro adeguatamente retribuito (Artt. 4 e 36) e l'interesse collettivo di sanità pubblica secondo i doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
2.2.3 Il Giudice delle leggi, in particolare con la sentenza n.15/2023, quanto alla capacità delle misure adottate a fronteggiare efficacemente l’emergenza ha affermato che “nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto ” e che, sulla base “ dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati ”, le decisioni assunte dal legislatore risultano coerenti con i dati forniti dall’AIFA, dall’ISS, e dall’EMA, che confermano l’efficacia dei vaccini per il contenimento della diffusione del virus e la prevenzione di casi gravi, mentre l’utilizzo dei soli tamponi, oltre a essere un consistente gravame a carico del SSN, non sarebbe stato sufficiente a ridurre la velocità di contagio.
Risultava giustificata –sempre nella stessa pronuncia- anche la mancata corresponsione al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, nel periodo di sospensione, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, inclusa "la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva),” considerando che il lavoratore decideva di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.2.2.4 Nell’ancor più recente sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 la Corte Costituzionale ha ribadito che il datore di lavoro era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, determinando la mancata vaccinazione la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni ed il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare, rispetto al quale non possono ritenersi validi “tertia comparationis” le ipotesi di sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata". Diversamente da tali ipotesi, in cui "il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto", nel caso in esame "è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
2.2.5 Ulteriore suffragio per ritenere proporzionate e necessarie le misure assunte in epoca emergenziale escludendo violazioni del diritto UE, è rinvenibile nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v.si sent. 13 luglio 2023, causa C-765/21 che ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la sospensione senza retribuzione di un'infermiera per inadempimento dell'obbligo vaccinale).
2.3 SU, pertanto, la conformità dei provvedimenti impugnati al quadro legislativo all’epoca vigente nonché la conformità di quest’ultimo alla normativa costituzionale e sovranazionale, va respinta la domanda principale del loro annullamento con conseguente reiezione di tutte le conseguenziali richieste ripristinatorie retributive e risarcitorie della ricorrente, fatta eccezione per quanto appresso.
2.4 L’Uff. -OMISSIS- ha contestato i provvedimenti e chiesto a questo giudice di pronunciarsi -nella sua giurisdizione esclusiva sui diritti nel pubblico impiego c.d. “non contrattualizzato”- quanto alla legittimità delle ulteriori conseguenze fatte derivare dalla sospensione in riferimento alla “maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento”.
2.4.1 Il Collegio, dando seguito al recente precedente della Sezione di cui alla sent. n. 744/2025, deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce <<che “ L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “ la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. ”>>
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi previste, che attengono esclusivamente a retribuzione e altri compensi o emolumenti, con conseguente illegittimità di atti o pretese con i quali si sia proceduto difformemente.
Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto solo parzialmente nei sensi di cui in motivazione (in particolare punto 2.4.1).
3.1 Le spese, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.