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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2024 r.g. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi, Parte_1
APPELLANTI
E
in persona del Presidente del C.d.A. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliafierro,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.2.2024 ha proposto appello avverso in persona del legale Parte_1 CP_3
rapp.te ed ha impugnato la sentenza n. 318/2024 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie, con inclusione delle indennità perequativa, della indennità compensativa, dei ticket mensa e dell'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante che ha lamentato l'erronea interpretazione della disciplina applicabile e ha ribadito il suo diritto all'inclusione nella retribuzione percepita, delle citate indennità, rinunciando, però, all'inclusione dei ticket mensa.
Ha resistito al gravame l' che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_3
richiamando le difese già spiegate nel precedente grado di giudizio, ne ha chiesto il rigetto.
In via subordinata ha chiesto escludersi dal computo quattro giorni di ferie essendo il numero complessivo pari a 26 e non a 30 come già eccepito in primo grado e non potendosi equiparare i giorni di ferie ai quattro giorni di permesso sostitutivi delle festività soppresse.
Ha eccepito, poi, la non analiticità dei conteggi e la prescrizione quinquennale.
Ha contestato, infine, il governo delle spese.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di inammissibilità.
Va superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dell'atto emergono in maniera chiara le censure sollevate dagli appellanti, le parti della sentenza impugnate e le riforme auspicate .
2. Merito.
Nel merito l'appello appare fondato e da accogliersi.
2.1. Nozione di retribuzione feriale e incidenza delle voci retributive variabili.
Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di CP_3
durante le ferie usufruite.
[...]
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che Persona_1
con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella
"ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
"paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa
C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE CP_5
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_6 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
2.2. L'esclusione dell'indennità perequativa e di quella compensativa. L'accordo regionale del
15.12.2011 e l'allegato all'ipotesi di accordo del 25.7.2012.
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile.
Occorre valutare, innanzitutto, l'esclusione delle indennità perequativa e compensativa accomunate oltre che dalla stessa natura anche dalla stessa genesi.
Tali voci salariali risalgono, infatti, all'accordo regionale del 15 dicembre 2011, recepito e tradotto in clausole collettive dall'accordo aziendale siglato il 25 luglio 2012. L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 statuiva la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva. Allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, lo stesso introduceva le due indennità per cui è causa, quale emolumento fisso e pensionabile da determinarsi sulla scorta delle prestazioni lavorative e legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'allegato n.1 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 delineava la struttura della retribuzione normale, non includendovi le due voci salariali in contesa.
L'Allegato 2 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa: -
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione Cont negoziale, non consente l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' ribadita anche in questa sede.
L'interpretazione propugnata dalla Difesa di parte datoriale – nel senso di riconoscere le indennità in parola, solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro – sarebbe avvalorata dalla terminologia adoperata nell'accordo, laddove si fa riferimento alla ”effettiva presenza media annua”.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
A sostegno della propria testi la medesima Difesa richiama ancora giurisprudenza di primo grado, che ha osservato come al fine di omogeneizzare il costo del lavoro e garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011, sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo, “Conseguentemente può ritenersi che l'indennità perequativa e compensativa non sia correlata allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore di dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche” (cfr.per tutte sent. Trib. Napoli nn. 602/2022;
1130/2022).
Invero l'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
Ebbene da questa stessa osservazione non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata allo status professionale del lavoratore, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Evidente si palesa la ratio interpretativa delle direttive eurounitarie desumibile dalle statuizioni sentenziali sopra sintetizzate.
Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo regionale del 2011 e delle clausole dell'accordo aziendale del 2012 che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie. Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che come quelle in disamina:
-sono pacificamente correlate allo “status personale e professionale del lavoratore”;
laddove ex adverso,
- non coprono spese occasionali ed accessorie connesse all'espletamento delle mansioni disimpegnate dal lavoratore.
Pare doversi concludere, anche per tale via, che l'interpretazione delle intese aziendali del luglio 2012 approdi alla riconducibilità delle suddette indennità ad un concetto di
“retribuzione normale-ordinaria” coerente con le direttive eurounitarie siccome perimetrate dalla Corte Regolatrice.
È appena il caso di segnalare che in diversi passaggi espositivi la Corte Regolatrice, nelle pronunce appena in premessa richiamate, si è riferita al concetto di “retribuzione complessiva”, piuttosto che “normale”. Circostanza, questa, che potrebbe aprire ulteriori scenari interpretativi, a loro volta incompatibili con le tesi propugnate dalla parte datoriale, atteso che il C.C.N.L. evocato dalla stessa espressamente ricomprende nella retribuzione delineata a livello negoziale, id est: nella retribuzione “complessiva”, le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
Laddove, evidentemente, il termine “effettive” va collegato, sulla scia dell'intervento della
Corte Regolatrice, all'espletamento ordinario delle mansioni del dipendente, alla sua qualifica, al suo status personale.
Si impone, dunque, di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, atteso che, poiché, la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite. Insomma, le argomentazioni spiegate dalla datrice di lavoro restando incentrate sul dualismo retribuzione fissa/retribuzione variabile e sulla asserita necessità di trarne conseguenze in tema di effettiva prestazione lavorativa (peraltro in alcuni passaggi esplicativi della memoria di costituzione sostituita dalla effettiva presenza fisica del lavoratore, in contrapposizione ad una parte delle sentenze di merito evocate dalla stessa datrice di lavoro che invece enfatizzano proprio l'asserita diversità concettuale delle due espressioni), si palesano eccentriche rispetto ai principi/cardine da cui muovono i Giudici di legittimità. Che necessariamente ruotano intorno alla connessione voce retributiva/mansioni-status-qualifica del dipendente in un contesto caratterizzato dalla necessità di un trattamento salariale uniforme. Il cui collante è costituito dal binomio “prestazione ordinaria/retribuzione “ordinaria”.
E' questa l'impostazione del problema alla base del riconoscimento della valenza generale della “nozione europea” di remunerazione delle ferie in misura tale, per un verso, da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando è in servizio e, per altro verso, da evitare qualsiasi opzione negativa in capo al dipendente connessa al diverso e minore trattamento retributivo durante il periodo minimo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva.
Assodato, dunque, che durante il periodo di godimento delle ferie ai lavoratori non erano erogati dalla società le ridette indennità e verificata la pacifica incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile, ritiene allora questa Corte che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Valutazione questa che in concreto appartiene al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023 -ud. 16/03/2023, dep.
11/07/2023- n.19663).
La prospettazione del lavoratore è, pertanto, fondata. Non colgono nel segno, invece, le argomentazioni spese dalla datrice di lavoro e ciò perché, in definitiva, facendo leva sulla estromissione dalla base di calcolo del trattamento salariale feriale delle indennità retributive ritenute connesse alla “effettiva prestazione lavorativa”, unica espressione di riferimento a reale derivazione negoziale/collettiva, si viola la normativa eurounitaria siccome interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Che, onerata di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal compito della retribuzione dei giorni per ferie annuali (così testualmente la citata sentenza n.20216/2022), ha concluso valorizzando una soluzione chiaramente incompatibile con l'assunto della s.r.l.. Tutto questo secondo una traccia ermeneutica che sfocia nella seguente ulteriore precisazione dei Giudici di legittimità "Al riguardo … deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti." Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in una recente pronuncia emessa dalla Suprema Corte in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (Cass. n. 19716/2023).
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425)” ed in applicazione di tale principio ha ritenuto corretto il computo, nella retribuzione feriale, di indennità connesse allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, e ciò sul presupposto che la mancata erogazione di tali compensi, con la correlata diminuzione della retribuzione, sarebbe stata idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
2.3. Indennità di turno.
Sul motivo di impugnazione relativo all'indennità di turno la domanda del va accolta. Pt_1 L'Accordo nazionale del 1981, infatti, prevede che è “corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
L'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Né, in senso contrario, vale che la indennità sia legata alla sola effettiva presenza in quando non v'è dubbio che si tratti di un emolumento che compensa "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".
Nemmeno l'inciso contrattuale in base al quale l'indennità non fa parte della retribuzione normale e non è utile agli effetti degli altri istituti previsti dal contratto nazionale, può condurre a diversa conclusione. Il contratto, infatti, fa evidentemente riferimento solo agli istituti sui quali la contrattazione può legittimamente incidere e non può certamente determinare il superamento di principi di matrice eurounitaria come quelli in materia di ferie.
2.4. Conteggi effettuati sulla base delle ferie effettivamente fruite.
Infondato è il motivo con il quale parte appellata sostiene l'erroneità dei conteggi elaborati dall'originario ricorrente. Ebbene dall'esame dei conteggi si desume che il calcolo delle differenze retributive, non è stato effettuato sulla base della fruizione di 30 giorni ferie all'anno, bensì sulla base delle ferie effettivamente godute dal lavoratore come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso. Tanto si evince chiaramente dalle allegazioni contenute nel ricorso e nei prospetti allo stesso allegati ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura: “gg di ferie fruite”.
2.5. Il computo delle festività soppresse.
Quanto poi, al computo dei quattro giorni di permessi, l'eccezione è infondata. Deve, al riguardo, rilevarsi che l'articolo 29 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri – TPL CP_7
28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi
“sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL
23/07/1976 es.m.i.).
Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso. Inoltre, il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “ la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.”
2.6. L'eccezione di prescrizione.
Contr Infine, va disatteso anche l'eccezione con la quale l sostiene che il ricorrente non avrebbe fornito atti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione. Nella specie, il reclamo gerarchico, che è stato inviato ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931, è stato consegnato in data 20.8.2019 a mani del superiore gerarchico del ricorrente così come prevede la norma.
Con tale reclamo il ricorrente chiedeva espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termini di prescrizione. E' evidente, quindi la palese infondatezza dell'eccezione in esame.
Del resto deve evidenziarsi che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246.
3. Conclusioni.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda del lavoratore accolta così come quantificata nei conteggi prodotti nel giudizio di secondo grado da parte appellante.
va pertanto condannata al pagamento, in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1
2.015,05.
Sulle somme indicate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici
Istat, dalla maturazione dei crediti e fino al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate attesa l'oscillazione giurisprudenziale.
PQM
La Corte così decide:
a) Accoglie l'appello e in r iforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
b) per l'effetto condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_3 Parte_1
euro 2.015,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
c) compensa le spese del doppio grado.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2024 r.g. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi, Parte_1
APPELLANTI
E
in persona del Presidente del C.d.A. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliafierro,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.2.2024 ha proposto appello avverso in persona del legale Parte_1 CP_3
rapp.te ed ha impugnato la sentenza n. 318/2024 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie, con inclusione delle indennità perequativa, della indennità compensativa, dei ticket mensa e dell'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione è insorto l'appellante che ha lamentato l'erronea interpretazione della disciplina applicabile e ha ribadito il suo diritto all'inclusione nella retribuzione percepita, delle citate indennità, rinunciando, però, all'inclusione dei ticket mensa.
Ha resistito al gravame l' che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_3
richiamando le difese già spiegate nel precedente grado di giudizio, ne ha chiesto il rigetto.
In via subordinata ha chiesto escludersi dal computo quattro giorni di ferie essendo il numero complessivo pari a 26 e non a 30 come già eccepito in primo grado e non potendosi equiparare i giorni di ferie ai quattro giorni di permesso sostitutivi delle festività soppresse.
Ha eccepito, poi, la non analiticità dei conteggi e la prescrizione quinquennale.
Ha contestato, infine, il governo delle spese.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di inammissibilità.
Va superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dell'atto emergono in maniera chiara le censure sollevate dagli appellanti, le parti della sentenza impugnate e le riforme auspicate .
2. Merito.
Nel merito l'appello appare fondato e da accogliersi.
2.1. Nozione di retribuzione feriale e incidenza delle voci retributive variabili.
Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di CP_3
durante le ferie usufruite.
[...]
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che Persona_1
con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella
"ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
"paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa
C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE CP_5
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_6 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
2.2. L'esclusione dell'indennità perequativa e di quella compensativa. L'accordo regionale del
15.12.2011 e l'allegato all'ipotesi di accordo del 25.7.2012.
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile.
Occorre valutare, innanzitutto, l'esclusione delle indennità perequativa e compensativa accomunate oltre che dalla stessa natura anche dalla stessa genesi.
Tali voci salariali risalgono, infatti, all'accordo regionale del 15 dicembre 2011, recepito e tradotto in clausole collettive dall'accordo aziendale siglato il 25 luglio 2012. L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 statuiva la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva. Allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, lo stesso introduceva le due indennità per cui è causa, quale emolumento fisso e pensionabile da determinarsi sulla scorta delle prestazioni lavorative e legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'allegato n.1 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 delineava la struttura della retribuzione normale, non includendovi le due voci salariali in contesa.
L'Allegato 2 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa: -
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione Cont negoziale, non consente l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' ribadita anche in questa sede.
L'interpretazione propugnata dalla Difesa di parte datoriale – nel senso di riconoscere le indennità in parola, solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro – sarebbe avvalorata dalla terminologia adoperata nell'accordo, laddove si fa riferimento alla ”effettiva presenza media annua”.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
A sostegno della propria testi la medesima Difesa richiama ancora giurisprudenza di primo grado, che ha osservato come al fine di omogeneizzare il costo del lavoro e garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011, sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo, “Conseguentemente può ritenersi che l'indennità perequativa e compensativa non sia correlata allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore di dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche” (cfr.per tutte sent. Trib. Napoli nn. 602/2022;
1130/2022).
Invero l'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
Ebbene da questa stessa osservazione non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata allo status professionale del lavoratore, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Evidente si palesa la ratio interpretativa delle direttive eurounitarie desumibile dalle statuizioni sentenziali sopra sintetizzate.
Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo regionale del 2011 e delle clausole dell'accordo aziendale del 2012 che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie. Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che come quelle in disamina:
-sono pacificamente correlate allo “status personale e professionale del lavoratore”;
laddove ex adverso,
- non coprono spese occasionali ed accessorie connesse all'espletamento delle mansioni disimpegnate dal lavoratore.
Pare doversi concludere, anche per tale via, che l'interpretazione delle intese aziendali del luglio 2012 approdi alla riconducibilità delle suddette indennità ad un concetto di
“retribuzione normale-ordinaria” coerente con le direttive eurounitarie siccome perimetrate dalla Corte Regolatrice.
È appena il caso di segnalare che in diversi passaggi espositivi la Corte Regolatrice, nelle pronunce appena in premessa richiamate, si è riferita al concetto di “retribuzione complessiva”, piuttosto che “normale”. Circostanza, questa, che potrebbe aprire ulteriori scenari interpretativi, a loro volta incompatibili con le tesi propugnate dalla parte datoriale, atteso che il C.C.N.L. evocato dalla stessa espressamente ricomprende nella retribuzione delineata a livello negoziale, id est: nella retribuzione “complessiva”, le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
Laddove, evidentemente, il termine “effettive” va collegato, sulla scia dell'intervento della
Corte Regolatrice, all'espletamento ordinario delle mansioni del dipendente, alla sua qualifica, al suo status personale.
Si impone, dunque, di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, atteso che, poiché, la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite. Insomma, le argomentazioni spiegate dalla datrice di lavoro restando incentrate sul dualismo retribuzione fissa/retribuzione variabile e sulla asserita necessità di trarne conseguenze in tema di effettiva prestazione lavorativa (peraltro in alcuni passaggi esplicativi della memoria di costituzione sostituita dalla effettiva presenza fisica del lavoratore, in contrapposizione ad una parte delle sentenze di merito evocate dalla stessa datrice di lavoro che invece enfatizzano proprio l'asserita diversità concettuale delle due espressioni), si palesano eccentriche rispetto ai principi/cardine da cui muovono i Giudici di legittimità. Che necessariamente ruotano intorno alla connessione voce retributiva/mansioni-status-qualifica del dipendente in un contesto caratterizzato dalla necessità di un trattamento salariale uniforme. Il cui collante è costituito dal binomio “prestazione ordinaria/retribuzione “ordinaria”.
E' questa l'impostazione del problema alla base del riconoscimento della valenza generale della “nozione europea” di remunerazione delle ferie in misura tale, per un verso, da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando è in servizio e, per altro verso, da evitare qualsiasi opzione negativa in capo al dipendente connessa al diverso e minore trattamento retributivo durante il periodo minimo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva.
Assodato, dunque, che durante il periodo di godimento delle ferie ai lavoratori non erano erogati dalla società le ridette indennità e verificata la pacifica incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile, ritiene allora questa Corte che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Valutazione questa che in concreto appartiene al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023 -ud. 16/03/2023, dep.
11/07/2023- n.19663).
La prospettazione del lavoratore è, pertanto, fondata. Non colgono nel segno, invece, le argomentazioni spese dalla datrice di lavoro e ciò perché, in definitiva, facendo leva sulla estromissione dalla base di calcolo del trattamento salariale feriale delle indennità retributive ritenute connesse alla “effettiva prestazione lavorativa”, unica espressione di riferimento a reale derivazione negoziale/collettiva, si viola la normativa eurounitaria siccome interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Che, onerata di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal compito della retribuzione dei giorni per ferie annuali (così testualmente la citata sentenza n.20216/2022), ha concluso valorizzando una soluzione chiaramente incompatibile con l'assunto della s.r.l.. Tutto questo secondo una traccia ermeneutica che sfocia nella seguente ulteriore precisazione dei Giudici di legittimità "Al riguardo … deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti." Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in una recente pronuncia emessa dalla Suprema Corte in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (Cass. n. 19716/2023).
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425)” ed in applicazione di tale principio ha ritenuto corretto il computo, nella retribuzione feriale, di indennità connesse allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, e ciò sul presupposto che la mancata erogazione di tali compensi, con la correlata diminuzione della retribuzione, sarebbe stata idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
2.3. Indennità di turno.
Sul motivo di impugnazione relativo all'indennità di turno la domanda del va accolta. Pt_1 L'Accordo nazionale del 1981, infatti, prevede che è “corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
L'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Né, in senso contrario, vale che la indennità sia legata alla sola effettiva presenza in quando non v'è dubbio che si tratti di un emolumento che compensa "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".
Nemmeno l'inciso contrattuale in base al quale l'indennità non fa parte della retribuzione normale e non è utile agli effetti degli altri istituti previsti dal contratto nazionale, può condurre a diversa conclusione. Il contratto, infatti, fa evidentemente riferimento solo agli istituti sui quali la contrattazione può legittimamente incidere e non può certamente determinare il superamento di principi di matrice eurounitaria come quelli in materia di ferie.
2.4. Conteggi effettuati sulla base delle ferie effettivamente fruite.
Infondato è il motivo con il quale parte appellata sostiene l'erroneità dei conteggi elaborati dall'originario ricorrente. Ebbene dall'esame dei conteggi si desume che il calcolo delle differenze retributive, non è stato effettuato sulla base della fruizione di 30 giorni ferie all'anno, bensì sulla base delle ferie effettivamente godute dal lavoratore come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso. Tanto si evince chiaramente dalle allegazioni contenute nel ricorso e nei prospetti allo stesso allegati ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura: “gg di ferie fruite”.
2.5. Il computo delle festività soppresse.
Quanto poi, al computo dei quattro giorni di permessi, l'eccezione è infondata. Deve, al riguardo, rilevarsi che l'articolo 29 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri – TPL CP_7
28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi
“sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL
23/07/1976 es.m.i.).
Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso. Inoltre, il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “ la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.”
2.6. L'eccezione di prescrizione.
Contr Infine, va disatteso anche l'eccezione con la quale l sostiene che il ricorrente non avrebbe fornito atti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione. Nella specie, il reclamo gerarchico, che è stato inviato ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931, è stato consegnato in data 20.8.2019 a mani del superiore gerarchico del ricorrente così come prevede la norma.
Con tale reclamo il ricorrente chiedeva espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termini di prescrizione. E' evidente, quindi la palese infondatezza dell'eccezione in esame.
Del resto deve evidenziarsi che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246.
3. Conclusioni.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda del lavoratore accolta così come quantificata nei conteggi prodotti nel giudizio di secondo grado da parte appellante.
va pertanto condannata al pagamento, in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1
2.015,05.
Sulle somme indicate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici
Istat, dalla maturazione dei crediti e fino al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate attesa l'oscillazione giurisprudenziale.
PQM
La Corte così decide:
a) Accoglie l'appello e in r iforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
b) per l'effetto condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_3 Parte_1
euro 2.015,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
c) compensa le spese del doppio grado.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro