TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4686/2024 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'udienza del 18/03/2025, ore 12,30, davanti alla Giudice Maria Antonia Maiolino, sono comparsi per la parte attrice, l'Avv. MARCATO CHRISTOPHER;
Parte_1
per la parte convenuta, , nessuno;
CP_1
l'avv. Marcato conclude come da atto introduttivo anche in via istruttoria, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
La Giudice trattiene la causa in decisione, riservando la lettura della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
Ad ore 17,15 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza di cui al verbale che segue.
Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4686/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv. MARCATO CHRISTOPHER, elettivamente domiciliato in CORSO
DEL POPOLO 8 35131 PADOVA, presso il difensore avv. MARCATO CHRISTOPHER
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. si è rivolta al Tribunale di Padova chiedendo di Parte_1
condannare al pagamento degli importi dallo stesso dovuti in forza del CP_1
contratto di locazione stipulato il 14.11.2018 e registrato il giorno successivo avente ad oggetto l'immobile sito a Padova in via Tommaseo n. 24, scala A piano 2.
2. Più specificamente ha precisato che con il contratto di locazione in epigrafe Parte_1
indicato ha concesso al resistente la conduzione ad uso abitativo dell'immobile di via
2 Tommaseo per la durata di 4 anni, con tacito rinnovo in difetto di recesso, al canone annuale di
€ 7.200 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600, oltre ad € 150 quale acconto di spese condominiali, salvo conguaglio;
il conduttore alla stipula del contratto ha versato € 1.200 di deposito cauzionale.
3. Proseguiva la parte ricorrente evidenziando che, a seguito del recesso effettuato dal conduttore per le vie brevi, accettato e registrato dalla locatrice il 30.06.2024, l'appartamento lasciato dal signor è risultato gravemente danneggiato: vista la necessità di rilocare l'immobile, CP_1
ha quindi incaricato l'impresa edile AT di LE AT (da ora per brevità Parte_1 solo “LE AT”) di effettuare i lavori di ripristino dell'immobile.
4. Il conduttore ha omesso il pagamento del canone di giugno 2024, nonché il conguaglio delle spese condominiali per € 800,91, pari alla differenza tra gli anticipi versati dal conduttore e le prime quattro rate della gestione ordinaria condominiale per il periodo 14.09.2023-31.10.2024: dopo inutili solleciti volti a definire la questione in via bonaria, si è quindi rivolta Parte_1
al Tribunale chiedendo la condanna di al pagamento di € 600 a titolo di canone CP_1
di locazione di giugno 2024, di € 800,91 quale conguaglio delle spese condominiali, di € 67 per l'imposta dovuta per la registrazione della risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del pregiudizio patito per i danni all'immobile, quantificato in complessivi € 11.407,40, già decurtato del deposito cauzionale pari ad € 1.200.
5. Successivamente alla prima udienza, ove è stato disposto il rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo, all'odierna udienza, nella contumacia di parte convenuta, la società attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione immediata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
6. Il ricorso di è fondato e va integralmente accolto per le ragioni che verranno di Parte_1
seguito esposte.
7. Va anzitutto dichiarata la contumacia di poiché nonostante la tempestiva CP_1
notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (v. seconda notificazione effettuata ex art. 140 c.p.c.) il resistente non si è mai costituito in giudizio.
8. La ricostruzione della ricorrente trova evidenza documentale quanto alla stipula di un valido contratto di locazione ad uso abitativo (doc. 1), debitamente registrato (doc. 1 pag. 9), avente ad oggetto l'immobile sito in via Tommaseo n. 24 e alle relative pattuizioni: la durata del contratto era di 4 anni con decorrenza dal 15.11.2018 e rinnovo tacito per ulteriore periodo di quattro anni in difetto di recesso del conduttore (clausola n. 2), al canone annuale di € 7.200 da pagarsi
3 in rate mensili anticipate di € 600, oltre ad € 150 quale acconto di spese condominiali, salvo conguaglio (clausola n. 3).
9. Il locatore ha dedotto che la propria controparte contrattuale ha effettuato il recesso dal contratto per le vie brevi nel mese di giugno 2024 e tale circostanza risulta del tutto verosimile in considerazione del fatto che nella registrazione del recesso dal contratto la data di risoluzione
è indicata proprio nel 30.06.2024 (cfr. pag. 2 del doc. 2): il signor è allora CP_1 senz'altro tenuto al pagamento del canone di locazione per il mese di giugno 2024, a mente del pacifico principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento”
(Cass. SSUU n. 13533/2001). Nel caso di specie ha infatti documentato la Parte_1
nascita del proprio diritto di credito con la stipula di un valido ed efficace contratto di locazione, cosicchè l'allegazione dell'inadempimento del conduttore risulta sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente rispetto alla corresponsione del canone contrattuale.
10. In forza del medesimo principio è del pari fondata la domanda della locatrice volta al pagamento della somma di € 800,91 quale differenza tra gli importi versati dal signor
[...]
a titolo di spese condominiali, ricostruiti dalla stessa ricorrente per complessivi € CP_1
1.184 (pag. 3 del ricorso), e l'importo delle prime quattro rate della gestione ordinaria
14.09.2023-31.10.2024 di competenza del conduttore, risultanti dal relativo prospetto (doc. 6);
l'ultima rata chiesta in pagamento da porta scadenza all'1.07.2024 ed è quindi Parte_1
dovuta poiché copre interamente il periodo caratterizzato dalla vigenza del contratto di locazione, la cui conclusione è stata formalizzata il 30 giugno 2024.
11. Risulta, infine, fondata anche la domanda risarcitoria avanzata da che va quindi Parte_1
integralmente accolta.
12. La ricorrente ha evidenziato che, viste le gravi condizioni in cui il conduttore ha rilasciato l'immobile condotto, la stessa ha commissionato all'impresa LE AT i lavori di ripristino, in vista della nuova locazione dell'appartamento: dal corredo documentale emerge effettivamente che l'immobile è stato rilasciato in condizioni di pulizia precarie e sicuramente inidoneo ad essere rimesso in locazione immediatamente (doc. 3: non è stato tinteggiato, pulito né riordinato;
gli infissi sono danneggiati ove non addirittura smontati, così come e il box doccia). ha richiesto quindi un preventivo a LE AT per effettuare i lavori di Parte_1
ripristino ivi dettagliatamente descritti (doc. 4) ed ha poi documentato pagamenti effettuati per
4 complessivi € 12.607 (€ 8.137,40 + € 2970 + € 1.500: cfr. doc. 8). Va peraltro evidenziato che nelle note scritte del 3.02.2025 la ricorrente ha in particolare specificato che la fattura n. 24 del
6.09.2024 di B.D. Elettroimpianti di € 1.500 “è stata pagata con bonifico del 9.07.2024 di €
3.000, in quanto era stata originariamente emessa fattura cumulativa di € 3.000 (n. 15/2024 dell'8.7.2024) per lavori eseguiti sull'appartamento per cui è causa (via Tommaseo 24) unitamente a lavori su altro immobile;
per tale fattura è stata poi emessa nota di credito il
30.8.2024 e sono state emesse due fatture separate, quando per l'appunto il compenso era già stato pagato”.
13. La pretesa risarcitoria di risulta quindi dimostrata in considerazione del fatto che Parte_1
l'importo delle fatture emesse, nonché la – seppur sommaria - descrizione dell'attività oggetto di ciascun documento contabile risulta del tutto coincidente al prezzo indicato nel preventivo
(doc. 4 citato) per le singole attività di riparazione, specificamente elencate e ritenute necessarie per il ripristino dell'immobile: la ricorrente ha da ultimo precisato che le fatture emesse da LE AT e Lelo S.r.l. si riferiscono agli stessi lavori descritti nel preventivo unico rilasciato da LE AT, in quanto entrambe le società fanno capo alla stessa persona
(v. verbale udienza 20.02.2025).
14. Ebbene, come sopra anticipato risulta aver effettuato pagamenti per complessivi Parte_1
€ 12.607 (doc. 8: € 8.137,40 + € 2970 + € 1.500): da tale importo deve detrarsi il deposito cauzionale pari a € 1.200, versato dal conduttore al momento della stipula del contratto. La domanda risarcitoria risulta quindi correttamente quantificata dalla ricorrente per la residua somma di € 11.407,40 (€ 12.607 – € 1.200).
15. Da ultimo: spetta alla ricorrente anche il rimborso dell'imposta di registro di € 67,00 versata alla registrazione della risoluzione del contratto (doc. 2), visto il recesso anticipato del conduttore.
Le conclusioni e le spese di lite
16. In conclusione: il ricorso di è fondato e va integralmente accolto. Parte_1
17. va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_1 complessivo di € 12.875,31 e specificamente: di € 600 a titolo di canone di locazione di giugno
2024, di € 800,91 a titolo di spese condominiali dovute fino alla conclusione del rapporto, di €
67 per il rimborso dell'imposta di registro e di € 11.407,40 a titolo risarcitorio.
18. Sulla somma complessiva sopra indicata (€ 12.975,31) decorrono altresì gli interessi richiesti al saldo di cui all'art. 1284/IV c.c. dalla data del deposito della presente decisione al saldo effettivo: la decorrenza non coincide con la domanda ma con il deposito della sentenza in quanto l'importo dovuto dal conduttore è stato liquidato solo in tale momento.
5 19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del resistente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 26.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisoria, vista la semplicità della questione giuridica trattata, la brevità e speditezza dell'iter decisionale semplificato, che non ha visto attività defensionale nella fase conclusiva del procedimento, tenuta anche in considerazione la contumacia del resistente. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria e vista la natura della causa meramente documentale.
20. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4686/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso di Seconda S.r.l. così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 12.875,31 oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. dalla data del deposito della presente decisione al saldo effettivo;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.700 per compensi, oltre ad € 264,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 18/03/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
6