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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 810/2021
QU CI
/
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO + 1
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 09:27, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Maria Assunta Chiodi oggi sostituita. Per delega orale, dall'avv. Parte_1
Serena Romandini. per il convenuto, , l'avv. Marina Di Concetto oggi sostituita, per Controparte_1 delega orale, dall'avv. Alessia Capriotti. per la terza chiamata, rappresentanza generale per l'Italia, l'avv. Giacomo Mennini Controparte_2 oggi sostituito, per delega orale, dalla dott.ssa Giorgia Scafa.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2021 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Assunta Parte_1 C.F._1
Chiodi
Attrice contro
c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marina Di Concetto.
Convenuto nonché contro
c.f. p. Controparte_3 P.IVA_2 i.v.a. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giacomo P.IVA_3
Mennini.
Terza chiamata in causa
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21/04/2021, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in esito all'occorso del 24/09/2018 alle ore 20:30 circa, quando, in
[...]
, mentre transitava a piedi su piazza della Verdura, in direzione ovest-est, Controparte_1 all'altezza della rosticceria “Coccodè”, improvvisamente inciampava, a causa di una non visibile
“scanalatura” della pavimentazione, finendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali per complessivi € 12.389,00 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c. o, subordinatamente ex art. 2043 c.c., vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni Controparte_1 responsabilità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare il terzo in causa;
nel merito, principalmente, il rigetto della domanda e, subordinatamente in caso di accoglimento della domanda pagina 2 di 7 attorea, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'ente in concorso con l'attrice ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del quantum debeatur, vinte le spese.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituiva, la Controparte_3
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta
[...] Controparte_2 prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa;
in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum per il concorso di responsabilità dell'attrice, ex art. 1227 c.c., nella causazione dell'evento dannoso, con eventuale manleva nei limiti di polizza, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è parzialmente fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
Si discute della effettiva ricorrenza della responsabilità risarcitoria del convenuto in ordine CP_1 all'occorso descritto nell'atto di citazione e, dunque, dell'entità e consistenza dei danni che l'attrice assume di avere patito in conseguenza dell'occorso.
Deve in primo luogo ricostruirsi il dato fattuale.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
pagina 3 di 7 Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza non visibile di una
“scanalatura” del manto stradale urbano, mentre transitava a piedi sulla pubblica piazza della Verdura sita in , occorso di cui attribuisce la piena ed esclusiva responsabilità al Controparte_1 convenuto ente, per mancata custodia e manutenzione ordinaria del bene, per omesso controllo delle condizioni dello stesso e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della “scanalatura”.
E' incontestato che il tratto di strada interessato dall'occorso appartiene al convenuto
[...]
. Controparte_1
Occorre verificare se la fattispecie oggetto di giudizio vada ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato dal pubblico bene. L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni pubblici tutte le volte che sia possibile individuare, a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di pubblico bene, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione dello stesso e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità. Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (cfr. Cass. Civ. n. 22807/2009; Cass. Civ. n. 25029/2008; Cass. Civ. n. 6101/2013).
Nel caso in esame, alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi sussistere il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il luogo in cui si è Controparte_1 verificato l'occorso, non avendo d'altro canto l'ente mai contestato la riferibilità a sé del suddetto sito.
Con riferimento alla dinamica dell'occorso in parola, parte attrice deduceva di essere inciampata e caduta a terra, a causa della presenza sulla pubblica via di una “sconnessione” non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato parziale conferma all'esito dell'istruttoria.
La teste, figlia dell'attrice, ha riferito di essere stata personalmente presente Testimone_1 all'occorso in oggetto, testé precisando: “ ...Dopo la caduta di mia madre, a distanza di pochi minuti sono cadute sulla stessa scanalatura, prima un ragazzo e poi una signora anziana”, così avvalorando l'esistenza della suddetta sconnessione, tale da porre in pericolo l'incolumità degli utenti. La medesima teste, in riferimento all'attrice, ha riferito: “è caduta mentre la tenevo sotto braccio” ed ha inoltre affermato: “..conosco bene, come detto, i luoghi”.
Il teste, , ha riferito “.. che in loco si sono verificate molte cadute”. Testimone_2
pagina 4 di 7 Il perito dell'ente, sentito come teste, ha confermato la propria perizia in atti ove si legge che il sito oggetto di causa è in corrispondenza di un visibile cordolo marmoreo.
Sotto il profilo della efficienza causale, all'esito di una valutazione complessiva dei dati variamente emersi, risultano configurabili profili di colpa in capo alla danneggiata che, tuttavia, differentemente da quanto sostenuto dal convenuto, non assurgono a causa esclusiva dell'evento, rilevandosi CP_1 piuttosto atti a far emergere un benché rilevante concorso colposo della vittima, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sono significative a tale proposito le seguenti circostanze: a) le specifiche condizioni del sito, risultando dalla perizia e dalle foto in atti la presenza di un cordolo marmoreo in corrispondenza della
“scanalatura” avente colore diverso rispetto al grigio manto stradale, tale da ritenersi atto ad avvertire della presenza della “scanalatura” in parola;
b) le condizioni di luminosità determinate dalla presenza della concomitante pubblica illuminazione e dalla illuminazione delle insegne delle varie attività commerciali insistenti sul posto;
c) la circostanza che la figlia accompagnatrice, sentita come teste, ha dichiarato di ben conoscere i luoghi e, pertanto, che la stessa doveva essere già presumibilmente a conoscenza della “scanalatura” in parola, assunta a causa del sinistro, sinistro che invero si è verificato ai danni dell'attrice mentre quest'ultima era accompagnata sotto braccio dalla figlia medesima.
I suddetti complessivi elementi evidenziano una condotta distratta, imperita e/o negligente della danneggiata che, pur non determinando una interruzione del nesso causale tra la cosa ed il danno, come invece sostenuto dalle controparti, è tale da rivelare comunque un chiaro contributo causale alla citata condotta nella verificazione dell'evento e che appare congruo stimare nella misura del 50%.
La condotta negligente, distratta ed imperita della vittima non basta, dunque, ad interrompere il nesso causale e ad elidere la responsabilità del custode, che infatti resta all'origine del danno, dato che la suddetta ”scanalatura” ben poteva essere evitata con un adeguato e pur dovuto controllo del bene-tra l'altro situato in zona urbana, circostanza che rende ancor più dovuto l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza del bene in custodia.
Si osserva ancora che non vi è prova, da parte dell'ente, di non aver potuto avere tempestiva conoscenza o conoscibilità della situazione di pericolo, al punto da non aver potuto intervenire con la dovuta rimozione della condizione di pericolo né con la pur altrettanto dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella CP_1 dimostrazione della impossibilità concreta di rilevare la presenza della “scanalatura” posta sul tratto viario in oggetto.
La espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attrice, consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4%, oltre a giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del proprio consulente di cui condivide le valide considerazioni tecniche.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, come da ordinanza n. 32373/2023 della Corte di Cassazione che specifica a quali tabelle il giudice deve fare riferimento nel liquidare il danno derivante non da un sinistro stradale ma da cose in custodia.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni pagina 5 di 7 Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.269,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 9.444,00
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attrice, nella suddetta somma di complessivi euro € 9.444,00 va posto a carico del , nella misura del 50%. Controparte_1
Su tale somma già rivalutata che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
Quanto alla domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata, va osservato che l'importo dei danni per cui è causa, accertato nel complessivo importo di € 9.444,00 (di cui a carico del convenuto nella misura del 50%) è inferiore alla somma della franchigia, CP_1 prevista nel contratto di polizza fino ad € 8.000,00 (art. 16), per cui il convenuto non ha diritto CP_1 alla manleva, con ciò ritenendosi assorbite tutte le ulteriori eccezioni in merito alla operatività della polizza in oggetto.
Appare equo disporre la compensazione parziale per ½ delle spese di lite, con condanna del CP_1 convenuto a rifondere all'attrice la frazione residua liquidata come da dispositivo;
vanno integralmente compensate le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata, stante la quantificazione della CP_1 pretesa attorea determinata in misura superiore alla franchigia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
810/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50%, del Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie
[...] la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 4.722,00, a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
-Compensa per ½ le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto e condanna quest'ultimo a CP_1 rifondere all'attrice la frazione residua che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre al contributo pagina 6 di 7 unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata. CP_1
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico del convenuto. CP_1
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 15 Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:18
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 810/2021
QU CI
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO + 1
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 09:27, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Maria Assunta Chiodi oggi sostituita. Per delega orale, dall'avv. Parte_1
Serena Romandini. per il convenuto, , l'avv. Marina Di Concetto oggi sostituita, per Controparte_1 delega orale, dall'avv. Alessia Capriotti. per la terza chiamata, rappresentanza generale per l'Italia, l'avv. Giacomo Mennini Controparte_2 oggi sostituito, per delega orale, dalla dott.ssa Giorgia Scafa.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2021 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Assunta Parte_1 C.F._1
Chiodi
Attrice contro
c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marina Di Concetto.
Convenuto nonché contro
c.f. p. Controparte_3 P.IVA_2 i.v.a. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giacomo P.IVA_3
Mennini.
Terza chiamata in causa
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21/04/2021, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in esito all'occorso del 24/09/2018 alle ore 20:30 circa, quando, in
[...]
, mentre transitava a piedi su piazza della Verdura, in direzione ovest-est, Controparte_1 all'altezza della rosticceria “Coccodè”, improvvisamente inciampava, a causa di una non visibile
“scanalatura” della pavimentazione, finendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali per complessivi € 12.389,00 o nella maggiore ovvero minore somma di giustizia, ritenendo sussistere la responsabilità oggettiva dell'ente ex art. 2051 c.c. o, subordinatamente ex art. 2043 c.c., vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , declinando ogni Controparte_1 responsabilità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare il terzo in causa;
nel merito, principalmente, il rigetto della domanda e, subordinatamente in caso di accoglimento della domanda pagina 2 di 7 attorea, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'ente in concorso con l'attrice ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del quantum debeatur, vinte le spese.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituiva, la Controparte_3
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta
[...] Controparte_2 prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa;
in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del quantum per il concorso di responsabilità dell'attrice, ex art. 1227 c.c., nella causazione dell'evento dannoso, con eventuale manleva nei limiti di polizza, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie, come in atti.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La domanda attorea è parzialmente fondata e trova accoglimento nei limiti che seguono.
Si discute della effettiva ricorrenza della responsabilità risarcitoria del convenuto in ordine CP_1 all'occorso descritto nell'atto di citazione e, dunque, dell'entità e consistenza dei danni che l'attrice assume di avere patito in conseguenza dell'occorso.
Deve in primo luogo ricostruirsi il dato fattuale.
E' noto che, secondo la giurisprudenza meno recente, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per i danni riportati dagli utenti dei beni di cui è proprietaria, il referente normativo doveva essere esclusivamente l'art. 2043 c.c., sicché era il danneggiato a dover provare l'insidia dei luoghi, la sua imprevedibilità ed inevitabilità .
pagina 3 di 7 Con l'intervento della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare oggi invece pacifico che la pubblica amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuta, quale proprietaria del bene.
Parte attrice ha, dunque, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'occorso emarginato, per la presenza non visibile di una
“scanalatura” del manto stradale urbano, mentre transitava a piedi sulla pubblica piazza della Verdura sita in , occorso di cui attribuisce la piena ed esclusiva responsabilità al Controparte_1 convenuto ente, per mancata custodia e manutenzione ordinaria del bene, per omesso controllo delle condizioni dello stesso e per omessa adozione delle cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti e a evitare situazioni di pericolo mediante tempestiva rimozione della “scanalatura”.
E' incontestato che il tratto di strada interessato dall'occorso appartiene al convenuto
[...]
. Controparte_1
Occorre verificare se la fattispecie oggetto di giudizio vada ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, per danni cagionati al privato dal pubblico bene. L'art. 2051 c.c. è applicabile ai danni subiti dagli utenti dei beni pubblici tutte le volte che sia possibile individuare, a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La responsabilità si fonda quindi sulla relazione con il bene e sorge dalla violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza, tenuto conto che, trattandosi di pubblico bene, ai fini di una configurabilità della responsabilità vanno considerate l'estensione dello stesso e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, dunque le concrete possibilità dell'ente custode di esercitare un potere di fatto sulla cosa e di vigilare al fine di impedire danni agli utenti.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. comporta, dunque, una presunzione di colpa per il soggetto titolare del potere di custodia superabile unicamente dall'esimente del caso fortuito.
Sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, restando a carico del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una causa estrinseca o estranea alla sua sfera di custodia avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità. Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (cfr. Cass. Civ. n. 22807/2009; Cass. Civ. n. 25029/2008; Cass. Civ. n. 6101/2013).
Nel caso in esame, alla luce degli elementi acquisiti, deve ritenersi sussistere il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il luogo in cui si è Controparte_1 verificato l'occorso, non avendo d'altro canto l'ente mai contestato la riferibilità a sé del suddetto sito.
Con riferimento alla dinamica dell'occorso in parola, parte attrice deduceva di essere inciampata e caduta a terra, a causa della presenza sulla pubblica via di una “sconnessione” non visibile né segnalata.
La ricostruzione fornita da parte attrice ha trovato parziale conferma all'esito dell'istruttoria.
La teste, figlia dell'attrice, ha riferito di essere stata personalmente presente Testimone_1 all'occorso in oggetto, testé precisando: “ ...Dopo la caduta di mia madre, a distanza di pochi minuti sono cadute sulla stessa scanalatura, prima un ragazzo e poi una signora anziana”, così avvalorando l'esistenza della suddetta sconnessione, tale da porre in pericolo l'incolumità degli utenti. La medesima teste, in riferimento all'attrice, ha riferito: “è caduta mentre la tenevo sotto braccio” ed ha inoltre affermato: “..conosco bene, come detto, i luoghi”.
Il teste, , ha riferito “.. che in loco si sono verificate molte cadute”. Testimone_2
pagina 4 di 7 Il perito dell'ente, sentito come teste, ha confermato la propria perizia in atti ove si legge che il sito oggetto di causa è in corrispondenza di un visibile cordolo marmoreo.
Sotto il profilo della efficienza causale, all'esito di una valutazione complessiva dei dati variamente emersi, risultano configurabili profili di colpa in capo alla danneggiata che, tuttavia, differentemente da quanto sostenuto dal convenuto, non assurgono a causa esclusiva dell'evento, rilevandosi CP_1 piuttosto atti a far emergere un benché rilevante concorso colposo della vittima, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sono significative a tale proposito le seguenti circostanze: a) le specifiche condizioni del sito, risultando dalla perizia e dalle foto in atti la presenza di un cordolo marmoreo in corrispondenza della
“scanalatura” avente colore diverso rispetto al grigio manto stradale, tale da ritenersi atto ad avvertire della presenza della “scanalatura” in parola;
b) le condizioni di luminosità determinate dalla presenza della concomitante pubblica illuminazione e dalla illuminazione delle insegne delle varie attività commerciali insistenti sul posto;
c) la circostanza che la figlia accompagnatrice, sentita come teste, ha dichiarato di ben conoscere i luoghi e, pertanto, che la stessa doveva essere già presumibilmente a conoscenza della “scanalatura” in parola, assunta a causa del sinistro, sinistro che invero si è verificato ai danni dell'attrice mentre quest'ultima era accompagnata sotto braccio dalla figlia medesima.
I suddetti complessivi elementi evidenziano una condotta distratta, imperita e/o negligente della danneggiata che, pur non determinando una interruzione del nesso causale tra la cosa ed il danno, come invece sostenuto dalle controparti, è tale da rivelare comunque un chiaro contributo causale alla citata condotta nella verificazione dell'evento e che appare congruo stimare nella misura del 50%.
La condotta negligente, distratta ed imperita della vittima non basta, dunque, ad interrompere il nesso causale e ad elidere la responsabilità del custode, che infatti resta all'origine del danno, dato che la suddetta ”scanalatura” ben poteva essere evitata con un adeguato e pur dovuto controllo del bene-tra l'altro situato in zona urbana, circostanza che rende ancor più dovuto l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza del bene in custodia.
Si osserva ancora che non vi è prova, da parte dell'ente, di non aver potuto avere tempestiva conoscenza o conoscibilità della situazione di pericolo, al punto da non aver potuto intervenire con la dovuta rimozione della condizione di pericolo né con la pur altrettanto dovuta adeguata segnalazione, sicché il convenuto non ha superato l'onere probatorio su di sé gravante, consistente nella CP_1 dimostrazione della impossibilità concreta di rilevare la presenza della “scanalatura” posta sul tratto viario in oggetto.
La espletata consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la compatibilità tra l'evento per cui è causa e le lesioni, riportate dall'attrice, consistenti in menomazioni che hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4%, oltre a giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 25%.
Il giudice ritiene di non discostarsi dal procedimento di accertamento e verifica del proprio consulente di cui condivide le valide considerazioni tecniche.
Considerato che si tratta di lesione alla persona, derivata da ipotesi diversa da sinistro stradale, gli importi per la liquidazione del danno biologico vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, come da ordinanza n. 32373/2023 della Corte di Cassazione che specifica a quali tabelle il giudice deve fare riferimento nel liquidare il danno derivante non da un sinistro stradale ma da cose in custodia.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni pagina 5 di 7 Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.269,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 9.444,00
Il danno non patrimoniale, accertato in capo all'attrice, nella suddetta somma di complessivi euro € 9.444,00 va posto a carico del , nella misura del 50%. Controparte_1
Su tale somma già rivalutata che costituisce debito di valore, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sono poi da calcolare gli interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate, con decorrenza da tale data al soddisfo.
Quanto alla domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata, va osservato che l'importo dei danni per cui è causa, accertato nel complessivo importo di € 9.444,00 (di cui a carico del convenuto nella misura del 50%) è inferiore alla somma della franchigia, CP_1 prevista nel contratto di polizza fino ad € 8.000,00 (art. 16), per cui il convenuto non ha diritto CP_1 alla manleva, con ciò ritenendosi assorbite tutte le ulteriori eccezioni in merito alla operatività della polizza in oggetto.
Appare equo disporre la compensazione parziale per ½ delle spese di lite, con condanna del CP_1 convenuto a rifondere all'attrice la frazione residua liquidata come da dispositivo;
vanno integralmente compensate le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata, stante la quantificazione della CP_1 pretesa attorea determinata in misura superiore alla franchigia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
810/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
-Accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50%, del Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso e, pertanto, accoglie
[...] la domanda, nei limiti di cui in parte motiva;
-Condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 4.722,00, a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
-Compensa per ½ le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto e condanna quest'ultimo a CP_1 rifondere all'attrice la frazione residua che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre al contributo pagina 6 di 7 unificato, al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata. CP_1
Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico del convenuto. CP_1
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 15 Aprile 2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:18
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