Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1324/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vito Giangreco (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via A. C.F._2
Mario n. 32/34, è elettivamente domiciliato.
Attore/Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa TE P.IVA_1 anche disgiuntamente dagli Avvocati Alberto Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti C.F._3
(C.F. ), Christian Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. C.F._4 C.F._5
), (C.F. ) e Simona Daminelli (C.F. C.F._6 Controparte_2 C.F._7
), ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina n. 80, presso lo C.F._8 studio dell'Avv. Enza Furnari. Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il precetto ricevuto il 23.11.2023 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 10.328,03, richieste a titolo di spese processuali come liquidate con la sentenza n. 2526/2022 resa dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 15769/2018. L'attore, invero, contestava la legittimità del precetto in esame rilevando che il giudizio n. r.g. 15769/2018, da cui era derivato il prefato titolo esecutivo, aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione avverso la pretesa creditoria, azionata a suo tempo dall' con la notifica TE di un apposito atto di pignoramento immobiliare (eseguita in data 21.07.2017) da cui era scaturito il procedimento esecutivo rubricato al n. 929/2017. Osservava, quindi, come il credito in parola fosse stato nelle more ceduto da a CP_1 [...]
(11.10.2019) e, successivamente da a (28.09.2021), che - CP_3 Controparte_3 PA per il tramite dalla sua procuratrice speciale era intervenuta nella Controparte_5 menzionata procedura espropriativa con comparsa di intervento volontario del 5.11.2021.
Allegava, inoltre, che in data 27.06.2022 il Tribunale di Catania aveva emesso la sentenza n. 2526/2022 con la quale era stata rigettata l'opposizione promossa e condannato il medesimo al _1 pagamento delle spese processuali in favore della banca opposta.
Nondimeno, deduceva di aver successivamente raggiunto in data 18.11.2022 un accordo transattivo con la Bayview Italia 106 S.p.A. nella qualità di procuratrice della società PA con il quale aveva definito a saldo e stralcio la sua posizione debitoria con conseguente CP_1
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n. 16 (Cod. Fisc./P. IVA: ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, per i motivi sopra P.IVA_1 addotti, ovvero – in subordine – ridurre l'importo precettato nella minore somma che il Decidente riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”. Costituitasi in giudizio l' questa confutava le avverse doglianze adducendo che TE il credito nascente dalla sentenza n. 2526/2022 non era stato oggetto di cessione in quanto sorto successivamente all'11 novembre 2019 (data di cessione dei crediti a e in quanto Controparte_3 non derivante dal contratto di mutuo oggetto del contenzioso, bensì dalla pronuncia del Giudice di merito nell'ambito di una causa in cui la si era dovuta costituire per difendersi in relazione a CP_6 contestazioni che attenevano al contratto, che non era stato oggetto di cessione, e che dunque, riguardavano l'operato della cedente. Ad ogni modo sosteneva che ammesso e non concesso che tale presunto accordo stipulato tra l'opponente e la cessionaria avesse avuto ad oggetto anche le spese legali liquidate nella sentenza in parola (e così non era rinunciandosi con essa esclusivamente agli atti della procedura esecutiva r.g.e. n.
929/2017), tale pattuizione sarebbe stata in ogni caso inopponibile nei confronti della posto che CP_6 la cessionaria avrebbe disposto di un diritto di credito di cui non era titolare. Pertanto, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione previo, inoltre, ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo, non sussistendo i presupposti di legge;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 16.02.2024 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche.
Depositata la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. da parte della sola opposta, all'udienza del
15.04.2024 la causa andava in riserva sulle richieste delle parti. Con ordinanza del 22.04.2024 -a scioglimento della riserva assunta- veniva, quindi, sospesa l'esecutività del precetto opposto e il giudizio veniva rinviato all'udienza di discussione del 2.12.2024, concedendosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il 2.12.2024 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
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Tanto premesso, la spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Or, il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a Parte_1 dall' in virtù delle spese legali liquidate con la sentenza n. 2526/2022 resa dal TE
Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 15769/2018 di opposizione al pignoramento immobiliare promosso dalla stessa per un pregresso credito vantato, tra l'altro, nei confronti dell'odierno CP_1 opponente (v. all. 1 e 2 fasc. opposta).
pagina 2 di 4 Ebbene, l'attore contesta la pretesa creditoria avanzata affermando che la stessa sia stata oggetto della transazione conclusa, successivamente all'emissione del decreto, con la cessionaria del credito, la che era intervenuta nel procedimento esecutivo immobiliare n. r.g. 929/2017 (v. all. PA fasc. opponente). Nondimeno, pur essendo incontestata l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dal con giova preliminarmente osservare come la cessionaria _1 TE
( sia rimasta del tutto estranea al giudizio di opposizione n. r.g. 15769/2018, essendosi PA costituita con comparsa di intervento volontario solo nel giudizio esecutivo rubricato al n. 929/2017 (v. all. fasc. opponente), sicché la condanna al pagamento delle spese legali con la pronuncia della sentenza n. 2526/2022 è stata disposta esclusivamente in favore dell' che ha TE continuato a resistere in giudizio nonostante l'intervenuta cessione (v. all. 2 fasc. opposta). Ciò posto, l'art. 111 c.p.c. nel disciplinare l'ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto controverso prevede che: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione." In virtù della richiamata disciplina, nel caso di mutamento della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio il processo continua tra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare. Il successore, quindi, solo se interviene nel processo o vi viene chiamato ne diviene parte a tutti gli effetti e, in tal caso, il suo dante causa -se le altre parti lo consentono- può esserne estromesso. Il successore, però, anche se è rimasto estraneo al processo e, quindi, non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in sede esecutiva e nonostante non sia stato parte del processo è eccezionalmente legittimato ad impugnare la sentenza, se sfavorevole per il suo dante causa;
ovvero può avvalersene, anche in sede esecutiva, se la decisione è ad esso favorevole (Cfr. Cass. n. 21107/2005; Cass. n. 2748/98 e Cass. n. 8459/94). Nondimeno, “Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo. Consegue che il successore potrà essere condannato alle spese solo se è intervenuto o è stato chiamato, avendo in tal caso acquisito la qualità di parte processuale (sent. n. 773/80), mentre nel caso in cui il successore sia rimasto estraneo al processo la condanna alle spese pronunciata contro il suo dante causa non potrà spiegare effetti nei suoi confronti. Così come, specularmente, il successore rimasto terzo, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa (sent. n. 8459/94), non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui reca condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando queste solo al suo dante causa, che le ha sostenute” (Cfr. Cass. n. 21107/2005- in tal senso anche Cass. 1633/2014 e Cass. n. 12633/2020).
Applicando al caso in esame quanto sopra, ne discende dunque l'infondatezza della censura formulata dal poiché le somme precettate a titolo di spese liquidate con la sentenza n. _1
pagina 3 di 4 2526/2022, intervenuta peraltro dopo la cessione in parola, costituiscono un credito che attiene agli effetti di rito del procedimento e come tale non passa in capo alla cessionaria, rimasta estranea al processo, ma permane in capo alla cedente che tali spese ha affrontato per la difesa in giudizio e che, conseguentemente, è l'unica legittimata ad agire per recuperarle.
Per di più, dalla lettura della transazione prodotta emerge chiaramente che la Bayview Italia 106 S.p.A. nella qualità di procuratrice della non ha fatto alcun riferimento alle spese PA liquidate con la sentenza n. 2526/2022 e/o al giudizio n. 15769/2018, limitandosi ad indicare quale oggetto: “LINEE DI CREDITO: - contratto di mutuo ipotecario del 14/12/2006 (Rep. 23.116/ Racc. 10.782) a rogito del Notaio Dott. , parte mutuante parte Persona_1 Controparte_6 mutuataria e , quest'ultimo anche datore di ipoteca;
- Controparte_7 Parte_1 spese legali. GARANZIE REALI: - Ipoteca volontaria iscritta in data 18/12/2006 ai nn. 81305/23195 presso l'Ufficio Provinciale di Catania contro . PROCEDURE LEGALI: - Parte_1 Procedura esecutiva immobiliare RGE n. 929/2017 pendente innanzi al Tribunale di Catania.” (v. all. fasc. opponente). Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione al precetto qui proposta va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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