Articolo 11 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 agosto 1956
Art. 11.
Per l'esercizio finanziario 1.956-57 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 112 , e' autorizzata in lire 2.230.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956