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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 12 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore con sede in Roma, in via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. , P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paolo Schilirò
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], CP_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Oscar Servili
APPELLATA
E
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21
1 (codice fiscale , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. P.IVA_2
Simonetta Zannini Quirini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 4800/2023
CONCLUSIONI CP_3
in riforma dell'impugnata sentenza:
1. rigettare le domande formulate dalla signora con il ricorso CP_1
introduttivo del primo grado del presente giudizio, e per l'effetto, dichiarare dovute e non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito recante il numero 397 2016
0009891111000;
2. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PADALINO:
In via principale:
1. accogliere la presente opposizione e in via pregiudiziale dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento n. 09720229018656654000 per i motivi di cui al ricorso in primo grado e di quelli spiegati nel presente atto;
2. sempre in via principale e nel merito dichiarare non dovuta dalla Sig.ra
[...]
la somma di € 2.434,00 per la causale di cui alla intimazione di pagamento CP_1
impugnata per nullità della notifica via PEC e per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10 della Legge 335/1995;
3. in ogni caso, condannare le convenute ai compensi e spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali 15% e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI : Pt_2 in riforma dell'appellata sentenza, accogliere l'appello proposto da CP_3
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti dell' e CP_1 Pt_2 dell' (da ora anche soltanto < per far Parte_1 CP_3 dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720229018656654000 notificatale il 20.4.2022 e non dovuta la somma di € 2.434,00 di cui alla sottesa cartella esattoriale n° 09720229018656654000 per il pagamento di contributi IVS per l'anno
2015.
La ricorrente deduceva: la nullità della notifica dell'intimazione in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non presente tra gli indirizzi IPA;
la CP_3 prescrizione quinquennale del credito;
l'erroneità dei calcoli della base imponibile e delle somme richieste a titolo di sanzioni.
Si costituivano l' e l' eccependo a vario titolo l'inammissibilità Pt_2 CP_3 dell'opposizione e comunque la sua infondatezza.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto, in sintesi:
l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione sollevata, di nullità e di tardività del ricorso in opposizione sollevate dalle convenute;
l'infondatezza del motivo di ricorso fondato sull'invalidità della notifica via pec dell'intimazione di pagamento;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_3 la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla ricorrente, ritenendo che, anche avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste dalle disposizioni normative invocate dall' fosse ormai decorso il termine quinquennale CP_3
di prescrizione del credito de quo agitur.
L ha proposto appello deducendo l'erroneità della decisione, che non CP_3
avrebbe tenuto conto di tutti i termini di sospensione della prescrizione, ivi compreso quello di cui all'articolo 68 del dl 18/2020, come modificato dal D.L. Del 30.06.2021 n.
99, art. 2., concludendo per la reiezione della domanda della accolta dal CP_1
Tribunale.
La si è costituta in appello eccependo la novità dell'eccezione, e CP_1 argomentandone l'infondatezza nel merito.
3 L' si è costituita in appello aderendo alla tesi dell' Pt_2 CP_3
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità del relativo motivo di gravame è infondata.
In appello l' invoca la sospensione di cui al combinato disposto degli artt. CP_3
68, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
In primo grado, l' aveva eccepito la prescrizione connessa alla situazione CP_3
emergenziale da COVID-19 nei seguenti testuali termini: <
“Cura Italia” e dei successivi decreti, di cui da ultimo il c.d. “Decreto Sostegni” e il D.L.
99/2021, veniva disposta la sospensione anche delle notifiche delle cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con proroga dei termini di decadenza anche delle notifiche e prescrizioni che maturavano in tale periodo di ulteriori 24 mesi, il termine di prescrizione risulta prorogato e, pertanto, in relazione alle pretese previdenziali sottese all'avviso di addebito, non è decorso>>.
Dal confronto tra la memoria di costituzione in primo grado dell' e l'appello CP_3
non emerge novità del motivo di gravame, atteso che il richiamo effettuato nella memoria di primo grado al decreto “Cura Italia” (rectius al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L.
24 aprile 2020, n. 27) contenente la norma di rinvio, implica, in grazia appunto del rinvio effettuato all'art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, la deduzione dell'eccezione oggi focalizzata sul comma 3 dell'art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (“L' CP_4
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...] sospensione di cui al comma 1”).
Nel merito, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che:
4 In merito poi al termine di prescrizione quinquennale si rileva poi come sia intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL
n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Tuttavia, anche avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste da dette normative, (per 311 giorni) dal 17.5.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito) alla data della notifica della intimazione di pagamento 09720229018656654000 (20.4.2022) era ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito Pt_2
L'appellante deduce le seguenti disposizioni: art. 68, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali):
5 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_4
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Dalle richiamate disposizioni emerge che la sospensione prevista dall'art. 68, comma 1, terzo periodo, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, fatta valere dall'appellante, è correlata ai “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122” di cui alla prima parte della disposizione.
Nella fattispecie, i versamenti non ricadevano in tale periodo (periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), né emerge che afferissero a rateazioni del credito per l'avviso di addebito notificato a mani della ricorrente il 17.5.2016.
6 Resta quindi valida la motivazione del Tribunale che ha calcolato solo la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Le spese di lite del grado di appello tra e (convergenti nell'analoga CP_3 Pt_2 richiesta), da una parte, e dall'altro, seguono la soccombenza e vanno CP_1 pertanto poste a carico dell' e dell' in solido. Per i medesimi motivi le spese CP_3 Pt_2 di lite tra l' e l' , accomunati dalla medesima tesi difensiva e richiesta, possono CP_3 Pt_2
invece compensarsi.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna e in solido al Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore della , determinate CP_1 in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Compensa interamente le spese di lite tra e Pt_2 Controparte_5
.
[...]
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 12 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore con sede in Roma, in via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. , P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paolo Schilirò
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], CP_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Oscar Servili
APPELLATA
E
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21
1 (codice fiscale , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. P.IVA_2
Simonetta Zannini Quirini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 4800/2023
CONCLUSIONI CP_3
in riforma dell'impugnata sentenza:
1. rigettare le domande formulate dalla signora con il ricorso CP_1
introduttivo del primo grado del presente giudizio, e per l'effetto, dichiarare dovute e non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito recante il numero 397 2016
0009891111000;
2. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PADALINO:
In via principale:
1. accogliere la presente opposizione e in via pregiudiziale dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento n. 09720229018656654000 per i motivi di cui al ricorso in primo grado e di quelli spiegati nel presente atto;
2. sempre in via principale e nel merito dichiarare non dovuta dalla Sig.ra
[...]
la somma di € 2.434,00 per la causale di cui alla intimazione di pagamento CP_1
impugnata per nullità della notifica via PEC e per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10 della Legge 335/1995;
3. in ogni caso, condannare le convenute ai compensi e spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali 15% e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI : Pt_2 in riforma dell'appellata sentenza, accogliere l'appello proposto da CP_3
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti dell' e CP_1 Pt_2 dell' (da ora anche soltanto < per far Parte_1 CP_3 dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720229018656654000 notificatale il 20.4.2022 e non dovuta la somma di € 2.434,00 di cui alla sottesa cartella esattoriale n° 09720229018656654000 per il pagamento di contributi IVS per l'anno
2015.
La ricorrente deduceva: la nullità della notifica dell'intimazione in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' non presente tra gli indirizzi IPA;
la CP_3 prescrizione quinquennale del credito;
l'erroneità dei calcoli della base imponibile e delle somme richieste a titolo di sanzioni.
Si costituivano l' e l' eccependo a vario titolo l'inammissibilità Pt_2 CP_3 dell'opposizione e comunque la sua infondatezza.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto, in sintesi:
l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione sollevata, di nullità e di tardività del ricorso in opposizione sollevate dalle convenute;
l'infondatezza del motivo di ricorso fondato sull'invalidità della notifica via pec dell'intimazione di pagamento;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_3 la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla ricorrente, ritenendo che, anche avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste dalle disposizioni normative invocate dall' fosse ormai decorso il termine quinquennale CP_3
di prescrizione del credito de quo agitur.
L ha proposto appello deducendo l'erroneità della decisione, che non CP_3
avrebbe tenuto conto di tutti i termini di sospensione della prescrizione, ivi compreso quello di cui all'articolo 68 del dl 18/2020, come modificato dal D.L. Del 30.06.2021 n.
99, art. 2., concludendo per la reiezione della domanda della accolta dal CP_1
Tribunale.
La si è costituta in appello eccependo la novità dell'eccezione, e CP_1 argomentandone l'infondatezza nel merito.
3 L' si è costituita in appello aderendo alla tesi dell' Pt_2 CP_3
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità del relativo motivo di gravame è infondata.
In appello l' invoca la sospensione di cui al combinato disposto degli artt. CP_3
68, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
In primo grado, l' aveva eccepito la prescrizione connessa alla situazione CP_3
emergenziale da COVID-19 nei seguenti testuali termini: <
“Cura Italia” e dei successivi decreti, di cui da ultimo il c.d. “Decreto Sostegni” e il D.L.
99/2021, veniva disposta la sospensione anche delle notifiche delle cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con proroga dei termini di decadenza anche delle notifiche e prescrizioni che maturavano in tale periodo di ulteriori 24 mesi, il termine di prescrizione risulta prorogato e, pertanto, in relazione alle pretese previdenziali sottese all'avviso di addebito, non è decorso>>.
Dal confronto tra la memoria di costituzione in primo grado dell' e l'appello CP_3
non emerge novità del motivo di gravame, atteso che il richiamo effettuato nella memoria di primo grado al decreto “Cura Italia” (rectius al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L.
24 aprile 2020, n. 27) contenente la norma di rinvio, implica, in grazia appunto del rinvio effettuato all'art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, la deduzione dell'eccezione oggi focalizzata sul comma 3 dell'art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (“L' CP_4
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
[...] sospensione di cui al comma 1”).
Nel merito, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che:
4 In merito poi al termine di prescrizione quinquennale si rileva poi come sia intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL
n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
L'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 recita infatti: ““I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 recita:” 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Tuttavia, anche avuto riguardo alle sospensioni dei termini previste da dette normative, (per 311 giorni) dal 17.5.2016 (data di notifica dell'avviso di addebito) alla data della notifica della intimazione di pagamento 09720229018656654000 (20.4.2022) era ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito Pt_2
L'appellante deduce le seguenti disposizioni: art. 68, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali):
5 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_4
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Dalle richiamate disposizioni emerge che la sospensione prevista dall'art. 68, comma 1, terzo periodo, DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, fatta valere dall'appellante, è correlata ai “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122” di cui alla prima parte della disposizione.
Nella fattispecie, i versamenti non ricadevano in tale periodo (periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), né emerge che afferissero a rateazioni del credito per l'avviso di addebito notificato a mani della ricorrente il 17.5.2016.
6 Resta quindi valida la motivazione del Tribunale che ha calcolato solo la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.37 comma 2 del DL n. 18/2020 e la sospensione dei termini di cui all'art.11 comma 9 del DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Le spese di lite del grado di appello tra e (convergenti nell'analoga CP_3 Pt_2 richiesta), da una parte, e dall'altro, seguono la soccombenza e vanno CP_1 pertanto poste a carico dell' e dell' in solido. Per i medesimi motivi le spese CP_3 Pt_2 di lite tra l' e l' , accomunati dalla medesima tesi difensiva e richiesta, possono CP_3 Pt_2
invece compensarsi.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna e in solido al Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore della , determinate CP_1 in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Compensa interamente le spese di lite tra e Pt_2 Controparte_5
.
[...]
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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