Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2025, proposto da
RI LO, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Rustico, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ispica, via D’Azeglio n. 18, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 222/2025 del Tribunale di Ragusa del 05/03/2025, reso nel procedimento monitorio n. 459/2025 R.G., con dichiarazione di esecutorietà del 24/04/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. OV SE ON DA e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2025 e depositata 8 ottobre 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con decreto 5 marzo 2025 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune di Ispica il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 129.940,97, oltre gli interessi commerciali ex art. 5 D.Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, e delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre gli accessori di legge, e € 406,50 per esborsi.
L’esecutorietà del predetto decreto ingiuntivo è stata dichiarata con provvedimento del Tribunale di Ragusa del 24 aprile 2025, notificato al Comune di Ispica in data 29 aprile 2025.
Poiché il Comune di Ispica non ha provveduto a pagare quanto spettante al ricorrente in forza del menzionato titolo e considerato che il termine di centoventi giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 è decorso, in ragione della notifica del titolo a mezzo pec in data 10 marzo 2025 e quella della dichiarazione di esecutorietà in data 29 aprile 2025, il deducente ha proposto l’azione in epigrafe.
1.1. Il Comune di Ispica non si è costituito in giudizio.
1.2. Con ordinanza 9 dicembre 2025, n. 3499, preso atto della dichiarazione resa in sede di udienza camerale dal difensore di parte ricorrente (che ha specificato che il credito oggetto del ricorso risale ad un periodo successivo alla dichiarazione di dissesto del Comune di Ispica), sono stati disposti i seguenti adempimenti istruttori:
- il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica e il Comune di Ispica sono stati onerati del deposito di una documentata relazione di chiarimenti sulle seguenti questioni: se il Comune di Ispica si trovi o meno, allo stato, in situazione di dissesto, con indicazione degli estremi della relativa deliberazione e se sia stato, eventualmente, approvato il rendiconto ex art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la parte ricorrente, il Comune intimato nonché la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Ispica sono stati onerati: del deposito di documentati chiarimenti in ordine al fatto se tutti o parte dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo di cui trattasi e di cui si chiede il pagamento nel presente giudizio siano o meno stati ricompresi nella procedura di liquidazione di cui trattasi; del deposito di copia della convenzione/contratto stipulata tra il Comune e la parte ricorrente, avente ad oggetto il servizio in questione nonché copia degli atti alla stessa allegata (v. capitolato speciale e ogni altro atto da cui risulti la data di insorgenza dei singoli crediti, comprese le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- la sola parte ricorrente è stata onerata, inoltre, del deposito di una relazione riassuntiva dei crediti azionati con l’indicazione, per essi, della fonte della relativa obbligazione.
Hanno dato esecuzione alla misura istruttoria l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, con deposito documentale in data 16 dicembre 2025, e la parte ricorrente, con deposito documentale in data 18 dicembre 2025.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, su richiesta del medesimo difensore la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, in particolare, ha chiesto al Tribunale adito di:
- accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di Ispica di conformarsi al giudicato formatosi sul titolo in epigrafe;
- assegnare al Comune intimato un termine per il pagamento degli importi dovuti in base al titolo in epigrafe;
- disporre, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato;
- fissare la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a decorrere dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento e contestualmente condannare il Comune di Ispica a corrispondere la penalità di mora, secondo le modalità e nei termini da indicare;
- emettere ogni altro provvedimento inerente e consequenziale.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. In via preliminare, il Collegio rileva che, come emerge dagli atti versati nel fascicolo del giudizio (in particolare, a seguito della disposta misura istruttoria), è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Ispica con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23 dicembre 2020 e il predetto Comune versa tuttora in stato di dissesto, non essendovi evidenze in atti dell’approvazione, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, del rendiconto di gestione ex art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ciò premesso, il credito azionato dalla parte ricorrente non rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (ciò che avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso, stante il chiaro divieto stabilito dall’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
La commissione straordinaria di liquidazione in questione, infatti, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 1 aprile 2025, n. 1101), in quanto anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2020; orbene, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione “ anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di ‘atti e fatti di gestione’ pregressi alla dichiarazione di dissesto ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15; cfr. anche Id., 12 gennaio 2022, n. 1). È dunque il “ fatto o atto di gestione ”, quale “ momento genetico dell’obbligazione ” che radica la competenza dell’organo straordinario di liquidazione, dando così certezza all’imputazione e chiara ripartizione delle competenze fra organi ordinari e straordinari (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2024, n. 7806 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha comprovato che il credito portato dalle fatture (degli anni 2023-2024) emesse per il servizio prestato in favore del Comune di Ispica trae origine da prestazioni contrattuali erogate in favore dell’Ente intimato dal mese di giugno 2022 e che le dette prestazioni si correlano ad affidamenti disposti dal Comune intimato alla parte ricorrente a partire dal mese di giugno 2022.
Nell’escludere, pertanto, che il credito azionato dalla parte ricorrente rientri nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione il Collegio aggiunge che tale esito, peraltro, è corroborato dal contegno serbato dal Comune intimato a fronte degli adempimenti istruttori disposti con la sopra citata ordinanza 9 dicembre 2025, n. 3499, posto che nel processo amministrativo la mancata ottemperanza, da parte della P.A., alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti, rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. che - in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. - autorizza il Giudice Amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti; ed invero la Pubblica amministrazione - sebbene abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva - ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l’ordine istruttorio viene diretto alla Amministrazione pubblica non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti (cfr., tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 6 agosto 2025, n. 1284).
2.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Condizione essenziale perché il ricorso de quo possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 19 aprile 2021, n. 327).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 222/2025 del 5 marzo 2025, n. r.g. 459/2025, nonché il decreto di esecutorietà n. cronol. 7878/2025 del 28 aprile 2025 r.g. n. 459/2025, con il quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. il decreto ingiuntivo in questione.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune intimato (all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ispica.rg.it) del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà in data 29 aprile 2025.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Ispica sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo in epigrafe con il quale è stato ingiunto al medesimo Ente di pagare alla parte ricorrente:
- la somma di € 129.940,47;
- gli interessi come da domanda;
- le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Ispica di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario generale del Comune di Scicli, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
2.7. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritenendola il Collegio eccessivamente afflittiva in relazione alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 gennaio 2026, n. 583).
3. Le spese di lite (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Ispica di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Scicli affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune intimato al pagamento della penalità di mora.
Condanna il Comune di Ispica al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN ON, Presidente
OV SE ON DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV SE ON DA | AG AN ON |
IL SEGRETARIO