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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6801/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6801 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il Parte_1 12/12/1971, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Sasso Antonio, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tanzillo Antonio, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Si riporta al ricorso introduttivo del giudizio. La parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, rideterminarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/11/2021, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 24/06/2006 in CO UE (NA) Controparte_1 (atto d n. 123, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nasceva una figlia - , nata il [...] ad [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli Persona_1 effetti rimonio e determinarsi in €450,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. Chiedeva, nel resto, confermarsi le disposizioni in merito all'affido della prole assunte con ordinanza del 15/02/2019, di modifica delle condizioni di separazione coniugale.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: - determinarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
- disporsi l'affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione del genitore non collocatario. Nel corso della fase presidenziale emergeva l'iscrizione, nei confronti della parte convenuta, di una notizia di reato volta all'accertamento della violazione degli artt.582, 585 c.p., in relazione all'art.576, n.2 c.p. commessa nei confronti della figlia minore. Il conseguente procedimento penale - R.G.N.R. n. 3806/2019- si concludeva con la declaratoria di non doversi procedere per avvenuta remissione della querela sporta, seguita da formale accettazione da parte del querelato. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate entrambe le parti ed acquisite l'informativa dei Servizi Sociali di Saviano in merito alle condizioni socioeconomiche relative al nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 06/07/2022, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Conferma le condizioni di separazione;
2) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
3) Invita padre e figlia a seguire i percorsi indicati in parte motiva;
4) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia l'importo pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
5) dispone che i SS di Saviano relazionino in ordine ai percorsi svolti e all'andamento del diritto di visita.” Nel prosieguo del giudizio, esaminate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, il Giudice emetteva il seguente provvedimento: “conferma le disposizioni dell'ordinanza presidenziale e rigetta la richiesta di assegnazione per intero dell'assegno unico;
conferma, in particolare, la disposizione che prevede che le visite padre -figlia siano precedute da adeguati percorsi che consentano il recuperano di una sana relazione dispone che il resistente documenti lo stato e/o l'esito del procedimento penale a suo carico;
dispone che a cura del SS di Saviano si indirizzi la figlia minore, nel caso non si sia affidata spontaneamente ad un privato, all'Asl di competenza o a un centro convenzionato specializzato per un percorso psicologico che l'aiuti nel rivedere la figura paterna e a riavvicinarsi alla stessa;
dispone che il SS renda un aggiornamento bimestrale sull'andamento del percorso iniziato dal padre e dalla figlia”. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata dalla parte convenuta, in quanto vertente su circostanze di carattere valutativo (capi 1, 2, 7, 8) o documentale (capo 6, 9, 11,12), nonché l'irrilevanza della stessa a fini decisori (capo 3, 4), sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
***
2 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che la parte ricorrente è assunta con qualifica professionale di personale ATA e vive con la figlia in un'immobile di esclusiva proprietà; dalla documentazione reddituale prodotta agli atti si evince un reddito da lavoro dipendente pari ad €13.387,84 riferito all'anno di imposta 2020 (cfr. CU2021). La parte convenuta, invece, riveste la qualifica di agente della Polizia di Stato, percependo uno stipendio pari ad €1.600/1.700,00, che in caso di straordinario può subire un incremento pari ad €200,00/300,00 (cfr. comparsa conclusionale in atti); il convenuto sostiene, inoltre, costi locativi pari ad € 400,00/500,00 mensili, relativi all'immobile in cui vive (circostanza non comprovata in giudizio dà alcuna allegazione documentale). Inoltre, dalla documentazione reddituale prodotta agli atti è emerso un reddito da lavoro dipendente ed assimilati pari ad €31.535,55 riferito all'anno d'imposta 2020 (cfr. CU2021). Tali essendo le risultante probatorie - valutato il prevalente collocamento della figlia presso la madre, la quale soddisfa principalmente i relativi bisogni ed esigenze Per_1 quotidiani - il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento in
€ 400,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021). Quanto alla domanda di parte ricorrente di percezione integrale dell'assegno unico per figli a carico, si evidenzia che, salvo diverso accordo delle parti, la riscossione di detto importo spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (art. 6 d.lgs. n. 230/2021).
*** Infine, si rileva che, essendo stata raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio, il Tribunale nulla è tenuto a disporre in merito alla regolamentazione del regime di affido e del diritto di visita attinenti alla prole.
*** 4. La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.6801/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Controparte_1 e contratto in data 24/06/2006 in CO UE (NA) (atto di Parte_1 matrimonio n. 123, parte II, serie A, anno 2006);
3 2) dispone che versi ad la somma di € 400,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) dichiara compensate le spese di lite;
5) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO UE (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO UE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6801 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il Parte_1 12/12/1971, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Sasso Antonio, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Tanzillo Antonio, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Si riporta al ricorso introduttivo del giudizio. La parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, rideterminarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/11/2021, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 24/06/2006 in CO UE (NA) Controparte_1 (atto d n. 123, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nasceva una figlia - , nata il [...] ad [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli Persona_1 effetti rimonio e determinarsi in €450,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. Chiedeva, nel resto, confermarsi le disposizioni in merito all'affido della prole assunte con ordinanza del 15/02/2019, di modifica delle condizioni di separazione coniugale.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: - determinarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
- disporsi l'affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione del genitore non collocatario. Nel corso della fase presidenziale emergeva l'iscrizione, nei confronti della parte convenuta, di una notizia di reato volta all'accertamento della violazione degli artt.582, 585 c.p., in relazione all'art.576, n.2 c.p. commessa nei confronti della figlia minore. Il conseguente procedimento penale - R.G.N.R. n. 3806/2019- si concludeva con la declaratoria di non doversi procedere per avvenuta remissione della querela sporta, seguita da formale accettazione da parte del querelato. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate entrambe le parti ed acquisite l'informativa dei Servizi Sociali di Saviano in merito alle condizioni socioeconomiche relative al nucleo familiare in esame), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 06/07/2022, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Conferma le condizioni di separazione;
2) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
3) Invita padre e figlia a seguire i percorsi indicati in parte motiva;
4) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia l'importo pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
5) dispone che i SS di Saviano relazionino in ordine ai percorsi svolti e all'andamento del diritto di visita.” Nel prosieguo del giudizio, esaminate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, il Giudice emetteva il seguente provvedimento: “conferma le disposizioni dell'ordinanza presidenziale e rigetta la richiesta di assegnazione per intero dell'assegno unico;
conferma, in particolare, la disposizione che prevede che le visite padre -figlia siano precedute da adeguati percorsi che consentano il recuperano di una sana relazione dispone che il resistente documenti lo stato e/o l'esito del procedimento penale a suo carico;
dispone che a cura del SS di Saviano si indirizzi la figlia minore, nel caso non si sia affidata spontaneamente ad un privato, all'Asl di competenza o a un centro convenzionato specializzato per un percorso psicologico che l'aiuti nel rivedere la figura paterna e a riavvicinarsi alla stessa;
dispone che il SS renda un aggiornamento bimestrale sull'andamento del percorso iniziato dal padre e dalla figlia”. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata dalla parte convenuta, in quanto vertente su circostanze di carattere valutativo (capi 1, 2, 7, 8) o documentale (capo 6, 9, 11,12), nonché l'irrilevanza della stessa a fini decisori (capo 3, 4), sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
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2 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che la parte ricorrente è assunta con qualifica professionale di personale ATA e vive con la figlia in un'immobile di esclusiva proprietà; dalla documentazione reddituale prodotta agli atti si evince un reddito da lavoro dipendente pari ad €13.387,84 riferito all'anno di imposta 2020 (cfr. CU2021). La parte convenuta, invece, riveste la qualifica di agente della Polizia di Stato, percependo uno stipendio pari ad €1.600/1.700,00, che in caso di straordinario può subire un incremento pari ad €200,00/300,00 (cfr. comparsa conclusionale in atti); il convenuto sostiene, inoltre, costi locativi pari ad € 400,00/500,00 mensili, relativi all'immobile in cui vive (circostanza non comprovata in giudizio dà alcuna allegazione documentale). Inoltre, dalla documentazione reddituale prodotta agli atti è emerso un reddito da lavoro dipendente ed assimilati pari ad €31.535,55 riferito all'anno d'imposta 2020 (cfr. CU2021). Tali essendo le risultante probatorie - valutato il prevalente collocamento della figlia presso la madre, la quale soddisfa principalmente i relativi bisogni ed esigenze Per_1 quotidiani - il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento in
€ 400,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021). Quanto alla domanda di parte ricorrente di percezione integrale dell'assegno unico per figli a carico, si evidenzia che, salvo diverso accordo delle parti, la riscossione di detto importo spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (art. 6 d.lgs. n. 230/2021).
*** Infine, si rileva che, essendo stata raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio, il Tribunale nulla è tenuto a disporre in merito alla regolamentazione del regime di affido e del diritto di visita attinenti alla prole.
*** 4. La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.6801/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Controparte_1 e contratto in data 24/06/2006 in CO UE (NA) (atto di Parte_1 matrimonio n. 123, parte II, serie A, anno 2006);
3 2) dispone che versi ad la somma di € 400,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) dichiara compensate le spese di lite;
5) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO UE (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO UE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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