Sentenza 16 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 50742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50742 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Paola C/ LD AO CO, nato a [...] il primo maggio 1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 26.3.2019; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale dell'11.10.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Sante Spinaci, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata;
Udito l'avv. Marcello Manna, difensore del ricorrente, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 novembre 2018 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Paola, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LD OL OL, assessore presso il Comune di LD, indagato per i reati di tentata concussione (q), induzione indebita ex art. 319 quater c.p. (capo r), turbativa d'asta in relazione all'affidamento diretto del servizio di pulizia delle aree libere al Consorzio Cooperative Sociali Job (capo s) e turbativa d'asta in relazione all'aggiudicazione in favore di TI GI della concessione demaniale sul lotto n. 12 del litorale di LD (capo t). A seguito del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Paola, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo s) e ha rinviato al Tribunale, "perché rivalutasse il quadro indiziario al fine di verificare con riferimento al menzionato capo la configurabilità o meno di gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 353 bis c.p. e, se del caso, di esigenze caute/ari tali da legittimare l'adozione di misure caute/ari, tema di per sé non affrontato dal Tribunale". Secondo la Corte di cassazione, "il fulcro dell'addebito risiede non solo nel mancato svolgimento della gara ma anche nell'affidamento diretto del servizio di pulizia spiagge al Consorzio Cooperative Sociali Job, propiziato dalle indicazioni fornite dal LD a DE EL, dirigente comunale, così che "si sarebbe dovuto ritenere contestata una condotta di tipo collusivo, coinvolgente anche il terzo beneficiato, incidente sull'atto di affidamento del servizio e, dunque, sulla scelta del contraente, con la conseguenza che la vicenda sarebbe dovuta essere valutata anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p." Il Tribunale di Paola, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la richiesta di riesame ed ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Avverso quest'ultima ordinanza di annullamento il Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza dell'art. 353 bis c.p. e vizi della motivazione. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui avrebbe escluso l'esistenza di una collusione tra l'indagato e NA EL rispetto alla parte in cui sarebbe stata riconosciuta una pressione "esercitata dal LD nei confronti del DE. Peraltro, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato se la pressione potesse assurgere al rango di minaccia sussumibile nell'alveo dell'art. 353 bis c.p. ed avrebbe, quindi, errato nel non ritenere che la scelta del contraente "Consorzio di Cooperative Sociali Job" non fosse frutto di una collusione tra NA e LD, che avrebbe obliterato sia i principi della libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità" degli appalti, previsti dall'art. 30 D. Lvo 50/2016, sia la disposizione del secondo comma del menzionato art. 30, secondo cui "le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici". All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. 9//
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.
1.2 Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto che la vicenda relativa all'affidamento del "servizio pulizia spiagge" al Consorzio di Cooperative Sociali .lob non fosse riconducibile, oltre che alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 335 c.p., a quella delineata dall'art. 353 bis c.p., di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Fattispecie, questa, che la Corte di cassazione aveva richiamato, avendo affermato che si sarebbe dovuto ritenere contestata "una condotta di tipo collusivo, coinvolgente anche il terzo beneficiato, incidente sull'atto di affidamento del servizio e, dunque, sulla scelta del contraente, con la conseguenza che la vicenda sarebbe dovuta essere valutata anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p.". Secondo il Tribunale del riesame, l'affidamento diretto del servizio pulizia spiagge al Consorzio di Cooperative Job non poteva considerarsi frutto da parte dell'indagato, di NA EL e di NT TO di una collusione per la scelta del contraente, poiché dalle risultanze investigative era emerso che, "per un aspetto, l'individuazione del suddetto Consorzio non era avvenuta ad opera del LD, quanto invece del NA, ciò che esclude un interesse del LD per l'individuazione del contraente a cui affidare il servizio pulizia spiagge, e, per altro aspetto, che la pressione esercitata dal LD nei confronti del NA, per l'affidamento del servizio in via diretta e non mediante bando, era giustificata dalla fretta di iniziare il servizio pulizia spiagge in quanto era già iniziata la stagione estiva e anche perché l'inizio del servizio avrebbe consentito di impiegare soggetti del Comune di LD ed evitare che costoro si dedicassero ad attività illecita ovvero a vagabondare per le strade della cittadina". La Parte pubblica ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, evidenziando due emergenze: 1) la conversazione ambientale n.6771 RIT 74/17, da cui risulterebbe - secondo la stessa interpretazione del ricorrente - che l'indagato aveva detto in modo alterato al dirigente comunale NA EL che il bando avrebbe fatto perdere tempo e che LD aveva detto, in risposta al NA, che non vi erano altre cooperative;
2) le dichiarazioni rese dal coindagato NA, secondo cui il nominativo del Consorzio era stato fatto dal LD. Deve però rilevarsi che il ricorrente non ha specificamente indicato perché le predette emergenze deponessero - in termini di gravità indiziaria - nel senso dell'esistenza di un accordo collusivo esterno per la scelta del contraente e non già e soltanto - come invece ritenuto dal Tribunale - nel senso della pressione, esercitata dal LD nei confronti del NA, al solo fine di adottare una procedura di scelta del contraente strumentale alla tempestiva risoluzione del problema della pulizia delle spiagge, essendosi agli inizi di luglio, oltre che del problema dell'occupazione di persone, che altrimenti si sarebbero potute dedicare ad attività illecita. Inoltre, il medesimo ricorrente non ha rappresentato come le predette emergenze si inserissero nel complessivo compendio disponibile, da valutare globalmente ed unitariamente al fine di trarre la prova dell'esistenza dell'accordo collusivo, ipotizzato dall'accusa. A quest'ultimo riguardo giova ricordare che la valutazione della gravità indiziaria - richiesta per l'applicazione delle misure cautelari personali - deve essere effettuata mediante un esame globale ed unitario dei diversi elementi acquisiti al procedimento. Deve quindi affermarsi che i rilievi censori sono privi di specificità a fronte della motivazione del provvedimento impugnato non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'il ottobre 2019 Il Consigli