TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4277/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4277/2020 promossa da:
– genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_1 Parte_2 Per_1
, con il patrocinio dell'EO DE NA
[...]
attori contro con il patrocinio dell'Avv. Mauro Carboni Controparte_1
convenuta
, convenuto, contumace Controparte_2
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni per gli attori: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti e contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità civile di nella causazione Controparte_2 del sinistro de quo, ex art. 2054 I comma c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, Controparte_2 e in solido fra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dal minore Controparte_1
in conseguenza del suddetto sinistro, specificati come in narrativa, per un totale di € Persona_1 20.985,44 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 2) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, gravati d'Iva, Cap e Rimborso forfetario come per Legge”
Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e conclusione:
1. In via principale rigettare ogni domanda risarcitoria svolta dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto;
2. In via subordinata - salvo il gravame - ridurre l'eventuale risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in relazione all'accertato grado di concorso colposo;
3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Esponevano gli attori nel libello introduttivo che: -in data 24.11.2017, in Citerna (PG), scendeva dallo scuolabus Volkswagen targato DK170RW, condotto dall'autista Persona_1
, con l'ausilio dell'educatrice , avente la mansione di accompagnatrice CP_3 Persona_2 dei bambini alle soste dell'autobus; -la Sig.ra madre di si trovava quel Parte_2 Parte_1 giorno, alle ore 15.20 circa, in attesa del ritorno del proprio figlio, all'epoca di anni 5, nel punto di fermata dell'autobus; - il veicolo si fermava sul lato destro di via Sfrilli, per permettere la discesa di e di un altro bambino che la Sig.ra al fine di prestare una cortesia ai genitori, Persona_1 Pt_2 si era resa disponibile a riprendere;
-il minore , sceso dal mezzo era preso per mano Persona_1 dalla madre, tenendolo fermo al suo fianco;
mentre l'altro bambino era ancora all'interno dell'autobus, il minore strattonava la mano della madre e, passando dal lato anteriore dell'autobus, attraversava la strada ed era investito dall'autovettura SKODA targata DX573FF, assicurata con Controparte_1
polizza n. 102283747, di proprietà e condotta da;
-quest'ultimo, incautamente,
[...] Controparte_2 sorpassava lo scuolabus nonostante in fermata per la discesa di minori nella imminente prossimità, a pochissimi metri, dell'incrocio principale del centro abitato del paese di Pistrino, incrocio che richiede di evitare manovre azzardate e soprattutto il sorpasso di veicoli;
-condotto il minore Persona_1 presso l'ospedale di Città di Castello, ivi era sottoposto ad accertamenti, consulenza ortopedica e visita anestesiologica;
avendo riportato una frattura biossea all'avambraccio destro, era immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi percutanea con fili di Kirschner, con successiva apposizione di apparecchio gessato;
-in data 27 novembre 2017 era Persona_1 dimesso con la diagnosi di “frattura biossea avambraccio destro”, prescrizione a domicilio di
“paracetamolo al bisogno, arto in scarico, chinesi attiva dita” e “controllo clinico fra 8-10 giorni …”; la guarigione clinica è avvenuta solo in data 12.03.18, con postumi da valutare;
-alla Sig.ra Parte_2 il 28.12.17 erano notificati due verbali della Polizia Municipale di Citerna, entrambi aventi ad oggetto la condotta tenuta dal figlio, l'uno con la dicitura “per non aver la stessa, quale madre, impedito che il figlio commettesse l'infrazione di cui all'art.190 c. 6 e 10 C.d.S. (attraversamento stradale del pedone anteriormente all'autobus)”e l'altro dal seguente tenore: “per non aver altresì impedito che il figlio commettesse, nella medesima circostanza, l'infrazione di cui art. 190 c. 2 e 10 C.d.S. (mancato utilizzo di strisce pedonali poste a meno di metri cento)”, ed entrambi impugnati innanzi al Giudice di Pace di
Città di Castello (con provvedimento del 22.10.19, il Giudice di Pace di Città di Castello ha accolto il ricorso presentato da e ed ha annullato le contestazioni elevate in quanto: “non possono Parte_2
pagina 2 di 8 essere contestate alla ricorrente le violazioni di cui agli artt. 190 c.6 e 10 e 190 comma 2 e 10 C.d.S., avendo la stessa attivato tutte le norme di attenzione e tutela per la custodia del figlio e non potendo in alcun modo prevedere un improvviso e repentino comportamento dello stesso”; -in data 25.02.18 i genitori del piccolo presentavano denuncia di sinistro alla -prodotta Per_1 Controparte_1 documentazione medica e perizia medico legale a firma del Dott. , era fissata Persona_3 visita medica presso il perito dell'assicurazione; in difetto di proposta di risarcimento da parte dell'Assicurazione per i danni subiti dal piccolo , gli attori presentavano, in data 08.11.2019, Per_1 invito a concludere una negoziazione assistita, rimasta priva di riscontro da parte della Compagnia;
- seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_4 la domanda, concludendo per il rigetto delle richieste formulate dagli attori. Esponeva la convenuta che: - il conducente dell'autovettura assicurata con si è trovato nell'oggettiva Controparte_1 impossibilità di avvistare il pedone: il conducente dell'autovettura si trovava regolarmente a Pt_3 transitare lungo Via Sfrilli con direzione Pistrino centro e, mentre tale autovettura stava sopravanzando il Pulmino della Ditta Emidi - in sosta sul margine destro della carreggiata, in corrispondenza di un ingresso privato - il bambino passava davanti al suddetto pulmino correndo verso il Persona_1 lato opposto della strada. Il conducente dell'autovettura, quindi, a causa della presenza del pulmino che impediva la visuale non poteva assolutamente percepire il movimento del minore, prima che si palesasse sulla carreggiata, né aveva il tempo e lo spazio sufficiente per porre in essere manovre di emergenza posto che il pedone, provenendo da destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura, stava correndo;
- decisiva risultava la testimonianza del Sig. conducente del pulmino, il quale CP_3 nell'immediatezza ha dichiarato alla Polizia Municipale: “…..a questo punto ho aperto la porta per fare scendere i due bambini. Specifico che il primo bambino è sceso ed è rimasto un attimo vicino alla sua mamma. Nel frattempo doveva però scendere anche un secondo bambino. In questo frangente il primo bambino si è allontanato all'improvviso dalla mamma e di corsa ha attraversato la strada passando di fronte al pulmino in sosta. A questo punto una macchina che stava transitando in Via
Strilli con direzione Piazza del Popolo con velocità moderata, colpiva il bambino che cadeva a terra…”; - il comportamento del minore, in palese violazione delle prescrizioni del codice della strada, risulta essere stato il fattore causale esclusivo dell'evento, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione;
- il pulmino era fermo al lato della strada;
il minore scendeva sul lato destro del pulmino, cioè il lato coperto rispetto alla visuale dalla strada;
il minore sfuggiva al controllo della madre;
il minore correva e passando davanti al pulmino ancora fermo andava ad attraversare la strada sempre di corsa;
l'automobilista procedeva regolarmente sulla pagina 3 di 8 propria corsia di marcia;
- il conducente dell'autovettura non ha posto in essere manovre azzardate, procedendo regolarmente per la propria strada a bassissima velocità e nulla poteva far prevedere all'automobilista l'eventualità di un attraversamento della carreggiata da parte di un pedone;
- nei pressi non erano, inoltre, presenti strisce pedonali per l'attraversamento di Via Sfrilli, che invece si trovano a circa metri 72 dal punto ove si è verificato il sinistro (tra le molteplici violazioni al codice della strada commesse dal pedone c'è anche quella del mancato utilizzo dell'attraversamento pedonale, che si trovava a meno di 100 metri); - quanto all'entità del danno, trattandosi di danno che rientra nell'ambito delle lesioni micropermanenti, non trovano applicazione le tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano ma eventualmente quelle di legge per le lesioni micropermanenti da sinistro stradale con esclusione di qualsivoglia aumento personalizzato (richiamava il contenuto dell'Ordinanza n.
7024/2020 della Suprema Corte secondo la quale, in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge potrà essere aumentata, nella sua componente dinamico relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali. Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili, cioè quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento).
Il Sig. , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La procedura di mediazione presso un organismo all'uopo abilitato ha avuto esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti (interrogatorio formale di e prova Controparte_2 testimoniale). Il sig. regolarmente citato a comparire, non si presentava a rispondere a CP_2 all'interrogatorio formale. Erano escussi i testi: - sig.ra l'accompagnatrice dei Persona_2 bambini all'interno dell'autobus. La teste ha dichiarato di avere consegnato il bimbo alla madre che lo teneva per mano, di avere visto con la coda dell'occhio la macchina sorpassare lo scuolabus mentre scendevano i bambini, di avere visto la fase in cui il bimbo è stato investito dalla vettura;
ha dichiarato che la vettura ha colpito con la parte anteriore il bambino, prima sollevato e poi caduto a terra, e ha riconosciuto lo stato dei luoghi come da foto (di parte attrice) che le sono state esibite e dichiarando che le strisce pedonale risultano sbiadite;
- sig. Il teste ha dichiarato di avere notato il CP_3 bambino passare davanti lo scuolabus, ancora fermo, di avere dato un'occhiata allo specchietto laterale e notato una vettura in fase di sorpasso, ritenuto dal teste “un po' azzardato” per la presenza di due incroci pericolosi, specialmente il secondo;
- sig. Il teste ha dichiarato che il minore Testimone_1 era “appassionato di nuoto, faceva le gare, aveva in previsione di fare delle gare” e che per Per_1 diverso tempo non ha neanche potuto giocare con i suoi amici”; ha riferito anche sull'attività di gioco pagina 4 di 8 al calcio del piccolo e ha dichiarato che era un ragazzo molto attivo;
- sig.ra Per_1 Per_1 [...]
La teste ha dichiarato che il minore frequentava sempre la piscina, faceva anche le gare che CP_5 poi non ha potuto più fare, giocava al calcio e non ha potuto più farlo, aveva il braccio ingessato;
ha dichiarato che non ha più ripreso l'attività natatoria, si era demoralizzato. Per_1
Ammessa CTU medico legale, era nominato CTU il Dott. . All'esito del deposito Persona_4 dell'elaborato peritale era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
La domanda trova parziale accoglimento.
L'espletata istruttoria, a parere di questo Tribunale, in punto di responsabilità per la causazione del sinistro, consente di ritenere che sia il conducente della vettura sia il minore investito abbiano tenuto una condotta imprudente e imperita, seppur con diversa incidenza colposa.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. non va, infatti, intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce “quaestio facti” riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 1.2.20218): invero, “l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale “culpa in vigilando” e/o “in educando”. Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3557 del
13.2.2020).
pagina 5 di 8 Deve pertanto rilevarsi come entrambi i soggetti coinvolti abbiano tenuto un contegno imprudente, perché il conducente della vettura ha superando lo scuolabus, fermo a lato della carreggiata, mentre il pedone ha iniziato l'attraversamento innanzi allo scuolabus, impegnando la corsia su cui stava transitando l'automobilista, in modo veloce e repentino, sfuggendo al controllo della madre.
Ora, si osserva che la presenza dello scuolabus al lato della sede stradale non poteva consentire una adeguata ispezione del campo stradale dal punto in cui il minore ha iniziato l'attraversamento, ponendosi davanti allo scuolabus, né il conducente della vettura era in condizioni di verificare cosa stesse accadendo in prossimità dello scuolabus.
Tuttavia, regola di buona condotta e di prudenza avrebbe dovuto sconsigliare la manovra di superamento dello scuolabus, in attesa della ultimazione che le operazioni di discesa degli alunni.
Tanto premesso, alla luce degli elementi sopra riportati, deve ritenersi che vada attribuita al conducente della vettura che ha investito il minore che attraversava la carreggiata (comportamento comunque imprudente, di attraversamento innanzi allo scuolabus, con slancio in mezzo alla strada) una responsabilità largamente prevalente. Detti profili vanno tenuti presente nella determinazione del concorso colposo, atteso che il comportamento imprudente, come detto sopra, ha senz'altro concorso a cagionare l'evento dannoso;
tuttavia, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente dell'autovettura investitrice, di tutte le prevenzioni idonee ad evitare l'investimento, sì da superare la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
Sul punto, giova solo rammentare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
In questa prospettiva, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale.
Ed invero l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo pagina 6 di 8 carico dall'art.2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta.
Ebbene, la convergenza tra le dichiarazioni rese dai testi oculari, nonché dalla ricostruzione del sinistro e dai riscontri effettuati dalla Polizia Municipale giunta sul luogo dell'incidente, consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone investito a causa del suo comportamento impudente;
tuttavia, tenuto conto che è dimostrato come il conducente della vettura abbia posto in essere le violazioni più gravi e rilevanti nella determinazione del sinistro (sorpasso dello scuolabus su strada a doppio senso di circolazione) eseguendo la manovra nonostante la presenza dello scuolabus fermo per far scendere gli scolari (il conducente deve moderare particolarmente la velocità e se necessario fermarsi quando sia prevedibile l'attraversamento della strada da parte di bambini, dai quali, in ragione della loro inesperienza, non è possibile attendersi il rispetto delle norme della circolazione stradale e della comune prudenza), ne consegue pertanto che a quest'ultimo vada addebitata in via prevalente, in termini del 70%, la responsabilità del sinistro, mentre al pedone (che ha assunto un comportamento imprudente, nonostante la presenza del genitore) deve essere imputato un concorso di colpa pari al 30%.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati dagli attori. Sul punto si osserva che gli attori hanno chiesto il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti per la lesione e compromissione psico-fisica originate dal sinistro per cui è causa in capo al minore nonché per il danno morale ed esistenziale all'esito del sinistro occorso al minore.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale disposta, da intendersi qui integralmente richiamata, che vanno totalmente condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta;
in particolare il Dott. ha accertato che “-i postumi Per_4 traumatici a carattere permanente attualmente accertati configurano una riduzione dell'integrità psico- fisica, sotto il profilo del danno biologico, in misura del 5% (cinque per cento); - l'inabilità temporanea sarà di giorni 40 (quaranta) al 100%; giorni 20 (venti) al 75%; giorni 20 (venti) al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) al 25%; - spese mediche agli atti, ritenute congrue, ammontano ad euro 438,12”. pagina 7 di 8 Applicando i valori aggiornati con DM 18.7.2025 gli importi da liquidare risultano essere i seguenti, prendendo come valore del punto base l'importo di € 963,40 e stimando i valori sulla percentuale di danno di cui alla CTU in atti: -danno biologico permanente (5%): € 7.225,50; -danno biologico temporaneo: € 3.932,60; -danno morale (33,33%): € 3.718,99; -spese mediche: € 438,12, per un totale complessivo pari a € 15.315,21. Il predetto importo va decurtato della percentuale di responsabilità in capo al minore e pertanto, detraendo la percentuale del 30%, l'importo da riconoscersi in favore degli attori ammonta a € 10.720,65; l'importo liquidato a valori attuali andrà devalutato alla data del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali.
Le spese di CTU restano a carico degli attori nella misura del 30%. Le spese di lite sono liquidate nella misura del 70%. Tutte le altre domande sono respinte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_2 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore di e genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale di , della somma di € 10.720,65, oltre interessi come sopra indicato;
Persona_1
-pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU nella misura del 70%;
-condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite liquidate nella misura del 70% pari a € 3.553,90 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Respinte tutte le altre domande.
Perugia, 16 dicembre 2025 Il Giudice
RO NG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4277/2020 promossa da:
– genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_1 Parte_2 Per_1
, con il patrocinio dell'EO DE NA
[...]
attori contro con il patrocinio dell'Avv. Mauro Carboni Controparte_1
convenuta
, convenuto, contumace Controparte_2
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni per gli attori: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti e contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità civile di nella causazione Controparte_2 del sinistro de quo, ex art. 2054 I comma c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, Controparte_2 e in solido fra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dal minore Controparte_1
in conseguenza del suddetto sinistro, specificati come in narrativa, per un totale di € Persona_1 20.985,44 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 2) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, gravati d'Iva, Cap e Rimborso forfetario come per Legge”
Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e conclusione:
1. In via principale rigettare ogni domanda risarcitoria svolta dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto;
2. In via subordinata - salvo il gravame - ridurre l'eventuale risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in relazione all'accertato grado di concorso colposo;
3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”. pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone
Esponevano gli attori nel libello introduttivo che: -in data 24.11.2017, in Citerna (PG), scendeva dallo scuolabus Volkswagen targato DK170RW, condotto dall'autista Persona_1
, con l'ausilio dell'educatrice , avente la mansione di accompagnatrice CP_3 Persona_2 dei bambini alle soste dell'autobus; -la Sig.ra madre di si trovava quel Parte_2 Parte_1 giorno, alle ore 15.20 circa, in attesa del ritorno del proprio figlio, all'epoca di anni 5, nel punto di fermata dell'autobus; - il veicolo si fermava sul lato destro di via Sfrilli, per permettere la discesa di e di un altro bambino che la Sig.ra al fine di prestare una cortesia ai genitori, Persona_1 Pt_2 si era resa disponibile a riprendere;
-il minore , sceso dal mezzo era preso per mano Persona_1 dalla madre, tenendolo fermo al suo fianco;
mentre l'altro bambino era ancora all'interno dell'autobus, il minore strattonava la mano della madre e, passando dal lato anteriore dell'autobus, attraversava la strada ed era investito dall'autovettura SKODA targata DX573FF, assicurata con Controparte_1
polizza n. 102283747, di proprietà e condotta da;
-quest'ultimo, incautamente,
[...] Controparte_2 sorpassava lo scuolabus nonostante in fermata per la discesa di minori nella imminente prossimità, a pochissimi metri, dell'incrocio principale del centro abitato del paese di Pistrino, incrocio che richiede di evitare manovre azzardate e soprattutto il sorpasso di veicoli;
-condotto il minore Persona_1 presso l'ospedale di Città di Castello, ivi era sottoposto ad accertamenti, consulenza ortopedica e visita anestesiologica;
avendo riportato una frattura biossea all'avambraccio destro, era immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi percutanea con fili di Kirschner, con successiva apposizione di apparecchio gessato;
-in data 27 novembre 2017 era Persona_1 dimesso con la diagnosi di “frattura biossea avambraccio destro”, prescrizione a domicilio di
“paracetamolo al bisogno, arto in scarico, chinesi attiva dita” e “controllo clinico fra 8-10 giorni …”; la guarigione clinica è avvenuta solo in data 12.03.18, con postumi da valutare;
-alla Sig.ra Parte_2 il 28.12.17 erano notificati due verbali della Polizia Municipale di Citerna, entrambi aventi ad oggetto la condotta tenuta dal figlio, l'uno con la dicitura “per non aver la stessa, quale madre, impedito che il figlio commettesse l'infrazione di cui all'art.190 c. 6 e 10 C.d.S. (attraversamento stradale del pedone anteriormente all'autobus)”e l'altro dal seguente tenore: “per non aver altresì impedito che il figlio commettesse, nella medesima circostanza, l'infrazione di cui art. 190 c. 2 e 10 C.d.S. (mancato utilizzo di strisce pedonali poste a meno di metri cento)”, ed entrambi impugnati innanzi al Giudice di Pace di
Città di Castello (con provvedimento del 22.10.19, il Giudice di Pace di Città di Castello ha accolto il ricorso presentato da e ed ha annullato le contestazioni elevate in quanto: “non possono Parte_2
pagina 2 di 8 essere contestate alla ricorrente le violazioni di cui agli artt. 190 c.6 e 10 e 190 comma 2 e 10 C.d.S., avendo la stessa attivato tutte le norme di attenzione e tutela per la custodia del figlio e non potendo in alcun modo prevedere un improvviso e repentino comportamento dello stesso”; -in data 25.02.18 i genitori del piccolo presentavano denuncia di sinistro alla -prodotta Per_1 Controparte_1 documentazione medica e perizia medico legale a firma del Dott. , era fissata Persona_3 visita medica presso il perito dell'assicurazione; in difetto di proposta di risarcimento da parte dell'Assicurazione per i danni subiti dal piccolo , gli attori presentavano, in data 08.11.2019, Per_1 invito a concludere una negoziazione assistita, rimasta priva di riscontro da parte della Compagnia;
- seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_4 la domanda, concludendo per il rigetto delle richieste formulate dagli attori. Esponeva la convenuta che: - il conducente dell'autovettura assicurata con si è trovato nell'oggettiva Controparte_1 impossibilità di avvistare il pedone: il conducente dell'autovettura si trovava regolarmente a Pt_3 transitare lungo Via Sfrilli con direzione Pistrino centro e, mentre tale autovettura stava sopravanzando il Pulmino della Ditta Emidi - in sosta sul margine destro della carreggiata, in corrispondenza di un ingresso privato - il bambino passava davanti al suddetto pulmino correndo verso il Persona_1 lato opposto della strada. Il conducente dell'autovettura, quindi, a causa della presenza del pulmino che impediva la visuale non poteva assolutamente percepire il movimento del minore, prima che si palesasse sulla carreggiata, né aveva il tempo e lo spazio sufficiente per porre in essere manovre di emergenza posto che il pedone, provenendo da destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura, stava correndo;
- decisiva risultava la testimonianza del Sig. conducente del pulmino, il quale CP_3 nell'immediatezza ha dichiarato alla Polizia Municipale: “…..a questo punto ho aperto la porta per fare scendere i due bambini. Specifico che il primo bambino è sceso ed è rimasto un attimo vicino alla sua mamma. Nel frattempo doveva però scendere anche un secondo bambino. In questo frangente il primo bambino si è allontanato all'improvviso dalla mamma e di corsa ha attraversato la strada passando di fronte al pulmino in sosta. A questo punto una macchina che stava transitando in Via
Strilli con direzione Piazza del Popolo con velocità moderata, colpiva il bambino che cadeva a terra…”; - il comportamento del minore, in palese violazione delle prescrizioni del codice della strada, risulta essere stato il fattore causale esclusivo dell'evento, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione;
- il pulmino era fermo al lato della strada;
il minore scendeva sul lato destro del pulmino, cioè il lato coperto rispetto alla visuale dalla strada;
il minore sfuggiva al controllo della madre;
il minore correva e passando davanti al pulmino ancora fermo andava ad attraversare la strada sempre di corsa;
l'automobilista procedeva regolarmente sulla pagina 3 di 8 propria corsia di marcia;
- il conducente dell'autovettura non ha posto in essere manovre azzardate, procedendo regolarmente per la propria strada a bassissima velocità e nulla poteva far prevedere all'automobilista l'eventualità di un attraversamento della carreggiata da parte di un pedone;
- nei pressi non erano, inoltre, presenti strisce pedonali per l'attraversamento di Via Sfrilli, che invece si trovano a circa metri 72 dal punto ove si è verificato il sinistro (tra le molteplici violazioni al codice della strada commesse dal pedone c'è anche quella del mancato utilizzo dell'attraversamento pedonale, che si trovava a meno di 100 metri); - quanto all'entità del danno, trattandosi di danno che rientra nell'ambito delle lesioni micropermanenti, non trovano applicazione le tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano ma eventualmente quelle di legge per le lesioni micropermanenti da sinistro stradale con esclusione di qualsivoglia aumento personalizzato (richiamava il contenuto dell'Ordinanza n.
7024/2020 della Suprema Corte secondo la quale, in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge potrà essere aumentata, nella sua componente dinamico relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali. Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili, cioè quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento).
Il Sig. , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La procedura di mediazione presso un organismo all'uopo abilitato ha avuto esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti (interrogatorio formale di e prova Controparte_2 testimoniale). Il sig. regolarmente citato a comparire, non si presentava a rispondere a CP_2 all'interrogatorio formale. Erano escussi i testi: - sig.ra l'accompagnatrice dei Persona_2 bambini all'interno dell'autobus. La teste ha dichiarato di avere consegnato il bimbo alla madre che lo teneva per mano, di avere visto con la coda dell'occhio la macchina sorpassare lo scuolabus mentre scendevano i bambini, di avere visto la fase in cui il bimbo è stato investito dalla vettura;
ha dichiarato che la vettura ha colpito con la parte anteriore il bambino, prima sollevato e poi caduto a terra, e ha riconosciuto lo stato dei luoghi come da foto (di parte attrice) che le sono state esibite e dichiarando che le strisce pedonale risultano sbiadite;
- sig. Il teste ha dichiarato di avere notato il CP_3 bambino passare davanti lo scuolabus, ancora fermo, di avere dato un'occhiata allo specchietto laterale e notato una vettura in fase di sorpasso, ritenuto dal teste “un po' azzardato” per la presenza di due incroci pericolosi, specialmente il secondo;
- sig. Il teste ha dichiarato che il minore Testimone_1 era “appassionato di nuoto, faceva le gare, aveva in previsione di fare delle gare” e che per Per_1 diverso tempo non ha neanche potuto giocare con i suoi amici”; ha riferito anche sull'attività di gioco pagina 4 di 8 al calcio del piccolo e ha dichiarato che era un ragazzo molto attivo;
- sig.ra Per_1 Per_1 [...]
La teste ha dichiarato che il minore frequentava sempre la piscina, faceva anche le gare che CP_5 poi non ha potuto più fare, giocava al calcio e non ha potuto più farlo, aveva il braccio ingessato;
ha dichiarato che non ha più ripreso l'attività natatoria, si era demoralizzato. Per_1
Ammessa CTU medico legale, era nominato CTU il Dott. . All'esito del deposito Persona_4 dell'elaborato peritale era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
La domanda trova parziale accoglimento.
L'espletata istruttoria, a parere di questo Tribunale, in punto di responsabilità per la causazione del sinistro, consente di ritenere che sia il conducente della vettura sia il minore investito abbiano tenuto una condotta imprudente e imperita, seppur con diversa incidenza colposa.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. non va, infatti, intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce “quaestio facti” riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 1.2.20218): invero, “l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale “culpa in vigilando” e/o “in educando”. Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3557 del
13.2.2020).
pagina 5 di 8 Deve pertanto rilevarsi come entrambi i soggetti coinvolti abbiano tenuto un contegno imprudente, perché il conducente della vettura ha superando lo scuolabus, fermo a lato della carreggiata, mentre il pedone ha iniziato l'attraversamento innanzi allo scuolabus, impegnando la corsia su cui stava transitando l'automobilista, in modo veloce e repentino, sfuggendo al controllo della madre.
Ora, si osserva che la presenza dello scuolabus al lato della sede stradale non poteva consentire una adeguata ispezione del campo stradale dal punto in cui il minore ha iniziato l'attraversamento, ponendosi davanti allo scuolabus, né il conducente della vettura era in condizioni di verificare cosa stesse accadendo in prossimità dello scuolabus.
Tuttavia, regola di buona condotta e di prudenza avrebbe dovuto sconsigliare la manovra di superamento dello scuolabus, in attesa della ultimazione che le operazioni di discesa degli alunni.
Tanto premesso, alla luce degli elementi sopra riportati, deve ritenersi che vada attribuita al conducente della vettura che ha investito il minore che attraversava la carreggiata (comportamento comunque imprudente, di attraversamento innanzi allo scuolabus, con slancio in mezzo alla strada) una responsabilità largamente prevalente. Detti profili vanno tenuti presente nella determinazione del concorso colposo, atteso che il comportamento imprudente, come detto sopra, ha senz'altro concorso a cagionare l'evento dannoso;
tuttavia, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente dell'autovettura investitrice, di tutte le prevenzioni idonee ad evitare l'investimento, sì da superare la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
Sul punto, giova solo rammentare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
In questa prospettiva, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale.
Ed invero l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo pagina 6 di 8 carico dall'art.2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta.
Ebbene, la convergenza tra le dichiarazioni rese dai testi oculari, nonché dalla ricostruzione del sinistro e dai riscontri effettuati dalla Polizia Municipale giunta sul luogo dell'incidente, consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone investito a causa del suo comportamento impudente;
tuttavia, tenuto conto che è dimostrato come il conducente della vettura abbia posto in essere le violazioni più gravi e rilevanti nella determinazione del sinistro (sorpasso dello scuolabus su strada a doppio senso di circolazione) eseguendo la manovra nonostante la presenza dello scuolabus fermo per far scendere gli scolari (il conducente deve moderare particolarmente la velocità e se necessario fermarsi quando sia prevedibile l'attraversamento della strada da parte di bambini, dai quali, in ragione della loro inesperienza, non è possibile attendersi il rispetto delle norme della circolazione stradale e della comune prudenza), ne consegue pertanto che a quest'ultimo vada addebitata in via prevalente, in termini del 70%, la responsabilità del sinistro, mentre al pedone (che ha assunto un comportamento imprudente, nonostante la presenza del genitore) deve essere imputato un concorso di colpa pari al 30%.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati dagli attori. Sul punto si osserva che gli attori hanno chiesto il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti per la lesione e compromissione psico-fisica originate dal sinistro per cui è causa in capo al minore nonché per il danno morale ed esistenziale all'esito del sinistro occorso al minore.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale disposta, da intendersi qui integralmente richiamata, che vanno totalmente condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta;
in particolare il Dott. ha accertato che “-i postumi Per_4 traumatici a carattere permanente attualmente accertati configurano una riduzione dell'integrità psico- fisica, sotto il profilo del danno biologico, in misura del 5% (cinque per cento); - l'inabilità temporanea sarà di giorni 40 (quaranta) al 100%; giorni 20 (venti) al 75%; giorni 20 (venti) al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) al 25%; - spese mediche agli atti, ritenute congrue, ammontano ad euro 438,12”. pagina 7 di 8 Applicando i valori aggiornati con DM 18.7.2025 gli importi da liquidare risultano essere i seguenti, prendendo come valore del punto base l'importo di € 963,40 e stimando i valori sulla percentuale di danno di cui alla CTU in atti: -danno biologico permanente (5%): € 7.225,50; -danno biologico temporaneo: € 3.932,60; -danno morale (33,33%): € 3.718,99; -spese mediche: € 438,12, per un totale complessivo pari a € 15.315,21. Il predetto importo va decurtato della percentuale di responsabilità in capo al minore e pertanto, detraendo la percentuale del 30%, l'importo da riconoscersi in favore degli attori ammonta a € 10.720,65; l'importo liquidato a valori attuali andrà devalutato alla data del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali.
Le spese di CTU restano a carico degli attori nella misura del 30%. Le spese di lite sono liquidate nella misura del 70%. Tutte le altre domande sono respinte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_2 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore di e genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale di , della somma di € 10.720,65, oltre interessi come sopra indicato;
Persona_1
-pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU nella misura del 70%;
-condanna e in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite liquidate nella misura del 70% pari a € 3.553,90 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Respinte tutte le altre domande.
Perugia, 16 dicembre 2025 Il Giudice
RO NG
pagina 8 di 8