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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12072/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa LE Di PP Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
31/10/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. MONTI MARIA MONIA, presso il cui studio sito in VIA MARTINELLI
N. 8 NA è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. MONTI MARIA MONIA, presso il cui studio sito in VIA MARTINELLI, 8
NA è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] il Per_1 C.F._3
04.03.2015, residente a [...];
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data e vistati in data 07.11.25
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4660/2022 emessa il 25.05.2022 dal Tribunale Civile di Milano, pubblicata il 26-05-2022; in particolare, dando atto che erano intervenute modifiche nelle modalità di gestione della minore e tenuto altresì conto della volontà manifestata dalla medesima, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza Per_1 anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- un giorno nel corso della settimana (preferibilmente il mercoledì salvo impegni lavorativi del padre), dalle ore 16,30 (orario coincidente con l'uscita da scuola) alle ore 21,00, con riaccompagnamento presso la casa materna. Il padre, se libero da impegni lavorativi, potrà tenere presso di sé la minore anche per un ulteriore giorno nel corso della settimana;
- la figlia trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi
(comprendenti rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo). Il criterio dell'alternanza verrà altresì applicato per ogni altra festività;
- nell'ipotesi in cui i c.d. “ponti” avessero una durata superiore ai tre giorni, il periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore verrà ripartito in parti uguali;
- trascorrerà inoltre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da Per_1 concordarsi tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno o in ogni caso non appena al signor
vengono comunicati i turni lavorativi e le ferie. Pt_2
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra i coniugi che tengano in considerazione le esigenze scolastiche, ricreative e sportive della figlia e la sua volontà.
Pagina 2 2) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor , a far tempo dal mese di ottobre Pt_2
2025, verserà in favore della signora la somma di € 300,00 mensili;
somma che Parte_1 dovrà essere versata entro il giorno 27 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2026). Le parti concordano che qualora nel corso del mese di agosto resti effettivamente presso il padre per un periodo di almeno 15 giorni il contributo Per_1 al mantenimento, per detto mese, sarà pari ad € 150,00. I genitori concorreranno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno, come da Linee Guida della Corte d'Appello
e del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente richiamate).
Compensi e spese di lite carico della signor .” Parte_1
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore e atteso l'accordo intervenuto tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4660/2022 emessa il 25.05.2022 dal
Tribunale Civile di Milano, pubblicata il 26-05-2022 :
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LE Di PP dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3 Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa LE Di PP Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
31/10/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. MONTI MARIA MONIA, presso il cui studio sito in VIA MARTINELLI
N. 8 NA è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. MONTI MARIA MONIA, presso il cui studio sito in VIA MARTINELLI, 8
NA è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] il Per_1 C.F._3
04.03.2015, residente a [...];
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data e vistati in data 07.11.25
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4660/2022 emessa il 25.05.2022 dal Tribunale Civile di Milano, pubblicata il 26-05-2022; in particolare, dando atto che erano intervenute modifiche nelle modalità di gestione della minore e tenuto altresì conto della volontà manifestata dalla medesima, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza Per_1 anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- un giorno nel corso della settimana (preferibilmente il mercoledì salvo impegni lavorativi del padre), dalle ore 16,30 (orario coincidente con l'uscita da scuola) alle ore 21,00, con riaccompagnamento presso la casa materna. Il padre, se libero da impegni lavorativi, potrà tenere presso di sé la minore anche per un ulteriore giorno nel corso della settimana;
- la figlia trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi
(comprendenti rispettivamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo). Il criterio dell'alternanza verrà altresì applicato per ogni altra festività;
- nell'ipotesi in cui i c.d. “ponti” avessero una durata superiore ai tre giorni, il periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore verrà ripartito in parti uguali;
- trascorrerà inoltre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da Per_1 concordarsi tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno o in ogni caso non appena al signor
vengono comunicati i turni lavorativi e le ferie. Pt_2
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra i coniugi che tengano in considerazione le esigenze scolastiche, ricreative e sportive della figlia e la sua volontà.
Pagina 2 2) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor , a far tempo dal mese di ottobre Pt_2
2025, verserà in favore della signora la somma di € 300,00 mensili;
somma che Parte_1 dovrà essere versata entro il giorno 27 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2026). Le parti concordano che qualora nel corso del mese di agosto resti effettivamente presso il padre per un periodo di almeno 15 giorni il contributo Per_1 al mantenimento, per detto mese, sarà pari ad € 150,00. I genitori concorreranno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno, come da Linee Guida della Corte d'Appello
e del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente richiamate).
Compensi e spese di lite carico della signor .” Parte_1
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore e atteso l'accordo intervenuto tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4660/2022 emessa il 25.05.2022 dal
Tribunale Civile di Milano, pubblicata il 26-05-2022 :
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LE Di PP dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3 Pagina 4