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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6UCR2800026 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'atto di recupero meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate, in seguito all'attività di controllo sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta
2016, ha disconosciuto il credito d'imposta utilizzato in compensazione dalla società nel corso del 2017.
A sostegno dell'impugnativa la ditta ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Rovigo, che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone conclusivamente la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio ha condotta un'attività istruttoria in merito alla succitata compensazione, sia con riferimento alla sussistenza del presupposto costitutivo dei crediti autoliquidati, sia per quanto concerne la corretta quantificazione e contabilizzazione dei relativi valori imponibili.
L'esame della documentazione prodotta dalla ditta contribuente portava l'Ufficio a contestare la mancanza del requisito di carattere oggettivo richiesto dalla normativa ai fini della spettanza del credito: conseguentemente seguiva la notificazione dell'impugnato provvedimento, nel quale l'Ufficio procedeva al recupero del credito utilizzato in compensazione dalla Ricorrente_1 Srl, constatando l'indebita dichiarazione e fruizione del credito d'imposta di importo pari a € 16.337,00, esposto nel quadro RU del modello UNICO SC 2017 trasmesso per l'anno 2016.
2. Ciò premesso, la ricorrente società lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per carenze motivazionali e probatorie, nonché per violazione delle regole costituzionali che prevedono l'irretroattività delle disposizioni normative.
La Direzione Provinciale di Rovigo sostiene che le suddette spese non presenterebbero le condizioni oggettive richieste dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 per beneficiare del credito ricerca e sviluppo: in particolare, l'attività svolta dalla ricorrente società risulterebbe priva degli essenziali elementi riguardanti la “novità” e la “incertezza” del progetto.
3. Giova, anzitutto, ricordare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per il quinquennio
2015-2019:
- dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al comma 35 dell'art 1, riscrive la disciplina sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n.
145;
- dal decreto ministeriale attuativo 27 maggio 2015 che detta le disposizioni applicative per l'attuazione di tale disciplina. In concreto, la suddetta normativa prevede la compensazione, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
stabilisce le caratteristiche delle tipologie di attività di R&S ammissibili, i costi agevolabili, l'importo massimo del credito d'imposta e l'ammontare minimo della spesa complessiva per investimenti per ogni periodo d'imposta; riconosce il beneficio in percentuale della spesa incrementale, fissandone la misura percentuale in relazione alla differente tipologia di costi agevolabili.
Ciò posto, devesi osservare, in via generale, che il contribuente che riceve un atto impositivo ha diritto di conoscerne la motivazione, cioè la proposizione delle ragioni di fatto e di diritto offerta dall'Ente impositore.
Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento avversato sia nella specie adeguata.
Ebbene, nel caso in esame, l'atto di recupero impugnato non appare immune dagli evocati vizi: infatti, non è revocabile in dubbio che l'Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente limitata a fondare la propria contestazione su una lettura parziale delle relazioni e dei documenti – peraltro, non del tutto esaustivi - prodotti dalla Ricorrente_1 Srl.
A tal proposito, si rileva che la società – operante anche all'estero nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione del pane -, dopo aver ottenuto un brevetto europeo nel 2014, aveva presentato domanda per un brevetto italiano relativo ad uno speciale perfezionamento della spezzatrice
Nominativo_1 con l'introduzione del nuovo sistema di taglio “a doppio coltello”.
Tale domanda – dopo le repliche richieste nel corso del 2015 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la successiva comunicazione del consulente Società_1 al medesimo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, datata 26/02/2016 - era stata accolta dal Ministero dello Sviluppo Economico con il riconoscimento dell'attestato di brevetto per invenzione industriale n. 142980 rilasciato il 10/10/2016.
Ora, la ricorrente, tra i documenti esibiti all'Ufficio (prima dell'emissione dell'atto di recupero), aveva accluso una relazione intestata “Bonus ricerca 2015/2020 - Relazione tecnica esercizio 2016”, dando altresì evidenza dell'iscrizione dei costi del brevetto a carico della società.
Tali profili sono, nel caso di specie, di così rilevante peso giuridico, da poter concorrere - unitamente all'ulteriore copiosa documentazione allegata dalla deducente società nell'atto introduttivo - alla prova dei caratteri di novità, creatività e rischio tecnico giustamente evocati dalla ricorrente: di qui la conseguente agevolabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, delle spese sostenute per gli innovativi materiali e componenti realizzati per la spezzatrice universale prodotta dalla Ricorrente_1.
In definitiva, tali specifiche conclusioni danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal contribuente, depotenziando così gli elementi addotti dall'Ufficio, a nulla rilevando il fatto che la domanda di brevetto (da cui è poi derivato il brevetto n. 142980 del 10/10/2016) era stata depositata presso la
Camera di Commercio di Padova il 4 giugno 2014.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6UCR2800026 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'atto di recupero meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate, in seguito all'attività di controllo sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta
2016, ha disconosciuto il credito d'imposta utilizzato in compensazione dalla società nel corso del 2017.
A sostegno dell'impugnativa la ditta ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Rovigo, che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone conclusivamente la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio ha condotta un'attività istruttoria in merito alla succitata compensazione, sia con riferimento alla sussistenza del presupposto costitutivo dei crediti autoliquidati, sia per quanto concerne la corretta quantificazione e contabilizzazione dei relativi valori imponibili.
L'esame della documentazione prodotta dalla ditta contribuente portava l'Ufficio a contestare la mancanza del requisito di carattere oggettivo richiesto dalla normativa ai fini della spettanza del credito: conseguentemente seguiva la notificazione dell'impugnato provvedimento, nel quale l'Ufficio procedeva al recupero del credito utilizzato in compensazione dalla Ricorrente_1 Srl, constatando l'indebita dichiarazione e fruizione del credito d'imposta di importo pari a € 16.337,00, esposto nel quadro RU del modello UNICO SC 2017 trasmesso per l'anno 2016.
2. Ciò premesso, la ricorrente società lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per carenze motivazionali e probatorie, nonché per violazione delle regole costituzionali che prevedono l'irretroattività delle disposizioni normative.
La Direzione Provinciale di Rovigo sostiene che le suddette spese non presenterebbero le condizioni oggettive richieste dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 per beneficiare del credito ricerca e sviluppo: in particolare, l'attività svolta dalla ricorrente società risulterebbe priva degli essenziali elementi riguardanti la “novità” e la “incertezza” del progetto.
3. Giova, anzitutto, ricordare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per il quinquennio
2015-2019:
- dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al comma 35 dell'art 1, riscrive la disciplina sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n.
145;
- dal decreto ministeriale attuativo 27 maggio 2015 che detta le disposizioni applicative per l'attuazione di tale disciplina. In concreto, la suddetta normativa prevede la compensazione, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
stabilisce le caratteristiche delle tipologie di attività di R&S ammissibili, i costi agevolabili, l'importo massimo del credito d'imposta e l'ammontare minimo della spesa complessiva per investimenti per ogni periodo d'imposta; riconosce il beneficio in percentuale della spesa incrementale, fissandone la misura percentuale in relazione alla differente tipologia di costi agevolabili.
Ciò posto, devesi osservare, in via generale, che il contribuente che riceve un atto impositivo ha diritto di conoscerne la motivazione, cioè la proposizione delle ragioni di fatto e di diritto offerta dall'Ente impositore.
Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento avversato sia nella specie adeguata.
Ebbene, nel caso in esame, l'atto di recupero impugnato non appare immune dagli evocati vizi: infatti, non è revocabile in dubbio che l'Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente limitata a fondare la propria contestazione su una lettura parziale delle relazioni e dei documenti – peraltro, non del tutto esaustivi - prodotti dalla Ricorrente_1 Srl.
A tal proposito, si rileva che la società – operante anche all'estero nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione del pane -, dopo aver ottenuto un brevetto europeo nel 2014, aveva presentato domanda per un brevetto italiano relativo ad uno speciale perfezionamento della spezzatrice
Nominativo_1 con l'introduzione del nuovo sistema di taglio “a doppio coltello”.
Tale domanda – dopo le repliche richieste nel corso del 2015 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la successiva comunicazione del consulente Società_1 al medesimo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, datata 26/02/2016 - era stata accolta dal Ministero dello Sviluppo Economico con il riconoscimento dell'attestato di brevetto per invenzione industriale n. 142980 rilasciato il 10/10/2016.
Ora, la ricorrente, tra i documenti esibiti all'Ufficio (prima dell'emissione dell'atto di recupero), aveva accluso una relazione intestata “Bonus ricerca 2015/2020 - Relazione tecnica esercizio 2016”, dando altresì evidenza dell'iscrizione dei costi del brevetto a carico della società.
Tali profili sono, nel caso di specie, di così rilevante peso giuridico, da poter concorrere - unitamente all'ulteriore copiosa documentazione allegata dalla deducente società nell'atto introduttivo - alla prova dei caratteri di novità, creatività e rischio tecnico giustamente evocati dalla ricorrente: di qui la conseguente agevolabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, delle spese sostenute per gli innovativi materiali e componenti realizzati per la spezzatrice universale prodotta dalla Ricorrente_1.
In definitiva, tali specifiche conclusioni danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal contribuente, depotenziando così gli elementi addotti dall'Ufficio, a nulla rilevando il fatto che la domanda di brevetto (da cui è poi derivato il brevetto n. 142980 del 10/10/2016) era stata depositata presso la
Camera di Commercio di Padova il 4 giugno 2014.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Spese compensate.