Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenze motivazionali e probatorie dell'atto di recupero

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate si sia limitata a una lettura parziale delle relazioni e dei documenti forniti dalla società, senza considerare adeguatamente la documentazione prodotta, inclusa la relazione tecnica e l'iscrizione dei costi del brevetto, che dimostrano i requisiti di novità, creatività e rischio tecnico per il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

  • Accolto
    Spese per attività di ricerca e sviluppo agevolabili

    La Corte ha riconosciuto che la documentazione prodotta dalla società, in particolare il brevetto per invenzione industriale rilasciato, unitamente alla relazione tecnica e all'evidenza dei costi, dimostra i caratteri di novità, creatività e rischio tecnico necessari per beneficiare del credito d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo
    Numero : 1
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo