Articolo 9 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1987
Art. 9. Erogazioni a titolo assistenziale 1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.
2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.
3. Il trattamento di assistenza puo' essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalita' stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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