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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/04/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3771/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARMOTTINI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARMOTTINI MARCO MARCO MARMOTTINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 MARMOTTINI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARMOTTINI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. RIGHI, 2 37135 VERONApresso il difensore avv. CASTIONI
MATTEO
CONVENUTO/I
OGGETTO: appello alla sentenza 410/2023 del Giudice di Pace di Perugia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/12/2023 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
RITENUTO:
- che il Giudice di Pace di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dai signori e Pt_1
MO contro la società di diritto irlandese esercente trasporto aereo, si è dichiarato CP_1 carente di giurisdizione affermando che la controversia apparteneva convenzionalmente alla giurisdizione del giudice irlandese;
- che gli attori hanno proposto appello contro detta sentenza, sostenendo argomentatamente che la controversia appartiene invece alla giurisdizione del giudice italiano;
- che la società appellata si è costituita dichiarando di “rinunciare all'eccezione del difetto di giurisdizione” e chiedendo che il giudice di appello, ove non ritenga di dover decidere direttamente il merito, rimetta la causa al giudice di primo grado;
- che la suddetta “rinuncia” deve essere interpretata come adesione all'appello proposto dagli attori e come riconoscimento della sua fondatezza;
- che pertanto si può decidere senz'altro che l'appello va accolto;
- che si deve applicare l'art. 353 c.p.c., a norma del quale il giudice di appello che riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice, rimette la causa a quest'ultimo;
- che in conclusione si deve assegnare agli attori il termine di cui allo stesso art. 353 c.p.c. per la riassunzione davanti al giudice di pace, il quale deciderà anche sulle spese della presente fase del giudizio;
Le spese di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
In accoglimento dell'appello,
- annulla la sentenza appellata e rimette le parti al primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 353 c.p.c.;
- spese al giudizio di rinvio.
Perugia, 14 aprile 2024
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3771/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARMOTTINI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARMOTTINI MARCO MARCO MARMOTTINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 MARMOTTINI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARMOTTINI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. RIGHI, 2 37135 VERONApresso il difensore avv. CASTIONI
MATTEO
CONVENUTO/I
OGGETTO: appello alla sentenza 410/2023 del Giudice di Pace di Perugia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/12/2023 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 2 IN FATTO E DIRITTO
RITENUTO:
- che il Giudice di Pace di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dai signori e Pt_1
MO contro la società di diritto irlandese esercente trasporto aereo, si è dichiarato CP_1 carente di giurisdizione affermando che la controversia apparteneva convenzionalmente alla giurisdizione del giudice irlandese;
- che gli attori hanno proposto appello contro detta sentenza, sostenendo argomentatamente che la controversia appartiene invece alla giurisdizione del giudice italiano;
- che la società appellata si è costituita dichiarando di “rinunciare all'eccezione del difetto di giurisdizione” e chiedendo che il giudice di appello, ove non ritenga di dover decidere direttamente il merito, rimetta la causa al giudice di primo grado;
- che la suddetta “rinuncia” deve essere interpretata come adesione all'appello proposto dagli attori e come riconoscimento della sua fondatezza;
- che pertanto si può decidere senz'altro che l'appello va accolto;
- che si deve applicare l'art. 353 c.p.c., a norma del quale il giudice di appello che riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice, rimette la causa a quest'ultimo;
- che in conclusione si deve assegnare agli attori il termine di cui allo stesso art. 353 c.p.c. per la riassunzione davanti al giudice di pace, il quale deciderà anche sulle spese della presente fase del giudizio;
Le spese di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
In accoglimento dell'appello,
- annulla la sentenza appellata e rimette le parti al primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 353 c.p.c.;
- spese al giudizio di rinvio.
Perugia, 14 aprile 2024
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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