Articolo 6 della Legge 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 5
Versione
4 luglio 1976
Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si fara' fronte, per l'anno 1975: quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;
quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 luglio 1976