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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/12/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocato MARINO ANGELO
ATTRICE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 gli Avvocati LO FERMO CARMELO RENATO e CORTIMIGLIA ALESSANDRO
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
l'Avvocato GIRARDI ANDREA
ER TA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente dall'attrice il 19/09/2025, dalla convenuta il 10/09/2025 e dalla terza chiamata il
18/09/2025
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha radicato il presente contenzioso domandando a euro 12.098,74 per Pt_1 Controparte_1 rimborso di spese per la riparazione di proprio automezzo danneggiato da carburante difettoso acquistato dalla convenuta, oltre interessi, nonché la maggior somma, da quantificarsi in corso di causa, per danni da fermo tecnico e mancato guadagno.
Più nello specifico, l'attrice sostiene che il giorno 09/01/2023 l'automezzo di sua proprietà IVECO
MAGIRUS, targato DG594CB, si sia rifornito alla stazione di servizio della convenuta, sita in
Modena, via Emilia Ovest 842, di 489,40 litri di carburante, rivelatosi tuttavia difettoso per la presenza di acqua, e abbia così iniziato ad avere problemi che lo hanno infine costretto ad arrestarsi nel piazzale di sosta in via De Gasperi 3 a Santo Stefano Magra, provincia di La Spezia;
è stato allora necessario richiedere l'intervento del soccorso stradale che ha trasportato il mezzo all'officina mobile
Santy Service Repair, ove si è proceduto alla sua riparazione.
2. si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto di Controparte_1 negoziazione assistita, poi svolta con esito negativo, e la sua infondatezza nel merito.
3. La convenuta ha inoltre chiesto, e ottenuto, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria
Compagnia assicurativa , che si è costituita associandosi in sostanza alle eccezioni della CP_2 propria assicurata.
4. All'udienza del 04/02/2025 sono stati quindi escussi testi indotti da ambo le parti e successivamente la causa è stata posta in decisione.
5. Si applica il criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 08/05/2014,
n. 9936).
Ciò premesso, le domande dell'attrice vanno respinte per difetto di allegazioni e prove di danni dalla stessa patiti. Nello specifico:
- quanto all'importo di euro 12.098,74 per spese di asserita riparazione del veicolo, non risulta depositato il doc. 12 indicato nell'elenco documenti in calce all'atto di citazione;
si tratterebbe, in ogni caso, a quanto leggesi dalla dicitura di tale elenco, di mero “preventivo”, inidoneo al fine preposto, non attestando lo stesso alcun esborso effettivamente sostenuto;
- quanto agli “ulteriori danni dovuti al fermo tecnico per ogni giorno di fermo ed il mancato guadagno”, essi risultano così testualmente allegati, all'evidenza in modo del tutto generico, al punto
10 dell'atto di citazione (l'attrice non ha poi depositato la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., termine ultimo per la relativa precisazione); inammissibile, dunque, la produzione di contratto di noleggio, e disdetta, tra e unitamente alla seconda memoria Pt_1 Controparte_3
2 istruttoria, avendo, come noto, ogni parte facoltà di mettersi in prova solo su fatti in precedenza allegati con la dovuta precisione (al fine, altrettanto noto, di garantire il diritto di difesa della controparte), come nel caso di specie non avvenuto.
6. Convincenti, comunque, i seguenti analitici rilievi, formulati dalla convenuta alle pagine 3 e seguenti della comparsa di costituzione, di inverosimiglianza tecnica della narrazione avversaria: “Il tempo intercorso, cioè di 3 giorni, tra il dì rifornimento (9/1) e il dì della verifica dell'asserito arresto del motore del camion … unitamente alla distanza chilometrica percorsa in tale lasso di tempo, rendono ragionevolmente inverosimile che tale arresto (del motore) possa essere stato causato dal carburante fornito dalla convenuta ben tre giorni prima (della verifica). Inoltre, gli “almeno lt. 100 lt.” … che controparte ha dichiarato di aver riscontrato nel serbatoio del proprio automezzo non avrebbero consentito la percorrenza di un solo chilometro. Infine, la certezza della totale assenza di acqua nel carburante fornito dalla convenuta è dimostrata ex se dalla distanza chilometrica percorsa dall'autocarro in questione dopo essersi rifornito presso la stazione di servizio della convenuta, e ciò nello stesso giorno (9/1) e nel giorno successivo (10/1)”
L'eccezione, confortata da motivata perizia tecnica, non risulta, tra l'altro, specificamente contestata dall'attrice.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste, ai sensi dell'art. 91, primo comma,
c.p.c., a carico di anche per , la cui chiamata si è resa necessaria sulla base della Pt_1 CP_2 prospettazione attorea (cfr. ex multis Cass. 07/03/2024, n. 6144).
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in euro
2.600,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa, per ciascuna parte costituita, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro
5.200,00 a euro 26.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando importi prossimi ai minimi tariffari, vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande dell'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sia alla convenuta sia alla terza chiamata, liquidate, per ciascuna delle due, in euro 2.600,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 19/12/2025
3 IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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