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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa MA Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 7/10/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.562/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria, 82, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
MA SA FA;
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Selena Chiara Galletta Controparte_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, impugnava l'avviso di Parte_2 addebito 39420220002796806000 formato (ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito il Legge n.122/2010) ed emesso dall' sede di Reggio Calabria il 24.11.2022, per il CP_2
recupero di crediti contributivi previdenziali quantificati in € 3.973,86 (a titolo di contributi e compensi di riscossione) notificato a mezzo pec in data 05.12.2022. CP_2
Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'obbligo contributivo atteso che le somme richieste dall' derivano quale conseguenza dell'accertamento fiscale dell'Agenzia delle CP_2
Entrate n. TD7010101024, notificato il 12.06.2019, oggetto di contenzioso tributario dinanzi alla già Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ed ancora pendente ricorso n. 4329/2019. E nel merito eccepiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per cui è causa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, al comma 3, prevede che Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, mancando nella specie il provvedimento giudiziale.
Quindi chiedeva di volere accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito impugnato, e, conseguentemente, accertare la insussistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione;
- condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, ex D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L' costituendosi deduceva in fatto che <l'avviso scaturisce da un accertamento CP_2 reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato il 12.06.2019
(nel rispetto dei termini di prescrizione) e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in Pt_1
data 05.12.2022 e che Con il provvedimento citato, l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggio reddito di € 58.799,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 49.037,00 e calcolato una contribuzione di € 13.234,00 a fronte di quella dichiarata di € 10.961,00 con una differenza contributiva richiesta di € 2.773,00>> e concludeva per il rigetto dell'opposizione..
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 643/2023 pubbl. il 30/05/2023 accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:<< l' precisa che il credito portato CP_2
nell'avviso di addebito impugnato è scaturito da un accertamento reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato con provvedimento notificato il 12.06.2019 e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in data 21.11.2022 (e notificato il 05.12.2022). Pt_1
Parte ricorrente dimostra che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate tuttavia non è diventato definitivo, perché è pendente un contenzioso tributario nel quale è stato impugnato quell'avviso di accertamento dal quale è scaturita la pretesa previdenziale dell' portata nell'avviso di addebito CP_2 impugnato. La dedotta circostanza, documentalmente provata dal ricorrente, non viene smentita dall' nonostante sullo stesso gravi l'onere di dimostrare l'esistenza della pretesa contributiva CP_2 contenuta nell'atto impugnato secondo il generale principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. per il quale , l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo del credito.
L' non dimostra che il proprio credito contributivo scaturisce da un accertamento definitivo CP_2 di maggiori redditi cui è collegato l'obbligo contributivo per cui ha emesso l'avviso di addebito impugnato.
Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/99, al comma 3, l' in pendenza del ricorso tributario CP_2 avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzai delle Entrate non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i crediti contributivi connessi a detto accertamento fiscale, mancando nella specie un preciso provvedimento giudiziale.
Pertanto l'avviso di addebito n. 39420220002796806000 va annullato poiché emesso in violazione di precisa norma di legge>>
Con l'appello l' contestata la sentenza per avere annullato l'atto solo perché in CP_2 pendenza del processo tributario senza provvedere all'accertamento della fondatezza della creditoria come chiesto dall'istituto.
Si è costituito l'appellato rappresentando che l'avviso di accertamento era stato annullato dal Tribunale anche perché l' non aveva di fatto provato la fondatezza della CP_2 pretesa e non, come eccepito dall' , solo perché posto in essere in pendenza del Pt_1
processo tributario, come si legge letteralmente nella sentenza appellata,
Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti .
Sono state depositate note nel termine del 7/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigetatto. Nella sentenza impugnata il NL, come sopra trasctitto, con riferimento al merito della pretesa ha ritentuo non provato il credito da parte dell'istituto come si legge letteralmente nella sentenza << L' non dimostra che il proprio credito contributivo CP_2 scaturisce da un accertamento definitivo di maggiori redditi cui è collegato l'obbligo contributivo per cui ha emesso l'avviso di addebito impugnato>>
In sintesi il NL ha ritentuo non provato il credito contributivo richiesto dall' CP_2
L'assunto è condivisibile.
Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere l'avviso di addebito in pendenza del giudizio di CP_2
accertamento, l'eventuale violazione dell'art. 24 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596) Tra
l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi del citato art. art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016). Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez.
L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Come noto “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
(Cass. 4032/16). E' altrettanto noto che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonera il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Tuttavia, nel caso di specie, l' su cui incombeva il relativo onere si è limitato in CP_2
primo grado a rilevare sulle ragioni della pretesa solo che << L'avviso scaturisce da un accertamento reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato il 12.06.2019 (nel rispetto dei termini di prescrizione) e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in data 05.12.2022. L'amministrazione finanziaria, interpellata in data 9.2.2023 Pt_1 dall'Ufficio amministrativo, ha comunicato che il ricorso avverso l'accertamento è ancora pendente presso la commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. Con il provvedimento citato,
l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggio reddito di € 58.799,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 49.037,00 e calcolato una contribuzione di € 13.234,00 a fronte di quella dichiarata di €
10.961,00 con una differenza contributiva richiesta di € 2.773,00 Nel merito, la materia del contendere esula da quelle che sono le competenze dell'Istituto: spetta all'Agenzia delle entrate chiarire quali siano i motivi e gli elementi su cui si fonda l'imposizione contributiva, di cui l' Pt_1 recepisce i soli riflessi previdenziali.>>.
In sintesi l' ha meramente rinviato all'asserito accertamento tributario -neanche CP_2
prodotto in atti- senza fornire alcun elemento su cui valutare la fondatezza della pretesa.
Nella documentazione allegata al fascicolo del primo grado non vi è nulla a parte un
“report interno” ripetitivo delle considerazioni sopra riportare in corsivo.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato atteso che l' non ha neanche contestato CP_2 il capo della sentenza – il cui punto è assorbente delle ragioni del rigetto- relativo alla mancanza di prova circa la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di maggiore contribuzione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_2
nella misura liquidata in dispositivo sulla base del Dm n 147/22 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , CP_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 643/2023 del Giudice del lavoro di Palmi così provvede:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio CP_2 liquidate in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato Avv. Selena Chiara Galletta;
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa MAluisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa MA Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 7/10/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.562/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale
Calabria, 82, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
MA SA FA;
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Selena Chiara Galletta Controparte_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, impugnava l'avviso di Parte_2 addebito 39420220002796806000 formato (ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito il Legge n.122/2010) ed emesso dall' sede di Reggio Calabria il 24.11.2022, per il CP_2
recupero di crediti contributivi previdenziali quantificati in € 3.973,86 (a titolo di contributi e compensi di riscossione) notificato a mezzo pec in data 05.12.2022. CP_2
Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'obbligo contributivo atteso che le somme richieste dall' derivano quale conseguenza dell'accertamento fiscale dell'Agenzia delle CP_2
Entrate n. TD7010101024, notificato il 12.06.2019, oggetto di contenzioso tributario dinanzi alla già Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ed ancora pendente ricorso n. 4329/2019. E nel merito eccepiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per cui è causa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, al comma 3, prevede che Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, mancando nella specie il provvedimento giudiziale.
Quindi chiedeva di volere accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito impugnato, e, conseguentemente, accertare la insussistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione;
- condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, ex D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L' costituendosi deduceva in fatto che <l'avviso scaturisce da un accertamento CP_2 reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato il 12.06.2019
(nel rispetto dei termini di prescrizione) e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in Pt_1
data 05.12.2022 e che Con il provvedimento citato, l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggio reddito di € 58.799,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 49.037,00 e calcolato una contribuzione di € 13.234,00 a fronte di quella dichiarata di € 10.961,00 con una differenza contributiva richiesta di € 2.773,00>> e concludeva per il rigetto dell'opposizione..
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 643/2023 pubbl. il 30/05/2023 accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione:<< l' precisa che il credito portato CP_2
nell'avviso di addebito impugnato è scaturito da un accertamento reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato con provvedimento notificato il 12.06.2019 e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in data 21.11.2022 (e notificato il 05.12.2022). Pt_1
Parte ricorrente dimostra che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate tuttavia non è diventato definitivo, perché è pendente un contenzioso tributario nel quale è stato impugnato quell'avviso di accertamento dal quale è scaturita la pretesa previdenziale dell' portata nell'avviso di addebito CP_2 impugnato. La dedotta circostanza, documentalmente provata dal ricorrente, non viene smentita dall' nonostante sullo stesso gravi l'onere di dimostrare l'esistenza della pretesa contributiva CP_2 contenuta nell'atto impugnato secondo il generale principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. per il quale , l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo del credito.
L' non dimostra che il proprio credito contributivo scaturisce da un accertamento definitivo CP_2 di maggiori redditi cui è collegato l'obbligo contributivo per cui ha emesso l'avviso di addebito impugnato.
Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/99, al comma 3, l' in pendenza del ricorso tributario CP_2 avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzai delle Entrate non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i crediti contributivi connessi a detto accertamento fiscale, mancando nella specie un preciso provvedimento giudiziale.
Pertanto l'avviso di addebito n. 39420220002796806000 va annullato poiché emesso in violazione di precisa norma di legge>>
Con l'appello l' contestata la sentenza per avere annullato l'atto solo perché in CP_2 pendenza del processo tributario senza provvedere all'accertamento della fondatezza della creditoria come chiesto dall'istituto.
Si è costituito l'appellato rappresentando che l'avviso di accertamento era stato annullato dal Tribunale anche perché l' non aveva di fatto provato la fondatezza della CP_2 pretesa e non, come eccepito dall' , solo perché posto in essere in pendenza del Pt_1
processo tributario, come si legge letteralmente nella sentenza appellata,
Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti .
Sono state depositate note nel termine del 7/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigetatto. Nella sentenza impugnata il NL, come sopra trasctitto, con riferimento al merito della pretesa ha ritentuo non provato il credito da parte dell'istituto come si legge letteralmente nella sentenza << L' non dimostra che il proprio credito contributivo CP_2 scaturisce da un accertamento definitivo di maggiori redditi cui è collegato l'obbligo contributivo per cui ha emesso l'avviso di addebito impugnato>>
In sintesi il NL ha ritentuo non provato il credito contributivo richiesto dall' CP_2
L'assunto è condivisibile.
Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere l'avviso di addebito in pendenza del giudizio di CP_2
accertamento, l'eventuale violazione dell'art. 24 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596) Tra
l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi del citato art. art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016). Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez.
L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Come noto “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
(Cass. 4032/16). E' altrettanto noto che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esonera il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Tuttavia, nel caso di specie, l' su cui incombeva il relativo onere si è limitato in CP_2
primo grado a rilevare sulle ragioni della pretesa solo che << L'avviso scaturisce da un accertamento reddituale da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuato con provvedimento notificato il 12.06.2019 (nel rispetto dei termini di prescrizione) e successivamente iscritto a ruolo da parte dell' in data 05.12.2022. L'amministrazione finanziaria, interpellata in data 9.2.2023 Pt_1 dall'Ufficio amministrativo, ha comunicato che il ricorso avverso l'accertamento è ancora pendente presso la commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. Con il provvedimento citato,
l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggio reddito di € 58.799,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 49.037,00 e calcolato una contribuzione di € 13.234,00 a fronte di quella dichiarata di €
10.961,00 con una differenza contributiva richiesta di € 2.773,00 Nel merito, la materia del contendere esula da quelle che sono le competenze dell'Istituto: spetta all'Agenzia delle entrate chiarire quali siano i motivi e gli elementi su cui si fonda l'imposizione contributiva, di cui l' Pt_1 recepisce i soli riflessi previdenziali.>>.
In sintesi l' ha meramente rinviato all'asserito accertamento tributario -neanche CP_2
prodotto in atti- senza fornire alcun elemento su cui valutare la fondatezza della pretesa.
Nella documentazione allegata al fascicolo del primo grado non vi è nulla a parte un
“report interno” ripetitivo delle considerazioni sopra riportare in corsivo.
Il motivo di appello va, pertanto, rigettato atteso che l' non ha neanche contestato CP_2 il capo della sentenza – il cui punto è assorbente delle ragioni del rigetto- relativo alla mancanza di prova circa la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di maggiore contribuzione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_2
nella misura liquidata in dispositivo sulla base del Dm n 147/22 II scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , CP_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 643/2023 del Giudice del lavoro di Palmi così provvede:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio CP_2 liquidate in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato Avv. Selena Chiara Galletta;
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa MAluisa Crucitti)