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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4705/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1) nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di Parte_1
rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore: 2)
[...]
, nato il [...], in [...], e sulla figlia minore 3) CP_1 [...]
nata il [...] in [...], ivi residenti in [...]
numero 198, città di São OS, São Paulo, CAP 13571-00;
4 ato il 11 dicembre 1995, in Brasile, ivi residente in [...]
Pelicano, numero 204, città di São OS, São Paulo, CAP 13571-000;
Rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Brazzini del Foro di Firenze.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In data 08.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 05.10.2024, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 11.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.02. 2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note.
In data 10.02.2025 il si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto dei termini di CP_2
notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
In data 18.02.2025, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, il giudice fissava una nuova udienza per comparizione, precisazione delle conclusioni e per il giorno 18 marzo
2025.
In data 03.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note ed allegava la ricevuta di avvenuta notifica del provvedimento recante data 24.02. 2025.
Il nulla depositava. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Si rileva che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato in diverse occasioni di prenotare un appuntamento al di San Paolo in Brasile utilizzando il servizio Parte_3
Prenot@mi.it . Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Considerato che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste, la data della convocazione è incerta e, conseguentemente lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il Tribunale ritiene che tale incertezza possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
2 Ai fini dell'accertamento della procedibilità, si ritiene comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti,
è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ii ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
figlio di e , è cittadino italiano in quanto nato a [...] Persona_2 Persona_3 CP_4 frazione di Caneva (PN) il giorno 6 ottobre 1865. Sebbene non fosse stata all'epoca ancora Tes_1 annessa al Regno d'Italia, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n.23 e del 17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al Regno d'Italia (1866), non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto. Pertanto,
l'avo BE detto va considerato cittadino italiano. Persona_4
3 L'avo, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come dimostrato dall'allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo Né egli si Persona_2
è mai naturalizzato brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'avo la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Con riferimento a figlio dell'avo il Giudice osserva che il Parte_4 Persona_2
suo certificato di nascita riporta che la dichiarazione di nascita è stata resa da Parte_5
4 zio per linea materna del registrato, innanzi l'Ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.
Dall'esame della normativa brasiliana vigente nell'anno 1900, risulta che tali dichiarazioni sono state rese in conformità alle previsioni di legge contenute all'art. 50 della legge n.
5.604 del 28 aprile
1874 in materia di regolamento dei registri dello stato civile brasiliano che prevedeva che la nascita potesse essere comunicata dal padre o, in sua assenza, dai medici o dall'ostetrica o da altre persone che hanno assistito al parto. Né la citata previsione di legge viola l'ordine pubblico internazionalmente inteso ai sensi dell'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto norma analoga, peraltro era già prevista all'art. 373 del codice civile del 1865 ed è attualmente prevista dall'art. 30 del DPR
396/2000 che così statuisce: “ La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Con riferimento alla posizione del ricorrente si osserva che nel Controparte_1
suo certificato di nascita è riportato che ha dichiarato che i suoi genitori sono Parte_6
e Va però rilevato che, non essendo i genitori coniugati Parte_6 Parte_1 tra loro, il certificato di nascita avrebbe dovuto riportare l'espressa volontà di Parte_1 ad essere indicata come madre. Infatti, l'art. 258 commi 1 e 2 c.c. statuisce che “l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni qualora siano fatte sono senza effetto. merge un vizio formale nella dichiarazione di genitorialità”. Emerge pertanto un vizio formale nella dichiarazione di genitorialità. Tuttavia, la ricorrente al fine di dimostrare di essere la madre di ha prodotto in Controparte_1
giudizio una dichiarazione di riconoscimento rilasciata in data 13.03.2023 presso l'ufficiale e notaio supplente della Città di São OS, nella quale la predetta e dichiarano di essere Parte_6
genitori biologica di nato il [...] a [...] . Pertanto, il Controparte_1
rapporto di filiazione risulta provato.
Ad abundantiam, si precisa che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti dello stato civile brasiliani, sebbene non godano di fede privilegiata essendo stati formato all'estero, godono però per l'ordinamento italiano di una presunzione di legalità e validità (Cass.
367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della
l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003). Inoltre tali atti godono di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria
5 ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra Repubblica italiana e
Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del
18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte
e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_2 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 09.05.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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