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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 224/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IODICE DOMENICO
parte appellante
CONTRO
, (C.F. Controparte_1
) (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), (CF. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. C.F._3 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. MANAI ELIO C.F._4
parte appellata Oggetto: responsabilità da illegittima iscrizione ipotecaria
All'udienza del 11/10/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In parziale riforma della sentenza n. 317/2022, pronunciata dal Tribunale di
Sassari
- Accogliere il presente appello e, per l'effetto, respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate da Parte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...] Controparte_1
e - P.I. , - CF
[...] Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_1
, - CF , C.F._1 Controparte_2 C.F._2 [...]
- CF , - CF CP_3 C.F._3 Controparte_4
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto C.F._4
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse di parte appellata: “
1- Contrariis reiectis;
2) Rigettarsi l'Appello siccome infondato in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza appellata
3) In subordine, per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione della
CTU estimativa, già richiesta in primo grado.
4) Con vittoria di spese del giudizio”.
Svolgimento del processo La soc. , con e (soci e CP_5 Controparte_1 Controparte_2
fideiussori), unitamente a e Controparte_4 Controparte_3
(fideiussori) convennero in giudizio chiedendo la restrizione Parte_1
delle ipoteche iscritte dall'istituto ai soli beni sui quali era originariamente iscritta l'ipoteca volontaria concessa nel lontano 1994 e di conseguenza la cancellazione delle ulteriori ipoteche iscritte, nonché la riduzione dell'importo dell'ipoteca volontaria iscritta originariamente sino all'importo di € 140.000,00 con condanna della banca ex art. 96 2 c. cpc al risarcimento dei danni per abuso nell'utilizzo degli strumenti di tutela del credito.
si costituì, contestando la domanda nel merito, di cui chiese il Parte_1
rigetto, agendo altresì in via riconvenzionale.
Il Tribunale di Sassari con la sentenza n. 317/2022 dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla banca convenuta in data 1.2.2013; ordinò la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta il 25.6.1994 e accolse la domanda risarcitoria condannando la banca al pagamento di euro 20.000,00.
Avverso tale decisione ha proposto appello , per i seguenti Parte_1
motivi:
i) contraddittorietà della sentenza per aver statuito sulla fondatezza della domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 1.2.2013 nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto;
ii) erroneità della ritenuta sproporzione giacché l'ipoteca volontaria non sarebbe stata sufficiente a tutelare le ragioni creditorie della banca in quanto il valore del compendio immobiliare oggetto di garanzia sarebbe pari, come indicato dagli stessi avversari a pag. 2 memoria ex art. 183, 6° comma, n.1 c.p.c., a complessivi € 134.415,54 e quindi inferiore al credito che, con gli interessi di mora tempo per tempo maturati, alla data del 24/11/2020, ammonterebbe a complessivi euro 174.400,67;
iii) omessa valutazione delle eccezioni della banca di: a) inammissibilità della domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni e riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione (art. 2873
c.c.); b) rinuncia a chiedere la riduzione ai sensi dell'art. 2873 c.c. ai sensi dell'all. A del contratto di finanziamento;
iv) inammissibilità per novità e comunque infondatezza della domanda attorea di cancellazione dell'ipoteca volontaria del 1994 siccome iscritta in forza di un contratto di finanziamento rogato da notaio, munito di formula esecutiva ex art. 474 n. 3 c.p.c., mai impugnato né dichiarato invalido.
v) insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, co. 2 cpc per assenza di colpa grave e per mancanza di prova di qualsivoglia sproporzione tra credito e valore dei beni;
vi) assenza di prova del danno asseritamente subito;
vii) errata qualificazione della domanda riconvenzionale come inammissibile viii) la condanna alle spese sarebbe affetta da discrasia tra parte motiva e parte dispositiva quanto all'ammontare dei compensi.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
1. Il motivo d'appello sub i)
Con tale doglianza parte appellante ha lamentato che: a) il tribunale ebbe a dichiarare correttamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 1.2.2013;
b) indi, contraddittoriamente, avrebbe affermato che: “l'ipoteca di cui alla
nota r.g. n. 1794 dell'1.2.2013 è stata iscritta dall'istituto stata iscritta dall'istituto bancario per € 150.000,00, su tutti i beni immobili di titolarità degli attori ricorrente, in piena proprietà o in diritti reali minori, che per natura, consistenza od estensione devono ritenersi di valore notevolmente eccedente all'importo capitale residuo derivante dal titolo esecutivo posto
a base dell'ipoteca giudiziale originaria ( rectius volontaria) (iscritta il
25.6.1994 per € 392.507,24 per la tutela di un credito di € 196.253,62).
Alla data dell'1.2.2013 (pendente il primo grado di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1290/2010 del 14.12.2010), infatti, l'importo residuo in contestazione ammontava ad € 106.645,51.
Non vi erano dunque ragioni, da parte dell'istituto finanziatore, di estendere ulteriormente l'ipoteca ad altri immobili, tenuto conto che già
poteva contare sull'ipoteca originaria iscritta nel 1994 che andava a garantire un capitale quasi quattro volte maggiore di quello nel frattempo residuato alla data dell'1.2.2013. Vi è quindi un'evidente sproporzione fra il valore dell'iscrizione dell'1.2.2013 e quello presunto dei beni, con conseguente ingiustificato vincolo imposto ai beni, non rispondente
all'entità del credito che l'ipoteca mirava a garantire.
La domanda di restrizione dell'ipoteca ai soli beni oggetto di originaria iscrizione ipotecaria e la richiesta di cancellazione dell'ulteriore ipoteca iscritta su tutti i beni immobili degli attori in data 1.2.2013 è risultata dunque fondata.”;
c) pertanto, secondo la difesa dell'appellante, “considerato che l'ipoteca giudiziale iscritta l' 1.2.2013 è stata cancellata e in relazione alla domanda
formulata dagli attori il Tribunale, su istanza di entrambe le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, la dichiarazione di fondatezza della richiesta di cancellazione formulata dagli attori risulta ultronea e in contraddizione con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”.
Ebbene, nel pronunciarsi comunque (malgrado la declaratoria di cessazione della materia del contendere) sulla fondatezza della domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 1.2.2013 non si rinviene alcuna contraddittorietà, essendo tale statuizione funzionale all'esame delle residuali pretese avanzate dagli attori, come chiaramente si evince dal passaggio motivazionale, che precedette le statuizioni asseritamente contraddittorie, nel quale è dato leggere “Le domande residuali di parte attrice sono risultate fondate
e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che si espongono”.
Più in particolare, la disamina della fondatezza della richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale del 1.2.2013 era evidentemente funzionale sia alla disamina della domanda risarcitoria per condotta abusiva della banca, individuata dagli attori odierni appellati nell'apposizione dell'ulteriore (rispetto all'originaria ipoteca volontaria) ipoteca (giudiziale) su tutti i beni degli attori per un valore spropositato rispetto all'asserito credito, sia alla regolamentazione delle spese di lite.
2. Il motivo d'appello sub ii)
Con il motivo d'impugnazione in esame, la parte appellante ha censurato la decisione di primo grado per avere erroneamente affermato la sproporzione tra valore dei beni e valore del credito giacché, a dire della difesa di , l'ipoteca Pt_1
volontaria non sarebbe stata sufficiente a tutelare le ragioni creditorie della banca in quanto il valore del compendio immobiliare oggetto di garanzia sarebbe pari, come indicato dagli stessi avversari a pag. 2 memoria ex art. 183, 6° comma, n.1 c.p.c., a complessivi € 134.415,54 e quindi inferiore al credito che, con gli interessi di mora tempo per tempo maturati, alla data del 24/11/2020, ammonterebbe a complessivi euro 174.400,67.
La doglianza è infondata.
Intanto, non è corretto rapportare il valore castale dei beni garantiti dall'originaria ipoteca volontaria con l'importo del credito alla data del novembre
2020 ossia al momento del deposito, effettuato nella fase di primo grado del presente giudizio, delle note di trattazione scritta sostitutive della verbalizzazione dell'udienza di ammissione prove. Infatti, il raffronto doveva eseguirsi con il valore che il credito aveva al momento dell'iscrizione della seconda ipoteca ossia l'ipoteca giudiziale n. 1794 del 1.2.2013, e che risultava pari a euro 106.645,51 (vd. decreto ingiuntivo n. 1290/2010 in forza del quale era stata iscritta tale ipoteca) e quindi senz'altro inferiore al valore catastale dei beni già vincolati.
Inoltre, parte appellante ha decontestualizzato un'affermazione della difesa degli originari attori che invece doveva essere valutata nel contesto, certamente ben più ampio, delle argomentazioni della medesima difesa a sostegno del carattere abusivo della condotta della banca che, pur essendo beneficiaria di un'ipoteca volontaria concessa contestualmente al finanziamento del 1994, aveva provveduto all'iscrizione di una nuova formalità pregiudizievole (all'esito dell'emissione del DI provvisoriamente esecutivo) su tutti i restanti beni della società debitrice principale, dei soci e dei fideiussori, il cui valore castale (rendita per coefficienti catastali) era complessivamente superiore al valore del credito residuo al netto dei pagamenti medio tempore intervenuti. Si trascrivono di seguito le deduzioni della difesa degli attori contenute nella prima memoria 183 co. 6 cpc: “si precisa che gli immobili siti in Bonorva Via F.lli Rosselli n. 2, distinti in catasto al F. 62 mapp.li 3163/2, 3163/3, 3163/4 originariamente sottoposti a
ipoteca al momento della concessione del finanziamento, hanno rispettivamente le seguenti rendite catastali: € 129,11, € 351,19, € 586,49 (All. a- visura catastale allegata alle presenti note) , che moltiplicate per i coefficienti catastali utilizzati per le vendite immobiliari, generano un valore catastale complessivo di
€ 134.415,54, che è di per sé già sufficiente a garantire l'asserito credito residuo per capitale ed interessi, pari ad € 106.645,51. (…) Se si considera l'estensione
dell'ipoteca, operata dalla Banca sugli altri beni della Società e dei loro fideiussori, le cui rendite catastali (All. b- visure con rendite catastali), ammontano a complessivi € 5.429,41, moltiplicate per i coefficienti catastali utilizzati per le vendite immobiliari, si ottiene un valore catastale complessivo di
€ 683.612,19,
(…) Tale valore, sommato a quello degli immobili ipotecati originariamente, determina un valore totale catastale dei beni sottoposti a vincolo pari ad €
818.027,83, è pertanto evidente che la Banca abbia abusato degli strumenti giuridici di tutela del credito a sua disposizione, vincolando beni per un valore di ben otto volte il credito di capitale ed interessi che asseritamente vantava verso gli attori”.
Infine, la critica non coglie appieno la ratio della pronuncia impugnata, che addivenne all'affermazione della sproporzione tra il valore dell'iscrizione del
1.2.2013 e il valore del compendio ipotecato sulla base di un ragionamento più ampio che tenne conto, principalmente, della condotta della banca consistita nell'aver iscritto l'ipoteca del 1.2.2013 per 150.000,00 euro “su tutti i beni immobili di titolarità degli attori ricorrente, in piena proprietà o in diritti reali minori, che per natura, consistenza od estensione devono ritenersi di valore
notevolmente eccedente all'importo capitale residuo derivante dal titolo esecutivo posto a base dell'ipoteca giudiziale originaria (iscritta il 25.6.1994 per
€ 392.507,24 per la tutela di un credito di € 196.253,62). Alla data dell'1.2.2013
(pendente il primo grado di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1290/2010 del 14.12.2010), infatti, l'importo residuo in contestazione ammontava ad € 106.645,51.” (vd. pag. 3 della sentenza appellata).
Quindi, il tribunale non si limitò a dare atto che “non vi erano dunque ragioni, da parte dell'istituto finanziatore, di estendere ulteriormente l'ipoteca ad altri immobili, tenuto conto che già poteva contare sull'ipoteca originaria iscritta nel
1994 che andava a garantire un capitale quasi quattro volte maggiore di quello nel frattempo residuato alla data dell'1.2.2013”. Il giudice di primo grado addivenne, invece, alla conclusione che “Vi è quindi un'evidente sproporzione fra il valore dell'iscrizione dell'1.2.2013 e quello presunto dei beni, con conseguente ingiustificato vincolo imposto ai beni, non rispondente all'entità del credito che l'ipoteca mirava a garantire” sulla base di un ragionamento più ampio incentrato anche sul valore dei beni vincolati per effetto della seconda iscrizione ipotecaria.
Sull'infondatezza, poi, della critica relativa all'asserita assenza di prova della sperequazione tra il credito e il valore del compendio si rimanda al successivo paragrafo 5.
3. Il motivo d'appello sub iii)
Con tale doglianza la parte appellante si è doluta dell'omessa pronuncia sulle eccezioni con cui la banca in primo grado dedusse: a) che la domanda di riduzione non è ammessa riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione (e ciò
secondo il disposto dell'art. 2873 c.c.); b) che gli attori avevano rinunciato a chiedere la riduzione di cui all'art. 2873 co. 2 c.c. ai sensi dell'all. A) del contratto di finanziamento.
La censura non può trovare accoglimento, per le considerazioni che si vanno a esporre.
Intanto, occorre muovere dalla considerazione che entrambe le eccezioni non possono che riguardare la prima iscrizione ipotecaria (ossia l'ipoteca volontaria concessa nel lontano 1994) traendo titolo proprio nel contratto sia quanto all'individuazione della quantità dei beni e della somma che con riferimento alla rinuncia ad avvalersi del rimedio ex art. 2873 co. c.c. Ciò detto, non ci si può esimere dall'evidenziare che la domanda di riduzione era stata sostituita dalla parte attrice con la domanda di cancellazione dell'ipoteca e, pertanto,
l'appellante non ha interesse a reiterare simili eccezioni. Del resto, anche il tribunale allorché statuì sulla fondatezza della domanda di riduzione (ai soli fini di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria e della soccombenza virtuale: vd. supra paragrafo 1), si riferì all'evidenza alla sola ipoteca giudiziale.
Questo è quanto si evince dalla lettura dei passaggi motivazionali che vengono riportati in appresso e in cui fu chiaramente menzionata la sola ipoteca del
1.2.2013: “La domanda di restrizione dell'ipoteca ai soli beni oggetto di originaria iscrizione ipotecaria e la richiesta di cancellazione dell'ulteriore ipoteca iscritta su tutti i beni immobili degli attori in data 1.2.2013”
(enfasi di chi scrive) “è risultata dunque fondata. Parimenti è risultata fondata la domanda di riduzione ex art. 2872 c.c., poiché al momento della domanda giudiziale (14.4.2019) risultavano eseguiti pagamenti parziali idonei ad
estinguere il quinto (pari ad € 39.250,72) del debito originario, residuando infatti un credito (ancorché contestato dagli attori) di € 106.645,51 e quindi pagamenti di € 89.608,11 (a fronte di un debito iniziale di € 196.253,62)”.
4. Il Motivo sub iv)
Con la censura in oggetto l'appellante si è doluto dell'inammissibilità per novità
(su cui il tribunale non avrebbe motivato) e comunque dell'infondatezza della domanda attorea di cancellazione dell'ipoteca volontaria del 1994 siccome iscritta in forza di un contratto di finanziamento rogato da notaio, munito di formula esecutiva ex art. 474 n. 3 c.p.c., mai impugnato né dichiarato invalido.
La doglianza è infondata, per le seguenti considerazioni da intendersi a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Contrariamente alla tesi dell'istituto di credito deve ritenersi ammissibile la domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria proposta per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. Nella citazione introduttiva del primo grado gli originari attori odierni appellati rassegnarono le seguenti conclusioni:
“- Disporre la restrizione delle ipoteche ai soli beni sui quali era originariamente iscritta e di conseguenza ordinare la cancellazione delle ulteriori ipoteche iscritte
al competente conservatore dei RR.II:
- Disporre la riduzione dell'importo dell'ipoteca volontaria iscritta originariamente sino all'importo di € 140.000,00 da ritenersi congruo in rapporto alla somma in contestazione, ordinando al Conservatore dei RR.II:
l'annotazione.
- Dichiararsi l'abuso da parte della convenuta nell'utilizzo degli strumenti CP_6
di tutela del credito, di conseguenza condannarsi la stessa ex art. 96 2 c. cpc al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc la medesima parte ebbe a modificare le conclusioni nei seguenti termini: “ … 2) Essendo intervenuto il giudicato
dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32020/2019 resa in data 10.07.2019 depositata il 09.12.2019 nel procedimento n. 14092/2015, disporre la cancellazione di tutte le ipoteche, volontaria e giudiziale iscritte dalla Banca sui beni degli attori, in forza del decreto ingiuntivo n° 1290/2010 R.G. emesso dal
Tribunale di Sassari in data 14.12.2010, alla cui base stava il contratto di
finanziamento n. 24176, Racc. 8827, di conseguenza ordinarne la cancellazione al competente conservatore dei RR.II: 3) In ogni caso, previa comparazione dell'entità del credito con il valore dei beni sottoposti a ipoteca dalla Banca, accertarsi l'eccessività del vincolo apposto e di conseguenza dichiararsi l'abuso da parte della Banca convenuta nell'utilizzo degli strumenti di tutela del credito, condannando la stessa ex art. 96 2 c. cpc al
risarcimento dei danni degli attori, da liquidarsi in via equitativa nella somma di
€ 10.000,00 in favore di ciascuno di essi, ovvero in quella veriore che il Giudice riterrà più equa.
4) Rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta, in quanto inammissibile, ovvero improcedibile e/o improponibile, essendo intervenuto il giudicato della
Cassazione sul punto ed in ogni caso in quanto costituente “ab origine” evidente
duplicazione della domanda già azionata con il decreto ingiuntivo.
5) Dichiarare aver agito la nella piena consapevolezza dell'infondatezza CP_6
della domanda riconvenzionale e con responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc.,
6) Di conseguenza condannare la al risarcimento dei Controparte_7
danni, da liquidarsi equitativamente nella somma di € 5.000,00 in favore di
ciascuno degli attori, ovvero nella somma veriore che il Giudice riterrà più equa.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Tanto posto, la domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria introdotta per la prima volta nella I^ memoria 183 comma VI^ c.p.c. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo, può ritenersi ammissibile, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui è espressione, tra le altre, la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (vd. sentenza n.
22404 del 13/09/2018). La decisione testé citata – ponendosi nel solco tracciato dal precedente, sempre a sezioni unite n. 12310 del 2015 - ritiene di dare continuità all'indirizzo indicato con quest'ultima sentenza e, superando in senso evolutivo il precedente criterio della differenziazione di petitum e causa petendi su cui si basava il precedente orientamento sposta l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte.
È stato, più in particolare, chiarito (vd. in parte motiva la decisione 22404 cit.) che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ., potendo riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), deve ritenersi consentita allorché tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., sussista quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità" cui si fa riferimento nel precedente del
2015.
Ebbene, nella specie, la domanda di cancellazione dell'ipoteca si riferisce indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (ossia il rispetto di un criterio che imponga di rapportare il valore dei beni assoggettati a ipoteca al valore della cautela evitando abusi); hanno entrambe (la domanda di cancellazione, come quella di riduzione dell'ipoteca) ad oggetto una pretesa di contenuto patrimoniale e sono legate da un rapporto di connessione “per alternatività" logica.
Dal che consegue l'ammissibilità, alla luce dell'orientamento del Supremo
Collegio, della domanda di cancellazione dell'ipoteca.
Ciò detto, tale pretesa è stata correttamente ritenuta fondata e accolta dal tribunale e la valutazione operata dal primo giudice dev'essere confermata, sia pure previa correzione e integrazione della motivazione.
Il tribunale statuì che “ è da ritenersi fondata, in seguito all'intervenuta ordinanza della Corte di Cassazione n. 32020/19 del 10.7.2019, la domanda di cancellazione dell'ipoteca originaria iscritta il 25.6.1994 per € 392.507,24,
atteso che il titolo di cui al decreto ingiuntivo n. 1290/2010 del 14.12.2010, portante il debito residuo (pari ad € 106.645,51) del finanziamento concordato nel 1994, è divenuto nelle more inefficace essendo emerso in questa sede
l'accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto, disposta con la sentenza della Corte
D'Appello di Sassari del 28.11.2014 e confermata con l'intervenuta ordinanza della Corte di Cassazione n. 32020/2019, conseguente al riscontro dell'inesistenza del credito residuo monitorio, comporta infatti l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio ed impone, anche d'ufficio, l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale originaria iscritta a tutela del credito che oggi
risulta estinto nella sua interezza.”
Se è vero che non risulta corretto il riferimento all'estinzione del credito, essendo invece stata disposta la revoca del DI all'esito della mancata produzione dei documenti comprovanti il credito (segnatamente: il contratto di finanziamento, come si evince dalla lettura della pronuncia della Corte d'appello confermata in cassazione), non è meno vero che correttamente, in considerazione degli effetti che conseguono al formarsi del giudicato esterno, il tribunale dispose la cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia delle obbligazioni nascenti dal finanziamento.
Invero, con il decreto ingiuntivo n. 1290/2010 poi opposto Parte_1
aveva domandato nei confronti della allora Controparte_8
(poi divenuta società in nome collettivo) nonché di
[...] [...]
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
il pagamento della complessiva somma di euro 106.645,51 (di cui euro
[...]
67.053,52 per rate impagate, euro 5.090,79 per interessi di mora ed euro
34.501,04 per capitale residuo) oltre agli ulteriori interessi moratori, in dipendenza del finanziamento rep. n. 24176 del 16.6.1994. Ebbene, com'è evidente dalla disamina del DI (all.3 citazione del primo grado), la banca aveva azionato in monitorio l'intero importo a suo dire dovuto per capitale scaduto,
capitale residuo e interessi maturati e maturandi, ossia ogni ragione di credito derivante dal finanziamento.
Con la sentenza della Corte d'Appello di Sassari, integralmente confermata dalla Suprema Corte con ordinanza 32020/2019, il decreto ingiuntivo era stato revocato per difetto di prova del credito senza emettere alcuna sentenza di condanna neppure per somme inferiori a quelle ingiunte, implicando, quindi, un integrale rigetto della domanda azionata in monitorio dalla banca (vd. pronuncia della Corte d'Appello all. 5 citazione del primo grado). Il giudizio di opposizione Con a infatti, per costante insegnamento, è un giudizio di cognizione volto ad accertare non solo l'esistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma anche ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore sulla base di tutti gli elementi offerti dal creditore stesso e a tanto provvide la corte d'appello (con sentenza poi confermata dalla Suprema Corte) ritenendo integralmente infondata la domanda della banca per omessa produzione del contratto di finanziamento e quindi per mancanza di prova del credito.
Ne consegue che, estendendo il giudicato i suoi effetti anche ai presupposti logico-giuridici della decisione, ossia al titolo (nella specie il contratto di finanziamento) posto a fondamento del DI, il giudicato sulla revoca del decreto e, quindi, sull'integrale rigetto della domanda del creditore siccome infondata per difetto di prova del credito, implica, necessariamente (non residuando alcun credito residuo), per l'insussistenza di quel diritto di credito (sia pure per mancanza di prova nel processo), il venir meno di qualsivoglia ragione giustificatrice dell'ipoteca volontaria, iscritta sulla base del medesimo contratto di finanziamento a garanzia del medesimo credito, ipoteca di cui, pertanto,
correttamente, fu disposta la cancellazione.
5.Motivo d'appello sub v)
Con la cesura in esame parte appellante ha lamentato che nessuna prova sarebbe stata fornita dall'avversario sulla sperequazione tra il credito e il valore dei beni gravati, costituiti in parte da quote di proprietà, giacché si sarebbe limitato a indicare l'ipotetico valore sulla base di elementi puramente discrezionali “valori catastali del mercato immobiliare”.
Neanche tale rilievo merita accoglimento, per le seguenti considerazioni. Infatti, gli attori ebbero a produrre le visure catastali dalle quali risultavano numero, tipologia e destinazione, estensione e rendita degli immobili su cui era stata iscritta l'ipoteca del 1.2.2013. Il tribunale nella decisione oggetto di gravame valutò, dunque, gli elementi ricavabili dalla documentazione regolarmente versata in atti dalla parte attrice oggi appellata, dalla quale arguì che l'ipoteca del 1.2.2013 era stata iscritta “su tutti i beni immobili di titolarità degli attori ricorrente, in piena proprietà o in diritti reali minori, che per natura, consistenza od estensione devono ritenersi di valore notevolmente eccedente all'importo capitale residuo derivante dal titolo esecutivo posto a base dell'ipoteca giudiziale originaria (iscritta il 25.6.1994 per € 392.507,24 per la
tutela di un credito di € 196.253,62)”.
Con l'ulteriore precisazione che solo alcuni di tali beni risultano appartenere pro quota alla , mentre la gran parte di essi (anche in considerazione del fatto CP_3
che i comproprietari coincidono con i datori d'ipoteca) risultano essere vincolati per l'intero.
6. Motivo d'appello sub vi)
A detta dell'appellante, si sarebbe dovuta escludere qualsivoglia illegittimità della propria condotta avendo essa provveduto alla cancellazione della seconda formalità non appena divenuta definitiva la sentenza con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo (in forza del quale era stata iscritta l'ipoteca) e pertanto, ogni questione sarebbe stata risolta con la pronuncia di cessazione della materia del contendere;
inoltre, non sarebbe stata offerta prova del danno.
Neanche tale critica merita di essere condivisa. Intanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non poteva certo esonerare il giudice di primo grado dal provvedere in merito alla pretesa risarcitoria per abuso degli strumenti di tutela del credito.
Quanto agli ulteriori profili, è appena il caso di osservare che non basta, al fine di escludere l'illegittimità della condotta della banca, evidenziare che essa aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale non appena divenuta irrevocabile la sentenza che aveva caducato il titolo, dovendo il giudice correttamente valutare a mente dell'art. 96 co. 2 cpc (come poi effettivamente fece il tribunale), oltre al presupposto dell'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale anche l'ulteriore profilo dell'iscrizione in maniera esuberante.
In relazione alla prova del danno, poi, correttamente il tribunale ebbe a individuare il pregiudizio nel “limite alla commerciabilità del bene (e, quindi ad una possibile utilitas ritraibile del bene) che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione alla garanzia” e procedette alla liquidazione in via equitativa, “tenendo conto sia del periodo di tempo in cui l'iscrizione ipotecaria è stata sicuramente illegittima (dall'1.2.2013 al 19.2.2020) sia del grado della colpa”. La causalità, del resto, va accertata “ alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass. civ.
39441/2021; id. 20/11/2018, n. 29829) e la liquidazione equitativa è senz'altro consentita sulla scorta del principio declinato dalla testé menzionata pronuncia n. 39441/2021.
7. Il motivo d'appello sub vii) La banca ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sostenendo che la richiesta di condanna degli attori al pagamento del credito residuo in forza del finanziamento ben poteva (e doveva) essere qualificata come eccezione riconvenzionale, volta a contrastare la domanda attorea.
La critica non coglie nel segno, solo ove si consideri che il tribunale dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale in quanto coperta dal giudicato e non per ragioni processuali (ad esempio per tardività), sicché i richiami giurisprudenziali (come quello alla pronuncia n. 21472/2016) non risultano pertinenti al caso di specie.
8. Il motivo d'appello sub viii)
La condanna alle spese sarebbe affetta da discrasia tra parte motiva e parte dispositiva quanto all'ammontare dei compensi. Secondo la difesa dell'appellante, la parte motiva conterrebbe la seguente statuizione: “Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3235,00 ( di cui € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
1620,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
Viceversa, la parte dispositiva prevederebbe la condanna di “ Parte_1
a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi
[...]
ed € 8.020,0 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA”.
La doglianza è infondata. Non si rinviene nella parte motiva della pronuncia alcuna statuizione che indichi l'ammontare dei compensi in euro 3235,00, cosicché nessuna discrasia è ravvisabile.
9. Rigetto dell'appello e regolamentazione delle spese di lite
Sulla scorta delle superiori considerazioni l'appello avverso la pronuncia del
Tribunale di Sassari n. 317/2022 dev'essere rigettato.
In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante dev'essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (causa indeterminabile complessità media, valori medi, per le questioni giuridiche e di fatto trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi istruttori rispetto al precedente grado di giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante, ove dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 317/2022;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado che si liquidano in euro 10.313,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 a carico dell'appellante ove dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 25/9/2025
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi