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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12206 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII (ex IX) Sezione civile
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello R.G.A.C. 4090/2022 vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Corradi, in forza di procura generale alle liti, rilasciata in data 14 febbraio 2019 con scrittura privata autenticata dal notaio dott. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Persona_1
Boncompagni n.93;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Mauro, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Sardegna n.50, presso lo studio Legale Di Medio Simone, con l'avv. Steew Jean Ognibene, giusta procura in calce all'atto di primo grado e già conferita anche per il grado di appello;
APPELLATO
OGGETTO: contratto finanziamento-estinzione anticipata- restituzione costi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza del giorno 27 marzo 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n.13331/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace nel procedimento di primo grado R.G.45/2020, depositata in data 09.06.2021, con cui la società era condannata al pagamento, in favore di , dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
2.385,46, oltre interessi, con condanna delle spese di lite.
La domanda della parte attrice/appellata, accolta in primo grado, riguardava il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato da in data 25.11.2015 Controparte_1 per euro 25.265,18 da restituirsi in 120 rate, ed estinto anticipatamente il 28 febbraio 2018 (come da documentazione allegata).
La parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice, odierna appellata e, per l'effetto, di condannare l'appellato e l'avvocato antistatario alla restituzione di quanto a loro favore rispettivamente prestato in esecuzione dell'appellata sentenza, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Motivo di appello era la violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B.
(testo Unico Bancario) per le argomentazioni indicate nell'atto di appello.
Il Tribunale, al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che la somma riconosciuta al in CP_1 primo grado ineriva alla restituzione integrale dei costi ritenuti dovuto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in oggetto.
In particolare, si trattava degli oneri che, ai sensi dell'art. XI del contratto, sono indicati come non rimborsabili in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, in quanto maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, e della misura degli oneri già rimborsati.
La questione riguarda, sostanzialmente, la restituzione dei costi, cosiddetti recurring e up front, in conseguenza dell'anticipata estinzione del finanziamento in discussione, come disciplinato dall'art.125 sexies T.U.B. in vigore ratione temporis e l'invalidità della clausola contrattuale con cui il mutuatario rinunciava, in caso di estinzione anticipata del prestito, al rimborso dei costi in parola.
In proposito, va rilevato, innanzitutto, che, come documentato e sostanzialmente incontestato, al momento dell'estinzione del contratto in questione, la società aveva considerato, Parte_1 nel conteggio effettuato al riguardo, oltre all'abbuono interessi, solo il rimborso delle commissioni di gestione, senza disporre alcun rimborso per gli altri oneri inerenti al finanziamento.
Nel merito della questione, va considerato, innanzitutto, che al contratto di finanziamento in oggetto è applicabile, ratione temporis, l'art.125 sexies T.U.B, attuativo dalla direttiva CE 48/2008.
Detto ultimo articolo, prevede che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; detta norma è stata emessa in attuazione dell'art.16 della direttiva
48/2008, che prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Va, quindi, osservato, in relazione al principio indicato nell'art.16 della direttiva CE 48/2008, che, a fronte dell'orientamento che rilevava come detta normativa, applicata con l'adozione dell'art.125 sexies TUB, sembrava circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale
(commissioni e oneri recurring) e non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza Lexitor), enunciava una diversa interpretazione della suddetta normativa europea.
La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” - compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front)-, precisando che la nozione di «costo totale del credito» definita dalla direttiva non conteneva alcuna limitazione relativa alla durata del contratto, nonché che la menzione della «restante durata del contratto», che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata come indicazione del metodo di calcolo da utilizzare al fine di procedere a tale riduzione consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
Il Tribunale ritiene che detta sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea, relativa all'art.125 sexies TUB, sia applicabile al contratto di finanziamento in oggetto.
In proposito, va considerato come nella parte motiva della sentenza della Corte di Giustizia: -era evidenziato come, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione in esame (16 della direttiva 2008/48) andava interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma “anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”;
-in relazione al contesto, era espressamente menzionato l'articolo 8 della direttiva 87/102 - direttiva, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 -, che stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito» ed era sottolineato come l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 aveva “concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito»; nonché era aggiunto che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”.
Si ritiene, quindi, che la suddetta direttiva, mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
la ratio dell'interpretazione della normativa data dalla Corte di Giustizia, è ancorata all'attuazione di un sistema di protezione “fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione”, nonché è finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore, basandosi su una valutazione del contesto normativo europeo.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene che la valutazione espressa dalla Corte di Giustizia - che evidenzia come, al fine di evitare che la tutela del consumatore possa essere elusa attraverso particolari formulazioni dei contratti, debba reputarsi che “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto…”, dato che “…i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” - sia applicabile al caso di specie.
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno
(….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta al riguardo, il principio di diritto, condiviso da questo Tribunale, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr.
Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr.
Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del 5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del
15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-
282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017). Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB conformemente CP_2 ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
Va considerato, poi, che la sentenza n.263/2022 emessa dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
In proposito, va osservato che, come condivisibilmente rilevato nella parte motiva della predetta sentenza:
-il legislatore aveva sostituito, con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125-sexies t.u., bancario, riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, limitando, poi, al comma secondo, l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente aveva stabilito che
«continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»;
-l'indice dell'intento che il legislatore voleva realizzare con detta ultima disposizione era costituito “dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la conformità alla sentenza Lexitor”;
-tale puntuale rimando era riferibile alla normativa regolamentare che esplicitava come il diritto alla riduzione si riferiva ai soli costi recurring e che si soffermava sull'esigenza che fossero quantificati in maniera dettagliata e inequivoca gli oneri che maturavano nel corso del rapporto, precisandosi che dovevano essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati;
-“in definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”;
“così facendo, la previsione censurata impone per legge un contenuto normativo riferibile alla disposizione di cui al pregresso art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, difforme da quanto statuito nella sentenza Lexitor”.
La Corte Costituzionale evidenziava, quindi, che prima dell'intervento legislativo del 2021, Contr l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito dell'art.125 sexies T.U.B., non fosse contra legem e che fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, sottolineando come doveva confutarsi la tesi che sosteneva la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone erroneamente l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.
La Corte, conseguentemente, ha rilevato che “…il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).
Pertanto, avendo la Corte costituzionale dichiarato l'illegittimità della suddetta normativa del
2021 nel richiamare le norme secondarie in relazione al regime da applicare ai casi di estinzione anticipata dei finanziamenti, non vi sono impedimenti legislativi per poter applicare l'interpretazione della normativa del T.U.B. in conformità ai principi dettati dalla Corte di Giustizia.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”
– ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11- octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11- octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento. Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Va aggiunto, poi, che, dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25997 del 6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla
Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto.
In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando
15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto 34).
Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse.
Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019, C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, ritenuta, la nullità della clausola contrattuale XI per i motivi e nei limiti sopra detti, il Tribunale reputa che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in discussione, il consumatore ricorrente ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Riguardo alla questione dell'eventuale difetto di legittimazione passiva della parte appellante in ordine al rimborso delle spese di intermediazione sostenute dal cliente, si rileva come dal contratto emerge che i relativi importi sono stati trattenuti direttamente dalla banca in sede di concessione del finanziamento.
Considerato, poi, che i costi di intermediazione, rappresentano un costo accessorio al credito, e che, proprio in virtù di detto collegamento, l'istituto di credito si è occupato di incassare materialmente il pagamento di detti costi tramite il trattenimento dei relativi importi dalle somme da dare in prestito, si ritiene che la banca sia legittimata passiva in relazione alla domanda di restituzione delle predette somme.
In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte attrice/appellata al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile va rilevato che, in mancanza di specifica disposizione legislativa il Tribunale ritiene di applicare un comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), individuandolo in quello proporzionale puro del pro rata temporis, ritenendolo più in linea con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza
Lexitor della CGUE, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legislazione europea e, a valle, dalla disciplina nazionale.
Va considerato, poi, che la natura della domanda di restituzione oggetto della sentenza impugnata più che risarcitoria e di restituzione di indebito, ex art.2033 c.c., trattandosi del trattenimento di somme in virtù di clausola contrattuale che, per quanto detto, deve ritenersi inefficace.
Si ritiene, poi, non operante un principio di affidamento in considerazione dell'obbligo degli istituti di credito di una corretta interpretazione della normativa e della valenza retroattiva dell'interpretazione della norma in questione.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione e considerata non necessaria la sospensione del procedimento richiesta dalla parte appellante per la questione rimessa alla C.G.E. nel gennaio 2025, va rigettato l'atto di appello e confermata la sentenza impugnata.
In considerazione della soccombenza, la parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe previsti dal D.M.
n.55/2014 (e successive integrazioni) per lo scaglione di valore di competenza.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, va dichiarata tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'atto di appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che si liquidano complessivamente in € 2.100,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002, dichiara tenuta la parte appellante, a seguito del rigetto integrale dell'atto di appello, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla predetta norma.
Si comunichi.
Roma 04.09.2025 Il Giudice
Alfredo Landi