CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: IT NG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto proc. gen. LV AD che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM e dell'Avv. Mirella Baldascino per AL EL che pure ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2046 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con una prima ordinanza del 28 marzo 20241 pronunciando in sede di rie- same personale, il Tribunale di Napoli, accoglieva l'istanza presentata nell'inte- resse di EL AL avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord, che aveva disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare degli arresti domi- ciliari in relazione ai reati di cui agli att. 291-bis comma 2, 291-ter, comma 2, lett. c), e 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 nonché 474 e 648 cod. pen. Secondo la contestazione, EL AL, con più azioni esecutive di un mede- simo disegno criminoso, tra il mese di ottobre 2023 e il mese di febbraio 2024, avrebbe detenuto e posto in vendita nel territorio dello Stato tabacco lavo- rato estero di contrabbando, con l'aggravante della connessione dei fatti con un delitto contro la fede pubblica, ovvero l'art. 474 cod. pen., in quanto i pacchetti di sigarette, o recavano il medesimo codice identificativo univoco, o non lo riporta- vano affatto. Il giudice del gravame cautelare aveva, però, escluso che il codice identifica- tivo univoco fosse qualificabile come marchio o altro segno distintivo, a norma dell'art. 474 cod. peni, e, quindi, aveva escluso la configurabilità dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché, conseguentemente, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1971, che eleva i limiti edittali del reato di contrabbando e rende applicabili misure cautelari personali. 2. Contro quella prima ordinanza ebbe a presentare ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione, riguardo alla ritenuta esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973. Dedusse il PG che g illegittimamente il giudice del riesame aveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973, perché aveva errato nell'individuare l'og- getto della contraffazione. Si precisava in quel ricorso che la fraudolenta, o man- cata, apposizione di codici identificativi sui pacchetti di sigarette era da valutare quale "sintomo" della contraffazione dei marchi relativi ai produttori delle sigarette (ad esempio, Marlboro). E si osservava che, sulla base della normativa europea richiamata, ogni pacchetto di sigarette necessita di un proprio codice univoco, e la mancata apposizione dello stesso dimostrerebbe l'origine illecita del prodotto, e, conseguentemente, la contraffazione del marchio apposto sullo stesso. Si aggiun- geva, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione emergeva evi- dente sia dai numerosi precedenti specifici, sia 5t dall'indifferenza dell'indagato alle precedenti condanne e ai ripetuti sequestri. 2 La Terza Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza 33119 del 7 giugno 2024, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, annullò con rinvio quell'or- dinanza. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del rinvio, con ordinanza del 23 settembre 2024, in accoglimento del proposto riesame, ha nuovamente annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare, disponendo l'immediata liberazione del AL se non detenuto per altro titolo. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto nuovo ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale de libertate, concludendo per il mancato raggiungimento della gravità indiziaria del reato di detenzione di beni contraffatti ex art. 474 co. 2 cod. pen. di cui al capo 2), avrebbe conseguentemente ritenuta non integrata la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 291-ter d.P.R. 43/1973 (concorso con reato contro la fede pubblica), contestata in relazione al delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando ex art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/1973 di cui al capo 1), così annullando il titolo cautelare, per carenza delle condizioni di applicabilità ex art. 280 cod. proc. pen. Si lamenta come il provvedimento in esame, nell'escludere la gravità indiziaria del reato connesso di detenzione di prodotti con segni distintivi falsi (nella specie, di pacchetti di sigarette recanti march;
contraffatti), avrebbe erroneamente affer- mata come ipotizzabile la contraffazione sul singolo pacchetto di sigarette del co- dice identificativo univoco, senza una contestuale alterazione del marchio, non valorizzando adeguatamente il giudicante la circostanza di fatto per cui tutte le confezioni sequestrate sarebbero risultate perfettamente integre sia con riguardo al pacchetto in carta, sia con riguardo all'involucro esterno in materiale plastico, il che rappresenterebbe - secondo il ricorrente - un indice altamente sintomatico della intervenuta creazione ab initio di pacchetti integralmente falsi, recanti una mera riproduzione del marchio e di tutti gli altri elementi esteriori presenti sul pacchetto, risultando, del resto, da un lato, di difficile attuazione l'operazione di ricollocazione del pacchetto (modificato) in un involucro in plastica sigillato e dall'altro, non avendo altrimenti ragion d'essere l'apposizione del solo codice iden- tificativo falso, trattandosi in ogni case della messa in commercio di pacchetti ori- ginali in regime di contrabbando. 3 In punto di violazione di legge nell'adozione del canone di giudizio da appli- carsi ai fini dell'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. if1 jTil PM ricorrente ricorda come costituisca ius receptum che: "Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersione di qualunque elemento probatorio ido- neo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (Sez. 4 n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683; Sez. 4 n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 nella cui motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma -bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 dello stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi). E lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia fatto buon governo di tale principio, Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata seritérnM2 4 'pata) 4. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. /come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo motivo, il ragionamento fatto dal ricorrente non pare lo- gico, sia perché, anziché dimostrare l'avvenuta contraffazione del marchio, vor- rebbe legittimare l'intervento di contraffazione di tale segno distintivo sulla base di presunte difficoltà materiali nel confezionamento dei pacchetti di sigarette in caso di apposizione del solo codice identificativo, per contro smentite dalla situa- zione accertata in fase di sequestro, sia perché lo stesso si evidenzia come soltanto parziale, non tenendo in alcun conto dell'esistenza di quei pacchetti che, per quanto accomunati agli altri da una ritenuta alterazione del marchio, non riportano alcun codice univoco identificativo. Né pare corretto presumere che la falsificazione del solo codice univoco iden- tificativo rappresenterebbe un'operazione la cui "utilità" sarebbe di difficile com- prensione, posto che in tal modo si verrebbe a versare in una non ammessa in- versione dell'onere della prova a carico dell'indagato che dovrebbe lui dimostrare l'esistenza della suddetta utilità ritenuta per contro dall'accusa come insussistente (peraltro, trascurando il passaggio argomentativo di questa Suprema Corte che la 4 individua nel "non rendere identificabile né il produttore, né gli altri soggetti della filiera di distribuzione della singola confezione di sigarette"). 3. Come ricorda il provvedimento impugnato la precedente sentenza di legit- timità ha condiviso la ricostruzione in diritto del sistema di tracciamento dei ta- bacchi operata dal primo giudice del riesame. Nella sua prima ordinanza ilIT-ibunale partenopeo aveva ricordato come i co- dici menzionati dalla p.g. negli atti d'indagine -rA riconducibili al sistema europeo • di Tracking and Tracing, istituito con la direttiva n. 2014/40/UE e relativi provve- dimenti attuativi (Regolamento di Esecuzione n. 574/2018/UE e D.M. 23 maggio 2019), che consente di "tracciare" e "rintracciare ' ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco lungo tutta la filiera produttiva, ovvero dal fabbricante fino all'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata emittente di identificativi (cd. ID Issuer) dall'art. 3 del decreto 23 maggio 2019, rilascia gli identificativi univoci, che i produttori dovranno poi apporre sulle singole confezioni. Le sigarette e il tabacco da arrotolare, prodotti o importati nell'UE, a decorrere dal 20 maggio 2019, sono dunque contrassegnati dall'identificativo univoco. Veniva anche ricordato che la citata direttiva europea prevede un identifica- tivo univoco (IU) delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, ai fini della registrazione di tutti i ti asferimenti lungo la catena di approvvigionamento. Mentre il regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche dell'IU, per cui ciascun Paese dell'Unione designa un emittente di identificativo, responsabile della gene- razione e del rilascio di IU;
gli identificativi univoci generati dagli emittenti di iden- tificativi devono essere utilizzati per contrassegnare le confezioni unitarie di pro- dotti del tabacco;
i fabbricanti e gli importatori devono garantire che gli IU applicati q i tet s«fg_stati verificati in relazione alla loro corretta applicazione e leggibilità. In definitiva, tutti i prodotti del tabacco devono essere contrassegnati con il predetto codice identificativo univoco. Ed agli operatori economici coinvolti nel commercio del tabacco viene richiesto di registrare i movimenti di questi pacchetti lungo tutta la catena di fornitura. Nondimeno, come ricorda la sentenza impugnata, la precedente Corte di le- gittimità rinveniva una lacuna motivazionale nell'ordinanza impugnata in quanto - sulla scia dell'obiezione della Procura ricorrente, secondo cui la fraudolenta o man- cata apposizione dei codici identificativi sui pacchetti di sigarette era da valutare quale "sintomo" della contraffazione dei marchi relativi ai produttori di sigarette - «la falsificazione o l'omissione dei codice univoco identificativo apposto sul singolo pacchetto costituisce circostanza specificamente indicativa della falsità anche del marchio di fabbrica e che perciò richiede una specifica valutazione da parte del 5 giudice», tanto più che «l'omessa apposizione det codice identificativo univoco, o l'apposizione di un falso codice, sono circostanze che rendono non identificabile né il produttore né gli altri soggetti della filiera di distribuzione della singola confe- zione di sigarette». Dal che la sentenza rescindente rimetteva al giudice di rinvio «al fine di (me- glio) valutate se sussiste l'aggravante» in contestazione. 4. Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — il provvedi- mento impugnato dà conto del perché il rribunale partenopeo ritiene che la conte- stata aggravante non sia assistita da gravità indiziaria sulla scorta della mera fal- sificazione (o mancanza) del codice identificativo de quo. Si dà atto di condividere in pieno la statuizione del giudice nomofilattico in ordine alla valenza "sintomatica" della falsità del codice di tracciamento ai fini di una eventuale sussistenza del reato di falso ex art. 474 cod. pen. Ciò perché - secondo un apprezzamento in fatto operato dal Collegio - la falsità del codice non può riscontrare, di per sola e secondo i crismi della gravità indiziaria, la con- traffazione dello stesso marchio di impresa delle sigarette oggetto di contrab- bando. Una volta assodato che il codice de quo è un mero strumento di controllo per monitorare il percorso del prodotto lung 6 l'intera filiera distributiva, non è af- fatto inverosimile che anche sigarette non contraffatte (effettivamente prodotte dall'azienda il cui marchio è impresso sul pacchetto) difettino di codice autentico proprio perché (solo) di contrabbando. Ciò in quanto il mero fatto di circolare lungo canali di "mercato nero" potrebbe giustificare la contraffazione (o mancanza) del codice, senza che questo comporti necessariamente la falsità dell'intero pacchetto. Peraltro, viene ricordato essere fatto notorio che il fenomeno del contrab- bando di TLE, da decenni, ha ad oggetto prodotti originali, che hanno la prove- nienza più disparata (rotta balcanica in passato) e sono esclusivamente sottratti al regime fiscale del monopolio di tato, senza alcuna contraffazione di marchio di impresa. Se tant'è, logico appare il rilievo che l'assenza del codice identificativo non prova affatto, da solo, che le sigarette di una certa marca non siano state prodotte da uno stabilimento della corrispondente azienda in qualche parte del mondo. Per il Tr--ibunale partenopeo esiste certamente un sintomo di falsità del mar- chio, come ritenuto dalla precedente sentenza di legittimità, ma non una gravità indiziaria capace di fondare misura cautelare personale. Viene ritenuto valere sul tema un altro elemento in fatto che non deve sfug- gire ai fini di una corretta valutazione della vicenda. Il codice identificativo de quo 6 - per quanto consta - è stato introdotto solo in Europa con la direttiva sopra ricor- data. Pertanto, esso è impresso da produttore e/o importatore esclusivamente ai fini della circolazione dei tabacchi nell'Unione Europea. E allora, se tant'è, non può escludersi per il tribunale napoletano - allo stato degli atti e salvo ulteriori acquisizioni ad oggi non disponibili - che i produttori delle sigarette non appongano alcun codice sui tabacchi destinati a circolare in tutte le altre parti del mondo. Ciò in quanto, ad oggi, sigarette autentiche - prive di codice - possono circolare leci- tamente nel mercato asiatico, nel mercato africano, nel mercato americano, addi- rittura nei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione Europea (Islanda, Nor- vegia, Russia, Svizzera e Liechtenstein, Turchia e Ucraina), alcuni dei quali imme- diatamente confinanti con l'Italia (Croazia) ovvero vicinissimi al nostro paese (Al- bania, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia). Tale rilievo — secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato — rende a fortiori tutt'altro che implausibile che siano messe illecitamente in circola- zione nel nostro Paese sigarette, pur prive di codice genuino, assolutamente non contraffatte e semplicemente provenienti da canali di contrabbando che
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto proc. gen. LV AD che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM e dell'Avv. Mirella Baldascino per AL EL che pure ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2046 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con una prima ordinanza del 28 marzo 20241 pronunciando in sede di rie- same personale, il Tribunale di Napoli, accoglieva l'istanza presentata nell'inte- resse di EL AL avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord, che aveva disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare degli arresti domi- ciliari in relazione ai reati di cui agli att. 291-bis comma 2, 291-ter, comma 2, lett. c), e 296, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 nonché 474 e 648 cod. pen. Secondo la contestazione, EL AL, con più azioni esecutive di un mede- simo disegno criminoso, tra il mese di ottobre 2023 e il mese di febbraio 2024, avrebbe detenuto e posto in vendita nel territorio dello Stato tabacco lavo- rato estero di contrabbando, con l'aggravante della connessione dei fatti con un delitto contro la fede pubblica, ovvero l'art. 474 cod. pen., in quanto i pacchetti di sigarette, o recavano il medesimo codice identificativo univoco, o non lo riporta- vano affatto. Il giudice del gravame cautelare aveva, però, escluso che il codice identifica- tivo univoco fosse qualificabile come marchio o altro segno distintivo, a norma dell'art. 474 cod. peni, e, quindi, aveva escluso la configurabilità dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché, conseguentemente, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1971, che eleva i limiti edittali del reato di contrabbando e rende applicabili misure cautelari personali. 2. Contro quella prima ordinanza ebbe a presentare ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione, riguardo alla ritenuta esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973. Dedusse il PG che g illegittimamente il giudice del riesame aveva escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973, perché aveva errato nell'individuare l'og- getto della contraffazione. Si precisava in quel ricorso che la fraudolenta, o man- cata, apposizione di codici identificativi sui pacchetti di sigarette era da valutare quale "sintomo" della contraffazione dei marchi relativi ai produttori delle sigarette (ad esempio, Marlboro). E si osservava che, sulla base della normativa europea richiamata, ogni pacchetto di sigarette necessita di un proprio codice univoco, e la mancata apposizione dello stesso dimostrerebbe l'origine illecita del prodotto, e, conseguentemente, la contraffazione del marchio apposto sullo stesso. Si aggiun- geva, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione emergeva evi- dente sia dai numerosi precedenti specifici, sia 5t dall'indifferenza dell'indagato alle precedenti condanne e ai ripetuti sequestri. 2 La Terza Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza 33119 del 7 giugno 2024, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, annullò con rinvio quell'or- dinanza. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del rinvio, con ordinanza del 23 settembre 2024, in accoglimento del proposto riesame, ha nuovamente annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare, disponendo l'immediata liberazione del AL se non detenuto per altro titolo. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto nuovo ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale de libertate, concludendo per il mancato raggiungimento della gravità indiziaria del reato di detenzione di beni contraffatti ex art. 474 co. 2 cod. pen. di cui al capo 2), avrebbe conseguentemente ritenuta non integrata la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 291-ter d.P.R. 43/1973 (concorso con reato contro la fede pubblica), contestata in relazione al delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando ex art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/1973 di cui al capo 1), così annullando il titolo cautelare, per carenza delle condizioni di applicabilità ex art. 280 cod. proc. pen. Si lamenta come il provvedimento in esame, nell'escludere la gravità indiziaria del reato connesso di detenzione di prodotti con segni distintivi falsi (nella specie, di pacchetti di sigarette recanti march;
contraffatti), avrebbe erroneamente affer- mata come ipotizzabile la contraffazione sul singolo pacchetto di sigarette del co- dice identificativo univoco, senza una contestuale alterazione del marchio, non valorizzando adeguatamente il giudicante la circostanza di fatto per cui tutte le confezioni sequestrate sarebbero risultate perfettamente integre sia con riguardo al pacchetto in carta, sia con riguardo all'involucro esterno in materiale plastico, il che rappresenterebbe - secondo il ricorrente - un indice altamente sintomatico della intervenuta creazione ab initio di pacchetti integralmente falsi, recanti una mera riproduzione del marchio e di tutti gli altri elementi esteriori presenti sul pacchetto, risultando, del resto, da un lato, di difficile attuazione l'operazione di ricollocazione del pacchetto (modificato) in un involucro in plastica sigillato e dall'altro, non avendo altrimenti ragion d'essere l'apposizione del solo codice iden- tificativo falso, trattandosi in ogni case della messa in commercio di pacchetti ori- ginali in regime di contrabbando. 3 In punto di violazione di legge nell'adozione del canone di giudizio da appli- carsi ai fini dell'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. if1 jTil PM ricorrente ricorda come costituisca ius receptum che: "Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersione di qualunque elemento probatorio ido- neo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (Sez. 4 n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683; Sez. 4 n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 nella cui motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma -bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 dello stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi). E lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia fatto buon governo di tale principio, Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata seritérnM2 4 'pata) 4. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. /come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo motivo, il ragionamento fatto dal ricorrente non pare lo- gico, sia perché, anziché dimostrare l'avvenuta contraffazione del marchio, vor- rebbe legittimare l'intervento di contraffazione di tale segno distintivo sulla base di presunte difficoltà materiali nel confezionamento dei pacchetti di sigarette in caso di apposizione del solo codice identificativo, per contro smentite dalla situa- zione accertata in fase di sequestro, sia perché lo stesso si evidenzia come soltanto parziale, non tenendo in alcun conto dell'esistenza di quei pacchetti che, per quanto accomunati agli altri da una ritenuta alterazione del marchio, non riportano alcun codice univoco identificativo. Né pare corretto presumere che la falsificazione del solo codice univoco iden- tificativo rappresenterebbe un'operazione la cui "utilità" sarebbe di difficile com- prensione, posto che in tal modo si verrebbe a versare in una non ammessa in- versione dell'onere della prova a carico dell'indagato che dovrebbe lui dimostrare l'esistenza della suddetta utilità ritenuta per contro dall'accusa come insussistente (peraltro, trascurando il passaggio argomentativo di questa Suprema Corte che la 4 individua nel "non rendere identificabile né il produttore, né gli altri soggetti della filiera di distribuzione della singola confezione di sigarette"). 3. Come ricorda il provvedimento impugnato la precedente sentenza di legit- timità ha condiviso la ricostruzione in diritto del sistema di tracciamento dei ta- bacchi operata dal primo giudice del riesame. Nella sua prima ordinanza ilIT-ibunale partenopeo aveva ricordato come i co- dici menzionati dalla p.g. negli atti d'indagine -rA riconducibili al sistema europeo • di Tracking and Tracing, istituito con la direttiva n. 2014/40/UE e relativi provve- dimenti attuativi (Regolamento di Esecuzione n. 574/2018/UE e D.M. 23 maggio 2019), che consente di "tracciare" e "rintracciare ' ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco lungo tutta la filiera produttiva, ovvero dal fabbricante fino all'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata emittente di identificativi (cd. ID Issuer) dall'art. 3 del decreto 23 maggio 2019, rilascia gli identificativi univoci, che i produttori dovranno poi apporre sulle singole confezioni. Le sigarette e il tabacco da arrotolare, prodotti o importati nell'UE, a decorrere dal 20 maggio 2019, sono dunque contrassegnati dall'identificativo univoco. Veniva anche ricordato che la citata direttiva europea prevede un identifica- tivo univoco (IU) delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, ai fini della registrazione di tutti i ti asferimenti lungo la catena di approvvigionamento. Mentre il regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche dell'IU, per cui ciascun Paese dell'Unione designa un emittente di identificativo, responsabile della gene- razione e del rilascio di IU;
gli identificativi univoci generati dagli emittenti di iden- tificativi devono essere utilizzati per contrassegnare le confezioni unitarie di pro- dotti del tabacco;
i fabbricanti e gli importatori devono garantire che gli IU applicati q i tet s«fg_stati verificati in relazione alla loro corretta applicazione e leggibilità. In definitiva, tutti i prodotti del tabacco devono essere contrassegnati con il predetto codice identificativo univoco. Ed agli operatori economici coinvolti nel commercio del tabacco viene richiesto di registrare i movimenti di questi pacchetti lungo tutta la catena di fornitura. Nondimeno, come ricorda la sentenza impugnata, la precedente Corte di le- gittimità rinveniva una lacuna motivazionale nell'ordinanza impugnata in quanto - sulla scia dell'obiezione della Procura ricorrente, secondo cui la fraudolenta o man- cata apposizione dei codici identificativi sui pacchetti di sigarette era da valutare quale "sintomo" della contraffazione dei marchi relativi ai produttori di sigarette - «la falsificazione o l'omissione dei codice univoco identificativo apposto sul singolo pacchetto costituisce circostanza specificamente indicativa della falsità anche del marchio di fabbrica e che perciò richiede una specifica valutazione da parte del 5 giudice», tanto più che «l'omessa apposizione det codice identificativo univoco, o l'apposizione di un falso codice, sono circostanze che rendono non identificabile né il produttore né gli altri soggetti della filiera di distribuzione della singola confe- zione di sigarette». Dal che la sentenza rescindente rimetteva al giudice di rinvio «al fine di (me- glio) valutate se sussiste l'aggravante» in contestazione. 4. Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — il provvedi- mento impugnato dà conto del perché il rribunale partenopeo ritiene che la conte- stata aggravante non sia assistita da gravità indiziaria sulla scorta della mera fal- sificazione (o mancanza) del codice identificativo de quo. Si dà atto di condividere in pieno la statuizione del giudice nomofilattico in ordine alla valenza "sintomatica" della falsità del codice di tracciamento ai fini di una eventuale sussistenza del reato di falso ex art. 474 cod. pen. Ciò perché - secondo un apprezzamento in fatto operato dal Collegio - la falsità del codice non può riscontrare, di per sola e secondo i crismi della gravità indiziaria, la con- traffazione dello stesso marchio di impresa delle sigarette oggetto di contrab- bando. Una volta assodato che il codice de quo è un mero strumento di controllo per monitorare il percorso del prodotto lung 6 l'intera filiera distributiva, non è af- fatto inverosimile che anche sigarette non contraffatte (effettivamente prodotte dall'azienda il cui marchio è impresso sul pacchetto) difettino di codice autentico proprio perché (solo) di contrabbando. Ciò in quanto il mero fatto di circolare lungo canali di "mercato nero" potrebbe giustificare la contraffazione (o mancanza) del codice, senza che questo comporti necessariamente la falsità dell'intero pacchetto. Peraltro, viene ricordato essere fatto notorio che il fenomeno del contrab- bando di TLE, da decenni, ha ad oggetto prodotti originali, che hanno la prove- nienza più disparata (rotta balcanica in passato) e sono esclusivamente sottratti al regime fiscale del monopolio di tato, senza alcuna contraffazione di marchio di impresa. Se tant'è, logico appare il rilievo che l'assenza del codice identificativo non prova affatto, da solo, che le sigarette di una certa marca non siano state prodotte da uno stabilimento della corrispondente azienda in qualche parte del mondo. Per il Tr--ibunale partenopeo esiste certamente un sintomo di falsità del mar- chio, come ritenuto dalla precedente sentenza di legittimità, ma non una gravità indiziaria capace di fondare misura cautelare personale. Viene ritenuto valere sul tema un altro elemento in fatto che non deve sfug- gire ai fini di una corretta valutazione della vicenda. Il codice identificativo de quo 6 - per quanto consta - è stato introdotto solo in Europa con la direttiva sopra ricor- data. Pertanto, esso è impresso da produttore e/o importatore esclusivamente ai fini della circolazione dei tabacchi nell'Unione Europea. E allora, se tant'è, non può escludersi per il tribunale napoletano - allo stato degli atti e salvo ulteriori acquisizioni ad oggi non disponibili - che i produttori delle sigarette non appongano alcun codice sui tabacchi destinati a circolare in tutte le altre parti del mondo. Ciò in quanto, ad oggi, sigarette autentiche - prive di codice - possono circolare leci- tamente nel mercato asiatico, nel mercato africano, nel mercato americano, addi- rittura nei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione Europea (Islanda, Nor- vegia, Russia, Svizzera e Liechtenstein, Turchia e Ucraina), alcuni dei quali imme- diatamente confinanti con l'Italia (Croazia) ovvero vicinissimi al nostro paese (Al- bania, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia). Tale rilievo — secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato — rende a fortiori tutt'altro che implausibile che siano messe illecitamente in circola- zione nel nostro Paese sigarette, pur prive di codice genuino, assolutamente non contraffatte e semplicemente provenienti da canali di contrabbando che