CASS
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2024, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RL PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6225 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SE RL ricorre avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022 della Corte di appello di Palermo che, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 18 maggio 2020, di condanna alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per i reati di tentata estorsione di cui gli artt. 629 commi primo, secondo e terzo n. 3 cod. pen., commessi in Palermo il 5 dicembre 2012 e il 6 dicembre 2012; b) della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 16 aprile 2020, di condanna alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 56, 110 e 628 cod. pen., nonché per plurimi episodi di danneggiamento. Il Giudice dell'esecuzione, riscontrando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dodici e mesi otto di reclusione così procedendo al calcolo: pena base anni nove e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per gli altri delitti scopo di cui alla sentenza sub b), aumentata di anni tre di reclusione, senza tener conto della pena pecuniaria ab origine irrogata, per il reato meno grave di cui alla sentenza sub a). 2. Il ricorrente propone, a mezzo del difensore, tempestivo ricorso per cassazione con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine alla rideterminazione della pena complessiva, per effetto dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sopraindicati. Invero, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, dapprima, scorporare la pena base per il reato più grave e, successivamente, disporre e motivare l'aumento, a titolo di continuazione, da praticare per i singoli reati satellite. Peraltro, il provvedimento censurato non procede ad una comparazione tra i reati satellite, atteso che, in assenza di qualsivoglia motivazione, ha disposto un aumento di anni tre di reclusione per il delitto di tentata estorsione di cui alla sentenza sub a), pari al triplo di quello effettuato in ordine ai fatti analoghi, giudicati con la sentenza sub b). 2 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Cuomo, intervenuto con requisitoria, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati. 2.11 Giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da SE RL ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto diversi profili. Invero, il decidente ha assunto come pena base quella irrogata complessivamente con la sentenza sub b) pari ad anni nove e mesi otto di reclusione e ha omesso di motivare circa l'entità dell'aumento effettuato per il reato giudicato con la sentenza sub a), dunque senza attenersi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per più reati continuati giudicati con più sentenze, deve essere assunta come pena-base quella irrogata per il reato - singolo - considerato come violazione più grave. Ne discende che è illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva irrogata con una delle sentenze irrevocabili, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione (tra le altre, Sez. 1, 5/12/2000, n. 7045, Raso, Rv. 217782; Sez. 1, 27/10/2004, n. 45161, Esposito, Rv. 229822; Sez. 1, 3/10/2008, Cirasole, non massimata;
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Pertanto, il Giudice della esecuzione, individuata la pena base — e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna — deve determinare ex novo l'aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite (e anche per quelli già riuniti nella continuazione cd, interna. Ne consegue che il giudice, investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall'art. 187 cit., che lo vincola inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave irrogata in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903). Il Giudice deve, poi, determinare l'entità dei 3 singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Palermo, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo. Così deciso, il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6225 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SE RL ricorre avverso l'ordinanza del 10 novembre 2022 della Corte di appello di Palermo che, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 18 maggio 2020, di condanna alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per i reati di tentata estorsione di cui gli artt. 629 commi primo, secondo e terzo n. 3 cod. pen., commessi in Palermo il 5 dicembre 2012 e il 6 dicembre 2012; b) della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 16 aprile 2020, di condanna alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 56, 110 e 628 cod. pen., nonché per plurimi episodi di danneggiamento. Il Giudice dell'esecuzione, riscontrando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dodici e mesi otto di reclusione così procedendo al calcolo: pena base anni nove e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per gli altri delitti scopo di cui alla sentenza sub b), aumentata di anni tre di reclusione, senza tener conto della pena pecuniaria ab origine irrogata, per il reato meno grave di cui alla sentenza sub a). 2. Il ricorrente propone, a mezzo del difensore, tempestivo ricorso per cassazione con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine alla rideterminazione della pena complessiva, per effetto dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sopraindicati. Invero, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, dapprima, scorporare la pena base per il reato più grave e, successivamente, disporre e motivare l'aumento, a titolo di continuazione, da praticare per i singoli reati satellite. Peraltro, il provvedimento censurato non procede ad una comparazione tra i reati satellite, atteso che, in assenza di qualsivoglia motivazione, ha disposto un aumento di anni tre di reclusione per il delitto di tentata estorsione di cui alla sentenza sub a), pari al triplo di quello effettuato in ordine ai fatti analoghi, giudicati con la sentenza sub b). 2 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Cuomo, intervenuto con requisitoria, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati. 2.11 Giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da SE RL ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto diversi profili. Invero, il decidente ha assunto come pena base quella irrogata complessivamente con la sentenza sub b) pari ad anni nove e mesi otto di reclusione e ha omesso di motivare circa l'entità dell'aumento effettuato per il reato giudicato con la sentenza sub a), dunque senza attenersi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per più reati continuati giudicati con più sentenze, deve essere assunta come pena-base quella irrogata per il reato - singolo - considerato come violazione più grave. Ne discende che è illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva irrogata con una delle sentenze irrevocabili, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione (tra le altre, Sez. 1, 5/12/2000, n. 7045, Raso, Rv. 217782; Sez. 1, 27/10/2004, n. 45161, Esposito, Rv. 229822; Sez. 1, 3/10/2008, Cirasole, non massimata;
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Pertanto, il Giudice della esecuzione, individuata la pena base — e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna — deve determinare ex novo l'aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite (e anche per quelli già riuniti nella continuazione cd, interna. Ne consegue che il giudice, investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall'art. 187 cit., che lo vincola inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave irrogata in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903). Il Giudice deve, poi, determinare l'entità dei 3 singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Palermo, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo. Così deciso, il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente