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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Anna Ferrari Consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 213/2023 promossa in grado di appello da:
Parte_1
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Wagner Mario Anzovino, con domicilio eletto all'indirizzo digitale PEC
Email_1
APPELLANTE
nei confronti di
1 con sede in Milano, Piazza Meda, n. 4, c.f. , p. iva Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fratelli Gabba n.7, presso gli P.IVA_3
avv.ti prof. Achille Saletti1 e Ferruccio Saletti che la rappresentano e difendono
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza numero 802 del 2023 pubblicata il 3 aprile 2023 del Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita acco-gliere il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza:
1. preliminarmente dichiarare la nullità del contratto relativo al c/c 141/11474 per carenza di forma scritta ex art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154, poi recepito nell'art. 117, del T.U.B. D. lgs.
1.9.1993 n.
385; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed illiceità della condotta tenuta dalla Controparte_2
attuale riguardo al rapporto di c/c 141/11474 per palese
[...] Controparte_1
violazione di quanto espressa-mente previsto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché 117 TUB e, per
l'effetto, condannare il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 comma IV, indebitamente percepite e trattenute per interessi debitori ultra legali (con l'applicazione del saggio di interesse legale sia alle poste attive che a quelle passive o del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB), per interessi anatocistici, a titolo di commissione massimo scoperto, a causa dell'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” ed a titolo di spese di mantenimento conto mai pattuite, il tutto da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU contabile che sin da ora si richiede;
2. condannare l'istituto di credito in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
al paga-mento delle spese, anche di mediazione, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente secondo grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore Avv. Wagner Mario Anzovino, che si dichiara sin da ora antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA : si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di volere am-mettere CTU contabile che accerti, determini e quantifichi l'ammontare delle somme
2 indebitamente perce-pite per tutte le causali descritte in premessa, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
ovvero il CTU ricalcoli integralmente il c/c 141/11474, depurandolo dell'anatocismo trimestrale, delle c.m.s., dell'interesse ultra legale con l'applicazione dell'inte- resse legale (sia alle poste attive che alle poste passive) o dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, delle valute fittizie con l'applicazione della valuta giornaliera a tutte le operazioni eseguite sia in dare che in avere e dalle spese di mantenimento conto”.
Per l'appellata
Nel merito, dichiarare inammissibile o comunque re-spingere l'appello proposto da
[...]
confermando per l'effetto Parte_1
l'impugnata sentenza;
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
(di seguito Parte_2
anche soltanto “ ) ha impugnato la sentenza numero 802 del 2023 pubblicata il 3 Pt_1
aprile 2023 del Tribunale di Monza con la quale è stata integralmente respinta la domanda da essa svolta nei confronti di (di seguito anche soltanto ”); CP_1
è stata, altresì, condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di , Pt_1
liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Più in dettaglio, con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2019, aveva Pt_1
convenuto in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Controparte_1
nullità del contratto relativo al c/c 141/11474 per carenza di forma scritta e la conseguente illegittimità ed illiceità della condotta tenuta dalla per l'effetto, CP_2
chiedeva la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per interessi debitori ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, “valute fittizie” e spese di mantenimento conto in quanto non pattuite. aveva evidenziato di aver intrattenuto Pt_1
3 presso , filiale di Seregno, a partire dal dicembre 1986, il rapporto di conto corrente ordinario n. 141/11474, chiuso in data 5 aprile 1995. aveva allegato che il suddetto Pt_1
contratto di conto corrente era assistito da un affidamento ad uso promiscuo, con operatività estero e di aver richiesto alla con missiva del 24 dicembre 2004, la CP_2
restituzione delle somme indebitamente addebitate, richiesta rinnovata in data 16 dicembre 2014 al fine di interrompere la prescrizione. Con missiva in data 12 novembre
2018, aveva chiesto alla una copia del contratto di conto corrente, Pt_1 CP_2
ottenendo quale risposta dall'Istituto di credito che erano ormai cessati gli obblighi di conservazione in capo alla chiedeva, inoltre, che per l'accertata nullità del CP_3
contratto si applicasse il tasso legale o quello sostitutivo ex art. 117 TUB.
si costituiva ed eccepiva che le domande avversarie erano Controparte_1
infondate per difetto di allegazione e di prova, il che rendeva inammissibile, perché esplorativa, la CTU contabile richiesta. Secondo , l'onere di provvedere alla produzione del contratto di conto corrente gravava sull'attrice. La evidenziava che CP_2
la richiesta di trasmissione di copia dei contratti effettuata da era stata formulata Pt_1
per la prima volta in data 12 novembre 2018, ossia ad oltre 23 anni di distanza dall'estinzione del conto corrente oggetto di causa e a quasi 32 anni dalla sua apertura: ne discendeva, argomentava la la legittimità della risposta data di non poter dar CP_2
seguito alla suddetta richiesta della ex correntista, essendo trascorsi i termini per l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale.
Respinta la richiesta di CTU, il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni.
con nota 15 gennaio 2022 così precisava le proprie conclusioni: “voglia la S.V.: Pt_1
Ill.ma, melius re perpensa, revocare l'ordinanza del 04/02/2021 e, pertanto, rimettere la causa in istruttoria ed:
1. Ammettere CTU contabile, così come richiesta da parte attrice, al fine di rideterminare il saldo dare-avere del c/c n. 141/11474; 2. In via gradata concedere termine a parte attrice, ex art.
164 comma 5° c.p.c., al fine di poter integrare le proprie difese;
3. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richiesta, Vo-glia l'ill.mo. Giudicante compensare in toto tra le parti le spese del giudizio”.
4 così concludeva: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, nel merito, respingere, in quanto infondate, le do-mande tutte proposte da
[...]
nei confronti della concludente, Parte_3
dichiarandole all'occorrenza precluse;
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”.
Con sentenza n. 802/2023, il Tribunale di Monza così statuiva: “1) rigetta la domanda proposta da 2) condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per competenze, oltre Controparte_1
anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3) con sentenza esecutiva”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- la domanda svolta da era volta alla declaratoria di nullità del conto corrente Pt_1
sopra indicato per totale inesistenza di qualsiasi contratto scritto;
- preliminarmente il Tribunale evidenziava che “è onere del correntista allegare il testo contrattuale allorché ne deduce la nullità per vizio di forma al fine di ottenerne la declaratoria, dovendo la nullità essere semplicemente affermata mediante allegazione dei presupposti di fatto e non anche provata”;
- tuttavia, nella fattispecie la prima contestazione circa la carenza di tale requisito formale era stata formalizzata da a in data 12 novembre 2018: e ciò, Pt_1
nonostante il conto corrente fosse cessato in data 5 aprile 1995;
- anteriormente al 12 novembre 2018 non aveva mai specificato nelle missive Pt_1
indirizzate a di non avere il possesso del testo contrattuale;
- la aveva ricevuto la contestazione contenente l'eccepita mancanza del testo CP_2
contrattuale ormai trascorso un periodo di tempo considerevole rispetto alla chiusura del conto corrente, pacificamente del 5 aprile 1995: “cosicché non è ragionevolmente opponibile a suo carico il dovere di diligenza, quale mandataria, in ordine alla conservazione di documentazione contrattuale risalente ad oltre trent'anni prima, di cui la correntista non aveva mai fatto evidentemente richiesta” (pag. 3 sentenza impugnata);
5 - nella richiesta avanzata in data 12 novembre 2018 chiedeva di mettere a Pt_1
disposizione il contratto originario e, in quel contesto sosteneva che non era mai stata rilasciata alcuna copia del contratto, così implicitamente ammettendo l'esistenza del contratto formale;
- in ogni caso, il Tribunale evidenziava che all'epoca della stipulazione risalente all'anno 1986 non era previsto alcun vincolo di forma scritta, vincolo introdotto soltanto con l'entrata in vigore della legge numero 154 del 1992: il Tribunale argomentava che nel regime anteriore all'entrata in vigore di tale legge la pattuizione degli interessi poteva ritenersi soddisfatta anche attraverso il richiamo a criteri stabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, senza che ciò producesse nullità alcuna. ha impugnato la sentenza di primo grado affidando l'appello a cinque motivi. Pt_1
Con il primo motivo di appello, ha eccepito la falsa applicazione dell'articolo 2697 Pt_1
c.c. e dell'articolo 119 TUB. L'appellante ha evidenziato che “occorre rilevare che è impossibile provare un fatto negativo e quindi va da sé che è impossibile provare la non esistenza di un contratto e viceversa l'esistenza dello stesso se non si è in possesso di una copia del contratto medesimo e già questo ad avviso dello scrivente procuratore basta a sgretolare le convinzioni dell'illustrissimo giudice di prime cure”. Secondo l'appellante l'onere di provare l'esistenza di un contratto scritto gravava sulla convenuta. CP_2
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato che l'onere di depositare in Pt_1
giudizio il contratto gravava sulla convenuta. CP_2
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione dell'articolo Pt_1
119 TUB da parte del Tribunale, in quanto il diniego della alla consegna del CP_2
contratto richiesto con missiva del 2018, diniego giustificato da dal superamento del decennio, non è legittimo: ciò in quanto il contratto di conto corrente non può essere assolutamente parificato ad una scrittura contabile quali sono gli estratti conto. In tesi dell'appellante, l'articolo 119 cit. non sarebbe, quindi, riferibile al contratto.
6 Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 1823
c.c. e della legge numero 154 del 92. L'appellante ha evidenziato che nell'anno 1986, data di accensione del conto corrente, per la corretta stipula di un contratto di conto corrente la normativa in vigore non prevedeva la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem.
La conseguenza sarebbe quella, in tesi, di una sostanziale confessione da parte della Banca in ordine all'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erronea decisione in prime cure che ha portato ad escludere l'ammissibilità della CTU contabile richiesta.
Parte appellata costituendosi nel grado ha eccepito l'inammissibilità delle domande svolte con l'atto di citazione in appello da parte di per avere proposto ivi Pt_1
conclusioni totalmente differenti rispetto alle conclusioni come precisate da essa Pt_1
con la nota 15 gennaio 2022 sopra trascritta. “Si tratta, ictu oculi, di conclusioni totalmente diverse da quelle contenute nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (in cui si venivano svolte domande di accertamento e condanna) le quali devono quindi intendersi rinunciate e che non possono essere riproposte in appello, come invece ha fatto controparte.” (cfr. pag. 10 comparsa di risposta in grado di appello ).
Nel merito ha replicato, evidenziando sia la corretta applicazione dell'art. 119 TUB in prime cure, sia il difetto di allegazione in fatto da parte dell'attrice , in quanto Pt_1
“l'inerzia che ha contraddistinto controparte nel corso dei quasi 25 anni intercorsi tra la chiusura del conto corrente e l'instaurazione della causa avanti Tribunale, ha caratterizzato tutto il giudizio di I° grado. Controparte, infatti, ha lamentato, in termini assolutamente generici, la pretesa illegittimità di addebiti a vario titolo intervenuti, senza partitamente indicarli, né quantificare l'importo di cui chiede la restituzione. L'odierna appellante non ha documentato le proprie doglianze nemmeno attraverso la consueta perizia di parte, che manca nella specie, limitandosi ad invocare una consulenza tecnica d'ufficio sul punto” (pag. 18 comparsa BPM).
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il nominato Consigliere istruttore fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 13 novembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
7 Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello spiegato da non sia fondato per le ragioni di seguito Pt_1
espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
L'istanza istruttoria volta a disporre una CTU contabile, così come formulata dall'appellante, non presenta, comunque, i requisiti necessari per la sua ammissibilità, apparendo meramente esplorativa.
Nel merito, i motivi di appello, in essi assorbita l'eccezione d'inammissibilità svolta dall'appellata, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Si osserva che l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per Pt_1
non aver dichiarato la nullità del contratto di conto corrente stipulato nel dicembre 1986; più in dettaglio, con l'atto di citazione che ha istaurato il giudizio di primo grado Pt_1
aveva concluso chiedendo: “preliminarmente dichiarare la nullità del contratto relativo al c/c
141/11474 per carenza di forma scritta ex art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154 – poi recepito nell'art.
117 del T.U.B. D. lgs.
1.9.1993 n. 385;”.
Osserva la Corte che la doglianza è priva di fondamento.
Basti rilevare che nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia del contratto conto corrente
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1 , ordinanza n. 16445 del 13/06/2024): pertanto, nel 1986, epoca del contratto per cui causa, non vigeva alcun obbligo di forma scritta ab substantiam.
A prescindere da tale rilievo, osserva la Corte che il tenore della richiesta di nei Pt_1
confronti dell'Istituto di credito del 12 novembre 2018 avente ad “Oggetto: richiesta copia
8 contratto relativo al c/c n. 141/11474 intestato alla (versata in atti da Parte_1
sin dal primo grado di giudizio) non lascia dubbio sulla circostanza che il contratto Pt_1
fosse stato stipulato in forma scritta. Invero, il testo della missiva è del seguente tenore, incompatibile con la mancata stipula per iscritto del contratto: “Specifichiamo, che all'epoca dell'accensione del c/c 141/11474 non avete provveduto a rilasciarci alcuna copia del contratto”.
Da ultimo, quanto alla doglianza afferente l'errata interpretazione del disposto di cui all'art. 119 TUB in prime cure, si osserva che sulla questione di diritto relativa all'applicabilità dell'art. 119 cit. al contratto, ritiene la Corte di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1: “La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119
TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente. CP_2
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35939/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è
"un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè l'obbligo di consegna della CP_2
sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri
10 medi in relazione al valore indeterminato della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Monza numero 802 pubblicata il 3 aprile 2023;
- condanna Parte_2
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado,
[...] Controparte_1
che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo, a Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio
(nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Anna Ferrari Consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 213/2023 promossa in grado di appello da:
Parte_1
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Wagner Mario Anzovino, con domicilio eletto all'indirizzo digitale PEC
Email_1
APPELLANTE
nei confronti di
1 con sede in Milano, Piazza Meda, n. 4, c.f. , p. iva Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fratelli Gabba n.7, presso gli P.IVA_3
avv.ti prof. Achille Saletti1 e Ferruccio Saletti che la rappresentano e difendono
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Provvedimento impugnato: sentenza numero 802 del 2023 pubblicata il 3 aprile 2023 del Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita acco-gliere il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza:
1. preliminarmente dichiarare la nullità del contratto relativo al c/c 141/11474 per carenza di forma scritta ex art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154, poi recepito nell'art. 117, del T.U.B. D. lgs.
1.9.1993 n.
385; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed illiceità della condotta tenuta dalla Controparte_2
attuale riguardo al rapporto di c/c 141/11474 per palese
[...] Controparte_1
violazione di quanto espressa-mente previsto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché 117 TUB e, per
l'effetto, condannare il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 comma IV, indebitamente percepite e trattenute per interessi debitori ultra legali (con l'applicazione del saggio di interesse legale sia alle poste attive che a quelle passive o del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB), per interessi anatocistici, a titolo di commissione massimo scoperto, a causa dell'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” ed a titolo di spese di mantenimento conto mai pattuite, il tutto da quantificarsi a mezzo di espletanda CTU contabile che sin da ora si richiede;
2. condannare l'istituto di credito in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
al paga-mento delle spese, anche di mediazione, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente secondo grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore Avv. Wagner Mario Anzovino, che si dichiara sin da ora antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA : si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di volere am-mettere CTU contabile che accerti, determini e quantifichi l'ammontare delle somme
2 indebitamente perce-pite per tutte le causali descritte in premessa, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
ovvero il CTU ricalcoli integralmente il c/c 141/11474, depurandolo dell'anatocismo trimestrale, delle c.m.s., dell'interesse ultra legale con l'applicazione dell'inte- resse legale (sia alle poste attive che alle poste passive) o dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, delle valute fittizie con l'applicazione della valuta giornaliera a tutte le operazioni eseguite sia in dare che in avere e dalle spese di mantenimento conto”.
Per l'appellata
Nel merito, dichiarare inammissibile o comunque re-spingere l'appello proposto da
[...]
confermando per l'effetto Parte_1
l'impugnata sentenza;
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
(di seguito Parte_2
anche soltanto “ ) ha impugnato la sentenza numero 802 del 2023 pubblicata il 3 Pt_1
aprile 2023 del Tribunale di Monza con la quale è stata integralmente respinta la domanda da essa svolta nei confronti di (di seguito anche soltanto ”); CP_1
è stata, altresì, condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di , Pt_1
liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Più in dettaglio, con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2019, aveva Pt_1
convenuto in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata la Controparte_1
nullità del contratto relativo al c/c 141/11474 per carenza di forma scritta e la conseguente illegittimità ed illiceità della condotta tenuta dalla per l'effetto, CP_2
chiedeva la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite per interessi debitori ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, “valute fittizie” e spese di mantenimento conto in quanto non pattuite. aveva evidenziato di aver intrattenuto Pt_1
3 presso , filiale di Seregno, a partire dal dicembre 1986, il rapporto di conto corrente ordinario n. 141/11474, chiuso in data 5 aprile 1995. aveva allegato che il suddetto Pt_1
contratto di conto corrente era assistito da un affidamento ad uso promiscuo, con operatività estero e di aver richiesto alla con missiva del 24 dicembre 2004, la CP_2
restituzione delle somme indebitamente addebitate, richiesta rinnovata in data 16 dicembre 2014 al fine di interrompere la prescrizione. Con missiva in data 12 novembre
2018, aveva chiesto alla una copia del contratto di conto corrente, Pt_1 CP_2
ottenendo quale risposta dall'Istituto di credito che erano ormai cessati gli obblighi di conservazione in capo alla chiedeva, inoltre, che per l'accertata nullità del CP_3
contratto si applicasse il tasso legale o quello sostitutivo ex art. 117 TUB.
si costituiva ed eccepiva che le domande avversarie erano Controparte_1
infondate per difetto di allegazione e di prova, il che rendeva inammissibile, perché esplorativa, la CTU contabile richiesta. Secondo , l'onere di provvedere alla produzione del contratto di conto corrente gravava sull'attrice. La evidenziava che CP_2
la richiesta di trasmissione di copia dei contratti effettuata da era stata formulata Pt_1
per la prima volta in data 12 novembre 2018, ossia ad oltre 23 anni di distanza dall'estinzione del conto corrente oggetto di causa e a quasi 32 anni dalla sua apertura: ne discendeva, argomentava la la legittimità della risposta data di non poter dar CP_2
seguito alla suddetta richiesta della ex correntista, essendo trascorsi i termini per l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale.
Respinta la richiesta di CTU, il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni.
con nota 15 gennaio 2022 così precisava le proprie conclusioni: “voglia la S.V.: Pt_1
Ill.ma, melius re perpensa, revocare l'ordinanza del 04/02/2021 e, pertanto, rimettere la causa in istruttoria ed:
1. Ammettere CTU contabile, così come richiesta da parte attrice, al fine di rideterminare il saldo dare-avere del c/c n. 141/11474; 2. In via gradata concedere termine a parte attrice, ex art.
164 comma 5° c.p.c., al fine di poter integrare le proprie difese;
3. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richiesta, Vo-glia l'ill.mo. Giudicante compensare in toto tra le parti le spese del giudizio”.
4 così concludeva: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, nel merito, respingere, in quanto infondate, le do-mande tutte proposte da
[...]
nei confronti della concludente, Parte_3
dichiarandole all'occorrenza precluse;
in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”.
Con sentenza n. 802/2023, il Tribunale di Monza così statuiva: “1) rigetta la domanda proposta da 2) condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per competenze, oltre Controparte_1
anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3) con sentenza esecutiva”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- la domanda svolta da era volta alla declaratoria di nullità del conto corrente Pt_1
sopra indicato per totale inesistenza di qualsiasi contratto scritto;
- preliminarmente il Tribunale evidenziava che “è onere del correntista allegare il testo contrattuale allorché ne deduce la nullità per vizio di forma al fine di ottenerne la declaratoria, dovendo la nullità essere semplicemente affermata mediante allegazione dei presupposti di fatto e non anche provata”;
- tuttavia, nella fattispecie la prima contestazione circa la carenza di tale requisito formale era stata formalizzata da a in data 12 novembre 2018: e ciò, Pt_1
nonostante il conto corrente fosse cessato in data 5 aprile 1995;
- anteriormente al 12 novembre 2018 non aveva mai specificato nelle missive Pt_1
indirizzate a di non avere il possesso del testo contrattuale;
- la aveva ricevuto la contestazione contenente l'eccepita mancanza del testo CP_2
contrattuale ormai trascorso un periodo di tempo considerevole rispetto alla chiusura del conto corrente, pacificamente del 5 aprile 1995: “cosicché non è ragionevolmente opponibile a suo carico il dovere di diligenza, quale mandataria, in ordine alla conservazione di documentazione contrattuale risalente ad oltre trent'anni prima, di cui la correntista non aveva mai fatto evidentemente richiesta” (pag. 3 sentenza impugnata);
5 - nella richiesta avanzata in data 12 novembre 2018 chiedeva di mettere a Pt_1
disposizione il contratto originario e, in quel contesto sosteneva che non era mai stata rilasciata alcuna copia del contratto, così implicitamente ammettendo l'esistenza del contratto formale;
- in ogni caso, il Tribunale evidenziava che all'epoca della stipulazione risalente all'anno 1986 non era previsto alcun vincolo di forma scritta, vincolo introdotto soltanto con l'entrata in vigore della legge numero 154 del 1992: il Tribunale argomentava che nel regime anteriore all'entrata in vigore di tale legge la pattuizione degli interessi poteva ritenersi soddisfatta anche attraverso il richiamo a criteri stabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, senza che ciò producesse nullità alcuna. ha impugnato la sentenza di primo grado affidando l'appello a cinque motivi. Pt_1
Con il primo motivo di appello, ha eccepito la falsa applicazione dell'articolo 2697 Pt_1
c.c. e dell'articolo 119 TUB. L'appellante ha evidenziato che “occorre rilevare che è impossibile provare un fatto negativo e quindi va da sé che è impossibile provare la non esistenza di un contratto e viceversa l'esistenza dello stesso se non si è in possesso di una copia del contratto medesimo e già questo ad avviso dello scrivente procuratore basta a sgretolare le convinzioni dell'illustrissimo giudice di prime cure”. Secondo l'appellante l'onere di provare l'esistenza di un contratto scritto gravava sulla convenuta. CP_2
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato che l'onere di depositare in Pt_1
giudizio il contratto gravava sulla convenuta. CP_2
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erronea applicazione dell'articolo Pt_1
119 TUB da parte del Tribunale, in quanto il diniego della alla consegna del CP_2
contratto richiesto con missiva del 2018, diniego giustificato da dal superamento del decennio, non è legittimo: ciò in quanto il contratto di conto corrente non può essere assolutamente parificato ad una scrittura contabile quali sono gli estratti conto. In tesi dell'appellante, l'articolo 119 cit. non sarebbe, quindi, riferibile al contratto.
6 Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 1823
c.c. e della legge numero 154 del 92. L'appellante ha evidenziato che nell'anno 1986, data di accensione del conto corrente, per la corretta stipula di un contratto di conto corrente la normativa in vigore non prevedeva la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem.
La conseguenza sarebbe quella, in tesi, di una sostanziale confessione da parte della Banca in ordine all'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erronea decisione in prime cure che ha portato ad escludere l'ammissibilità della CTU contabile richiesta.
Parte appellata costituendosi nel grado ha eccepito l'inammissibilità delle domande svolte con l'atto di citazione in appello da parte di per avere proposto ivi Pt_1
conclusioni totalmente differenti rispetto alle conclusioni come precisate da essa Pt_1
con la nota 15 gennaio 2022 sopra trascritta. “Si tratta, ictu oculi, di conclusioni totalmente diverse da quelle contenute nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (in cui si venivano svolte domande di accertamento e condanna) le quali devono quindi intendersi rinunciate e che non possono essere riproposte in appello, come invece ha fatto controparte.” (cfr. pag. 10 comparsa di risposta in grado di appello ).
Nel merito ha replicato, evidenziando sia la corretta applicazione dell'art. 119 TUB in prime cure, sia il difetto di allegazione in fatto da parte dell'attrice , in quanto Pt_1
“l'inerzia che ha contraddistinto controparte nel corso dei quasi 25 anni intercorsi tra la chiusura del conto corrente e l'instaurazione della causa avanti Tribunale, ha caratterizzato tutto il giudizio di I° grado. Controparte, infatti, ha lamentato, in termini assolutamente generici, la pretesa illegittimità di addebiti a vario titolo intervenuti, senza partitamente indicarli, né quantificare l'importo di cui chiede la restituzione. L'odierna appellante non ha documentato le proprie doglianze nemmeno attraverso la consueta perizia di parte, che manca nella specie, limitandosi ad invocare una consulenza tecnica d'ufficio sul punto” (pag. 18 comparsa BPM).
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il nominato Consigliere istruttore fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 13 novembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
7 Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello spiegato da non sia fondato per le ragioni di seguito Pt_1
espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
L'istanza istruttoria volta a disporre una CTU contabile, così come formulata dall'appellante, non presenta, comunque, i requisiti necessari per la sua ammissibilità, apparendo meramente esplorativa.
Nel merito, i motivi di appello, in essi assorbita l'eccezione d'inammissibilità svolta dall'appellata, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Si osserva che l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per Pt_1
non aver dichiarato la nullità del contratto di conto corrente stipulato nel dicembre 1986; più in dettaglio, con l'atto di citazione che ha istaurato il giudizio di primo grado Pt_1
aveva concluso chiedendo: “preliminarmente dichiarare la nullità del contratto relativo al c/c
141/11474 per carenza di forma scritta ex art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154 – poi recepito nell'art.
117 del T.U.B. D. lgs.
1.9.1993 n. 385;”.
Osserva la Corte che la doglianza è priva di fondamento.
Basti rilevare che nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia del contratto conto corrente
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1 , ordinanza n. 16445 del 13/06/2024): pertanto, nel 1986, epoca del contratto per cui causa, non vigeva alcun obbligo di forma scritta ab substantiam.
A prescindere da tale rilievo, osserva la Corte che il tenore della richiesta di nei Pt_1
confronti dell'Istituto di credito del 12 novembre 2018 avente ad “Oggetto: richiesta copia
8 contratto relativo al c/c n. 141/11474 intestato alla (versata in atti da Parte_1
sin dal primo grado di giudizio) non lascia dubbio sulla circostanza che il contratto Pt_1
fosse stato stipulato in forma scritta. Invero, il testo della missiva è del seguente tenore, incompatibile con la mancata stipula per iscritto del contratto: “Specifichiamo, che all'epoca dell'accensione del c/c 141/11474 non avete provveduto a rilasciarci alcuna copia del contratto”.
Da ultimo, quanto alla doglianza afferente l'errata interpretazione del disposto di cui all'art. 119 TUB in prime cure, si osserva che sulla questione di diritto relativa all'applicabilità dell'art. 119 cit. al contratto, ritiene la Corte di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1: “La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119
TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 TUB, interpretato estensivamente. CP_2
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35939/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è
"un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè l'obbligo di consegna della CP_2
sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri
10 medi in relazione al valore indeterminato della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Monza numero 802 pubblicata il 3 aprile 2023;
- condanna Parte_2
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado,
[...] Controparte_1
che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante
[...]
, di un ulteriore importo, a Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio
(nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.
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