Articolo 6 della Legge 8 marzo 2019, n. 21
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 marzo 2019
Art. 6. 1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.
Entrata in vigore il 26 marzo 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente