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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 532 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 532 / 2023 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco Temperini, presso lo studio del quale, in Perugia, C.so
Vannucci, n. 47, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
C.F. in proprio e quale chiamato Controparte_1 C.F._2 all'eredità di;
Persona_1
C.F. in proprio e quale chiamato all'eredità CP_2 C.F._3 di Persona_2
C.F. in proprio e quale chiamato all'eredità
[...] C.F._4 di Persona_1
, C.F. Parte_2 C.F._5
, C.F. Controparte_3 C.F._6
, C.F. Controparte_4 C.F._7
, CP_5 CodiceFiscale_8 già Controparte_6 Controparte_7
C.F. , Partita IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
EREDITÀ GIACENTE DI (nato a [...] il CP_8 CP_9 Persona_1
17.8.1965 e deceduto a Deruta il 19.8.2018, ultimo CodiceFiscale_9 domicilio Via delle Mura 65, Deruta), nella persona del curatore dell'eredità giacente avv. Elisa Peppucci, C.F. , con C.F._10 studio in Marsciano (PG), 06055, via Tuderte n. 5, giusto decreto del pagina 1 di 9 Tribunale di Spoleto di apertura della procedura e nomina del curatore dell'eredità giacente in data 3.8.2023
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 370/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Perugia il 28.2.2022, pubblicata il 6.3.2023 e comunicata in pari data, non notificata (RG riuniti sub 2906/2012), con la quale il
Tribunale : “RIGETTA l'atto di opposizione promosso da nei Controparte_1 confronti dell'avv. e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 525/12 emesso dal Tribunale di Perugia il 28.3.12;
RIGETTA l'atto di opposizione promosso da nei confronti del Controparte_1 dr. e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 686/12 CP_5 emesso dal Tribunale di Perugia il 26.4.12; CONDANNA al Controparte_1 pagamento dei compensi di lite in favore di Avv. per Pt_1 Parte_1 cocomplessivi € 4.000,00 oltre 15% TF iva e cap;
CONDANNA Controparte_1 al pagamento dei compensi di lite in favore di per Parte_3 complessivi € 4.000,00 oltre 15% TF iva e cap;
ACCOGLIE la domanda formulata ex art. 2901 c.c. dall'avv. e da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, DICHIARA la inefficacia, nei Controparte_10 confronti di e da Parte_1 Controparte_10 dei seguenti atti dispositivi: 1) atto pubblico del 25/5/2010 a rogito per
OT (Rep. 2.044 –Racc. n. 1.388); 2) atto pubblico del 4/3/2010 Per_3
a rogito per Notaio (Rep. 54236 –Racc. 17248);3) atto pubblico Per_4 del 5/4/2011 a rogito per Notaio (Rep. 74160 – Racc. Per_5
21451);CONDANNA CP_2 Persona_2 Parte_2 CP_3
e al pagamento in solido tra loro dei compensi di
[...] Controparte_4 lite in favore di AVV. per € 4.000,00 oltre 15% TF, iva Pt_1 Parte_1
e cap;
CONDANNA CP_2 Persona_2 Parte_2 CP_3
e al pagamento in solido tra loro dei compensi di
[...] Controparte_4 lite in favore di per € 4.000,00 Controparte_10 oltre 15% TF, iva e cap”. pagina 2 di 9 L'appellante ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di :”a) Accertare e dichiarare che l'avv. è Parte_1 creditore di e Curatela dell'eredità giacente di CP_2 Persona_2 rispettivamente per gli importi di seguito indicati:Euro Persona_1
17.023,88 oltre IVA e C.A.P., quanto a Euro 18.707,50 oltre IVA CP_2
e C.A.P., quanto a Euro 17.038,50 oltre IVA e C.A.P., quanto Persona_2 alla Curatela dell'eredità giacente di b) Condannare per Persona_1
l'effetto i convenuti e Curatela dell'eredità CP_2 Persona_2 giacente di a corrispondere all'avv. le Persona_1 Parte_1 rispettive somme, o le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, rimanendo tutte contumaci.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 4.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione ha impugnato la Parte_1 decisione, anzitutto, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulle domande di accertamento del credito e di condanna che l'odierno appellante aveva spiegato nei confronti di e CP_2 [...]
. Come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il Per_2
Tribunale non ha minimamente esaminato e delibato la questione del credito vantato nei confronti di e né, conseguentemente, CP_2 Persona_2 la richiesta di loro condanna al pagamento del dovuto. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la possibilità che l'accertamento del credito e la conseguente condanna fossero pronunciati nei confronti degli
Eredi di impersonalmente e collettivamente, a seguito di Persona_1 riassunzione notificata agli eredi entro un anno dal decesso ai sensi dell'art. 303, II comma, c.p.c. ed ha chiesto “che la Corte d'Appello esamini nel merito la domanda d'accertamento del credito e quella di condanna al pagamento (ora) della Curatela dell'eredità giacente di
”. Persona_1 pagina 3 di 9 2.2 Prima di passare al merito delle ragioni creditorie poste a fondamento delle domande dell'appellante e non vagliate dal primo Giudice, è opportuno affrontare le questione risolta dal Tribunale rigettando le domande di accertamento del credito e di condanna nei confronti degli eredi di sul presupposto che “La condanna in sede ordinaria degli Persona_1 eredi non potrà mai essere vaga o ambulatoria. L'art. 752 c.c. conferma il divieto di condanna degli eredi in solido (tranne il caso di eredi ipotecariamente tenuti per l'intero ex art. 754 c.c.). Il vincolo pro-quota impedisce, in via consequenziale, la condanna degli eredi in via impersonale, innominata e senza vaglio giudiziale, peraltro, in situazione di fatto -come quella in scrutinio- per la quale gli eredi di
[...]
sono rimasti contumaci a seguito di rituale notifica allegata in Per_1 atti (v. Cass.15995/22)”.
Ritiene la Corte che la decisione è errata e fondata su un precedente giurisprudenziale ( sentenza Cass.15995/2022) non condivisibile e del tutto isolato, contraddetto dalla giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, che ha costantemente adottato una soluzione difforme, secondo la quale “Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 c.p.c. - una facoltà della parte
(alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Ne consegue che la eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia”. ( cfr. Cass. 10336/2005, ma anche Tribunale Milano, Sez. XIII, 08/07/2010, n.
9049; Tribunale Napoli, Sez. X, 07/10/2021, n. 8095; Tribunale Roma, Sez.
XI, Sent., 08/02/2018, n. 2993).
Del resto, come opportunamente osservato dall'appellante, il senso pratico dell' 303, II comma, c.p.c. è proprio quello di consentire alla parte di riattivare il processo, nonostante la morte dell'avversario, senza doversi pagina 4 di 9 preoccupare di individuare nominativamente gli eredi del defunto, per poi ottenere la sentenza nei confronti degli stessi eredi, anche se non costituiti, e se l'ordinamento non richiede alla parte di individuare gli eredi ai fini della riassunzione, non è richiesta simile individuazione nemmeno ai fini della condanna. L'individuazione è momento che interessa unicamente la fase esecutiva, nella quale le controparti possono sempre spiegare opposizione e contestare la loro qualità di eredi.
Nel caso in esame, poi, l'appellante, pur avendo notificato l'atto di appello anche ai chiamati all'eredità di ha documentato, Persona_1 con deposito del certificato rilasciato dal Tribunale di Spoleto, che l'eredità di è giacente ed è stato nominato curatore della Persona_1 stessa l'avv. Elisa Peppucci, ed ha, pertanto, correttamente convenuto in giudizio la Curatela dell'eredità giacente in quanto legittimata sul lato passivo per tutte le cause che riguardano l'eredità, ai sensi dell'art. 529
c.c. (Cass. 39/2015).
2.3 Ammessa, dunque, la possibilità che l'accertamento del credito e la conseguente condanna vengano pronunciati nei confronti degli
[...]
impersonalmente e collettivamente, ed ora nei confronti Parte_4 della Curatela dell'eredità giacente, occorre passare ad esaminare il merito dele pretese creditorie dell'appellante, non oggetto di alcun vaglio del Giudice di prime cure con riferimento al credito asseritamente vantato nei confronti di , CP_2 Persona_2
3.Rileva, in primo luogo, la Corte che il riepilogo, contenuto nell'atto di appello, dell'opera professionale svolta dall'avvocato trova Pt_1 puntuale riscontro nella corposa documentazione prodotta (in particolare i doc.ti 1-6 prodotti nel fascicolo RG 197-2013 pre-riunione): “ Tale attività è consistita nell'assistenza (stragiudiziale e) giudiziale in materia tributaria in favore della famiglia conseguente ad una serie Per_1 di atti di accertamento e cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate di Perugia relativamente agli anni 2003/2005, riguardanti IVA, IRAP
e IRPEF e aventi valori rilevanti per ciascun anno d'imposta, quantificabili nel complesso in oltre € 6.000.000,00. Detta attività è stata preliminarmente di natura stragiudiziale, consistente nell'esame e studio delle varie posizioni, distinte per ognuno dei e nella Per_1 predisposizione degli atti necessari per una eventuale definizione delle controversie attraverso gli strumenti previsti in ambito tributario (c.d. accertamento con adesione), con i conseguenti accessi e memorie presso gli pagina 5 di 9 Uffici finanziari per gli incontri con i funzionari assegnatari delle pratiche. In seguito, non essendosi perfezionata alcuna conciliazione,
l'attività è stata di tipo giudiziale, rappresentata dalla difesa della società e dei soci nei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia e, quindi, nella predisposizione di una massiccia mole di atti (ricorsi e memorie), nonché nella partecipazione alle udienze.”
Osserva opportunamente la difesa dell'appellante che per quanto riguarda tali attività svolte dall'avv. nel contenzioso tributario, il Pt_1 credito vantato dal professionista nei confronti di e CP_2 Per_2 Per_1 non risulta essere stato mai stato contestato nell'an, né risulta
[...] essere stata contestata l'attività di assistenza penale svolta dall'avv.
in co-difesa insieme all'avv. Donatelli Castaldo ( cfr. atto di Pt_1 appello: ”Si vedano in proposito:-la comparsa di risposta + 5 CP_2 del 7.5.2013, pag. 4 (“Sotto il profilo dell'assistenza nel contenzioso tributario, che non si contesta nella sua esistenza …”) e pag. 2 (“Parte convenuta ribadisce che non è sua volontà contestare l'esistenza dell'assistenza professionale ricevuta dall'avv. );-i capitoli di Pt_1 interpello n. 1 e 2 formulati dalla difesa dei con seconda memoria Per_1 istruttoria 27.2.2014;-la comparsa conclusionale dei 8.5.2017, pag. Per_1
2.Non è mai stato contestato l'incarico conferito all'avv. né il Pt_1 suo corretto adempimento;
non è dunque minimamente in contestazione
l'attività professionale disimpegnata dallo stesso avv. in favore Pt_1 di e per come esattamente indicata nelle CP_2 Per_2 Persona_1 parcelle analitiche contenenti le varie “voci” di onorari e funzioni, mai messe in discussione” (doc.ti 8, 9, 10, 11 nel fascicolo RG 197-2013 pre- riunione).
3.1 Le controparti convenute in primo grado, e rimaste contumaci nel presente giudizio, hanno contestato il quantum della pretesa creditoria, in primo, luogo assumendo che l'attività professionale svolta dall'avv.
andrebbe “appaiata” con quella svolta dal dott. e ridotta ad Pt_1 CP_5 unità per aver essa riguardato, di fatto, un'unica posizione;
per tale motivo, gli importi dovuti all'avv. andrebbero ridimensionati. Pt_1
Tale assunto è infondato, non potendosi confondere o sovrapporre le attività autonomamente svolte dal quale avvocato e dal dott. Pt_1 CP_5 quale commercialista nelle singole distinte posizioni, né ridurre il compenso professionale dovuto. Confrontando le rispettive notule, infatti, pagina 6 di 9 si rileva come ognuno dei professionisti abbia richiesto il compenso di pertinenza della diversa attività svolta, posto che , come è d'uso nel contenzioso tributario, l'assistenza congiunta dell'avvocato e del commercialista presuppone ambiti di intervento e ancor prima competenze diversi, occupandosi il primo degli aspetti giuridici (e processuali) della questione ed il secondo dei profili contabili.
3.2 Parimenti, va disatteso l'assunto dei convenuti secondo il quale quella svolta dall'avv. nonostante la pluralità delle parti assistite, Pt_1 vada qualificata come “prestazione unica”, essendo asseritamente identica la questione sostanziale che ha portato ai ricorsi presentati nell'interesse della società e dei soci. Per come si evince dalle sentenze delle Commissioni Tributarie e dai vari distinti ricorsi presentati nell'interesse della società e dei soci, le posizioni dei singoli ricorrenti sono da considerarsi differenti in ragione dei diversi atti impugnati e dei diversi ruoli (legale rappresentante, amministratore, dipendente-venditore di autoveicoli) rivestiti dai soci e delle conseguenti differenti responsabilità attribuite dalla legge.
Effettivamente, come esposto dalla difesa dell'appellante, le parcelle sono state redatte in applicazione dell'art. 4, capitolo 1, del Tariffario
Forense di cui al DM n. 127/2004, allora vigente (doc. 24 - Fascicolo RG
197/2013): “… qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci
… La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”. Risulta che, nelle parcelle prodotte,
l'avv. stante la riunione dei giudizi tributari, ha applicato un Pt_1 unico onorario parametrato allo scaglione di riferimento della singola vertenza, aumentandolo del 100% (pari ad un aumento del 20%, come consentito, per ciascuna delle 5 parti, i soci, oltre la prima parte, ossia la società); il totale dell'onorario così determinato è stato quindi imputato pro quota a ciascuno dei cinque soci sulla base del valore della relativa esposizione debitoria verso il Fisco. Inoltre, tutte le parcelle sono state compilate applicando i “minimi tariffari”, tenuto conto del valore delle controversie (pari complessivamente quasi a 6 milioni di
Euro), della loro complessità e del successo dell'attività professionale con esiti favorevoli per la società e i soci.
pagina 7 di 9 3.3 Gli importi pretesi dall'appellante per le prestazioni professionali espletate nei confronti degli appellati (cfr. parcelle di cui ai doc.ti 8,
9, 10, 11 nel fascicolo RG 197-2013 pre-riunione)risultano, quindi, del tutto congrui, dovendosi, infine, rilevare che, contrariamente agli assunti dei convenuti in primo grado, non vanno applicati i parametri entrati in vigore nel 2012, poiché trattandosi di attività esauritasi nella vigenza del “vecchio” Tariffario, esso è integralmente applicabile, come ha stabilito, tra le altre, Cass., SS.UU.,17405/2012, precisando che i parametri di nuova introduzione “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale”.
4. Conclusivamente, all'accertamento del credito dell'avv. Parte_1
nei confronti di e (ora
[...] CP_2 Persona_2 Persona_1
Curatela dell'eredità giacente),consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di a corrispondere all'avv. CP_2 euro 17.023,88 oltre IVA e C.A.P., di a Parte_1 Persona_2 corrispondere all'avv. euro 18.707,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., della Curatela dell'eredità giacente di a Persona_1 corrispondere all'avv. euro 17.038,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo.
5.Tenuto conto della contumacia degli appellati e delle ragioni della parziale riforma della sentenza, derivanti precipuamente dalla omessa pronuncia del Giudice di prime cure su alcune domande proposte, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata n.370/2023, emessa dal Tribunale di Perugia il 28.2.2022, pubblicata il 6.3.2023 e comunicata in pari data:
1.condanna a corrispondere all'avv. euro CP_2 Parte_1
17.023,88 oltre IVA e C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
pagina 8 di 9 2. condanna a corrispondere all'avv. euro Persona_2 Parte_1
18.707,50 oltre IVA e C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
3. condanna la Curatela dell'eredità giacente di a Persona_1 corrispondere all'avv. euro 17.038,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
4.spese di lite irripetibili.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 532 / 2023 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco Temperini, presso lo studio del quale, in Perugia, C.so
Vannucci, n. 47, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
C.F. in proprio e quale chiamato Controparte_1 C.F._2 all'eredità di;
Persona_1
C.F. in proprio e quale chiamato all'eredità CP_2 C.F._3 di Persona_2
C.F. in proprio e quale chiamato all'eredità
[...] C.F._4 di Persona_1
, C.F. Parte_2 C.F._5
, C.F. Controparte_3 C.F._6
, C.F. Controparte_4 C.F._7
, CP_5 CodiceFiscale_8 già Controparte_6 Controparte_7
C.F. , Partita IVA in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
EREDITÀ GIACENTE DI (nato a [...] il CP_8 CP_9 Persona_1
17.8.1965 e deceduto a Deruta il 19.8.2018, ultimo CodiceFiscale_9 domicilio Via delle Mura 65, Deruta), nella persona del curatore dell'eredità giacente avv. Elisa Peppucci, C.F. , con C.F._10 studio in Marsciano (PG), 06055, via Tuderte n. 5, giusto decreto del pagina 1 di 9 Tribunale di Spoleto di apertura della procedura e nomina del curatore dell'eredità giacente in data 3.8.2023
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 370/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Perugia il 28.2.2022, pubblicata il 6.3.2023 e comunicata in pari data, non notificata (RG riuniti sub 2906/2012), con la quale il
Tribunale : “RIGETTA l'atto di opposizione promosso da nei Controparte_1 confronti dell'avv. e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 525/12 emesso dal Tribunale di Perugia il 28.3.12;
RIGETTA l'atto di opposizione promosso da nei confronti del Controparte_1 dr. e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 686/12 CP_5 emesso dal Tribunale di Perugia il 26.4.12; CONDANNA al Controparte_1 pagamento dei compensi di lite in favore di Avv. per Pt_1 Parte_1 cocomplessivi € 4.000,00 oltre 15% TF iva e cap;
CONDANNA Controparte_1 al pagamento dei compensi di lite in favore di per Parte_3 complessivi € 4.000,00 oltre 15% TF iva e cap;
ACCOGLIE la domanda formulata ex art. 2901 c.c. dall'avv. e da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, DICHIARA la inefficacia, nei Controparte_10 confronti di e da Parte_1 Controparte_10 dei seguenti atti dispositivi: 1) atto pubblico del 25/5/2010 a rogito per
OT (Rep. 2.044 –Racc. n. 1.388); 2) atto pubblico del 4/3/2010 Per_3
a rogito per Notaio (Rep. 54236 –Racc. 17248);3) atto pubblico Per_4 del 5/4/2011 a rogito per Notaio (Rep. 74160 – Racc. Per_5
21451);CONDANNA CP_2 Persona_2 Parte_2 CP_3
e al pagamento in solido tra loro dei compensi di
[...] Controparte_4 lite in favore di AVV. per € 4.000,00 oltre 15% TF, iva Pt_1 Parte_1
e cap;
CONDANNA CP_2 Persona_2 Parte_2 CP_3
e al pagamento in solido tra loro dei compensi di
[...] Controparte_4 lite in favore di per € 4.000,00 Controparte_10 oltre 15% TF, iva e cap”. pagina 2 di 9 L'appellante ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di :”a) Accertare e dichiarare che l'avv. è Parte_1 creditore di e Curatela dell'eredità giacente di CP_2 Persona_2 rispettivamente per gli importi di seguito indicati:Euro Persona_1
17.023,88 oltre IVA e C.A.P., quanto a Euro 18.707,50 oltre IVA CP_2
e C.A.P., quanto a Euro 17.038,50 oltre IVA e C.A.P., quanto Persona_2 alla Curatela dell'eredità giacente di b) Condannare per Persona_1
l'effetto i convenuti e Curatela dell'eredità CP_2 Persona_2 giacente di a corrispondere all'avv. le Persona_1 Parte_1 rispettive somme, o le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, rimanendo tutte contumaci.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 4.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione ha impugnato la Parte_1 decisione, anzitutto, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulle domande di accertamento del credito e di condanna che l'odierno appellante aveva spiegato nei confronti di e CP_2 [...]
. Come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il Per_2
Tribunale non ha minimamente esaminato e delibato la questione del credito vantato nei confronti di e né, conseguentemente, CP_2 Persona_2 la richiesta di loro condanna al pagamento del dovuto. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la possibilità che l'accertamento del credito e la conseguente condanna fossero pronunciati nei confronti degli
Eredi di impersonalmente e collettivamente, a seguito di Persona_1 riassunzione notificata agli eredi entro un anno dal decesso ai sensi dell'art. 303, II comma, c.p.c. ed ha chiesto “che la Corte d'Appello esamini nel merito la domanda d'accertamento del credito e quella di condanna al pagamento (ora) della Curatela dell'eredità giacente di
”. Persona_1 pagina 3 di 9 2.2 Prima di passare al merito delle ragioni creditorie poste a fondamento delle domande dell'appellante e non vagliate dal primo Giudice, è opportuno affrontare le questione risolta dal Tribunale rigettando le domande di accertamento del credito e di condanna nei confronti degli eredi di sul presupposto che “La condanna in sede ordinaria degli Persona_1 eredi non potrà mai essere vaga o ambulatoria. L'art. 752 c.c. conferma il divieto di condanna degli eredi in solido (tranne il caso di eredi ipotecariamente tenuti per l'intero ex art. 754 c.c.). Il vincolo pro-quota impedisce, in via consequenziale, la condanna degli eredi in via impersonale, innominata e senza vaglio giudiziale, peraltro, in situazione di fatto -come quella in scrutinio- per la quale gli eredi di
[...]
sono rimasti contumaci a seguito di rituale notifica allegata in Per_1 atti (v. Cass.15995/22)”.
Ritiene la Corte che la decisione è errata e fondata su un precedente giurisprudenziale ( sentenza Cass.15995/2022) non condivisibile e del tutto isolato, contraddetto dalla giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, che ha costantemente adottato una soluzione difforme, secondo la quale “Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 c.p.c. - una facoltà della parte
(alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Ne consegue che la eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia”. ( cfr. Cass. 10336/2005, ma anche Tribunale Milano, Sez. XIII, 08/07/2010, n.
9049; Tribunale Napoli, Sez. X, 07/10/2021, n. 8095; Tribunale Roma, Sez.
XI, Sent., 08/02/2018, n. 2993).
Del resto, come opportunamente osservato dall'appellante, il senso pratico dell' 303, II comma, c.p.c. è proprio quello di consentire alla parte di riattivare il processo, nonostante la morte dell'avversario, senza doversi pagina 4 di 9 preoccupare di individuare nominativamente gli eredi del defunto, per poi ottenere la sentenza nei confronti degli stessi eredi, anche se non costituiti, e se l'ordinamento non richiede alla parte di individuare gli eredi ai fini della riassunzione, non è richiesta simile individuazione nemmeno ai fini della condanna. L'individuazione è momento che interessa unicamente la fase esecutiva, nella quale le controparti possono sempre spiegare opposizione e contestare la loro qualità di eredi.
Nel caso in esame, poi, l'appellante, pur avendo notificato l'atto di appello anche ai chiamati all'eredità di ha documentato, Persona_1 con deposito del certificato rilasciato dal Tribunale di Spoleto, che l'eredità di è giacente ed è stato nominato curatore della Persona_1 stessa l'avv. Elisa Peppucci, ed ha, pertanto, correttamente convenuto in giudizio la Curatela dell'eredità giacente in quanto legittimata sul lato passivo per tutte le cause che riguardano l'eredità, ai sensi dell'art. 529
c.c. (Cass. 39/2015).
2.3 Ammessa, dunque, la possibilità che l'accertamento del credito e la conseguente condanna vengano pronunciati nei confronti degli
[...]
impersonalmente e collettivamente, ed ora nei confronti Parte_4 della Curatela dell'eredità giacente, occorre passare ad esaminare il merito dele pretese creditorie dell'appellante, non oggetto di alcun vaglio del Giudice di prime cure con riferimento al credito asseritamente vantato nei confronti di , CP_2 Persona_2
3.Rileva, in primo luogo, la Corte che il riepilogo, contenuto nell'atto di appello, dell'opera professionale svolta dall'avvocato trova Pt_1 puntuale riscontro nella corposa documentazione prodotta (in particolare i doc.ti 1-6 prodotti nel fascicolo RG 197-2013 pre-riunione): “ Tale attività è consistita nell'assistenza (stragiudiziale e) giudiziale in materia tributaria in favore della famiglia conseguente ad una serie Per_1 di atti di accertamento e cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle
Entrate di Perugia relativamente agli anni 2003/2005, riguardanti IVA, IRAP
e IRPEF e aventi valori rilevanti per ciascun anno d'imposta, quantificabili nel complesso in oltre € 6.000.000,00. Detta attività è stata preliminarmente di natura stragiudiziale, consistente nell'esame e studio delle varie posizioni, distinte per ognuno dei e nella Per_1 predisposizione degli atti necessari per una eventuale definizione delle controversie attraverso gli strumenti previsti in ambito tributario (c.d. accertamento con adesione), con i conseguenti accessi e memorie presso gli pagina 5 di 9 Uffici finanziari per gli incontri con i funzionari assegnatari delle pratiche. In seguito, non essendosi perfezionata alcuna conciliazione,
l'attività è stata di tipo giudiziale, rappresentata dalla difesa della società e dei soci nei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia e, quindi, nella predisposizione di una massiccia mole di atti (ricorsi e memorie), nonché nella partecipazione alle udienze.”
Osserva opportunamente la difesa dell'appellante che per quanto riguarda tali attività svolte dall'avv. nel contenzioso tributario, il Pt_1 credito vantato dal professionista nei confronti di e CP_2 Per_2 Per_1 non risulta essere stato mai stato contestato nell'an, né risulta
[...] essere stata contestata l'attività di assistenza penale svolta dall'avv.
in co-difesa insieme all'avv. Donatelli Castaldo ( cfr. atto di Pt_1 appello: ”Si vedano in proposito:-la comparsa di risposta + 5 CP_2 del 7.5.2013, pag. 4 (“Sotto il profilo dell'assistenza nel contenzioso tributario, che non si contesta nella sua esistenza …”) e pag. 2 (“Parte convenuta ribadisce che non è sua volontà contestare l'esistenza dell'assistenza professionale ricevuta dall'avv. );-i capitoli di Pt_1 interpello n. 1 e 2 formulati dalla difesa dei con seconda memoria Per_1 istruttoria 27.2.2014;-la comparsa conclusionale dei 8.5.2017, pag. Per_1
2.Non è mai stato contestato l'incarico conferito all'avv. né il Pt_1 suo corretto adempimento;
non è dunque minimamente in contestazione
l'attività professionale disimpegnata dallo stesso avv. in favore Pt_1 di e per come esattamente indicata nelle CP_2 Per_2 Persona_1 parcelle analitiche contenenti le varie “voci” di onorari e funzioni, mai messe in discussione” (doc.ti 8, 9, 10, 11 nel fascicolo RG 197-2013 pre- riunione).
3.1 Le controparti convenute in primo grado, e rimaste contumaci nel presente giudizio, hanno contestato il quantum della pretesa creditoria, in primo, luogo assumendo che l'attività professionale svolta dall'avv.
andrebbe “appaiata” con quella svolta dal dott. e ridotta ad Pt_1 CP_5 unità per aver essa riguardato, di fatto, un'unica posizione;
per tale motivo, gli importi dovuti all'avv. andrebbero ridimensionati. Pt_1
Tale assunto è infondato, non potendosi confondere o sovrapporre le attività autonomamente svolte dal quale avvocato e dal dott. Pt_1 CP_5 quale commercialista nelle singole distinte posizioni, né ridurre il compenso professionale dovuto. Confrontando le rispettive notule, infatti, pagina 6 di 9 si rileva come ognuno dei professionisti abbia richiesto il compenso di pertinenza della diversa attività svolta, posto che , come è d'uso nel contenzioso tributario, l'assistenza congiunta dell'avvocato e del commercialista presuppone ambiti di intervento e ancor prima competenze diversi, occupandosi il primo degli aspetti giuridici (e processuali) della questione ed il secondo dei profili contabili.
3.2 Parimenti, va disatteso l'assunto dei convenuti secondo il quale quella svolta dall'avv. nonostante la pluralità delle parti assistite, Pt_1 vada qualificata come “prestazione unica”, essendo asseritamente identica la questione sostanziale che ha portato ai ricorsi presentati nell'interesse della società e dei soci. Per come si evince dalle sentenze delle Commissioni Tributarie e dai vari distinti ricorsi presentati nell'interesse della società e dei soci, le posizioni dei singoli ricorrenti sono da considerarsi differenti in ragione dei diversi atti impugnati e dei diversi ruoli (legale rappresentante, amministratore, dipendente-venditore di autoveicoli) rivestiti dai soci e delle conseguenti differenti responsabilità attribuite dalla legge.
Effettivamente, come esposto dalla difesa dell'appellante, le parcelle sono state redatte in applicazione dell'art. 4, capitolo 1, del Tariffario
Forense di cui al DM n. 127/2004, allora vigente (doc. 24 - Fascicolo RG
197/2013): “… qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci
… La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”. Risulta che, nelle parcelle prodotte,
l'avv. stante la riunione dei giudizi tributari, ha applicato un Pt_1 unico onorario parametrato allo scaglione di riferimento della singola vertenza, aumentandolo del 100% (pari ad un aumento del 20%, come consentito, per ciascuna delle 5 parti, i soci, oltre la prima parte, ossia la società); il totale dell'onorario così determinato è stato quindi imputato pro quota a ciascuno dei cinque soci sulla base del valore della relativa esposizione debitoria verso il Fisco. Inoltre, tutte le parcelle sono state compilate applicando i “minimi tariffari”, tenuto conto del valore delle controversie (pari complessivamente quasi a 6 milioni di
Euro), della loro complessità e del successo dell'attività professionale con esiti favorevoli per la società e i soci.
pagina 7 di 9 3.3 Gli importi pretesi dall'appellante per le prestazioni professionali espletate nei confronti degli appellati (cfr. parcelle di cui ai doc.ti 8,
9, 10, 11 nel fascicolo RG 197-2013 pre-riunione)risultano, quindi, del tutto congrui, dovendosi, infine, rilevare che, contrariamente agli assunti dei convenuti in primo grado, non vanno applicati i parametri entrati in vigore nel 2012, poiché trattandosi di attività esauritasi nella vigenza del “vecchio” Tariffario, esso è integralmente applicabile, come ha stabilito, tra le altre, Cass., SS.UU.,17405/2012, precisando che i parametri di nuova introduzione “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale”.
4. Conclusivamente, all'accertamento del credito dell'avv. Parte_1
nei confronti di e (ora
[...] CP_2 Persona_2 Persona_1
Curatela dell'eredità giacente),consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di a corrispondere all'avv. CP_2 euro 17.023,88 oltre IVA e C.A.P., di a Parte_1 Persona_2 corrispondere all'avv. euro 18.707,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., della Curatela dell'eredità giacente di a Persona_1 corrispondere all'avv. euro 17.038,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo.
5.Tenuto conto della contumacia degli appellati e delle ragioni della parziale riforma della sentenza, derivanti precipuamente dalla omessa pronuncia del Giudice di prime cure su alcune domande proposte, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata n.370/2023, emessa dal Tribunale di Perugia il 28.2.2022, pubblicata il 6.3.2023 e comunicata in pari data:
1.condanna a corrispondere all'avv. euro CP_2 Parte_1
17.023,88 oltre IVA e C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
pagina 8 di 9 2. condanna a corrispondere all'avv. euro Persona_2 Parte_1
18.707,50 oltre IVA e C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
3. condanna la Curatela dell'eredità giacente di a Persona_1 corrispondere all'avv. euro 17.038,50 oltre IVA e Parte_1
C.A.P., oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
4.spese di lite irripetibili.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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