Articolo 36 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 agosto 1931
Art. 36.

Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, puo' consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931