Art. 36.
Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.
Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, puo' consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.
Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.
Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, puo' consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.