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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 12/12/2024
TRA
(P.IVA. ) in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, con sede legale in Salerno (SA) alla via Tiberio Claudio Felice n.18,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Celestina
Battifarano, elett.te dom.ta in Salerno alla via R. De Fugaldo. pec: Email_1
ATTRICE
E
(P. Iva C.F. ) con Sede in Roma, Piazzale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Enrico Mattei n.1, in persona dell'Executive Vice President Controparte_3
pagina 1 di 6 rapp.ta dagli avv.ti Luigi Adinolfi, Giuseppe Controparte_4
Adinolfi e Paolo Colombo - giusta procura all. in calce all'atto introduttivo, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Adinolfi del Foro di Salerno sito in Salerno alla via F. Conforti n.11. E Pec: .salerno. ; Email_2 CP_5
.salerno.it Email_4 CP_5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni – Indebito soggettivo/oggettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2014 la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la per sentir dichiarare le seguenti CP_2
conclusioni: “In via principale: Accertato il diritto dell'Istante alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto per i motivi di cui in premessa, previa declaratoria dell'avvenuta risoluzione contrattuale, per recesso, condannare la Società in CP_2
persona del legale rapp. te p.t., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Part. Iva
, all'immediato pagamento della somma di euro 19.085,90, a titolo di P.IVA_2
restituzione di imposta sul valore aggiunto, come riconosciuto oltre i seguenti ed ulteriori importi, documentati nella fattura a conguaglio, maturati successivamente, ovvero € 2.801,193 a titolo di IVA, scaturente dalla differenza tra la maggior somma di euro 5.602,39 (iva al 20%) e la minor somma di euro 2.801,197 (iva al 10%.) su base imponibile di €. 28.011,97) + €. 1.383,02 scaturente dalla maggior somma di euro
3.042,65 (iva al 22%) detratta la minor somma di euro 1.383,02 (iva al 10%) anziché al
22% su base imponibile di €. 13.830,229, cfr. riepilogo complessivo iva, fattura conguaglio;
oltre €. 3.896,64 (deposito cauzionale) + €. 326,05 (a titolo di interessi su
pagina 2 di 6 deposito cauzionale) + €. 1.876,3 (a titolo di mora per ritardato pagamento), oltre euro
16.741,50 trattenuta per oneri diversi dalla fornitura rectius consumi di cui non è stata provata la fonte da cui originano, per un totale pari ad €. 46.111,34, oltre ad €.
30.000,00 quale risarcimento dei danni causato dall'inadempimento contrattuale ovvero quella minor somma che l''Onorevole Giudicante riterrà di giustizia,, oltre ad interessi
e svalutazione monetaria, a far data dal 01/05/2010 (mese successivo all'azionato recesso) sino al soddisfo;
B) Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi direttamente alla procuratrice antistataria In via subordinata: accertato il diritto dell'Istante alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla convenuta, per i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi e previa declaratoria dell'avvenuta risoluzione contrattuale, per recesso, condannare la Società in CP_2
persona del legale rapp. te p.t., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Part. Iva
all'immediato pagamento della somma di €. 35.827,34 così distinta e P.IVA_2
specificata €.19.085,90 a titolo di restituzione di imposta sul valore aggiunto, pagata in eccesso, ed euro 16.741,50 trattenuta per oneri diversi dalla fornitura, di cui non è stata provata la fonte da cui originano ancorché già riscossi con altra fattura oltre €.
30.000,00 ovvero quella minor somma che L'Onorevole Giudicante riterrà di giustizia a titolo di risarcimento dei danni per i motivi adotti nonché interessi e svalutazione monetaria, a far data dal 01/05/2010 (mese successivo all'azionato recesso) sino al soddisfo;
B) Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi direttamente alla procuratrice antistataria”.
L'attrice in particolare assumeva di aver sottoscritto con la convenuta, nell'anno 2008, un contratto di fornitura di energia elettrica necessario per lo svolgimento della sua attività di piccolo imprenditore commerciale. Chiedeva di poter beneficiare della riduzione dell'aliquota IVA al 10% così come previsto dal n. 103 della tabella A, parte
III, allegata al DPR n. 633 del 26/10/1972, aliquota che assume non essere mai stata applicata in misura ridotta in luogo di quella ordinariamente prevista al 20/22%. A causa pagina 3 di 6 di tale circostanza, unitamente al ritardo nell'emissione delle fatture e la non corretta rilevazione dei consumi, decideva di cambiare fornitore in data 03/09//2010.
In data 02/02/2011 l'odierna attrice incardinava innanzi a questo stesso Tribunale il procedimento civile RG n.1486/2011 affinché potesse restituirle l'IVA calcolata CP_2
al 20% in luogo del 10% pattuito, che era stata versata in eccesso sulla fattura n.5050322 Cont emessa il 04/08/2009 da recante la somma di euro 71.946,26 oltre interessi e risarcimento danni. Cont Tale giudizio veniva transatto nel mese di maggio 2011, riconosceva e restituiva la somma di euro 5.670,00 oltre interessi e spese legali e la società attrice rinunciava espressamente all'azione originaria proposta con atto di citazione e ad ogni altra pretesa in relazione ai fatti dedotti in giudizio. Contr In data 20/10/2013 inviava la fattura di conguaglio n. M137257373 emessa il
12/11/2013 riferita al periodo 1/1/2009 – 31/7/2009 in virtù delle letture comunicate da
Enel Distribuzione spa. A seguito di tale circostanza, veniva incardinato il presente giudizio.
Si costituiva in data 14/05/2014 con comparsa di costituzione e risposta , la quale CP_2
resisteva e contestava l'avversa pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile per i motivi di cui in premessa, ovvero, gradatamente, nulla ed infondata
2. Accertare inoltre che l'azione proposta dall'attrice è da considerarsi temeraria ex art
96cpc e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti da nella CP_2
somma di euro 5.000,00 od in quella maggiore o minore accertata dal giudice adito anche in via equitativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e diversamente concludere nei termini di legge. vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_6
Si celebrava la prima udienza di trattazione in data 14 maggio 2014, all'esito della quale si rinviava all'udienza de 15/12/2014 all'esito della quale il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma cpc per lo scambio delle memorie istruttorie.
pagina 4 di 6 Il giudizio subiva molteplici rinvii, in data 1o/12/2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa attorea è infondata e non può essere accolta.
Alla luce dei fatti oggetto di causa e di quanto documentalmente prodotto, tra le parti è intervenuta nel maggio 2011 la transazione della controversia afferente lo stesso rapporto de quo.
La transazione consiste in un accordo (rectius contratto), con cui due o più parti pongono fine ad una controversia tra di loro, di tipo giudiziale oppure ancora in stato stragiudiziale, in quest'ultimo caso con lo scopo di dirimere la lite senza ricorrere al giudice. Una volta conclusa la transazione le parti non possono rimettere il medesimo rapporto all'autorità giudicante, salvo che una di esse risulti inadempiente rispetto agli accordi stabiliti nella transazione.
Elementi necessari di un simile contratto sono: la specificazione della controversia in atto o prevista dalle parti, la comune volontà di porre fine alla controversia, le cd. reciproche concessioni ed il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi con quello precedente, a cui si riconnetteva la lite o il pericolo della sua insorgenza.
Con specifico riguardo alle reciproche concessioni, va rilevato che le parti al fin di comporre la lite devono sacrificare, ciascuna in via parziale, le proprie pretese o contestazioni, in mancanza di tale elemento la transazione è nulla per mancanza di causa. Tuttavia, la transazione è valida anche se le parti non indicano in modo preciso e dettagliato nell'atto le tesi contrapposte e le reciproche concessioni: è sufficiente che l'insieme dei diritti sacrificati dall'uno e dall'altro contraente possa desumersi, sinteticamente ma con certezza, dal nuovo regolamento di interessi. Non è necessario che tra le reciproche concessioni sussista un rapporto di equivalenza. La transazione, quindi, è valida anche se c'è squilibrio economico tra le prestazioni, con la conseguenza che la transazione poi non potrà essere impugnata.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie le parti, nel precedente giudizio intercorso tra di loro e conclusosi con la transazione, le reciproche concessioni sono consistite nel riconoscimento da parte di della debenza di euro 5.670,00 in favore di e di contro, CP_2 Parte_1
quest'ultima si impegnava a rinunciare all'originaria azione dichiarando di non aver più Cont nulla a che pretendere da
La fattura n. M137257373 emessa il 12/11/2013 riferita al periodo 1/1/2009 – 31/7/2009 costituisce una fattura di conguaglio, pertanto non vi è una nuova richiesta di pagamento Cont da parte di da ciò deriva che stante tutto quanto esposto in motivazione la domanda di parte attrice non trova spazio per l'accoglimento.
Ogni altra eccezione deve intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di Parte_1
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 7000,00 oltre
IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 885 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 12/12/2024
TRA
(P.IVA. ) in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, con sede legale in Salerno (SA) alla via Tiberio Claudio Felice n.18,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Celestina
Battifarano, elett.te dom.ta in Salerno alla via R. De Fugaldo. pec: Email_1
ATTRICE
E
(P. Iva C.F. ) con Sede in Roma, Piazzale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Enrico Mattei n.1, in persona dell'Executive Vice President Controparte_3
pagina 1 di 6 rapp.ta dagli avv.ti Luigi Adinolfi, Giuseppe Controparte_4
Adinolfi e Paolo Colombo - giusta procura all. in calce all'atto introduttivo, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Adinolfi del Foro di Salerno sito in Salerno alla via F. Conforti n.11. E Pec: .salerno. ; Email_2 CP_5
.salerno.it Email_4 CP_5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratti e obbligazioni – Indebito soggettivo/oggettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2014 la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la per sentir dichiarare le seguenti CP_2
conclusioni: “In via principale: Accertato il diritto dell'Istante alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto per i motivi di cui in premessa, previa declaratoria dell'avvenuta risoluzione contrattuale, per recesso, condannare la Società in CP_2
persona del legale rapp. te p.t., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Part. Iva
, all'immediato pagamento della somma di euro 19.085,90, a titolo di P.IVA_2
restituzione di imposta sul valore aggiunto, come riconosciuto oltre i seguenti ed ulteriori importi, documentati nella fattura a conguaglio, maturati successivamente, ovvero € 2.801,193 a titolo di IVA, scaturente dalla differenza tra la maggior somma di euro 5.602,39 (iva al 20%) e la minor somma di euro 2.801,197 (iva al 10%.) su base imponibile di €. 28.011,97) + €. 1.383,02 scaturente dalla maggior somma di euro
3.042,65 (iva al 22%) detratta la minor somma di euro 1.383,02 (iva al 10%) anziché al
22% su base imponibile di €. 13.830,229, cfr. riepilogo complessivo iva, fattura conguaglio;
oltre €. 3.896,64 (deposito cauzionale) + €. 326,05 (a titolo di interessi su
pagina 2 di 6 deposito cauzionale) + €. 1.876,3 (a titolo di mora per ritardato pagamento), oltre euro
16.741,50 trattenuta per oneri diversi dalla fornitura rectius consumi di cui non è stata provata la fonte da cui originano, per un totale pari ad €. 46.111,34, oltre ad €.
30.000,00 quale risarcimento dei danni causato dall'inadempimento contrattuale ovvero quella minor somma che l''Onorevole Giudicante riterrà di giustizia,, oltre ad interessi
e svalutazione monetaria, a far data dal 01/05/2010 (mese successivo all'azionato recesso) sino al soddisfo;
B) Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi direttamente alla procuratrice antistataria In via subordinata: accertato il diritto dell'Istante alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla convenuta, per i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi e previa declaratoria dell'avvenuta risoluzione contrattuale, per recesso, condannare la Società in CP_2
persona del legale rapp. te p.t., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Part. Iva
all'immediato pagamento della somma di €. 35.827,34 così distinta e P.IVA_2
specificata €.19.085,90 a titolo di restituzione di imposta sul valore aggiunto, pagata in eccesso, ed euro 16.741,50 trattenuta per oneri diversi dalla fornitura, di cui non è stata provata la fonte da cui originano ancorché già riscossi con altra fattura oltre €.
30.000,00 ovvero quella minor somma che L'Onorevole Giudicante riterrà di giustizia a titolo di risarcimento dei danni per i motivi adotti nonché interessi e svalutazione monetaria, a far data dal 01/05/2010 (mese successivo all'azionato recesso) sino al soddisfo;
B) Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi direttamente alla procuratrice antistataria”.
L'attrice in particolare assumeva di aver sottoscritto con la convenuta, nell'anno 2008, un contratto di fornitura di energia elettrica necessario per lo svolgimento della sua attività di piccolo imprenditore commerciale. Chiedeva di poter beneficiare della riduzione dell'aliquota IVA al 10% così come previsto dal n. 103 della tabella A, parte
III, allegata al DPR n. 633 del 26/10/1972, aliquota che assume non essere mai stata applicata in misura ridotta in luogo di quella ordinariamente prevista al 20/22%. A causa pagina 3 di 6 di tale circostanza, unitamente al ritardo nell'emissione delle fatture e la non corretta rilevazione dei consumi, decideva di cambiare fornitore in data 03/09//2010.
In data 02/02/2011 l'odierna attrice incardinava innanzi a questo stesso Tribunale il procedimento civile RG n.1486/2011 affinché potesse restituirle l'IVA calcolata CP_2
al 20% in luogo del 10% pattuito, che era stata versata in eccesso sulla fattura n.5050322 Cont emessa il 04/08/2009 da recante la somma di euro 71.946,26 oltre interessi e risarcimento danni. Cont Tale giudizio veniva transatto nel mese di maggio 2011, riconosceva e restituiva la somma di euro 5.670,00 oltre interessi e spese legali e la società attrice rinunciava espressamente all'azione originaria proposta con atto di citazione e ad ogni altra pretesa in relazione ai fatti dedotti in giudizio. Contr In data 20/10/2013 inviava la fattura di conguaglio n. M137257373 emessa il
12/11/2013 riferita al periodo 1/1/2009 – 31/7/2009 in virtù delle letture comunicate da
Enel Distribuzione spa. A seguito di tale circostanza, veniva incardinato il presente giudizio.
Si costituiva in data 14/05/2014 con comparsa di costituzione e risposta , la quale CP_2
resisteva e contestava l'avversa pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile per i motivi di cui in premessa, ovvero, gradatamente, nulla ed infondata
2. Accertare inoltre che l'azione proposta dall'attrice è da considerarsi temeraria ex art
96cpc e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti da nella CP_2
somma di euro 5.000,00 od in quella maggiore o minore accertata dal giudice adito anche in via equitativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e diversamente concludere nei termini di legge. vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_6
Si celebrava la prima udienza di trattazione in data 14 maggio 2014, all'esito della quale si rinviava all'udienza de 15/12/2014 all'esito della quale il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma cpc per lo scambio delle memorie istruttorie.
pagina 4 di 6 Il giudizio subiva molteplici rinvii, in data 1o/12/2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa attorea è infondata e non può essere accolta.
Alla luce dei fatti oggetto di causa e di quanto documentalmente prodotto, tra le parti è intervenuta nel maggio 2011 la transazione della controversia afferente lo stesso rapporto de quo.
La transazione consiste in un accordo (rectius contratto), con cui due o più parti pongono fine ad una controversia tra di loro, di tipo giudiziale oppure ancora in stato stragiudiziale, in quest'ultimo caso con lo scopo di dirimere la lite senza ricorrere al giudice. Una volta conclusa la transazione le parti non possono rimettere il medesimo rapporto all'autorità giudicante, salvo che una di esse risulti inadempiente rispetto agli accordi stabiliti nella transazione.
Elementi necessari di un simile contratto sono: la specificazione della controversia in atto o prevista dalle parti, la comune volontà di porre fine alla controversia, le cd. reciproche concessioni ed il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi con quello precedente, a cui si riconnetteva la lite o il pericolo della sua insorgenza.
Con specifico riguardo alle reciproche concessioni, va rilevato che le parti al fin di comporre la lite devono sacrificare, ciascuna in via parziale, le proprie pretese o contestazioni, in mancanza di tale elemento la transazione è nulla per mancanza di causa. Tuttavia, la transazione è valida anche se le parti non indicano in modo preciso e dettagliato nell'atto le tesi contrapposte e le reciproche concessioni: è sufficiente che l'insieme dei diritti sacrificati dall'uno e dall'altro contraente possa desumersi, sinteticamente ma con certezza, dal nuovo regolamento di interessi. Non è necessario che tra le reciproche concessioni sussista un rapporto di equivalenza. La transazione, quindi, è valida anche se c'è squilibrio economico tra le prestazioni, con la conseguenza che la transazione poi non potrà essere impugnata.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie le parti, nel precedente giudizio intercorso tra di loro e conclusosi con la transazione, le reciproche concessioni sono consistite nel riconoscimento da parte di della debenza di euro 5.670,00 in favore di e di contro, CP_2 Parte_1
quest'ultima si impegnava a rinunciare all'originaria azione dichiarando di non aver più Cont nulla a che pretendere da
La fattura n. M137257373 emessa il 12/11/2013 riferita al periodo 1/1/2009 – 31/7/2009 costituisce una fattura di conguaglio, pertanto non vi è una nuova richiesta di pagamento Cont da parte di da ciò deriva che stante tutto quanto esposto in motivazione la domanda di parte attrice non trova spazio per l'accoglimento.
Ogni altra eccezione deve intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di Parte_1
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 7000,00 oltre
IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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