Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1699
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Applicazione dell'art. 2 L. 241/1990 anziché art. 28 L. 689/1981

    Il giudice ha accolto il motivo, ritenendo che la L. 689/1981 costituisca un sistema normativo organico e compiuto, incompatibile con i termini generali previsti dalla L. 241/1990, e che in assenza di termini specifici nella L. 689/1981, debba farsi riferimento al termine di prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Regolarità della notifica della comunicazione di rigetto della SCIA

    Il giudice ha accolto il motivo, ritenendo che la notifica della comunicazione di rigetto della SCIA all'indirizzo PEC del professionista delegato, indicato come domicilio elettronico, fosse regolare e che la ricevuta di avvenuta consegna ne attestasse l'effettiva ricezione.

  • Accolto
    Presunta scorretta trascrizione del numero di particella catastale

    Il giudice ha accolto il motivo, ritenendo che la sanzione fosse rettamente irrogata, essendo pacifico che l'appellata avesse aperto l'esercizio commerciale nonostante il rigetto della SCIA, regolarmente notificata via PEC al professionista delegato. L'appellata ha negato di aver ricevuto il provvedimento di diniego, dolendosi solo in sede di opposizione dell'errore nel rigetto della SCIA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1699
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 1699
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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