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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2022
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE elettivamente domiciliato C/O Parte_1
- CORSO RUFFERO 139 ove ha sede l'ufficio Controparte_1 Pt_1 legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avvocato Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva, rappresento e difeso dal funzionario avvocato BONOMO
LISA
PARTE APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
PRINCIPE DI SCORDIA, N. 3 PALERMO, presso lo studio dell'avv. MARTORANA PAOLO
NC che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 521/2021 depositata il
20.10.2021 con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto il ricorso ex art. 22 bis L. 689/1981, promosso da n.q. di titolare dell'esercizio CP_2 commerciale avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4 del CP_2
21.01.2021 scaturita dal verbale di illecito amministrativo n. 2195 del 11.06.2019 elevato dalla Polizia Municipale di per violazione degli artt. 7 e 22 L.R. n. 28/99, Pt_1 notificata a mezzo del servizio postale il 14.06.2019; con il predetto verbale veniva contestato che la ricorrente in primo grado “...esercitava commercio su area privata senza
Pagina 1 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile avere presentato regolare SCIA, e nello specifico continuava l'esercizio nonostante la comunicazione SCIA fosse stata rigettata in data 29.03.2018;”
Veniva dunque ingiunto alla odierna appellata il pagamento della complessiva somma di euro 3.110,00 - di cui 3.098,00 per sanzione amministrativa ed euro 10,00 per spese di notifica ed euro 2,00 per marca da bollo - a favore della Regione Siciliana, soggetto avente diritto ai proventi della violazione in oggetto.
Con la sentenza impugnata il giudice di pace accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione.
Orbene, l'ente appellante censura la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sulla base dei seguenti motivi: con il primo motivo nel punto in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dovesse trovare applicazione l'art. 2 Legge 241/1990 anzicchè l'art. 28 della Legge “speciale” 689/1981; con il secondo motivo di appello sostiene la regolarità della notifica della comunicazione di rigetto della SCIA, all'indirizzo pec del professionista delegato alla trasmissione della pratica;
con il terzo motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui giustifica il comportamento non collaborativo della in merito alla presunta scorretta trascrizione del numero di particella catastale CP_2 dei locali in cui era stata trasferita l'attività commerciale . CP_2
Chiedeva pertanto di: i) annullare e/o riformare integralmente la Sentenza impugnata;
ii) di ritenere e dichiarare valida, efficace e legittima l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 4 del 21.01.2021; iii) di condannare n.q. di titolare CP_2 dell'esercizio commerciale , al pagamento del quantum dovuto in CP_2 esecuzione dell'ordinanza, ed al pagamento di compensi e spese del giudizio di appello.
Si costituiva la società appellata contestando le doglianze attoree ritenendole prive di pregio giuridico, ritenendo il provvedimento impugnato immune da vizi logico giuridici e chiedendone la conferma;
sottolineava l'applicabilità della normativa di cui alla l.
241/1990 art. 2 come indicato dal giudice di prime cure, nonché l'irregolarità della notifica del provvedimento di archiviazione della scia ed il regolare invio della documentazione di legge
Chiedeva pertanto di: i) confermare il contenuto della sentenza n.521/2021 poiché esente da vizi logico – giuridici;
ii) condannare il al pagamento delle Parte_1 spese competenze ed onorari professionali, oltre CPA e IVA, operando opportuna distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito il quale ha sostenuto integralmente le spese del giudizio.
Istruita la causa solo documentalmente e precisate le conclusioni innanzi al mutato giudicante, subentrato a far tempo dal 05.12.2022, all'udienza del 23.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Pagina 2 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2. Merito della lite.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato – in accoglimento del primo motivo di appello – che il gdp ha errato nel ritenere che dovesse trovare applicazione quanto statuito dall'art 2 della legge 241/90.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile
"ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.” (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006 ).
La Cassazione, con la pronuncia in esame, chiarisce che, in assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione
è stata commessa.
Il primo motivo di appello è dunque fondato e va accolto.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, come evincibile dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente
(primo grado), ad occuparsi delle interazioni con il UA (cd. doc. 5 allegato al ricorso) era il professionista delegato geometra , a tale scopo incaricato dalla Persona_1
ed il cui indirizzo pec era stato indicato nella pratica alla voce “domicilio CP_2 elettronico”, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.
Pertanto, la comunicazione del 29.03.2018 di rigetto/archiviazione della pratica SCIA
n. 0916 del 21.02.2018, emesso dal SUAP, risultava rettamente notificata all'indirizzo pec indicato nella SCIA quale “domicilio elettronico”, ossia nell'indirizzo pec del tecnico delegato che ha provveduto alla trasmissione telematica, e ciò come chiaramente desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna (già allegata al fascicolo di primo grado di parte resistente).
Infine, la sanzione risulta rettamente irrogata, essendo pacifico che l'opponente avesse aperto l'esercizio commerciale nonostante il rigetto della SCIA, ritualmente notificata via pec al professionista delegato, per quanto già argomentato.
Pagina 3 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'odierna appellata ha, ciononostante, negato di aver ricevuto il provvedimento di diniego, dolendosi solo in questo giudizio di opposizione ad Ordinanza-ingiunzione di un presunto errore che ha condotto al rigetto della scia, censurabile nelle opportune sedi e su cui l'utente è rimasto inerte, determinando l'emanazione dell'ordinanza impugnata.
Per tutte le suddette motivazioni l'appello va integralmente accolto.
3. Spese di lite.
L'accoglimento dell'appello impone dunque di provvedere sulle spese di li-te di entrambi i gradi di giudizio, disponendo la condanna della convenuta , al CP_2 pagamento ex art. 91 cpc, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo in misura mini-ma considerata la modesta complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da di titolare della “ Controparte_2 CP_2
” avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4 del 21.01.2021;
[...]
- NN l'appellata di titolare della a Controparte_2 CP_2 rifondere nei confronti dell'appellante le spese del primo grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 633,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% ;
- NN n.q di titolare della “ ;a rifondere nei CP_2 CP_2 confronti dell'appellante le spese del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro € 852,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025
Il Giudice
CE CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 4 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2022
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE elettivamente domiciliato C/O Parte_1
- CORSO RUFFERO 139 ove ha sede l'ufficio Controparte_1 Pt_1 legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avvocato Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva, rappresento e difeso dal funzionario avvocato BONOMO
LISA
PARTE APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
PRINCIPE DI SCORDIA, N. 3 PALERMO, presso lo studio dell'avv. MARTORANA PAOLO
NC che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 521/2021 depositata il
20.10.2021 con la quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto il ricorso ex art. 22 bis L. 689/1981, promosso da n.q. di titolare dell'esercizio CP_2 commerciale avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4 del CP_2
21.01.2021 scaturita dal verbale di illecito amministrativo n. 2195 del 11.06.2019 elevato dalla Polizia Municipale di per violazione degli artt. 7 e 22 L.R. n. 28/99, Pt_1 notificata a mezzo del servizio postale il 14.06.2019; con il predetto verbale veniva contestato che la ricorrente in primo grado “...esercitava commercio su area privata senza
Pagina 1 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile avere presentato regolare SCIA, e nello specifico continuava l'esercizio nonostante la comunicazione SCIA fosse stata rigettata in data 29.03.2018;”
Veniva dunque ingiunto alla odierna appellata il pagamento della complessiva somma di euro 3.110,00 - di cui 3.098,00 per sanzione amministrativa ed euro 10,00 per spese di notifica ed euro 2,00 per marca da bollo - a favore della Regione Siciliana, soggetto avente diritto ai proventi della violazione in oggetto.
Con la sentenza impugnata il giudice di pace accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione.
Orbene, l'ente appellante censura la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sulla base dei seguenti motivi: con il primo motivo nel punto in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dovesse trovare applicazione l'art. 2 Legge 241/1990 anzicchè l'art. 28 della Legge “speciale” 689/1981; con il secondo motivo di appello sostiene la regolarità della notifica della comunicazione di rigetto della SCIA, all'indirizzo pec del professionista delegato alla trasmissione della pratica;
con il terzo motivo censura la decisione impugnata nella parte in cui giustifica il comportamento non collaborativo della in merito alla presunta scorretta trascrizione del numero di particella catastale CP_2 dei locali in cui era stata trasferita l'attività commerciale . CP_2
Chiedeva pertanto di: i) annullare e/o riformare integralmente la Sentenza impugnata;
ii) di ritenere e dichiarare valida, efficace e legittima l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 4 del 21.01.2021; iii) di condannare n.q. di titolare CP_2 dell'esercizio commerciale , al pagamento del quantum dovuto in CP_2 esecuzione dell'ordinanza, ed al pagamento di compensi e spese del giudizio di appello.
Si costituiva la società appellata contestando le doglianze attoree ritenendole prive di pregio giuridico, ritenendo il provvedimento impugnato immune da vizi logico giuridici e chiedendone la conferma;
sottolineava l'applicabilità della normativa di cui alla l.
241/1990 art. 2 come indicato dal giudice di prime cure, nonché l'irregolarità della notifica del provvedimento di archiviazione della scia ed il regolare invio della documentazione di legge
Chiedeva pertanto di: i) confermare il contenuto della sentenza n.521/2021 poiché esente da vizi logico – giuridici;
ii) condannare il al pagamento delle Parte_1 spese competenze ed onorari professionali, oltre CPA e IVA, operando opportuna distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito il quale ha sostenuto integralmente le spese del giudizio.
Istruita la causa solo documentalmente e precisate le conclusioni innanzi al mutato giudicante, subentrato a far tempo dal 05.12.2022, all'udienza del 23.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Pagina 2 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2. Merito della lite.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato – in accoglimento del primo motivo di appello – che il gdp ha errato nel ritenere che dovesse trovare applicazione quanto statuito dall'art 2 della legge 241/90.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile
"ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.” (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006 ).
La Cassazione, con la pronuncia in esame, chiarisce che, in assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione
è stata commessa.
Il primo motivo di appello è dunque fondato e va accolto.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, come evincibile dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente
(primo grado), ad occuparsi delle interazioni con il UA (cd. doc. 5 allegato al ricorso) era il professionista delegato geometra , a tale scopo incaricato dalla Persona_1
ed il cui indirizzo pec era stato indicato nella pratica alla voce “domicilio CP_2 elettronico”, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.
Pertanto, la comunicazione del 29.03.2018 di rigetto/archiviazione della pratica SCIA
n. 0916 del 21.02.2018, emesso dal SUAP, risultava rettamente notificata all'indirizzo pec indicato nella SCIA quale “domicilio elettronico”, ossia nell'indirizzo pec del tecnico delegato che ha provveduto alla trasmissione telematica, e ciò come chiaramente desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna (già allegata al fascicolo di primo grado di parte resistente).
Infine, la sanzione risulta rettamente irrogata, essendo pacifico che l'opponente avesse aperto l'esercizio commerciale nonostante il rigetto della SCIA, ritualmente notificata via pec al professionista delegato, per quanto già argomentato.
Pagina 3 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'odierna appellata ha, ciononostante, negato di aver ricevuto il provvedimento di diniego, dolendosi solo in questo giudizio di opposizione ad Ordinanza-ingiunzione di un presunto errore che ha condotto al rigetto della scia, censurabile nelle opportune sedi e su cui l'utente è rimasto inerte, determinando l'emanazione dell'ordinanza impugnata.
Per tutte le suddette motivazioni l'appello va integralmente accolto.
3. Spese di lite.
L'accoglimento dell'appello impone dunque di provvedere sulle spese di li-te di entrambi i gradi di giudizio, disponendo la condanna della convenuta , al CP_2 pagamento ex art. 91 cpc, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo in misura mini-ma considerata la modesta complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da di titolare della “ Controparte_2 CP_2
” avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4 del 21.01.2021;
[...]
- NN l'appellata di titolare della a Controparte_2 CP_2 rifondere nei confronti dell'appellante le spese del primo grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 633,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% ;
- NN n.q di titolare della “ ;a rifondere nei CP_2 CP_2 confronti dell'appellante le spese del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro € 852,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025
Il Giudice
CE CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 4 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile