Sentenza breve 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 24/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2024, proposto da
AS AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Santori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2024 e munito di istanza cautelare, AS AC ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
Il provvedimento impugnato risulta fondato sul rilievo che lo straniero, entrato in Italia il 20.4.2024 con regolare visto di ingresso per lavoro stagionale rilasciato ai sensi dell’art. 24 del TUI, a seguito di nulla osta all’ingresso rilasciato dal SUI della Prefettura di Salerno, non ha depositato l’istanza presso il suddetto Sportello Unico per l’Immigrazione come previsto dall’art. 35 D.Lgs. n. 394/99; in particolare, l’istante avrebbe dovuto effettuare presso la Prefettura di Salerno il “pre-caricamento” della pratica e solo successivamente recarsi in Posta per l’inoltro del relativo Kit.
Per quanto qui il rileva il ricorrente, nelle premesse in fatto, ha evidenziato quanto segue:
-di aver fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.4.2024 in forza di Visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale valido dal 25.2.2024 al 10.3.2025, rilasciato giusta nulla osta conseguente a domanda presentata dal datore di lavoro OS Guglielmo Francesco con sede in Battipaglia;
-di aver trasmesso alla Prefettura di Salerno in data 23.4.2024 la comunicazione di ingresso sul territorio italiano;
-con nota Pec del 30.5.2024 l’Azienda Agricola OS comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro;
-di essersi trasferito, a seguito di tale comunicazione, ad Alto Reno Terme (BO) ove reperiva altra proposta di lavoro, come confermato da “comunicazione di ospitalità- assunzione-cessione di immobile a favore di cittadino straniero” ricevuta dal Comune di Alto Reno Terme il 7.9.2024;
-di aver presentato, a seguito di proposta di lavoro, istanza avanti alla Questura di Bologna per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, tramite Kit postale spedito in data 11.09.2024;
-a seguito dell’invio dell’istanza era fissato appuntamento per rilievi fotografici in data 11.10.2024 ma in tale occasione era notificato il provvedimento qui gravato.
Tanto premesso il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ -illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione per difetto di motivazione; -eccesso di potere – con riferimento al travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla asserita carenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione; -violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 4, del decreto – legge 21 giugno 2022, n. 73; -violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; -difetto assoluto di istruttoria;- difetto di motivazione ”; in sintesi il ricorrente lamenta che la propria domanda di assunzione non potrebbe più essere portata a conclusione in quanto l’A.A. OS aveva manifestato la volontà di non concludere la relativa pratica di assunzione; in ogni caso, sarebbero decorsi i termini ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la conclusione della pratica di assunzione, la Prefettura di Salerno non avrebbe dato alcun seguito all’istanza e, infine, il ricorrente si era trasferito in provincia di Bologna, quindi alcuna domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sarebbe più praticabile.
Con atto di mero stile si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento, atteso che il provvedimento gravato, per quanto sorretto da una motivazione non del tutto esaustiva e coerente, risulta immune dalle censure proposte dal ricorrente.
Come precisato nello stesso ricorso, invero, pur avendo fatto ingresso in Italia giusta il nulla osta e il visto di ingresso per lavoro stagionale, il ricorrente non portava a conclusione la procedura di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno a causa del disconoscimento da parte della ditta OS (indicato come datore di lavoro) del rapporto di lavoro; conseguentemente, non è stato possibile rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 36, comma 1, del medesimo decreto, il quale prevede che “ All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. (…) ”.
La pretesa del ricorrente di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può, dunque, trovare accoglimento.
A tale proposito giova ricordare come non possa trovare applicazione l’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 –secondo il quale “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario (…) Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (…)e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (…) ” – in quanto la suddetta disposizione normativa presuppone la regolare instaurazione del rapporto di lavoro e il rilascio del relativo permesso di soggiorno, circostanze che, come detto, non sono riscontrabili nel caso in esame.
Quanto alla possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, si osserva che la mancata perfezione dell’iter prescritto dalle disposizioni normative sopra richiamate comporta la “perdita della stagionalità”, con la conseguenza che non vi è spazio per poter ammettere alcun rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione (in tal senso, e più nel dettaglio, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2024, n. 544 ).
Per completezza si osserva che nemmeno si potrebbe invocare un’applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020 in tema di emersione dal lavoro irregolare. La giurisprudenza prevalente, invero, ha chiarito che “Qualora si sia in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene in forma irregolare, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto addebitabile al datore di lavoro, non preclude la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in favore dello straniero ex art. 103, co.4, D.L. 34/2020, che richiama l’art. 22, co. 11 del D.LVO 286/1998; nel caso in cui si versi nell'ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, sempre per causa imputabile al datore di lavoro, non è possibile consentire la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando nel dettato normativo tale possibilità. Posto che l'attesa occupazione è un istituto giuridico i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro e non una mera promessa di occupazione” ( Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6979; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 dicembre 2023, n. 18171; id., sez. I ter, 3 luglio 2023, n. 11027 ).
In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Anche considerando la costituzione meramente formale dell’Amministrazione (senza difese di merito), sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO