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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SE De OS Presidente
Dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
Dott. OSrio EL RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 658 del Ruolo Generale dell'anno
2023, promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Emilia Romagna 165/B (Codice Fiscale ), con il patrocinio CodiceFiscale_1
dell'avv. Francesco Coli.
- appellante –
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RN), via Emilia Romagna n. 165/B (Cod. Fisc. ), con il CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv. Giovanni Marcolini.
- appellata –
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 955/2022 emessa dal Tribunale di Rimini CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 2 maggio 2025 e il Parte_1
30 giugno 2025;
Per come da note scritte depositate il 30 aprile 2025 e il 27 Controparte_1
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, Parte_2
e , proponendo, ai sensi dell'art Controparte_1 Controparte_2
615, comma 1 c.p.c., opposizione all'atto di precetto con il quale le era stato intimato di pagare, in forza della scrittura privata sottoscritta il 21 luglio 2004, in favore di
, la complessiva somma di € 167.506,84 dovuta a titolo di Controparte_1
residuo prezzo per la cessione del 50% delle quote della società “CFA
QUADRIFOGLIO 2 SRL”, di interessi e di spese, non essendo state versate 53 rate da
€ 3.122,00 ciascuna dal febbraio 2010 in poi.
ha dedotto, quali motivi di opposizione, l'inesistenza del Parte_1
diritto della di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta novazione, CP_1
con scrittura privata del 31 maggio 2007, con la quale erano stati ridefiniti i rapporti finanziari tra le parti, l'insussistenza del credito, il difetto di titolo esecutivo e la carenza di legittimazione passiva di “ .”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio , la quale, contestando la fondatezza Controparte_1
delle deduzioni svolte da parte opponente, ha domandato il rigetto della opposizione della Pt_1
pag. 2/9 2- Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 955/2022 del 12 ottobre 2022, ha respinto la domanda avanzata dall'opponente e ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'accordo del 31 maggio 2007 non aveva modificato le pattuizioni di cui alla scrittura del 21 luglio 2004, non intendendo novare le obbligazioni assunte dalle parti con la prima scrittura del 2004, bensì ne aveva semplicemente regolato le modalità di estinzione, posto che, in conseguenza del secondo accordo sottoscritto nel maggio 2007,
la somma dovuta dalla debitrice a titolo di prezzo per la cessione delle quote della società “CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL” era rimasta invariata;
in conseguenza dell'accollo, da parte di , di un debito del padre, parte delle Controparte_1
residue rate mensili dovute da era stata parzialmente Parte_1
compensata con quelle di euro 978,00 mensili di debito;
-che la scrittura del 21 luglio 2004, pur essendo stata stipulata in un momento anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 14.3.05 e, dunque, prima che le scritture private autenticate fossero riconosciute come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n.
2 c.p.c., costituiva titolo esecutivo stragiudiziale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in materia di esecuzione forzata, le scritture
private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 - data di entrata in
vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35 del 2005 - hanno
efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso
che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha
pag. 3/9 modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al
principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel
momento in cui vengono azionate” (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5823 del 28/02/2019).
3- Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, ha proposto appello
[...]
, deducendo: Parte_1
a- l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
per intervenuta novazione e, dunque, la sopravvenienza di fatto impeditivo o estintivo successivo alla formazione del titolo azionato da parte opposta, costituito dalla scrittura privata 31 maggio 2007, che il Tribunale di Rimini aveva erroneamente qualificato come accollo, da parte della odierna appellata, di debito del padre;
b- l'insussistenza del credito, in ragione della concordata sospensione dei pagamenti,
nel febbraio 2010, da dimostrare mediante prova testimoniale, formulata in primo grado e non ammessa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
c- l'assenza di titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'appello, Controparte_1
invocando anche il rigetto della richiesta di ammissione di prove orali, riproposta dalla appellante.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 30 luglio 2025.
4- L'appello di è senz'altro infondato. Parte_1
Devono essere rigettati il primo e il secondo motivo d'appello in quanto l'accordo del pag. 4/9 del 21 luglio 2004 azionata da . Il primo Giudice ha Controparte_1
correttamente ritenuto che l'accordo del 31 maggio 2007 non abbia modificato le pattuizioni di detta scrittura e che, a seguito della sottoscrizione della scrittura del 31
maggio 2007, la somma dovuta dalla debitrice a titolo di prezzo per la cessione delle quote della società “CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL” non sia variata.
Occorre premettere che, come si rileva al punto 3 della scrittura privata del 31 maggio
2007, (padre di ) si è riconosciuto Persona_1 Controparte_1
debitore di 85 rate da 978,00 euro ciascuna nei confronti del fratello (marito di Per_2
). Parte_1
In forza della previsione di cui al punto 4 del medesimo accordo, Controparte_1
si è sostituita al padre nell'obbligo di pagamento del debito riconosciuto al punto 3 e ha previsto, con il consenso di , di compensare la somma dovuta da Parte_3
con parte delle rate del prezzo della cessione delle quote della Persona_1
“CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL”, di cui alla scrittura del 21 luglio 2004, al pagamento delle quali risultava obbligata . Quanto appena esposto Parte_1
trova conferma nella statuizione di cui al punto 5, ove è stato stabilito che
[...]
è tenuta a corrispondere la minor somma mensile di 3.122,00 euro, Parte_1
posto che è stata prevista la compensazione della rata spettante a Parte_3
(978,00 euro) con parte di quanto mensilmente dovuto dall'odierna appellante (4.100,00
euro) a . Controparte_1
La censura relativa alla errata qualificazione dell'assunzione, da parte di CP_1
, del debito del padre, quale accollo, appare, pertanto, priva di fondamento.
[...]
Come si ricava dall'esame dei punti 3 e 4 della scrittura privata del 31 maggio 2007,
pag. 5/9 sussistono, invero, tutti i requisiti dell'istituto delineato dall'art. 1273 C.C.: nel caso di specie il debitore e un terzo - rispettivamente e Persona_1 CP_1
- hanno convenuto che quest'ultima assumesse il debito del primo e il
[...]
creditore ha aderito alla compensazione volontaria della somma di Parte_3
978,00 Euro mensili con il maggior credito di nei confronti Controparte_1
della propria moglie . Parte_1
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente escluso il carattere novativo dell'accordo del 31 maggio 2007.
Nel caso di specie non è stato mutato il titolo e l'oggetto dell'originario rapporto e non è
stata posta in essere una nuova obbligazione incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria: al contrario, la scrittura sottoscritta il 31 maggio 2007 ha richiamato, nelle premesse, il primo accordo concluso tra le parti e, incidendo sul precedente rapporto, si è limitata a rideterminare la somma dovuta mensilmente dalla
Pt_1
L'art. 1363 c.c. impone, del resto, l'interpretazione del contratto secondo un criterio logico sistematico, dovendo desumersi la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole.
Va rilevato, inoltre, che gli atti e scritture, con cui sono state regolate le reciproche pendenze nelle vicende che hanno coinvolto le società riferibili ai fratelli Parte_3
e , non hanno assorbito il contenuto della scrittura privata del
[...] Persona_1
21 luglio 2004 per quanto concerne i rapporti tra e Parte_1
, i quali sono stati esclusivamente rimodulati come sopra esposto. Controparte_1
pag. 6/9 Non può essere accolta la richiesta di prova testimoniale formulata da parte appellante,
dapprima con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e poi riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, al fine di dimostrare che i pagamenti tra le parti erano stati concordemente sospesi nel febbraio
2010, poiché i capitoli, così come formulati dalla difesa dell'appellante, non possono essere ammessi in quanto il capitolo n. 1) è irrilevante vertendo su una circostanza che esula dall'oggetto specifico del presente giudizio di appello;
il capitolo n. 2) è formulato in termini generici, in assenza di puntuali indicazioni in ordine alle specifiche circostanze di tempo (si fa generico riferimento al febbraio 2010) e di luogo nelle quali sarebbe stata concordata la sospensione del pagamento rateale di € 3.122,00 mensili di cui alla scrittura del 31.5.07.
Si osserva che l'appellante, tenuto conto delle complessive circostanze articolate,
sembrerebbe adombrare l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti
(successiva alla scrittura del 31 maggio 2007), che, secondo quanto affermato da
, avrebbe inciso sul loro rapporto. Ebbene, ai sensi dell'art. Parte_1
1967 c.c., l'eventuale transazione intervenuta tra le parti avrebbe dovuto essere provata per iscritto.
5-Infine, anche il terzo motivo di appello è privo di fondamento, in quanto la scrittura privata autenticata del 21 luglio 2004 - posta in esecuzione successivamente al
01.03.2006 - costituisce un valido titolo esecutivo stragiudiziale. In materia di esecuzione forzata, le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo
2006 - data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d. l. n. 35
del 2005 - hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a pag. 7/9 tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate ( Cass. Civ. Sez. III Sentenza n. 5823 del
28/02/2019).
6- L'appello di merita, pertanto, di essere rigettato. Parte_1
7- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, può essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 Euro) e alla modesta difficoltà delle questioni affrontate, nella misura minima,ex DM 147/2022, di 4.997,00 Euro (1.489,00
Euro per la fase di studio;
956,00 Euro per la fase introduttiva e 2.552,00 Euro per la fase decisionale).
L'istanza di condanna della appellante ex art. 96 c. p. c., formulata dall'appellata, va rigettata perché l'infondatezza dell'appello, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la mala fede o la colpa grave necessarie per qualificare l'impugnazione come temeraria.
Il mancato accoglimento della suddetta domanda non rileva ai fini del regolamento delle spese di lite: invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ha natura accessoria rispetto alla domanda principale di merito (il rigetto della domanda ex art. 96 c. p. c., a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale proposta dalla medesima parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c. p. c., sicché non può essere disposta la compensazione delle spese del giudizio vedi Cass. Sez. III
333/2023).
pag. 8/9 8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, previsto per l'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in 4.997,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 21
ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OSrio EL RO SE De OS
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 maggio 2007 non costituisce un fatto estintivo del credito di cui alla scrittura privata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SE De OS Presidente
Dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
Dott. OSrio EL RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 658 del Ruolo Generale dell'anno
2023, promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Emilia Romagna 165/B (Codice Fiscale ), con il patrocinio CodiceFiscale_1
dell'avv. Francesco Coli.
- appellante –
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RN), via Emilia Romagna n. 165/B (Cod. Fisc. ), con il CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv. Giovanni Marcolini.
- appellata –
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 955/2022 emessa dal Tribunale di Rimini CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 2 maggio 2025 e il Parte_1
30 giugno 2025;
Per come da note scritte depositate il 30 aprile 2025 e il 27 Controparte_1
giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, Parte_2
e , proponendo, ai sensi dell'art Controparte_1 Controparte_2
615, comma 1 c.p.c., opposizione all'atto di precetto con il quale le era stato intimato di pagare, in forza della scrittura privata sottoscritta il 21 luglio 2004, in favore di
, la complessiva somma di € 167.506,84 dovuta a titolo di Controparte_1
residuo prezzo per la cessione del 50% delle quote della società “CFA
QUADRIFOGLIO 2 SRL”, di interessi e di spese, non essendo state versate 53 rate da
€ 3.122,00 ciascuna dal febbraio 2010 in poi.
ha dedotto, quali motivi di opposizione, l'inesistenza del Parte_1
diritto della di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta novazione, CP_1
con scrittura privata del 31 maggio 2007, con la quale erano stati ridefiniti i rapporti finanziari tra le parti, l'insussistenza del credito, il difetto di titolo esecutivo e la carenza di legittimazione passiva di “ .”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio , la quale, contestando la fondatezza Controparte_1
delle deduzioni svolte da parte opponente, ha domandato il rigetto della opposizione della Pt_1
pag. 2/9 2- Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 955/2022 del 12 ottobre 2022, ha respinto la domanda avanzata dall'opponente e ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'accordo del 31 maggio 2007 non aveva modificato le pattuizioni di cui alla scrittura del 21 luglio 2004, non intendendo novare le obbligazioni assunte dalle parti con la prima scrittura del 2004, bensì ne aveva semplicemente regolato le modalità di estinzione, posto che, in conseguenza del secondo accordo sottoscritto nel maggio 2007,
la somma dovuta dalla debitrice a titolo di prezzo per la cessione delle quote della società “CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL” era rimasta invariata;
in conseguenza dell'accollo, da parte di , di un debito del padre, parte delle Controparte_1
residue rate mensili dovute da era stata parzialmente Parte_1
compensata con quelle di euro 978,00 mensili di debito;
-che la scrittura del 21 luglio 2004, pur essendo stata stipulata in un momento anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 14.3.05 e, dunque, prima che le scritture private autenticate fossero riconosciute come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n.
2 c.p.c., costituiva titolo esecutivo stragiudiziale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in materia di esecuzione forzata, le scritture
private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 - data di entrata in
vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35 del 2005 - hanno
efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso
che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha
pag. 3/9 modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al
principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel
momento in cui vengono azionate” (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5823 del 28/02/2019).
3- Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, ha proposto appello
[...]
, deducendo: Parte_1
a- l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
per intervenuta novazione e, dunque, la sopravvenienza di fatto impeditivo o estintivo successivo alla formazione del titolo azionato da parte opposta, costituito dalla scrittura privata 31 maggio 2007, che il Tribunale di Rimini aveva erroneamente qualificato come accollo, da parte della odierna appellata, di debito del padre;
b- l'insussistenza del credito, in ragione della concordata sospensione dei pagamenti,
nel febbraio 2010, da dimostrare mediante prova testimoniale, formulata in primo grado e non ammessa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
c- l'assenza di titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'appello, Controparte_1
invocando anche il rigetto della richiesta di ammissione di prove orali, riproposta dalla appellante.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 30 luglio 2025.
4- L'appello di è senz'altro infondato. Parte_1
Devono essere rigettati il primo e il secondo motivo d'appello in quanto l'accordo del pag. 4/9 del 21 luglio 2004 azionata da . Il primo Giudice ha Controparte_1
correttamente ritenuto che l'accordo del 31 maggio 2007 non abbia modificato le pattuizioni di detta scrittura e che, a seguito della sottoscrizione della scrittura del 31
maggio 2007, la somma dovuta dalla debitrice a titolo di prezzo per la cessione delle quote della società “CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL” non sia variata.
Occorre premettere che, come si rileva al punto 3 della scrittura privata del 31 maggio
2007, (padre di ) si è riconosciuto Persona_1 Controparte_1
debitore di 85 rate da 978,00 euro ciascuna nei confronti del fratello (marito di Per_2
). Parte_1
In forza della previsione di cui al punto 4 del medesimo accordo, Controparte_1
si è sostituita al padre nell'obbligo di pagamento del debito riconosciuto al punto 3 e ha previsto, con il consenso di , di compensare la somma dovuta da Parte_3
con parte delle rate del prezzo della cessione delle quote della Persona_1
“CFA QUADRIFOGLIO 2 SRL”, di cui alla scrittura del 21 luglio 2004, al pagamento delle quali risultava obbligata . Quanto appena esposto Parte_1
trova conferma nella statuizione di cui al punto 5, ove è stato stabilito che
[...]
è tenuta a corrispondere la minor somma mensile di 3.122,00 euro, Parte_1
posto che è stata prevista la compensazione della rata spettante a Parte_3
(978,00 euro) con parte di quanto mensilmente dovuto dall'odierna appellante (4.100,00
euro) a . Controparte_1
La censura relativa alla errata qualificazione dell'assunzione, da parte di CP_1
, del debito del padre, quale accollo, appare, pertanto, priva di fondamento.
[...]
Come si ricava dall'esame dei punti 3 e 4 della scrittura privata del 31 maggio 2007,
pag. 5/9 sussistono, invero, tutti i requisiti dell'istituto delineato dall'art. 1273 C.C.: nel caso di specie il debitore e un terzo - rispettivamente e Persona_1 CP_1
- hanno convenuto che quest'ultima assumesse il debito del primo e il
[...]
creditore ha aderito alla compensazione volontaria della somma di Parte_3
978,00 Euro mensili con il maggior credito di nei confronti Controparte_1
della propria moglie . Parte_1
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente escluso il carattere novativo dell'accordo del 31 maggio 2007.
Nel caso di specie non è stato mutato il titolo e l'oggetto dell'originario rapporto e non è
stata posta in essere una nuova obbligazione incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria: al contrario, la scrittura sottoscritta il 31 maggio 2007 ha richiamato, nelle premesse, il primo accordo concluso tra le parti e, incidendo sul precedente rapporto, si è limitata a rideterminare la somma dovuta mensilmente dalla
Pt_1
L'art. 1363 c.c. impone, del resto, l'interpretazione del contratto secondo un criterio logico sistematico, dovendo desumersi la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole.
Va rilevato, inoltre, che gli atti e scritture, con cui sono state regolate le reciproche pendenze nelle vicende che hanno coinvolto le società riferibili ai fratelli Parte_3
e , non hanno assorbito il contenuto della scrittura privata del
[...] Persona_1
21 luglio 2004 per quanto concerne i rapporti tra e Parte_1
, i quali sono stati esclusivamente rimodulati come sopra esposto. Controparte_1
pag. 6/9 Non può essere accolta la richiesta di prova testimoniale formulata da parte appellante,
dapprima con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e poi riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, al fine di dimostrare che i pagamenti tra le parti erano stati concordemente sospesi nel febbraio
2010, poiché i capitoli, così come formulati dalla difesa dell'appellante, non possono essere ammessi in quanto il capitolo n. 1) è irrilevante vertendo su una circostanza che esula dall'oggetto specifico del presente giudizio di appello;
il capitolo n. 2) è formulato in termini generici, in assenza di puntuali indicazioni in ordine alle specifiche circostanze di tempo (si fa generico riferimento al febbraio 2010) e di luogo nelle quali sarebbe stata concordata la sospensione del pagamento rateale di € 3.122,00 mensili di cui alla scrittura del 31.5.07.
Si osserva che l'appellante, tenuto conto delle complessive circostanze articolate,
sembrerebbe adombrare l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti
(successiva alla scrittura del 31 maggio 2007), che, secondo quanto affermato da
, avrebbe inciso sul loro rapporto. Ebbene, ai sensi dell'art. Parte_1
1967 c.c., l'eventuale transazione intervenuta tra le parti avrebbe dovuto essere provata per iscritto.
5-Infine, anche il terzo motivo di appello è privo di fondamento, in quanto la scrittura privata autenticata del 21 luglio 2004 - posta in esecuzione successivamente al
01.03.2006 - costituisce un valido titolo esecutivo stragiudiziale. In materia di esecuzione forzata, le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo
2006 - data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d. l. n. 35
del 2005 - hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a pag. 7/9 tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate ( Cass. Civ. Sez. III Sentenza n. 5823 del
28/02/2019).
6- L'appello di merita, pertanto, di essere rigettato. Parte_1
7- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, può essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 Euro) e alla modesta difficoltà delle questioni affrontate, nella misura minima,ex DM 147/2022, di 4.997,00 Euro (1.489,00
Euro per la fase di studio;
956,00 Euro per la fase introduttiva e 2.552,00 Euro per la fase decisionale).
L'istanza di condanna della appellante ex art. 96 c. p. c., formulata dall'appellata, va rigettata perché l'infondatezza dell'appello, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la mala fede o la colpa grave necessarie per qualificare l'impugnazione come temeraria.
Il mancato accoglimento della suddetta domanda non rileva ai fini del regolamento delle spese di lite: invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ha natura accessoria rispetto alla domanda principale di merito (il rigetto della domanda ex art. 96 c. p. c., a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale proposta dalla medesima parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c. p. c., sicché non può essere disposta la compensazione delle spese del giudizio vedi Cass. Sez. III
333/2023).
pag. 8/9 8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, previsto per l'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in 4.997,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 21
ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OSrio EL RO SE De OS
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31 maggio 2007 non costituisce un fatto estintivo del credito di cui alla scrittura privata