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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/08/2025, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28346 R.G. dell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Domenico Carozza e Sergio Carozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Centro Direzione ISOLA F10
- ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante - Amministratore Unico, con sede legale Controparte_2 in Quarto (NA) alla Via Viticella 70.
- resistente contumace OGGETTO: risoluzione transazione -spettanze
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro la
“ , chiedendo di accertare e dichiarare: la risoluzione del contratto di CP_3 conciliazione del 21/03/2024 per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva espressa;
in via subordinata, la risoluzione del contratto di transazione del 21/03/2024, per grave inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'articolo 1453 c.c.; in via ancora subordinata, la nullità, l'annullamento e l'inefficacia della conciliazione del 21/03/2024;- accertare e dichiarare che tra lui e la è CP_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05/06/2023 al 04/01/2024 con inquadramento al I livello Ccnl imprese edili nonché il diritto al credito di euro 2.097,84 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023,al credito di euro 334,00 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2024; al credito di euro 1.099,16 a titolo di trattamento di fine rapporto;
al credito di euro 844,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
in subordine, al credito di euro 844,00 a titolo di omessi pagamenti per ferie e tredicesima mensilità. In via subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere che l'accordo transattivo sottoscritto mantenga efficacia vincolante tra le parti, ha chiesto di: accertare e dichiarare di essere creditore di un importo netto pari a euro 700,00 nei confronti di Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c., spese vinte da CP_3 distrarsi.
A fondamento della sua pretesa ha dedotto:
1 - di aver lavorato per la con contratto di lavoro full time a tempo CP_3 indeterminato con decorrenza dal 05/06/2023 al 04/01/2024 inquadrato come operaio del livello 1 Ccnl per le imprese edili;
- di essersi dimesso per giusta causa in data 04/01/2024;
- di aver lavorato in diversi cantieri edili specificando i lavori svolti;
- di aver svolto le mansioni descritte in dettaglio;
- di essere creditore delle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché dei ratei di tredicesima e del TFR per l'importo di euro 1.099,16, e di euro 844,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
- di non aver percepito nulla a titolo di ferie e di tredicesima mensilità;
- di aver sottoscritto in data 21/03/2024 un verbale di conciliazione, senza tuttavia ricevere il pagamento dell'ultima rata, pari a euro 700,00 (settecento/00), entro il termine stabilito con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa ovvero della risoluzione per grave inadempimento. Ha dedotto che l'inadempimento integra una causa di annullabilità postochè il consenso di esso istante al momento della stipula della conciliazione era viziato per errore e/o dolo e comunque lo stesso inadempimento integra causa di inefficacia della conciliazione.
Nella contumacia della resistente, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto appresso.. E' documentato che tra le parti é intercorsa una conciliazione in cui si è così concordato “ L'amministratore unico il Sig. riconosce CP_2 Controparte_2 al Sig. , la somma di € 2100,00 (duemilacento,00) in tre rate così Parte_1 corrisposti: € 700,00 entro e non oltre il 30 Marzo 2024, € 700,00 entro e non oltre il 15 Aprile 2024, € 700,00 entro e non oltre il 30 Aprile 2024, per un totale di € 2100,00 (duemilacento,00), a titolo del TFR, per tredicesima mensilità, permessi ROL maturati e non goduti e eventuali differenze livellli biennali, eventuali bonus conciliativo. A fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo, di ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, ri-conducibile e/o ricollegabile al rapporto di lavoro dipendente, ed alla sua cessazione. Si ricorda che il mancato pagamento di una sola rata comporterà l'annullamento del suddetto ver-bale.
………..Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo accordo, non avranno null'altro da pretendere e domandare l'una all'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa, relativa ed inerente al rapporto di lavoro.
La transazione in discorso non è novativa ,poiché nulla si ricava in tal senso dall'esame complessivo dell'atto e nessun cenno è fatto all'eventuale estinzione del pregresso rapporto contrattuale Secondo Cassazione civile sez. III, 08/01/2024, n.645: In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto
2 originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. Nella specie le parti hanno così concordato:” L'amministratore unico il Sig. AR riconosce al Sig. , la somma di € Controparte_2 Parte_1
2100,00 (duemilacento,00) in tre rate così corrisposti: € 700,00 entro e non oltre il 30 Marzo 2024, € 700,00 entro e non oltre il 15 Aprile 2024, € 700,00 entro e non oltre il 30 Aprile 2024, per un totale di € 2100,00 (duemilacento,00), a titolo del TFR, per tredicesima mensilità, permessi ROL maturati e non goduti e eventuali differenze livellli biennali, eventuali bonus conci-liativo. A fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo, di ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, ri-conducibile e/o ricollegabile al rapporto di lavoro dipendente, ed alla sua cessazione. Si ricorda che il mancato pagamento di una sola rata comporterà l'annullamento del suddetto ver-bale.
……Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo accordo, non avranno null'altro da pretendere e domandare l'una all'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa, relativa ed inerente al rapporto di lavoro. L'attore ha dedotto di aver ricevuto il pagamento delle prime due rate ma non della terza. Tale inadempimento, a termini dell'accordo, comporta l'annullamento dello stesso. Tale previsione può essere considerata una clausola risolutiva espressa poiché l'effetto dell'annullamento ( inteso come scioglimento/risoluzione del vincolo contrattuale) è collegata ad un ben individuato inadempimento (il mancato pagamento di una singola rata) . La chiarezza della volontà negoziale conduce dunque a dichiarare risolta la transazione. Ed infatti , l'art. 1456 cc. indica che: "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Come sopra anticipato, tale eliminazione degli effetti giuridici della transazione fa rivivere le originarie pattuizioni.
Può dirsi accertato , per tabulas, il credito del ricorrente come risultante dalle buste paga , dall'estratto contributivo, dal Mod. C2 storico, dall'estratto cassa edile . Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori previsti dall'art. 2697 c.c., è compito del lavoratore, il quale agisca in giudizio per il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali
3 chiede riconoscimento, ovvero, anzitutto, la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto alla base del credito azionato, in quanto presupposto logico- giuridico indefettibile dei relativi diritti retributivi. Ed è chiaro che laddove, come nel caso di specie, ci si dolga esclusivamente dell'omesso pagamento degli importi relativi a una o più mensilità e dei trattamenti accessori nell'ambito di un rapporto di lavoro regolare, il predetto onere potrà ritenersi adempiuto mediante la mera allegazione del contratto di lavoro. Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto previdenziale (doc. 10), del verbale di conciliazione (doc. 4) delle buste CP_4 paga (doc. 6/7), dell'attestato della Cassa Edile (doc.8), del modello C2 storico (doc.9). Egli ha, pertanto, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta. A tal proposito, va ricordato che nell'azione di adempimento, quale quella in esame, «il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto» (cfr. Cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Ne consegue il pieno diritto del lavoratore a ricevere la paga commisurata all'effettiva quantità e qualità della prestazione resa, in relazione alla durata del rapporto e alle "tariffe" proprie di quell'orario e livello (secondo il pacifico CCnl di comparto) dovendosi appena soggiungere come parte convenuta, nell'optare per la contumacia, oltre a non dimostrare una diversa configurazione del rapporto o delle sue condizioni retributive, neppure abbia smentito la documentazione attorea, la quale si ha per tacitamente riconosciuta secondo il meccanismo ex art. 215 c.p.c. (con conseguente utilizzabilità probatoria ed opponibilità alla parte datrice, ai fini corrispettivi dedotti in lite). Venendo, inoltre, in rilievo nel caso di specie, un omesso pagamento del dovuto, è noto come le spettanze retributive, ove non tempestivamente saldate alle scadenze, debbano essere accertate al lordo delle ritenute erariali;
dunque, secondo le competenze lorde registrate in busta, per le causali in questione (cfr. Cass. Civ. n. 6337/2003; conf. 9198/2000, 6759/1996). Il credito del lavoratore risulta provato dalle buste paga e dal verbale di conciliazione. Con riferimento agli accantonamenti la SC ha osservato che “tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori) e discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 3 Corte di Cassazione), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di
4 lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006); dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa per il fatto che l'obbligazione della Cassa non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012). Non risultando il pagamento diretto in favore del lavoratore per ferie, festività e gratifiche natalizie le somme qui rivendicate e dichiarate ma non versate alla Cassa sono dovute al ricorrente. Può dirsi , pertanto accertato il seguente credito complessivo di € 4.375,00, così articolato:
• euro 884,00, a titolo di accantonamenti presso la Cassa Edile (cfr. 8 estratto cassa edile);
• euro 2.097,24, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2023 (cfr. busta paga dicembre 2023);
• euro 334,00, a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2024 (come da estratto conto ); CP_4
• euro 1.099,16, a titolo di T.F.R. (cfr. busta paga gennaio 2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta (cfr. buste paga estratto conto Cassa).
In virtù della conciliazione oramai risolta è stata però corrisposta la somma di euro 1.400,00, che non trovando più titolo nella transazione, va decurtata dal credito rivendicato dal ricorrente (€ 4.375,00 - € 1.400) al quale va versata la differenza pari ad € 2.975. Su tali somme sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. Non possono essere, invece, riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4^ co. cc richiesti esplicitamente con la domanda. L'art. 1284 c.c., in tema di “saggio degli interessi”, al IV comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La disposizione, introdotta dal legislatore nel 2014 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, ha come ratio quella di scoraggiare le condotte meramente dilatorie mediante un meccanismo sanzionatorio, secondo cui il debitore, una volta assunto uno specifico impegno convenzionale, intenda sottrarsi ai propri obblighi, per giovarsi indebitamente del passare del tempo, attesa l'esiguità del tasso degli interessi legali.
5 Tuttavia, trattandosi di crediti di lavoro, opera per essi ex lege il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi previsto dall'art. 429 comma 3° c.p.c., che costituisce una tecnica liquidatoria della prestazione retributiva corrisposta in ritardo ed integra un regime speciale. Il maggior saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. può essere rivendicato solo sul presupposto – da provarsi in concreto – che il minor saggio di cui al comma 1° è insufficiente, unitamente alla rivalutazione monetaria, a ricostituire il “valore” della retribuzione non corrisposta (cfr. Cass. S.U. n. 38/2001). Nella specie tale prova della mancata ricostituzione del valore della retribuzione non è stata neanche allegata. Per altro verso, se per i crediti di lavoro è dettata una disciplina per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c., le innovazioni legislative non appaiono tout court applicabili stante il rischio che alla tutela dei crediti retributivi da lavoro privato cui è assegnata ex art. 429 3^ comma anche una funzione di remora (S.U. Cassazione, sent. n. 38/2001), poiché codifica il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato, con aggravio per il datore di lavoro rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, aggiungere a tale tutela anche quella dei super-interessi previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., porterebbe ad una irrazionale misura stante la sproporzione tra gli interessi da tutelare e il loro ristoro. La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati. Le spese di lite, pur liquidate secondo soccombenza (ex dm 55/14 e smi, pertinente scaglione per cause di lavoro in base al petitum) seguono valori tabellari minimi (al netto di oneri per istruttoria, mancata) stante la particolare compattezza del giudizio, la semplicità e snellezza dei temi dedotti (di squisito taglio documentale) privi di aggravi difensivi e la esclusione della fase decisoria che è mancata per la trattazione cartolare.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di conciliazione del 21/03/2024;
- accoglie il ricorso per quanto di ragione ed, accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui in motivazione, dichiara dovuto quale credito di lavoro del ricorrente l'importo di € 4.375,00;
- condanna la società resistente a pagare al ricorrente € 2.975,00, maggiorato di interessi e rivalutazione anno per anno dalla maturazione dei singoli crediti al saldo,
- condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente da quantificarsi in € 1100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse ai procuratori antistatari. Si comunichi. Napoli, lì 7 agosto 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Alessandra Santulli
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Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28346 R.G. dell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Domenico Carozza e Sergio Carozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Centro Direzione ISOLA F10
- ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante - Amministratore Unico, con sede legale Controparte_2 in Quarto (NA) alla Via Viticella 70.
- resistente contumace OGGETTO: risoluzione transazione -spettanze
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro la
“ , chiedendo di accertare e dichiarare: la risoluzione del contratto di CP_3 conciliazione del 21/03/2024 per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva espressa;
in via subordinata, la risoluzione del contratto di transazione del 21/03/2024, per grave inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'articolo 1453 c.c.; in via ancora subordinata, la nullità, l'annullamento e l'inefficacia della conciliazione del 21/03/2024;- accertare e dichiarare che tra lui e la è CP_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05/06/2023 al 04/01/2024 con inquadramento al I livello Ccnl imprese edili nonché il diritto al credito di euro 2.097,84 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023,al credito di euro 334,00 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2024; al credito di euro 1.099,16 a titolo di trattamento di fine rapporto;
al credito di euro 844,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
in subordine, al credito di euro 844,00 a titolo di omessi pagamenti per ferie e tredicesima mensilità. In via subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere che l'accordo transattivo sottoscritto mantenga efficacia vincolante tra le parti, ha chiesto di: accertare e dichiarare di essere creditore di un importo netto pari a euro 700,00 nei confronti di Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c., spese vinte da CP_3 distrarsi.
A fondamento della sua pretesa ha dedotto:
1 - di aver lavorato per la con contratto di lavoro full time a tempo CP_3 indeterminato con decorrenza dal 05/06/2023 al 04/01/2024 inquadrato come operaio del livello 1 Ccnl per le imprese edili;
- di essersi dimesso per giusta causa in data 04/01/2024;
- di aver lavorato in diversi cantieri edili specificando i lavori svolti;
- di aver svolto le mansioni descritte in dettaglio;
- di essere creditore delle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché dei ratei di tredicesima e del TFR per l'importo di euro 1.099,16, e di euro 844,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
- di non aver percepito nulla a titolo di ferie e di tredicesima mensilità;
- di aver sottoscritto in data 21/03/2024 un verbale di conciliazione, senza tuttavia ricevere il pagamento dell'ultima rata, pari a euro 700,00 (settecento/00), entro il termine stabilito con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa ovvero della risoluzione per grave inadempimento. Ha dedotto che l'inadempimento integra una causa di annullabilità postochè il consenso di esso istante al momento della stipula della conciliazione era viziato per errore e/o dolo e comunque lo stesso inadempimento integra causa di inefficacia della conciliazione.
Nella contumacia della resistente, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto appresso.. E' documentato che tra le parti é intercorsa una conciliazione in cui si è così concordato “ L'amministratore unico il Sig. riconosce CP_2 Controparte_2 al Sig. , la somma di € 2100,00 (duemilacento,00) in tre rate così Parte_1 corrisposti: € 700,00 entro e non oltre il 30 Marzo 2024, € 700,00 entro e non oltre il 15 Aprile 2024, € 700,00 entro e non oltre il 30 Aprile 2024, per un totale di € 2100,00 (duemilacento,00), a titolo del TFR, per tredicesima mensilità, permessi ROL maturati e non goduti e eventuali differenze livellli biennali, eventuali bonus conciliativo. A fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo, di ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, ri-conducibile e/o ricollegabile al rapporto di lavoro dipendente, ed alla sua cessazione. Si ricorda che il mancato pagamento di una sola rata comporterà l'annullamento del suddetto ver-bale.
………..Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo accordo, non avranno null'altro da pretendere e domandare l'una all'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa, relativa ed inerente al rapporto di lavoro.
La transazione in discorso non è novativa ,poiché nulla si ricava in tal senso dall'esame complessivo dell'atto e nessun cenno è fatto all'eventuale estinzione del pregresso rapporto contrattuale Secondo Cassazione civile sez. III, 08/01/2024, n.645: In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto
2 originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. Nella specie le parti hanno così concordato:” L'amministratore unico il Sig. AR riconosce al Sig. , la somma di € Controparte_2 Parte_1
2100,00 (duemilacento,00) in tre rate così corrisposti: € 700,00 entro e non oltre il 30 Marzo 2024, € 700,00 entro e non oltre il 15 Aprile 2024, € 700,00 entro e non oltre il 30 Aprile 2024, per un totale di € 2100,00 (duemilacento,00), a titolo del TFR, per tredicesima mensilità, permessi ROL maturati e non goduti e eventuali differenze livellli biennali, eventuali bonus conci-liativo. A fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo, di ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, ri-conducibile e/o ricollegabile al rapporto di lavoro dipendente, ed alla sua cessazione. Si ricorda che il mancato pagamento di una sola rata comporterà l'annullamento del suddetto ver-bale.
……Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti con questo accordo, non avranno null'altro da pretendere e domandare l'una all'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa, relativa ed inerente al rapporto di lavoro. L'attore ha dedotto di aver ricevuto il pagamento delle prime due rate ma non della terza. Tale inadempimento, a termini dell'accordo, comporta l'annullamento dello stesso. Tale previsione può essere considerata una clausola risolutiva espressa poiché l'effetto dell'annullamento ( inteso come scioglimento/risoluzione del vincolo contrattuale) è collegata ad un ben individuato inadempimento (il mancato pagamento di una singola rata) . La chiarezza della volontà negoziale conduce dunque a dichiarare risolta la transazione. Ed infatti , l'art. 1456 cc. indica che: "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Come sopra anticipato, tale eliminazione degli effetti giuridici della transazione fa rivivere le originarie pattuizioni.
Può dirsi accertato , per tabulas, il credito del ricorrente come risultante dalle buste paga , dall'estratto contributivo, dal Mod. C2 storico, dall'estratto cassa edile . Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori previsti dall'art. 2697 c.c., è compito del lavoratore, il quale agisca in giudizio per il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali
3 chiede riconoscimento, ovvero, anzitutto, la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto alla base del credito azionato, in quanto presupposto logico- giuridico indefettibile dei relativi diritti retributivi. Ed è chiaro che laddove, come nel caso di specie, ci si dolga esclusivamente dell'omesso pagamento degli importi relativi a una o più mensilità e dei trattamenti accessori nell'ambito di un rapporto di lavoro regolare, il predetto onere potrà ritenersi adempiuto mediante la mera allegazione del contratto di lavoro. Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio dell'estratto conto previdenziale (doc. 10), del verbale di conciliazione (doc. 4) delle buste CP_4 paga (doc. 6/7), dell'attestato della Cassa Edile (doc.8), del modello C2 storico (doc.9). Egli ha, pertanto, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta. A tal proposito, va ricordato che nell'azione di adempimento, quale quella in esame, «il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto» (cfr. Cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Ne consegue il pieno diritto del lavoratore a ricevere la paga commisurata all'effettiva quantità e qualità della prestazione resa, in relazione alla durata del rapporto e alle "tariffe" proprie di quell'orario e livello (secondo il pacifico CCnl di comparto) dovendosi appena soggiungere come parte convenuta, nell'optare per la contumacia, oltre a non dimostrare una diversa configurazione del rapporto o delle sue condizioni retributive, neppure abbia smentito la documentazione attorea, la quale si ha per tacitamente riconosciuta secondo il meccanismo ex art. 215 c.p.c. (con conseguente utilizzabilità probatoria ed opponibilità alla parte datrice, ai fini corrispettivi dedotti in lite). Venendo, inoltre, in rilievo nel caso di specie, un omesso pagamento del dovuto, è noto come le spettanze retributive, ove non tempestivamente saldate alle scadenze, debbano essere accertate al lordo delle ritenute erariali;
dunque, secondo le competenze lorde registrate in busta, per le causali in questione (cfr. Cass. Civ. n. 6337/2003; conf. 9198/2000, 6759/1996). Il credito del lavoratore risulta provato dalle buste paga e dal verbale di conciliazione. Con riferimento agli accantonamenti la SC ha osservato che “tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori) e discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 3 Corte di Cassazione), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di
4 lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006); dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa per il fatto che l'obbligazione della Cassa non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012). Non risultando il pagamento diretto in favore del lavoratore per ferie, festività e gratifiche natalizie le somme qui rivendicate e dichiarate ma non versate alla Cassa sono dovute al ricorrente. Può dirsi , pertanto accertato il seguente credito complessivo di € 4.375,00, così articolato:
• euro 884,00, a titolo di accantonamenti presso la Cassa Edile (cfr. 8 estratto cassa edile);
• euro 2.097,24, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2023 (cfr. busta paga dicembre 2023);
• euro 334,00, a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2024 (come da estratto conto ); CP_4
• euro 1.099,16, a titolo di T.F.R. (cfr. busta paga gennaio 2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta (cfr. buste paga estratto conto Cassa).
In virtù della conciliazione oramai risolta è stata però corrisposta la somma di euro 1.400,00, che non trovando più titolo nella transazione, va decurtata dal credito rivendicato dal ricorrente (€ 4.375,00 - € 1.400) al quale va versata la differenza pari ad € 2.975. Su tali somme sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. Non possono essere, invece, riconosciuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, 4^ co. cc richiesti esplicitamente con la domanda. L'art. 1284 c.c., in tema di “saggio degli interessi”, al IV comma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La disposizione, introdotta dal legislatore nel 2014 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, ha come ratio quella di scoraggiare le condotte meramente dilatorie mediante un meccanismo sanzionatorio, secondo cui il debitore, una volta assunto uno specifico impegno convenzionale, intenda sottrarsi ai propri obblighi, per giovarsi indebitamente del passare del tempo, attesa l'esiguità del tasso degli interessi legali.
5 Tuttavia, trattandosi di crediti di lavoro, opera per essi ex lege il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi previsto dall'art. 429 comma 3° c.p.c., che costituisce una tecnica liquidatoria della prestazione retributiva corrisposta in ritardo ed integra un regime speciale. Il maggior saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. può essere rivendicato solo sul presupposto – da provarsi in concreto – che il minor saggio di cui al comma 1° è insufficiente, unitamente alla rivalutazione monetaria, a ricostituire il “valore” della retribuzione non corrisposta (cfr. Cass. S.U. n. 38/2001). Nella specie tale prova della mancata ricostituzione del valore della retribuzione non è stata neanche allegata. Per altro verso, se per i crediti di lavoro è dettata una disciplina per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c., le innovazioni legislative non appaiono tout court applicabili stante il rischio che alla tutela dei crediti retributivi da lavoro privato cui è assegnata ex art. 429 3^ comma anche una funzione di remora (S.U. Cassazione, sent. n. 38/2001), poiché codifica il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato, con aggravio per il datore di lavoro rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, aggiungere a tale tutela anche quella dei super-interessi previsti dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., porterebbe ad una irrazionale misura stante la sproporzione tra gli interessi da tutelare e il loro ristoro. La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati. Le spese di lite, pur liquidate secondo soccombenza (ex dm 55/14 e smi, pertinente scaglione per cause di lavoro in base al petitum) seguono valori tabellari minimi (al netto di oneri per istruttoria, mancata) stante la particolare compattezza del giudizio, la semplicità e snellezza dei temi dedotti (di squisito taglio documentale) privi di aggravi difensivi e la esclusione della fase decisoria che è mancata per la trattazione cartolare.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di conciliazione del 21/03/2024;
- accoglie il ricorso per quanto di ragione ed, accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui in motivazione, dichiara dovuto quale credito di lavoro del ricorrente l'importo di € 4.375,00;
- condanna la società resistente a pagare al ricorrente € 2.975,00, maggiorato di interessi e rivalutazione anno per anno dalla maturazione dei singoli crediti al saldo,
- condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente da quantificarsi in € 1100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse ai procuratori antistatari. Si comunichi. Napoli, lì 7 agosto 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Alessandra Santulli
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