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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2794/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentato congiuntamente da
e Parte_1 CP_1
entrambi con l'avv. MARIA CRISTINA GIGLIO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 17/07/2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 77, P. 1, Anno 2018 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
13/11/2024, siano conformi alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “- autorizzare i ricorrenti a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione; - la “casa coniugale” rimane assegnata al marito , dandosi atto i coniugi di aver già diviso tra di loro gli arredi e i Parte_1
beni mobili;
- quanto depositato sui conti correnti personali rimane di proprietà di ciascuna delle parti, dando atto i ricorrenti di avere già diviso consensualmente tra di loro quanto depositato sui conti correnti cointestati;
- che beni immobili e mobili registrati continueranno a rimanere di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari;
- la IG.ra lascerà la casa coniugale entro il CP_1
mese di luglio del corrente anno;
- la IG.ra dichiara di essere economicamente CP_1
indipendente e di nulla pretendere a titolo di mantenimento da parte del IG. ; - il IG. Parte_1
dichiara di essere economicamente indipendente e di nulla pretendere a titolo di Parte_1
mantenimento da parte della IG.ra ; - i coniugi si danno reciprocamente il nulla osta CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni documento valido per l'espatrio”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentato congiuntamente da
e Parte_1 CP_1
entrambi con l'avv. MARIA CRISTINA GIGLIO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 17/07/2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 77, P. 1, Anno 2018 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
13/11/2024, siano conformi alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “- autorizzare i ricorrenti a vivere separati di tetto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione; - la “casa coniugale” rimane assegnata al marito , dandosi atto i coniugi di aver già diviso tra di loro gli arredi e i Parte_1
beni mobili;
- quanto depositato sui conti correnti personali rimane di proprietà di ciascuna delle parti, dando atto i ricorrenti di avere già diviso consensualmente tra di loro quanto depositato sui conti correnti cointestati;
- che beni immobili e mobili registrati continueranno a rimanere di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari;
- la IG.ra lascerà la casa coniugale entro il CP_1
mese di luglio del corrente anno;
- la IG.ra dichiara di essere economicamente CP_1
indipendente e di nulla pretendere a titolo di mantenimento da parte del IG. ; - il IG. Parte_1
dichiara di essere economicamente indipendente e di nulla pretendere a titolo di Parte_1
mantenimento da parte della IG.ra ; - i coniugi si danno reciprocamente il nulla osta CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni documento valido per l'espatrio”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison