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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione civile
Il giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al numero 16496 R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pero, del foro di Napoli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forio (Na) Via Prov. Panza nr 51,
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Castaldo del Foro di Controparte_1
Napoli, elettivamente domiciliatoto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via G. Verdi, n.
18, giusta procura rilasciata su foglio separato;
RESISTENTE
nonché
ia E.A. Mario n. 9, in persona del suo Controparte_2
amministratore p.t.;
e CP_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/2/2020, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/11, il decreto Parte_1
di liquidazione del compenso al CTU, adottato dal Tribunale di Napoli in data 22/06/2024, nell'ambito della procedura R.G. n. 6948/2023.
In particolare, con il provvedimento impugnato, il Tribunale liquidava al CTU architetto
[...]
, la somma di euro 6.000,00 per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in CP_1
materia di infiltrazioni.
A fondamento della proposta impugnazione, la ricorrente ha contestato il quantum dell'importo liquidato.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che l'opposizione sia stata tempestivamente proposta, poiché il ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. veniva depositato in data 24/07/2024 e la comunicazione del decreto impugnato è del 24/6/2024.
In proposito, invero, giova premettere che, poiché il sopra richiamato articolo 15 del D. Lgs.
150/11, che, allo stato, disciplina il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, nulla dispone circa il termine per la proposizione dell'istanza, occorre fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliare del magistrato (la quale, va detto per inciso, anteriormente all'introduzione del D. Lgs. 150/11 che l'ha assoggettata al rito sommario di cognizione, era regolata dall'art. 170 del d.p.r. n. 115/02) si propone nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto di pagamento da parte del cancelliere (cfr. Corte Costituzionale, n.
106/2016), secondo il quale “L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario”.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha poi disposto che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 6948/2023, in cui veniva espletata la CTU dell'architetto , il Controparte_1 Parte_2
, agiva per l'accertamento delle cause del fenomeno infiltrativo nel piano
[...] cantinato dell'edificio condominiale, al fine di individuare i lavori per eliminare le cause e quantificare i danni verificatisi nel piano cantinato.
Occorre evidenziare che nel predetto giudizio, veniva espletata una prima consulenza tecnica dall'architetto , diretta a descrivere con documentazione fotografica e grafica i Controparte_1
locali interessati dalle infiltrazioni.
Per tale consulenza, il CTU veniva liquidato dal giudice con decreto del 07/02/2024, ai sensi dell'art 1 e 11 del D.M. 30/05/2002, per un importo pari ad euro 1.760,00.
Nel corso del giudizio, ritenuta la complessità dell'istruttoria, veniva nuovamente incaricato l'architetto , di procedere ad un'ulteriore consulenza al fine di accertare le Controparte_1
cause del fenomeno infiltrativo, individuare i lavori da svolgere, nonché le operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi. All'esito di tale ultima consulenza, il CTU veniva liquidato dal giudice con decreto del 22/06/2024, oggetto della presente impugnazione, con una somma pari ad euro 6.000,00.
Nel caso di specie, non risultano condivisibili i criteri adottati dal CTU architetto CP_1
e dal primo giudice in sede di liquidazione del compenso, con decreto del 22/06/2024.
[...]
Appare opportuno, in primo luogo, effettuare una rideterminazione del numero di vacazioni liquidate dal giudice, in quanto il calcolo degli onorari col metodo delle vacazioni è applicabile solo per quelle attività non previste nelle tabelle di cui al D.M. 30 maggio del 2002. Non a caso l'art. 4 della legge 319/1980 dispone espressamente che :“per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato
e vengono determinati in base alle vacazioni” . Ed altresì l'art. 1 del DM 30 maggio 2002 dispone che :” Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.”.
Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta, si ritiene di ridurre le vacazioni a n. 30 e di conseguenza liquidare l'importo delle stesse in euro 251,03.
In secondo luogo, occorre precisare che l'attività svolta dal CTU nella relazione oggetto del decreto impugnato, rispondeva al quesito posto dal giudice afferente all'accertamento delle cause del fenomeno infiltrativo ed alle opere necessarie per il ripristino, attività questa rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 11 del D.M 30 maggio del 2002.
Devono, pertanto, ritenersi non applicabili i criteri indicati dall'art. 12 del D.M. citato, già applicati nel primo decreto di liquidazione.
A tal proposito secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass.4735/2020; Cass. n
8298/1997; Cass n. 1035/2000) “ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico secondo le previsioni della legge n. 319 del 1980 e delle tabelle approvate con DPR n. 820 del
1983, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento.”
Appare opportuno, dunque, espungere dal calcolo dei compensi del consulente la somma relativa all'applicazione dei criteri di cui all'art. 12, ovvero euro 970,00.
Deve, infine, ritenersi congruo, riguardo all'attività svolta, liquidare il compenso del CTU in base ai criteri di cui all'art. 12 secondo i valori medi, per una somma pari ad euro 3.495,31.
Alla luce delle svolte considerazioni, in accoglimento dell'opposizione ed a parziale modifica dell'impugnato decreto, il compenso allo stesso dovuto deve essere quantificato nel minore importo di euro 3.746,34, oltre accessori come per legge.
L'accoglimento del ricorso determina che le spese processuali del presente procedimento vadano regolate secondo il principio della soccombenza.
La liquidazione delle stesse viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, del limitato numero delle questioni trattate, della natura essenzialmente documentale del procedimento e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione che può avere ad oggetto solo doglianze relative al quantum.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'opponente ed i convenuti rimasti contumaci.
Tanto premesso, il giudice monocratico, visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c.:
P.Q.M.
in accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto impugnato, liquida il compenso spettante al dott. in euro 3.746,34 per Controparte_1
compenso, oltre iva e cassa, come per legge;
condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 1500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 21/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello