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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 5269/2024, promosso con ricorso depositato in data 9.11.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.9.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_1
2) porsi a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento della moglie della Controparte_1
somma di € 500,00 mensili, o quella diversa che risulterà di giustizia, rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2024, adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Parte_1
una pronuncia di separazione giudiziale dal marito con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile in data 17.12.2011 a Treviso.
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, la SI dava atto che, a seguito della separazione di fatto, si era trasferita a vivere Pt_1
presso una nipote del marito, il quale era invece rimasto a vivere presso la casa familiare condotta in locazione.
In ragione del suo stato di disoccupazione, risalente all'epoca della convivenza matrimoniale (nel corso della quale si era dedicata alla cura della casa e delle figlie di primo letto del signor , e delle sue CP_1
precarie condizioni di salute, chiedeva la pronuncia della separazione personale con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Con decreto dell'11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente e la ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 20.2.2025, compariva la sola ricorrente ed il Giudice dichiarava la contumacia del signor In tale sede, il G.R. procedeva CP_1
all'ascolto della ricorrente.
All'esito, il Giudice relatore assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. riconoscendo in favore della SI – a far data dalla domanda – un assegno di Pt_1
mantenimento nella misura di € 350,00 mensili.
Inoltre, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente disponendo, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi del resistente nonché del suo cedolino pensionistico.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava termini per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
All'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Sulla domanda di separazione
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
2) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente
La SI ha richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento a Pt_1
carico del marito.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia
3 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, a ben vedere, sussiste un divario economico tra i coniugi.
Il signor – dopo aver svolto con regolarità attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale CP_1
con redditi netti pari ad oltre € 20.000,00 (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni precedenti la pensione) – gode ora di un trattamento pensionistico nella misura di € 1.171,04 mensili.
La SI , al contrario, non ha redditi propri e non svolge attività lavorativa, e ciò anche in Pt_1
costanza di matrimonio, per scelta condivisa col coniuge. Infatti, la ricorrente si è dedicata alla cura della casa e all'accudimento delle figlie del signor nate da un precedente matrimonio, con cui ella CP_1
ha conservato un buon rapporto anche dopo la separazione di fatto dal marito.
E' dunque evidente che, nel corso della vita matrimoniale, l'intero nucleo familiare – ivi compresa la SI – si sostentasse con i redditi da lavoro del signor Pt_1 CP_1
Occorre però tenere in considerazione il fatto che, attualmente, la SI è ospite di una nipote Pt_1
del signor e, a quanto consta, non sostiene oneri abitativi. Al contrario, il signor – con la CP_1 CP_1
pensione che percepisce – deve pagare il canone dell'immobile in affitto.
4 Tali elementi, e i redditi effettivi che il signor ora percepisce (appresi solo a seguito CP_1
dell'esibizione, da parte dell'INPS, del suo cedolino pensionistico), portano questo Collegio a ritenere adeguato l'importo di € 280,00 a titolo di assegno di mantenimento per la SI , con Pt_1
decorrenza dalla data della domanda.
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si specifica che, per la determinazione del valore della controversia, è stato applicato il criterio relativo alle cause alimentari ex art. 13 cod. proc. civ., valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.6.1960, e , nato a [...] il [...], coniugatisi a Treviso il 17.12.2011, atto Controparte_1
iscritto al n. 98, p. I, anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso;
2) con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , a titolo di assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 280,00, da Parte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.270,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
5 Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 5269/2024, promosso con ricorso depositato in data 9.11.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.9.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_1
2) porsi a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento della moglie della Controparte_1
somma di € 500,00 mensili, o quella diversa che risulterà di giustizia, rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2024, adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Parte_1
una pronuncia di separazione giudiziale dal marito con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile in data 17.12.2011 a Treviso.
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, la SI dava atto che, a seguito della separazione di fatto, si era trasferita a vivere Pt_1
presso una nipote del marito, il quale era invece rimasto a vivere presso la casa familiare condotta in locazione.
In ragione del suo stato di disoccupazione, risalente all'epoca della convivenza matrimoniale (nel corso della quale si era dedicata alla cura della casa e delle figlie di primo letto del signor , e delle sue CP_1
precarie condizioni di salute, chiedeva la pronuncia della separazione personale con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Con decreto dell'11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente e la ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 20.2.2025, compariva la sola ricorrente ed il Giudice dichiarava la contumacia del signor In tale sede, il G.R. procedeva CP_1
all'ascolto della ricorrente.
All'esito, il Giudice relatore assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. riconoscendo in favore della SI – a far data dalla domanda – un assegno di Pt_1
mantenimento nella misura di € 350,00 mensili.
Inoltre, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente disponendo, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi del resistente nonché del suo cedolino pensionistico.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava termini per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
All'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Sulla domanda di separazione
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
2) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente
La SI ha richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento a Pt_1
carico del marito.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia
3 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, a ben vedere, sussiste un divario economico tra i coniugi.
Il signor – dopo aver svolto con regolarità attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale CP_1
con redditi netti pari ad oltre € 20.000,00 (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni precedenti la pensione) – gode ora di un trattamento pensionistico nella misura di € 1.171,04 mensili.
La SI , al contrario, non ha redditi propri e non svolge attività lavorativa, e ciò anche in Pt_1
costanza di matrimonio, per scelta condivisa col coniuge. Infatti, la ricorrente si è dedicata alla cura della casa e all'accudimento delle figlie del signor nate da un precedente matrimonio, con cui ella CP_1
ha conservato un buon rapporto anche dopo la separazione di fatto dal marito.
E' dunque evidente che, nel corso della vita matrimoniale, l'intero nucleo familiare – ivi compresa la SI – si sostentasse con i redditi da lavoro del signor Pt_1 CP_1
Occorre però tenere in considerazione il fatto che, attualmente, la SI è ospite di una nipote Pt_1
del signor e, a quanto consta, non sostiene oneri abitativi. Al contrario, il signor – con la CP_1 CP_1
pensione che percepisce – deve pagare il canone dell'immobile in affitto.
4 Tali elementi, e i redditi effettivi che il signor ora percepisce (appresi solo a seguito CP_1
dell'esibizione, da parte dell'INPS, del suo cedolino pensionistico), portano questo Collegio a ritenere adeguato l'importo di € 280,00 a titolo di assegno di mantenimento per la SI , con Pt_1
decorrenza dalla data della domanda.
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si specifica che, per la determinazione del valore della controversia, è stato applicato il criterio relativo alle cause alimentari ex art. 13 cod. proc. civ., valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.6.1960, e , nato a [...] il [...], coniugatisi a Treviso il 17.12.2011, atto Controparte_1
iscritto al n. 98, p. I, anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso;
2) con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , a titolo di assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 280,00, da Parte_1
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.270,00 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
5 Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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