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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1172/2024 R.G. e vertente
fra
– (P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Matteo Restaino ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Sauro n. 52, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 15.04.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392
2024 0000127151000 di importo pari ad euro 10.976,61 e avverso l'avviso di addebito n. 392 2024 0000121992000 di importo pari ad euro 424,63, entrambi notificati a mezzo PEC in data 26.03.2024, e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, nel merito, di accertare e dichiarare la inesistenza giuridica degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza della CP_1
notificazione degli atti ad esse prodromici, come in parte motivata;
in subordine a quanto sopra, accertare e dichiarare la intervenuta decadenza dell' dal CP_1
diritto al recupero del credito de quo;
nel merito, di accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità degli avvisi di addebito opposti, come sopra CP_1
identificati ed allegati per sanatoria di eventuali errori, per tutte le ragioni di cui alla parte motivata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto nel merito, in via principale accertare e dichiarare la nullità in parte qua delle somme portate dagli avvisi di addebito impugnati ed epurarle – per le ragioni in CP_1
parte motivata – delle somme connesse ai periodi 02/2022, 03/2022, 04/2022 e
05.2022; in via subordinata, annullare l'avviso in parte qua, riducendo la pretesa contributiva e sanzionatoria de qua – ovvero – in via ulteriormente gradata ridurre le somme dovute a titolo di sanzioni per imputabilità nel ritardo dello sgravio degli “originari” avviso di addebito n. 39220220000153166000
(42.499,23 €) e avviso di addebito n. 39220220000153267000 da porre in capo esclusivamente ad e/o ritenere sussistente per le medesime ragioni CP_1
esimente/scriminante al fine di annullare le sanzioni e gli interessi;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di rigettare il ricorso con conseguente conferma degli AVA opposti e con ogni altra conseguente statuizione;
con vittoria di spese
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, preso atto del sopravvenuto sgravio e della rinuncia all'azione formalizzata
2 dalla parte ricorrente ed accettata dall' , in data 29 aprile 2025, verificato il CP_1
deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con lo sgravio dell'avviso di addebito n. 392 2024
0000127151000 e con la dichiarazione di rinuncia all'azione per l'avviso di addebito n. 392 2024 0000121992000 in ragione della esiguità dell'importo, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il
3 fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l' , CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, provveduto, nel corso del giudizio, a soddisfare le pretese dell'istante, è evidente che sussistano tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
In particolare, lo sgravio dell'avviso di addebito risulta avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso. Solo nelle more del giudizio, quindi, parte resistente ha provveduto all'annullamento in autotutela e, pertanto, tale determinazione, benché intervenuta prima dell'emettenda sentenza, è, comunque,
4 successiva all'instaurazione del presente giudizio (si veda provvedimento allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Non può, però, ignorarsi il comportamento tenuto dall' . Ed invero, CP_2
l'avvenuto sgravio non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota CP_1
determinata, tenuto conto delle fasi espletate, in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
–, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
depositato il 15.04.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 29 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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