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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13874/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IARIA DOMENICO, elettivamente domiciliata tramite PEC P.IVA_1
Email_1
ATTORE contro
C.F. ), TE P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“voglia il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis, previa ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.:
A) con riferimento alla mancata consegna dei venti ventilatori per terapia intensiva oggetto dell'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020 di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la mancata consegna ad di venti TE Pt_1 ventilatori da terapia intensiva e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, disponendo la condanna della Pt_1 stessa società alla restituzione ad in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro Pt_1 587.240,00 corrisposta in anticipo da quest'ultimo quale prezzo dei predetti venti ventilatori mai consegnati, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante p.t., ha Pt_1 corrisposto indebitamente ex art. 2033 c.c. ad in persona del legale rappresentante TE
p.t., la predetta somma di euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, pagina 1 di 14 correlativamente disponendo la condanna della stessa in persona del legale TE rappresentante p.t., a restituire la medesima somma ad , in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t.;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto
in persona del legale rappresentante p.t., per la mancata consegna dei predetti venti TE ventilatori, correlativamente disponendo la condanna di questa stessa società a corrispondere ad
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di Pt_1 euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
B) con riferimento ai ventitre ventilatori che sono stati ripristinati a seguito di interventi manutentivi di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta TE
a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno Pt_1
e/o di riduzione del prezzo per le ragioni gradatamente indicate in atti, la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t.;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del Pt_1 danno ex art. 2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
c) con riferimento ai sei ventilatori che è risultato impossibile mettere in funzione:
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la consegna dei sei ventilatori che è TE risultato impossibile mettere in funzione e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, per le ragioni Pt_1 gradatamente indicate in atti, disponendo la condanna della stessa società alla restituzione della somma di euro 176.172,00 versata da quale corrispettivo dei predetti sei ventilatori, ovvero la Pt_1 somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Pt_1
176.172,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1 in ogni caso:
- con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria delle spese legali del presente giudizio e refusione del contributo unificato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio allegando Pt_1 TE
pagina 2 di 14 che:
- era un ente pubblico non economico istituito dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005 per Pt_1
l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende Sanitarie e degli altri
Enti del servizio sanitario regionale;
funzioni tra le quali rientrava in primis quella di svolgere – quale centrale di committenza di livello regionale – le gare di appalto per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari alle predette Aziende ed Enti;
- sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione a livello nazionale del virus
Covid-19, era stato impegnato in prima linea nell'approvvigionamento dei dispositivi medicali Pt_1
di protezione individuale (DPI) e delle altre apparecchiature necessarie a far fronte al contagio, quale longa manus del Presidente della che è stato nominato “Soggetto Attuatore” (ovvero: Parte_2 soggetto deputato a far fronte all'emergenza sanitaria) con decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 27 febbraio 2020;
- alla metà di marzo 2020, essendosi manifestata anche in una drammatica carenza di posti Pt_2
letto in terapia intensiva, a fronte di un costante aumento dei contagiati che necessitavano di siffatto trattamento, si era posto ad il problema di reperire con estrema urgenza un certo numero di Pt_1
ventilatori, al fine di aumentare la capienza di tali reparti ospedalieri;
- per tali motivi, la con l'ordinanza n. 16 del 18.3.2020 aveva approvato il piano per Parte_2 il potenziamento delle terapie intensive regionali, che contemplava l'allestimento con la massima urgenza di almeno ulteriori 280 posti letto;
- considerato che la Protezione Civile (canale principale di approvvigionamento del sistema sanitario a livello nazionale) procedeva alle consegne dei macchinari da essa reperiti con tempistiche non preannunciate e comunque a titolo di comodato d'uso gratuito, onde poterli recuperare e spostare da un momento all'altro nelle zone ritenute più bisognose, , su indicazione della si Pt_1 Parte_2
attivava immediatamente per reperire anche in via autonoma i ventilatori polmonari di alta fascia necessari a dare attuazione all'ordinanza regionale n. 16/2020;
- , il 17.3.2020, pubblicava un avviso di manifestazione di interesse per l'acquisto urgente Pt_1
(ovvero: per apparecchi in pronta consegna) di 280 ventilatori polmonari di alta fascia per terapia intensiva, a fronte del quale non venivano, tuttavia, offerti apparecchi in pronta consegna, mentre il sistema sanitario regionale necessitava subito di siffatti ventilatori;
- con la delibera del DG n. 102 del 19.3.2020, veniva indetta una procedura negoziata d'urgenza per pagina 3 di 14 acquisire apparecchiature per terapia intensiva, tra cui ventilatori polmonari di alta fascia ma, anche in questo caso, le offerte pervenute non garantivano tempi di consegna compatibili con le pressanti necessità regionali;
- in tale contesto, il 20.3.2020, la comunicava ad di aver ricevuto l'offerta di Parte_2 Pt_1
duecento ventilatori di alta fascia, di fabbricazione cinese ma in pronta consegna, da parte di una società milanese, la TE
- la relativa proposta veniva prontamente girata dall'Ufficio di Gabinetto della Regione Toscana ad insieme all'offerta, la quale risultava avere ad oggetto (tra l'altro) duecento ventilatori di alta Pt_1
fascia in consegna il 27 marzo 2020, alla condizione che il pagamento degli stessi fosse anticipato;
- il prezzo di tali ventilatori era piuttosto elevato (29.362,00 euro a macchina), ma assolutamente in linea con il trend del mercato del momento, ove la domanda di questo tipo di apparecchiature era, a livello mondiale, altissima, oltre che accompagnata dalla assoluta urgenza dell'approvvigionamento;
- aveva verificato in tutta urgenza, con uno dei referenti della della Task Pt_1 Parte_2
Force Sanitaria dell'Unità di Crisi Regionale per Corona Virus, che l'acquisto dei ventilatori in questione fosse conforme alle esigenze regionali e ne otteneva riscontro positivo, con la precisazione che era necessario ottenere l'integrale fornitura entro il 28 marzo;
- pertanto, il Direttore Generale di aveva scritto direttamente all'Amministratore Unico di Pt_1
al fine di concordare il termine di consegna della fornitura dei duecento ventilatori in TE questione nel 27/28 marzo, espressamente indicato come essenziale per l'Ente e l'Amministratore
Unico di aveva garantito la consegna nel termine indicato;
CP_1
- , con la nota prot. n. 15948 del 20.3.2020, aveva quindi ordinato ad i duecento Pt_1 CP_1 ventilatori cd. di alta fascia dando l'ordine al proprio Istituto Tesoriere di pagare immediatamente, in anticipo, l'importo di euro 5.872.400,00 quale prezzo dei ventilatori ed avviando successivamente le procedure necessarie alla formalizzazione del contratto;
- in data 23.3.2020, trasmetteva ad l'ordine TM.2020/184178 per la fornitura Pt_1 CP_1
urgente dei duecento ventilatori Polmonari SH300;
- nel frattempo, aveva chiesto che il pagamento fosse comprensivo anche dell'IVA di euro CP_1
1.291.928,00, per l'importo complessivo di euro 7.164.328,00;
- , considerata l'impellente e non procrastinabile esigenza di acquisire i ventilatori in questione, Pt_1
e dunque al solo fine di non pregiudicare la conclusione dell'importantissima operazione negli pagina 4 di 14 strettissimi tempi previsti, acconsentiva a corrispondere anche l'IVA, segnalando, tuttavia, ad che a suo avviso tale imposta non era dovuta e riservandosi di chiedere la restituzione di CP_1
quanto corrisposto a tale titolo in un momento successivo;
- , in esito al mandato di pagamento n. 3923 del 24.3.2020, corrispondeva ad la Pt_1 CP_1
somma di euro 7.164.328,00 (di cui euro 1.291.928,00 a titolo di IVA non dovuta), di cui CP_1
aveva confermato a strettissimo giro il ricevimento;
- con la delibera del Direttore Generale di n. 137 del 30.3.2020 veniva aggiudicata ad Pt_1
ai sensi dell'art. 63, comma secondo, lett. c) del Codice degli Appalti, la fornitura di CP_1
duecento ventilatori polmonari per emergenza Covid 19 da destinare alla Cross Emergenza 118 P.O. di
Pistoia c/o l' ; Parte_3
- successivamente, gli uffici comunicavano ad l'aggiudicazione e chiedevano di trasmettere CP_1
tutta la documentazione necessaria al completamento della pratica amministrativa (ed in particolare il
DGUE, il pagamento del contributo in favore di la garanzia fideiussoria, nonché la nota recante Pt_4
le condizioni contrattuali generali sotto-scritta dal legale rappresentante della società), ma nessun riscontro perveniva al riguardo da CP_1
- in data 6.4.2020, Assoservizi comunicava ad di non poter effettuare la consegna nei tempi Pt_1
indicati, prospettando la spedizione dei ventilatori in tre tranches, con partenza dalla Cina nelle date del
12 aprile, del 19 aprile e del 26 aprile;
- pertanto, con pec dell'8.4.2020, , preso atto del mancato rispetto del termine essenziale del 28 Pt_1 marzo per la consegna dei ventilatori e dell'impossibilità dichiarata di effettuare la consegna con l'urgenza che aveva giustificato la stipula dell'accordo, comunicava ad la rinuncia alla CP_1
prestazione tardiva e chiedeva l'immediata restituzione della intera somma di euro 7.164.328,00 corrisposta, ma tale richiesta cadeva nel vuoto perché nessuna somma veniva restituita da CP_1
- successivamente, con nota prot. n. 27635 del 27.5.2020 aveva richiesto specificamente ad Pt_1
la restituzione della somma di euro 1.291.928,00 a titolo di IVA non dovuta, ma anche tale CP_1
richiesta non veniva riscontrata;
- la Giunta Regionale Toscana, con la delibera del 15 giugno 2020 n. 741, approvava il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana, in attuazione dell'art. 2, comma 8, del DL 29 maggio 2020 n.
34, prevedendo un aumento di n. 193 posti letto in terapia intensiva, con possibilità di ulteriore espansione, e la “trasformabilità” di circa ulteriori 130 posti letto ordinari in intensivi;
pagina 5 di 14 - pertanto, , dopo aver svolto una nuova indagine di mercato, in esito alla quale erano stati Pt_1 reperiti sull'intero territorio nazionale appena una decina di ventilatori per terapia intensiva, si determinava ad acquisire i ventilatori di Assoservizi ancora “bloccati” in dogana, trattandosi dell'unico modo per implementare il Piano di riordino della rete ospedaliera approvato dalla Giunta Pt_2
Regionale, con riserva di chiedere la restituzione totale o parziale del prezzo pagato, la restituzione dell'IVA corrisposta e non dovuta, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti per la vicenda;
- tuttavia era emerso che, a fronte di duecento ventilatori ordinati e pagati in anticipo da , Pt_1
aveva la disponibilità di soltanto centottanta ventilatori per terapia intensiva; CP_1
- in data 20 luglio 2020, veniva consegnata ad la prima tranche di cento ventilatori per terapia Pt_1
intensiva, con riferimento ai quali, in esito alle verifiche di conformità successivamente svolte, risultava che ventidue ventilatori non erano funzionanti;
- successivamente, in data 14 settembre 2020, veniva consegnata ad la seconda tranche di Pt_1
ottanta ventilatori per terapia intensiva, con riferimento ai quali, in esito alle verifiche di conformità successivamente svolte, risultava che nove ventilatori non erano funzionanti;
- avendo comunicato di non essere in grado di poter risolvere i problemi di funzionamento CP_1 dei predetti ventilatori, si vedeva costretto ad incaricare autonomamente un'impresa Pt_1
specializzata per cercare di farli funzionare;
questa pertanto procedeva ad ordinare ed installare i pezzi mancanti o sostitutivi e ai necessari interventi di ripristino. Nel frattempo non forniva alcun CP_1
sistema di assistenza, né si attivava autonomamente (ed anzi riconosceva di non essere in grado di provvedere sotto il profilo tecnico) ed anche il costruttore cinese -direttamente contattato- non provvedeva;
- era stato quindi possibile riparare ventuno ventilatori, mentre per altri otto gli interventi erano ancora in corso. Viceversa, era risultato impossibile far funzionare due ventilatori;
- nonostante i contatti tra i legali di e di e le ripetute richieste rivolte dall'Ente per Pt_1 CP_1
ottenere la restituzione delle somme pagate ingiustificatamente e per ottenere anche il rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle funzionalità di ventinove ventilatori, la società convenuta non aveva restituito alcuna somma;
- per il recupero della somma versata a titolo di IVA non dovuta, aveva richiesto ed ottenuto Pt_1
dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 18479/2020 (RG n.
38391/2020), cui era stata apposta la formula esecutiva in data 25 gennaio 2021 e che era stato pagina 6 di 14 successivamente notificato;
- a seguito di ciò, si era impegnata a restituire detta somma con un piano di rateizzazione. CP_1
Con la citazione parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis:
A) con riferimento alla mancata consegna dei venti ventilatori per terapia intensiva oggetto dell'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020 di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la mancata consegna ad di venti TE Pt_1
ventilatori da terapia intensiva e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, disponendo la condanna della Pt_1
stessa società alla restituzione ad in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro Pt_1
587.240,00 corrisposta in anticipo da quest'ultimo quale prezzo dei predetti venti ventilatori mai consegnati, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante p.t., ha Pt_1
corrisposto indebitamente ex art. 2033 c.c. ad in persona del legale rappresentante TE
p.t., la predetta somma di euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, correlativamente disponendo la condanna della stessa in persona del legale TE
rappresentante p.t., a restituire la medesima somma ad , in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t.;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto
in persona del legale rappresentante p.t., per la mancata consegna dei predetti venti TE
ventilatori, correlativamente disponendo la condanna di questa stessa società a corrispondere ad
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di Pt_1
euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
B) con riferimento ai ventinove ventilatori che sono stati ripristinati a seguito di interventi manutentivi di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta TE
pagina 7 di 14 a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno Pt_1
e/o di riduzione del prezzo per le ragioni gradatamente indicate in atti, la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t.;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE
tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del Pt_1
danno ex art. 2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
c) con riferimento ai due ventilatori che è risultato impossibile mettere in funzione:
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la consegna dei due ventilatori che è TE
risultato impossibile mettere in funzione e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, per le ragioni Pt_1
gradatamente indicate in atti, disponendo la condanna della stessa società alla restituzione della somma di euro 58.724,00 versata da quale corrispettivo dei predetti due ventilatori, ovvero la Pt_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE
tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Pt_1
58.724,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
in ogni caso:
- con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria delle spese legali del presente giudizio e refusione del contributo unificato.”
pagina 8 di 14 1).1 nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio venendone TE
dichiarata la contumacia in data 25 gennaio 2022.
1).2 Successivamente ad alcuni rinvii per consentire il tentativo di chiusura bonaria della controversia, il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.. All'esito, parte attorea veniva invitata a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 30 dicembre 2024 i termini per il deposito della comparsa conclusionale senza replica essendo contumaciale, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) È documentale come con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 30 marzo 2020 in Pt_1 qualità di soggetto istituzionalmente preposto all'approvvigionamento dei DM e dei DPI nel periodo di emergenza COVID-19, abbia aggiudicato, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera C) del DLGS 50/2016, alla convenuta la fornitura di 200 ventilatori EternitySH300 (cfr. doc. 11 attoreo).
Risulta altrettanto dai documenti in atti come, a seguito della aggiudicazione, la società convenuta non abbia poi formalizzato il contratto di affidamento né consegnato la documentazione integrativa richiesta (cfr. docc. da 12 a 15 attorei).
Tuttavia, alla luce dell'emergenza nazionale sanitaria, ha comunque provveduto a ritirare i Pt_1
ventilatori per terapia intensiva, come emerge dal documento 20 attoreo.
Ciò premesso, deve ritenersi che il contratto di affidamento, che l'attore e la convenuta avrebbero dovuto stipulare all'esito dell'aggiudicazione, non si sia perfezionato. Infatti, benché il d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca dei fatti di causa, consentisse, attraverso le previsioni di cui agli artt. 63 co. 2 lett. c) e
32 co. 8, di ricorrere, in condizioni di urgenza, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e, finanche, di dare avvio all'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, tuttavia non prevedeva in nessun caso – neppure in forza delle modifiche apportate dalla normativa c.d. emergenziale – la possibilità di stipulare il contratto per facta concludentia, analogamente a quanto previsto dall'art. 1327 c.c..
Dalla mancata stipula del contratto discende l'impossibilità di accogliere le domande spiegate dall'attore in via principale, poiché rinvengono tutte il proprio presupposto logico-giuridico nell'esistenza di una valida pattuizione contrattuale tra le parti. Infatti, la risoluzione del contratto – nel caso in esame, chiesta in relazione ai venti ventilatori che non sono stati mai consegnati dalla convenuta (cfr. domanda sub A) e ai sei ventilatori non funzionanti e insuscettibili di riparazione (cfr. domanda sub C) – presuppone l'esistenza, a monte, di una valida stipulazione contrattuale, i cui effetti vengono meno proprio in forza della sentenza costitutiva di risoluzione.
pagina 9 di 14 Del pari, individua la causa petendi della domanda di risarcimento del danno ovvero di riduzione Pt_1
del prezzo relativa ai ventitré ventilatori ripristinati a seguito degli interventi manutentivi sostenuti (cfr. domanda sub B) nell'art. 1218 c.c. ovvero, alternativamente, negli artt. 1492 e 1494 c.c., norme che, per definizione, possono trovare applicazione esclusivamente per rimediare alla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione di fonte contrattuale.
Tanto premesso, occorre esaminare nel merito le domande formulate dall'attore in via subordinata.
Rispetto alla mancata consegna di venti ventilatori (cfr. domanda sub A) delle conclusioni attoree), risulta fondata la domanda subordinata ex art. 2033 c.c..
L'art. 2033 c.c., infatti, riconosce in capo a chi abbia effettuato un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, decorrenti, rispettivamente, dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto l'indebito era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Tale norma rinviene la propria ratio nel principio per cui, nel nostro ordinamento, ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. Ne consegue che l'inesistenza originaria del titolo del pagamento ovvero il suo venir meno consentono la ripetizione di quanto corrisposto, poiché, diversamente, l'accipiens otterrebbe un arricchimento ingiustificato.
Sulla scorta di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che
“l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. civ., Sez. III, n. 13207 del 2013).
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale agli atti, non sussiste alcun vincolo obbligatorio tra le parti (cfr. docc. attorei da 12 a 15). Del pari, risulta documentato che CP_1
non abbia mai consegnato ad venti dei duecento ventilatori oggetto di aggiudicazione (doc.
[...] Pt_1
20 attore). Alla luce di ciò, il pagamento effettuato dall'attore in favore della convenuta a titolo di corrispettivo per i venti ventilatori mai consegnati da risulta priva di giustificazione TE
causale e, pertanto, indebito.
Il predetto pagamento sine causa ammonta ad euro 587.240,00, pari al valore di ciascun respiratore, che ammonta ad euro 29.362,00 (doc. 7 attore), moltiplicato per venti, ossia il numero dei ventilatori mai consegnati.
Per quanto concerne gli interessi, giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, “in tema di
pagina 10 di 14 indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento” (Cass. civ., Sez. III, n. 11259 del
2002).
Ne consegue che, sulla base della regola sancita dall'art. 2697 c.c., in base a cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, gravava sull'attore dimostrare la mala fede dell'accipiens, prova che, invece, non risulta raggiunta nemmeno in via presuntiva.
Pertanto gli interessi decorreranno dalla data della domanda, con la precisazione che, in seguito alla decisone delle Sezioni Unite del 2019, “il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 15895 del
2019).
Inoltre deve essere osservato come l'attore abbia chiesto gli “interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo”. In primo luogo, deve escludersi, nel caso di specie, l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002. Detta normativa, infatti, si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale” (art. 1), definita come il contratto che comporta “la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Appare, dunque, evidente come, in mancanza di una stipula contrattuale, la normativa de qua sia insuscettibile di utilizzo.
Mancando, come detto, la prova della mala fede della parte convenuta, parte attorea ha diritto agli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine contenuto nella diffida del 2 ottobre 2020 (cfr. doc. 23 attoreo), e quindi dal 12 ottobre 2020 al saldo.
Conseguentemente deve essere condannata a restituire a la somma di € TE Pt_1
587.240,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12 ottobre 2020 al saldo.
Appare opportuno, per comunanza di ragioni con la domanda sub A, esaminare subito nel merito la domanda sub C delle conclusioni attoree, volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'attore ad per sei ventilatori non funzionanti e insuscettibili di essere TE
riparati.
pagina 11 di 14 Risulta dai documenti in atti che, dei centottanta ventilatori sdoganati, sei siano risultati non funzionanti e insuscettibili di riparazione (doc. 28 attoreo).
Alla luce di ciò, è evidente che il pagamento di euro 176.172,00
– pari al valore di ciascun respiratore, che ammonta ad euro 29.362,00 (doc. 7 attore), moltiplicato per sei, ossia il numero dei ventilatori inutilizzati – corrisposto dall'Ente attoreo per i predetti beni risulta sine causa e deve, per le ragioni sopra evidenziate, essergli restituito.
Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi devono decorrere in questo caso dalla data della domanda giudiziale, non essendovi diffida in atti con riguardo a tale voce restitutoria.
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata a restituire a l'ulteriore somma di € Pt_1
176.172,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Infine, con riferimento ai ventitré ventilatori ripristinati a seguito di interventi riparativi eseguiti da
(cfr. domanda sub B), la domanda attorea subordinata non può trovare accoglimento. Pt_1
In primo luogo, deve escludersi la possibilità, nella fattispecie in esame, di riconoscere all'attore il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Tale norma, espressione del principio del neminem laedere, disciplina la c.d. responsabilità aquiliana, che ha, quali elementi costitutivi, il fatto illecito (la violazione di un dovere diverso dall'inadempimento), il danno ingiusto (la lesione di un diritto ovvero un interesse protetto dall'ordinamento), il nesso di causalità (la correlazione tra la condotta e il danno) e la colpevolezza (il dolo o la colpa). L'onere di provare i predetti elementi grava interamente sull'attore.
Deve ritenersi che, nel caso oggetto del presente giudizio, non si configuri alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. Infatti, la scelta di riparare i beni che il medesimo Ente ha deciso di ritirare pur in assenza di contratto, non può essere in alcun modo addebitata alla parte convenuta a titolo di fatto illecito, non avendo la medesima influito né contribuito al procedimento decisorio né alla scelta di rivolgersi a terzi per ottenere le riparazioni lamentate a titolo risarcitorio.
Risulta, altresì, infondata l'ulteriore domanda subordinata formulata ex art. 2041 c.c..
Secondo la prospettazione attorea, la differenza tra il corrispettivo versato in favore della convenuta
(parametrato a beni funzionanti) e l'effettivo valore della merce sdoganata (risultata difettosa) costituirebbe un arricchimento indebito, quantificabile in una somma pari ai costi sostenuti dall'attore per la riparazione dei ventitré ventilatori non funzionanti.
Deve osservarsi che non risulta possibile, sulla base della ricostruzione fattuale posta in essere pagina 12 di 14 dall'attore, avere contezza dell'esborso effettivamente sostenuto per la riparazione dei ventilatori non funzionanti.
In primo luogo, non si comprende come il petitum immediato, pari a 13.000,00 euro, sia rimasto invariato per tutto il corso della causa, nonostante il numero dei ventilatori riparati abbia subìto una modifica, passando da ventinove (pagg. 17-18 dell'atto di citazione) a ventitré (pagg.
2-3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Appare, infatti, evidente che alla diminuzione del numero dei ventilatori riparati sarebbe dovuta corrispondere una proporzionale riduzione dei costi sostenuti a tal fine.
Né può ritenersi che ciò si giustifichi in ragione della trasposizione, nella somma richiesta, dei costi di riparazione sostenuti per i ventilatori che non è stato possibile mettere in funzione, dal momento che la spesa de qua risulta integralmente assorbita dalla domanda sub C.
Inoltre, i documenti allegati dall'attore non forniscono prova certa della spesa sostenuta.
Infatti, nel doc. 28 prodotto da parte attorea, consistente nella relazione sulle attività manutentive svolte dalla società Althea Italia S.p.A. sui ventilatori consegnati da ad , si afferma TE Pt_1 che “dei 29 ventilatori risultati non funzionanti durante le operazioni di collaudo, 21 ventilatori sono stati ripristinati dalla scrivente come risulta dal consuntivo prot. del 26/02/2021, Parte_5
per un importo di € 5.205,33 (Iva Esclusa). Tale importo è stato assorbito nel canone di manutenzione del contratto di ” (pag. 7 doc. 28 attore). Parte_6
Tuttavia – fermo il valore sensibilmente inferiore di tale importo rispetto a quello richiesto dall'attore – né dagli allegati al predetto documento, né dalle produzioni sub docc. 33 e 34 (relative al mandato di pagamento delle fatture di Althea Italia S.p.A. e alla quietanza di pagamento delle fatture di Althea
Italia S.p.A.) è possibile evincere l'effettiva corresponsione della predetta somma, afferendo i documenti citati a pagamenti generali di ammontare nettamente superiore e risultando, pertanto, genericamente riferibili al più ampio rapporto contrattuale intercorrente tra l'attore e la società di riparazione.
Conseguentemente, non avendo l'attore provato i fatti costitutivi della domanda sub B, la stessa deve essere respinta.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna la parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 14.413,00 per compensi
(scaglione da 520.000,01 a € 1.000.000,00: € 4.607,00 per la fase di studio;
€ 3.039,00
pagina 13 di 14 per la fase introduttiva;
€ 6.767,00 per la fase istruttoria, senza fase decisionale non avendo parte attorea depositato alcun atto conclusivo), oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1. condanna, con riferimento alla domanda sub A) attorea, al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 587.240,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12 ottobre 2020 al Pt_1
saldo;
2. condanna , con riferimento alla domanda sub C) attorea, al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 176.172,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. Pt_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. rigetta la domanda formulata dall'attore sub B);
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente giudizio TE Pt_1 che si liquidano in € 14.413,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, 6 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13874/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IARIA DOMENICO, elettivamente domiciliata tramite PEC P.IVA_1
Email_1
ATTORE contro
C.F. ), TE P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“voglia il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis, previa ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.:
A) con riferimento alla mancata consegna dei venti ventilatori per terapia intensiva oggetto dell'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020 di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la mancata consegna ad di venti TE Pt_1 ventilatori da terapia intensiva e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, disponendo la condanna della Pt_1 stessa società alla restituzione ad in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro Pt_1 587.240,00 corrisposta in anticipo da quest'ultimo quale prezzo dei predetti venti ventilatori mai consegnati, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante p.t., ha Pt_1 corrisposto indebitamente ex art. 2033 c.c. ad in persona del legale rappresentante TE
p.t., la predetta somma di euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, pagina 1 di 14 correlativamente disponendo la condanna della stessa in persona del legale TE rappresentante p.t., a restituire la medesima somma ad , in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t.;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto
in persona del legale rappresentante p.t., per la mancata consegna dei predetti venti TE ventilatori, correlativamente disponendo la condanna di questa stessa società a corrispondere ad
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di Pt_1 euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
B) con riferimento ai ventitre ventilatori che sono stati ripristinati a seguito di interventi manutentivi di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta TE
a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno Pt_1
e/o di riduzione del prezzo per le ragioni gradatamente indicate in atti, la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t.;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del Pt_1 danno ex art. 2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
c) con riferimento ai sei ventilatori che è risultato impossibile mettere in funzione:
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la consegna dei sei ventilatori che è TE risultato impossibile mettere in funzione e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, per le ragioni Pt_1 gradatamente indicate in atti, disponendo la condanna della stessa società alla restituzione della somma di euro 176.172,00 versata da quale corrispettivo dei predetti sei ventilatori, ovvero la Pt_1 somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Pt_1
176.172,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1 in ogni caso:
- con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria delle spese legali del presente giudizio e refusione del contributo unificato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio allegando Pt_1 TE
pagina 2 di 14 che:
- era un ente pubblico non economico istituito dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005 per Pt_1
l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende Sanitarie e degli altri
Enti del servizio sanitario regionale;
funzioni tra le quali rientrava in primis quella di svolgere – quale centrale di committenza di livello regionale – le gare di appalto per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari alle predette Aziende ed Enti;
- sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione a livello nazionale del virus
Covid-19, era stato impegnato in prima linea nell'approvvigionamento dei dispositivi medicali Pt_1
di protezione individuale (DPI) e delle altre apparecchiature necessarie a far fronte al contagio, quale longa manus del Presidente della che è stato nominato “Soggetto Attuatore” (ovvero: Parte_2 soggetto deputato a far fronte all'emergenza sanitaria) con decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 27 febbraio 2020;
- alla metà di marzo 2020, essendosi manifestata anche in una drammatica carenza di posti Pt_2
letto in terapia intensiva, a fronte di un costante aumento dei contagiati che necessitavano di siffatto trattamento, si era posto ad il problema di reperire con estrema urgenza un certo numero di Pt_1
ventilatori, al fine di aumentare la capienza di tali reparti ospedalieri;
- per tali motivi, la con l'ordinanza n. 16 del 18.3.2020 aveva approvato il piano per Parte_2 il potenziamento delle terapie intensive regionali, che contemplava l'allestimento con la massima urgenza di almeno ulteriori 280 posti letto;
- considerato che la Protezione Civile (canale principale di approvvigionamento del sistema sanitario a livello nazionale) procedeva alle consegne dei macchinari da essa reperiti con tempistiche non preannunciate e comunque a titolo di comodato d'uso gratuito, onde poterli recuperare e spostare da un momento all'altro nelle zone ritenute più bisognose, , su indicazione della si Pt_1 Parte_2
attivava immediatamente per reperire anche in via autonoma i ventilatori polmonari di alta fascia necessari a dare attuazione all'ordinanza regionale n. 16/2020;
- , il 17.3.2020, pubblicava un avviso di manifestazione di interesse per l'acquisto urgente Pt_1
(ovvero: per apparecchi in pronta consegna) di 280 ventilatori polmonari di alta fascia per terapia intensiva, a fronte del quale non venivano, tuttavia, offerti apparecchi in pronta consegna, mentre il sistema sanitario regionale necessitava subito di siffatti ventilatori;
- con la delibera del DG n. 102 del 19.3.2020, veniva indetta una procedura negoziata d'urgenza per pagina 3 di 14 acquisire apparecchiature per terapia intensiva, tra cui ventilatori polmonari di alta fascia ma, anche in questo caso, le offerte pervenute non garantivano tempi di consegna compatibili con le pressanti necessità regionali;
- in tale contesto, il 20.3.2020, la comunicava ad di aver ricevuto l'offerta di Parte_2 Pt_1
duecento ventilatori di alta fascia, di fabbricazione cinese ma in pronta consegna, da parte di una società milanese, la TE
- la relativa proposta veniva prontamente girata dall'Ufficio di Gabinetto della Regione Toscana ad insieme all'offerta, la quale risultava avere ad oggetto (tra l'altro) duecento ventilatori di alta Pt_1
fascia in consegna il 27 marzo 2020, alla condizione che il pagamento degli stessi fosse anticipato;
- il prezzo di tali ventilatori era piuttosto elevato (29.362,00 euro a macchina), ma assolutamente in linea con il trend del mercato del momento, ove la domanda di questo tipo di apparecchiature era, a livello mondiale, altissima, oltre che accompagnata dalla assoluta urgenza dell'approvvigionamento;
- aveva verificato in tutta urgenza, con uno dei referenti della della Task Pt_1 Parte_2
Force Sanitaria dell'Unità di Crisi Regionale per Corona Virus, che l'acquisto dei ventilatori in questione fosse conforme alle esigenze regionali e ne otteneva riscontro positivo, con la precisazione che era necessario ottenere l'integrale fornitura entro il 28 marzo;
- pertanto, il Direttore Generale di aveva scritto direttamente all'Amministratore Unico di Pt_1
al fine di concordare il termine di consegna della fornitura dei duecento ventilatori in TE questione nel 27/28 marzo, espressamente indicato come essenziale per l'Ente e l'Amministratore
Unico di aveva garantito la consegna nel termine indicato;
CP_1
- , con la nota prot. n. 15948 del 20.3.2020, aveva quindi ordinato ad i duecento Pt_1 CP_1 ventilatori cd. di alta fascia dando l'ordine al proprio Istituto Tesoriere di pagare immediatamente, in anticipo, l'importo di euro 5.872.400,00 quale prezzo dei ventilatori ed avviando successivamente le procedure necessarie alla formalizzazione del contratto;
- in data 23.3.2020, trasmetteva ad l'ordine TM.2020/184178 per la fornitura Pt_1 CP_1
urgente dei duecento ventilatori Polmonari SH300;
- nel frattempo, aveva chiesto che il pagamento fosse comprensivo anche dell'IVA di euro CP_1
1.291.928,00, per l'importo complessivo di euro 7.164.328,00;
- , considerata l'impellente e non procrastinabile esigenza di acquisire i ventilatori in questione, Pt_1
e dunque al solo fine di non pregiudicare la conclusione dell'importantissima operazione negli pagina 4 di 14 strettissimi tempi previsti, acconsentiva a corrispondere anche l'IVA, segnalando, tuttavia, ad che a suo avviso tale imposta non era dovuta e riservandosi di chiedere la restituzione di CP_1
quanto corrisposto a tale titolo in un momento successivo;
- , in esito al mandato di pagamento n. 3923 del 24.3.2020, corrispondeva ad la Pt_1 CP_1
somma di euro 7.164.328,00 (di cui euro 1.291.928,00 a titolo di IVA non dovuta), di cui CP_1
aveva confermato a strettissimo giro il ricevimento;
- con la delibera del Direttore Generale di n. 137 del 30.3.2020 veniva aggiudicata ad Pt_1
ai sensi dell'art. 63, comma secondo, lett. c) del Codice degli Appalti, la fornitura di CP_1
duecento ventilatori polmonari per emergenza Covid 19 da destinare alla Cross Emergenza 118 P.O. di
Pistoia c/o l' ; Parte_3
- successivamente, gli uffici comunicavano ad l'aggiudicazione e chiedevano di trasmettere CP_1
tutta la documentazione necessaria al completamento della pratica amministrativa (ed in particolare il
DGUE, il pagamento del contributo in favore di la garanzia fideiussoria, nonché la nota recante Pt_4
le condizioni contrattuali generali sotto-scritta dal legale rappresentante della società), ma nessun riscontro perveniva al riguardo da CP_1
- in data 6.4.2020, Assoservizi comunicava ad di non poter effettuare la consegna nei tempi Pt_1
indicati, prospettando la spedizione dei ventilatori in tre tranches, con partenza dalla Cina nelle date del
12 aprile, del 19 aprile e del 26 aprile;
- pertanto, con pec dell'8.4.2020, , preso atto del mancato rispetto del termine essenziale del 28 Pt_1 marzo per la consegna dei ventilatori e dell'impossibilità dichiarata di effettuare la consegna con l'urgenza che aveva giustificato la stipula dell'accordo, comunicava ad la rinuncia alla CP_1
prestazione tardiva e chiedeva l'immediata restituzione della intera somma di euro 7.164.328,00 corrisposta, ma tale richiesta cadeva nel vuoto perché nessuna somma veniva restituita da CP_1
- successivamente, con nota prot. n. 27635 del 27.5.2020 aveva richiesto specificamente ad Pt_1
la restituzione della somma di euro 1.291.928,00 a titolo di IVA non dovuta, ma anche tale CP_1
richiesta non veniva riscontrata;
- la Giunta Regionale Toscana, con la delibera del 15 giugno 2020 n. 741, approvava il Piano di riordino della rete ospedaliera toscana, in attuazione dell'art. 2, comma 8, del DL 29 maggio 2020 n.
34, prevedendo un aumento di n. 193 posti letto in terapia intensiva, con possibilità di ulteriore espansione, e la “trasformabilità” di circa ulteriori 130 posti letto ordinari in intensivi;
pagina 5 di 14 - pertanto, , dopo aver svolto una nuova indagine di mercato, in esito alla quale erano stati Pt_1 reperiti sull'intero territorio nazionale appena una decina di ventilatori per terapia intensiva, si determinava ad acquisire i ventilatori di Assoservizi ancora “bloccati” in dogana, trattandosi dell'unico modo per implementare il Piano di riordino della rete ospedaliera approvato dalla Giunta Pt_2
Regionale, con riserva di chiedere la restituzione totale o parziale del prezzo pagato, la restituzione dell'IVA corrisposta e non dovuta, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti per la vicenda;
- tuttavia era emerso che, a fronte di duecento ventilatori ordinati e pagati in anticipo da , Pt_1
aveva la disponibilità di soltanto centottanta ventilatori per terapia intensiva; CP_1
- in data 20 luglio 2020, veniva consegnata ad la prima tranche di cento ventilatori per terapia Pt_1
intensiva, con riferimento ai quali, in esito alle verifiche di conformità successivamente svolte, risultava che ventidue ventilatori non erano funzionanti;
- successivamente, in data 14 settembre 2020, veniva consegnata ad la seconda tranche di Pt_1
ottanta ventilatori per terapia intensiva, con riferimento ai quali, in esito alle verifiche di conformità successivamente svolte, risultava che nove ventilatori non erano funzionanti;
- avendo comunicato di non essere in grado di poter risolvere i problemi di funzionamento CP_1 dei predetti ventilatori, si vedeva costretto ad incaricare autonomamente un'impresa Pt_1
specializzata per cercare di farli funzionare;
questa pertanto procedeva ad ordinare ed installare i pezzi mancanti o sostitutivi e ai necessari interventi di ripristino. Nel frattempo non forniva alcun CP_1
sistema di assistenza, né si attivava autonomamente (ed anzi riconosceva di non essere in grado di provvedere sotto il profilo tecnico) ed anche il costruttore cinese -direttamente contattato- non provvedeva;
- era stato quindi possibile riparare ventuno ventilatori, mentre per altri otto gli interventi erano ancora in corso. Viceversa, era risultato impossibile far funzionare due ventilatori;
- nonostante i contatti tra i legali di e di e le ripetute richieste rivolte dall'Ente per Pt_1 CP_1
ottenere la restituzione delle somme pagate ingiustificatamente e per ottenere anche il rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle funzionalità di ventinove ventilatori, la società convenuta non aveva restituito alcuna somma;
- per il recupero della somma versata a titolo di IVA non dovuta, aveva richiesto ed ottenuto Pt_1
dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 18479/2020 (RG n.
38391/2020), cui era stata apposta la formula esecutiva in data 25 gennaio 2021 e che era stato pagina 6 di 14 successivamente notificato;
- a seguito di ciò, si era impegnata a restituire detta somma con un piano di rateizzazione. CP_1
Con la citazione parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese, contrariis reiectis:
A) con riferimento alla mancata consegna dei venti ventilatori per terapia intensiva oggetto dell'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020 di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la mancata consegna ad di venti TE Pt_1
ventilatori da terapia intensiva e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, disponendo la condanna della Pt_1
stessa società alla restituzione ad in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro Pt_1
587.240,00 corrisposta in anticipo da quest'ultimo quale prezzo dei predetti venti ventilatori mai consegnati, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante p.t., ha Pt_1
corrisposto indebitamente ex art. 2033 c.c. ad in persona del legale rappresentante TE
p.t., la predetta somma di euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, correlativamente disponendo la condanna della stessa in persona del legale TE
rappresentante p.t., a restituire la medesima somma ad , in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t.;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di cui ha goduto
in persona del legale rappresentante p.t., per la mancata consegna dei predetti venti TE
ventilatori, correlativamente disponendo la condanna di questa stessa società a corrispondere ad
, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma di Pt_1
euro 587.240,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
B) con riferimento ai ventinove ventilatori che sono stati ripristinati a seguito di interventi manutentivi di : Pt_1
- in tesi, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta TE
pagina 7 di 14 a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del danno Pt_1
e/o di riduzione del prezzo per le ragioni gradatamente indicate in atti, la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t.;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE
tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento del Pt_1
danno ex art. 2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di euro 13.000,00, oltre IVA come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
c) con riferimento ai due ventilatori che è risultato impossibile mettere in funzione:
- in tesi, accertare e dichiarare il parziale grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa
in persona del legale rappresentante p.t. per la consegna dei due ventilatori che è TE
risultato impossibile mettere in funzione e, correlativamente, dichiarare in parte qua la parziale risoluzione del contratto con di cui all'ordine TM.2020/184178 del 23.3.2020, per le ragioni Pt_1
gradatamente indicate in atti, disponendo la condanna della stessa società alla restituzione della somma di euro 58.724,00 versata da quale corrispettivo dei predetti due ventilatori, ovvero la Pt_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t., è TE
tenuta a corrispondere ad , in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Pt_1
58.724,00, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, correlativamente, condannarla al versamento della predetta somma in favore di , in persona del legale rappresentante p.t.; Pt_1
in ogni caso:
- con ogni conseguenza di ragione e di legge e vittoria delle spese legali del presente giudizio e refusione del contributo unificato.”
pagina 8 di 14 1).1 nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio venendone TE
dichiarata la contumacia in data 25 gennaio 2022.
1).2 Successivamente ad alcuni rinvii per consentire il tentativo di chiusura bonaria della controversia, il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.. All'esito, parte attorea veniva invitata a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 30 dicembre 2024 i termini per il deposito della comparsa conclusionale senza replica essendo contumaciale, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) È documentale come con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 30 marzo 2020 in Pt_1 qualità di soggetto istituzionalmente preposto all'approvvigionamento dei DM e dei DPI nel periodo di emergenza COVID-19, abbia aggiudicato, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera C) del DLGS 50/2016, alla convenuta la fornitura di 200 ventilatori EternitySH300 (cfr. doc. 11 attoreo).
Risulta altrettanto dai documenti in atti come, a seguito della aggiudicazione, la società convenuta non abbia poi formalizzato il contratto di affidamento né consegnato la documentazione integrativa richiesta (cfr. docc. da 12 a 15 attorei).
Tuttavia, alla luce dell'emergenza nazionale sanitaria, ha comunque provveduto a ritirare i Pt_1
ventilatori per terapia intensiva, come emerge dal documento 20 attoreo.
Ciò premesso, deve ritenersi che il contratto di affidamento, che l'attore e la convenuta avrebbero dovuto stipulare all'esito dell'aggiudicazione, non si sia perfezionato. Infatti, benché il d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca dei fatti di causa, consentisse, attraverso le previsioni di cui agli artt. 63 co. 2 lett. c) e
32 co. 8, di ricorrere, in condizioni di urgenza, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e, finanche, di dare avvio all'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, tuttavia non prevedeva in nessun caso – neppure in forza delle modifiche apportate dalla normativa c.d. emergenziale – la possibilità di stipulare il contratto per facta concludentia, analogamente a quanto previsto dall'art. 1327 c.c..
Dalla mancata stipula del contratto discende l'impossibilità di accogliere le domande spiegate dall'attore in via principale, poiché rinvengono tutte il proprio presupposto logico-giuridico nell'esistenza di una valida pattuizione contrattuale tra le parti. Infatti, la risoluzione del contratto – nel caso in esame, chiesta in relazione ai venti ventilatori che non sono stati mai consegnati dalla convenuta (cfr. domanda sub A) e ai sei ventilatori non funzionanti e insuscettibili di riparazione (cfr. domanda sub C) – presuppone l'esistenza, a monte, di una valida stipulazione contrattuale, i cui effetti vengono meno proprio in forza della sentenza costitutiva di risoluzione.
pagina 9 di 14 Del pari, individua la causa petendi della domanda di risarcimento del danno ovvero di riduzione Pt_1
del prezzo relativa ai ventitré ventilatori ripristinati a seguito degli interventi manutentivi sostenuti (cfr. domanda sub B) nell'art. 1218 c.c. ovvero, alternativamente, negli artt. 1492 e 1494 c.c., norme che, per definizione, possono trovare applicazione esclusivamente per rimediare alla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione di fonte contrattuale.
Tanto premesso, occorre esaminare nel merito le domande formulate dall'attore in via subordinata.
Rispetto alla mancata consegna di venti ventilatori (cfr. domanda sub A) delle conclusioni attoree), risulta fondata la domanda subordinata ex art. 2033 c.c..
L'art. 2033 c.c., infatti, riconosce in capo a chi abbia effettuato un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, decorrenti, rispettivamente, dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto l'indebito era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Tale norma rinviene la propria ratio nel principio per cui, nel nostro ordinamento, ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. Ne consegue che l'inesistenza originaria del titolo del pagamento ovvero il suo venir meno consentono la ripetizione di quanto corrisposto, poiché, diversamente, l'accipiens otterrebbe un arricchimento ingiustificato.
Sulla scorta di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che
“l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. civ., Sez. III, n. 13207 del 2013).
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale agli atti, non sussiste alcun vincolo obbligatorio tra le parti (cfr. docc. attorei da 12 a 15). Del pari, risulta documentato che CP_1
non abbia mai consegnato ad venti dei duecento ventilatori oggetto di aggiudicazione (doc.
[...] Pt_1
20 attore). Alla luce di ciò, il pagamento effettuato dall'attore in favore della convenuta a titolo di corrispettivo per i venti ventilatori mai consegnati da risulta priva di giustificazione TE
causale e, pertanto, indebito.
Il predetto pagamento sine causa ammonta ad euro 587.240,00, pari al valore di ciascun respiratore, che ammonta ad euro 29.362,00 (doc. 7 attore), moltiplicato per venti, ossia il numero dei ventilatori mai consegnati.
Per quanto concerne gli interessi, giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, “in tema di
pagina 10 di 14 indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento” (Cass. civ., Sez. III, n. 11259 del
2002).
Ne consegue che, sulla base della regola sancita dall'art. 2697 c.c., in base a cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, gravava sull'attore dimostrare la mala fede dell'accipiens, prova che, invece, non risulta raggiunta nemmeno in via presuntiva.
Pertanto gli interessi decorreranno dalla data della domanda, con la precisazione che, in seguito alla decisone delle Sezioni Unite del 2019, “il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 15895 del
2019).
Inoltre deve essere osservato come l'attore abbia chiesto gli “interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero legali, dal dì del dovuto al saldo”. In primo luogo, deve escludersi, nel caso di specie, l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002. Detta normativa, infatti, si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale” (art. 1), definita come il contratto che comporta “la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Appare, dunque, evidente come, in mancanza di una stipula contrattuale, la normativa de qua sia insuscettibile di utilizzo.
Mancando, come detto, la prova della mala fede della parte convenuta, parte attorea ha diritto agli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine contenuto nella diffida del 2 ottobre 2020 (cfr. doc. 23 attoreo), e quindi dal 12 ottobre 2020 al saldo.
Conseguentemente deve essere condannata a restituire a la somma di € TE Pt_1
587.240,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12 ottobre 2020 al saldo.
Appare opportuno, per comunanza di ragioni con la domanda sub A, esaminare subito nel merito la domanda sub C delle conclusioni attoree, volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'attore ad per sei ventilatori non funzionanti e insuscettibili di essere TE
riparati.
pagina 11 di 14 Risulta dai documenti in atti che, dei centottanta ventilatori sdoganati, sei siano risultati non funzionanti e insuscettibili di riparazione (doc. 28 attoreo).
Alla luce di ciò, è evidente che il pagamento di euro 176.172,00
– pari al valore di ciascun respiratore, che ammonta ad euro 29.362,00 (doc. 7 attore), moltiplicato per sei, ossia il numero dei ventilatori inutilizzati – corrisposto dall'Ente attoreo per i predetti beni risulta sine causa e deve, per le ragioni sopra evidenziate, essergli restituito.
Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi devono decorrere in questo caso dalla data della domanda giudiziale, non essendovi diffida in atti con riguardo a tale voce restitutoria.
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata a restituire a l'ulteriore somma di € Pt_1
176.172,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Infine, con riferimento ai ventitré ventilatori ripristinati a seguito di interventi riparativi eseguiti da
(cfr. domanda sub B), la domanda attorea subordinata non può trovare accoglimento. Pt_1
In primo luogo, deve escludersi la possibilità, nella fattispecie in esame, di riconoscere all'attore il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Tale norma, espressione del principio del neminem laedere, disciplina la c.d. responsabilità aquiliana, che ha, quali elementi costitutivi, il fatto illecito (la violazione di un dovere diverso dall'inadempimento), il danno ingiusto (la lesione di un diritto ovvero un interesse protetto dall'ordinamento), il nesso di causalità (la correlazione tra la condotta e il danno) e la colpevolezza (il dolo o la colpa). L'onere di provare i predetti elementi grava interamente sull'attore.
Deve ritenersi che, nel caso oggetto del presente giudizio, non si configuri alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. Infatti, la scelta di riparare i beni che il medesimo Ente ha deciso di ritirare pur in assenza di contratto, non può essere in alcun modo addebitata alla parte convenuta a titolo di fatto illecito, non avendo la medesima influito né contribuito al procedimento decisorio né alla scelta di rivolgersi a terzi per ottenere le riparazioni lamentate a titolo risarcitorio.
Risulta, altresì, infondata l'ulteriore domanda subordinata formulata ex art. 2041 c.c..
Secondo la prospettazione attorea, la differenza tra il corrispettivo versato in favore della convenuta
(parametrato a beni funzionanti) e l'effettivo valore della merce sdoganata (risultata difettosa) costituirebbe un arricchimento indebito, quantificabile in una somma pari ai costi sostenuti dall'attore per la riparazione dei ventitré ventilatori non funzionanti.
Deve osservarsi che non risulta possibile, sulla base della ricostruzione fattuale posta in essere pagina 12 di 14 dall'attore, avere contezza dell'esborso effettivamente sostenuto per la riparazione dei ventilatori non funzionanti.
In primo luogo, non si comprende come il petitum immediato, pari a 13.000,00 euro, sia rimasto invariato per tutto il corso della causa, nonostante il numero dei ventilatori riparati abbia subìto una modifica, passando da ventinove (pagg. 17-18 dell'atto di citazione) a ventitré (pagg.
2-3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
Appare, infatti, evidente che alla diminuzione del numero dei ventilatori riparati sarebbe dovuta corrispondere una proporzionale riduzione dei costi sostenuti a tal fine.
Né può ritenersi che ciò si giustifichi in ragione della trasposizione, nella somma richiesta, dei costi di riparazione sostenuti per i ventilatori che non è stato possibile mettere in funzione, dal momento che la spesa de qua risulta integralmente assorbita dalla domanda sub C.
Inoltre, i documenti allegati dall'attore non forniscono prova certa della spesa sostenuta.
Infatti, nel doc. 28 prodotto da parte attorea, consistente nella relazione sulle attività manutentive svolte dalla società Althea Italia S.p.A. sui ventilatori consegnati da ad , si afferma TE Pt_1 che “dei 29 ventilatori risultati non funzionanti durante le operazioni di collaudo, 21 ventilatori sono stati ripristinati dalla scrivente come risulta dal consuntivo prot. del 26/02/2021, Parte_5
per un importo di € 5.205,33 (Iva Esclusa). Tale importo è stato assorbito nel canone di manutenzione del contratto di ” (pag. 7 doc. 28 attore). Parte_6
Tuttavia – fermo il valore sensibilmente inferiore di tale importo rispetto a quello richiesto dall'attore – né dagli allegati al predetto documento, né dalle produzioni sub docc. 33 e 34 (relative al mandato di pagamento delle fatture di Althea Italia S.p.A. e alla quietanza di pagamento delle fatture di Althea
Italia S.p.A.) è possibile evincere l'effettiva corresponsione della predetta somma, afferendo i documenti citati a pagamenti generali di ammontare nettamente superiore e risultando, pertanto, genericamente riferibili al più ampio rapporto contrattuale intercorrente tra l'attore e la società di riparazione.
Conseguentemente, non avendo l'attore provato i fatti costitutivi della domanda sub B, la stessa deve essere respinta.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna la parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 14.413,00 per compensi
(scaglione da 520.000,01 a € 1.000.000,00: € 4.607,00 per la fase di studio;
€ 3.039,00
pagina 13 di 14 per la fase introduttiva;
€ 6.767,00 per la fase istruttoria, senza fase decisionale non avendo parte attorea depositato alcun atto conclusivo), oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1. condanna, con riferimento alla domanda sub A) attorea, al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 587.240,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 12 ottobre 2020 al Pt_1
saldo;
2. condanna , con riferimento alla domanda sub C) attorea, al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 176.172,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. Pt_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. rigetta la domanda formulata dall'attore sub B);
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente giudizio TE Pt_1 che si liquidano in € 14.413,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, 6 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
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