Art. 20.
L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, e' chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.
La domanda e' presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa e' avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, gia' noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorita' ecclesiastica superiore da cui dipende.
L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, e' chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.
La domanda e' presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa e' avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, gia' noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorita' ecclesiastica superiore da cui dipende.