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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/01/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2641/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Aba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2641/2021, assunta in decisione all'udienza cartolare del 26/09/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BATTISTA COLONNA C.F._1
ATTRICE contro
, nato in [...] il [...] (Cod. fisc. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ERMANNO BALDASSARRE
CONVENUTA nonché contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Milano alla via San Vito n. 7
PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA DI LORETO in persona del Parroco pro tempore, con sede in Bergamo alla via Padre Massimiliano Kolbe n. 3
, nato a Gravina in [...] il [...] e residente in Controparte_3
pagina 1 di 11 Palo del Colle (Ba) alla via Forges Davanzati n. 47
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_4
Varesino alla via Monte Bianco n. 32
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Causa di impugnazione di testamento per falsità
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio (e le altri parte Parte_1 CP_1 convenute rimaste contumaci) per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la non autenticità del testamento olografo del 26 marzo 2018 a firma del defunto , pubblicato dal dott. , notaio in Bergamo, Controparte_5 Persona_1 ad istanza della sig.ra , (repertorio n. 44364, raccolta n. 16173) per le ragioni CP_1 espresse in premessa;
2) per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero inesistente e, in ogni caso, privo di effetti giuridici il suddetto testamento olografo con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine, nella denegata ed inverosimile ipotesi in cui fosse accertata l'autenticità del ridetto testamento olografo, dichiarare l'incapacità naturale del testatore di intendere e volere a causa delle patologie cliniche di cui era affetto, come da relazione a firma del dott. Persona_2
e, conseguentemente, annullare il testamento olografo da lui redatto con ogni
[...] conseguenza di legge;
4) in ogni caso, dichiarare nulla ed inesistente la successione testamentaria legata alla menzionata scheda di cui al richiamato testamento olografo;
5) dichiarare aperta la successione legittima in favore della parte attrice e degli altri aventi titolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 572 c.c.;
6) con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 11 Si è costituita con comparsa di risposta telematica del 16/07/2021 chiedendo il CP_1 rigetto di tutte le domande formulate da perché infondate in fatto e in Parte_1 diritto.
Alla prima udienza del 21/09/2021 il G.I., dichiarata la contumacia delle altri parte convenute, ha accolto la richiesta di parte attrice, ordinando di procedersi alla mediazione obbligatoria e rinviando all'udienza del 21/12/2021. All'esito dell'udienza così fissata, il GI ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa all'udienza cartolare del 31/05/2022.
Con ordinanza resa in pari data ha disposto l'espletamento di una C.T.U grafologica sulla scheda testamentaria apparentemente olografa del 8/01/2015 nominando quale ausiliario la dott.ssa riservando ad un successivo momento la decisione sulle prove orali e Persona_3 sull'accertamento medico-legale postumo anche in considerazione della natura di mera domanda subordinata dell'annullamento del testamento del 2015.
Assunto l'incarico e somministrato il quesito all'udienza del 13/09/2021 (con la indicazione puntuale delle scritture di comparazione ammesse) si sono svolte le oo.pp. e l'elaborato è stato depositato in via telematica 17/03/2023. All'esito dell'udienza di discussione del 28/03/2023, il
GI ha respinto l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico in quanto l'ausiliario del
Tribunale aveva risposto alle osservazioni interposte dai cc.tt.pp., invitando in ogni caso la ctu a rendere ulteriori chiarimenti in ordine a specifici profili, sollevati dalla ctp dott.ssa e Persona_4 dalla difesa di parte attrice.
Depositata in data 15/06/2023 dalla ctu la relazione contenenti i chiarimenti richiesti e sentite le difese delle parti all'udienza del 20/06/2023, il GI con ordinanza resa in data 23/06/2023 ha respinto le richieste della parte attrice e le ulteriori istanze istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 26/09/2023, ove le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
1. La domanda di nullità del testamento olografo per falsità
La domanda di nullità del testamento olografo del 8 maggio 2015 è infondata e va respinta.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa (Cass. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12307; Cass. II, 4 gennaio 2017, n.
109).
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni pagina 3 di 11 intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio
“utile per inutile non vitiatur” (Cass. II, 10 settembre 2013, n. 20703).
La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell'autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l'uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto;
cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità
o personalità. In questo senso l'abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità (infra Cass. II, 5 dicembre 2018, n. 31457).
Nel caso di specie, l'attività istruttoria espletata nel contraddittorio fra le parti ha condotto a dei risultati tecnici che possono essere fatti propri dal Collegio ai fini della statuizione sull'olografia della scheda impugnata.
Va premesso che la c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della grafia di chi ha redatto il testamento con quella di altri scritti della persona da cui apparentemente proviene, opera quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiscono pertanto, un elemento rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice (C. App. Venezia Sez. II,
28/03/2022, n.707).
Nel caso di specie, la C.T.U. nominata dott.ssa ha esposto in modo chiaro i criteri e Persona_3
i metodi utilizzati per l'accertamento provvedendo a ricostruire le caratteristiche del gesto scrittorio riconducibili al de cuius, anche in chiave diacronica. Le conclusioni raggiunte, in modo consequenziale, non sono scalfite dalle numerose osservazioni svolte dalla c.t.p. nominata dall'attrice anche in considerazione delle repliche ragionevoli e pertinenti offerte a tal proposito dall'ausiliario.
pagina 4 di 11 Preliminarmente occorre dar conto della “ricostruzione” delle caratteristiche essenziali della grafia del de cuius effettuata mediante una approfondita analisi comparativa delle connotazioni stilistiche, formali e dinamiche degli scritti autografi, considerati anche nella loro evoluzione dal
1996 al 2015. In particolare, è stato possibile svolgere una panoramica comparativa approfondita in ragione delle scritture autografe depositate in atti, anche in epoca prossima a quella di presunta redazione delle schede in verifica, vergate con analogo strumento scrittorio e, in tal modo, si è potuto apprezzare l'evoluzione dei grafismi di e la loro variabilità. Controparte_5
L'esame cronologico condotto dalla Consulente sulle scritture sicuramente attribuibili al de cuius apposte in periodi precedenti e coevi hanno quindi permesso di evidenziare - pur a fronte della variabilità grafica attestata nelle scritture comparative esaminate anche in prospettiva diacronica
- consuetudini redattive, abitudini gestuali e connotazioni costanti nella grafia. In particolare, all'esito del confronto, l'ausiliario non ha rilevato incoerenze né sul piano delle forme né sui dinamismi scrittori.
In via sintetica si richiamano gli indici sintomatici dell'olografia della scheda impugnata di carattere strutturale e funzionale:
anzitutto non si sono riscontrate alterazioni della superficie cartacea, cancellazioni anomale, solchi ciechi da scritture pregresse e poi obliterate, che riconducessero a manomissioni di vario genere;
La grafia è dotata di sufficiente livello grafico, improntato all'ordine e alla chiarezza;
il
“moto rallentato, con stacchi frequenti e alzate di penna visibili anche tra i grafemi” vengono ricondotti a “variazioni attribuibili anche alla circostanza scrittoria o ad altre interferenze endogene o esogene che hanno coinvolto in quel momento il soggetto”;
inoltre, “L'analisi dei tracciati effettuata ha rilevato una sostanziale naturalezza pressoria laddove si riconoscono coerenze di traiettoria e modulazione chiaroscurale pertinenti alle direzioni fondamentali della scrittura (abduzione, adduzione, estensione, flessione)”;
e ancora, “Il calibro, ovvero l'estensione del corpo mediano di scrittura, presenta una tendenza ad un calo nella dimensione, vale a dire un rimpicciolimento della sua dimensione tra le scritte tracciate nelle prime righe del testo redatto e le ultime righe antecedenti le firme in calce. L'estensione del corpo di scrittura tende a limitare parte dell'altezza del corpo degli allunghi in prossimità delle righe terminali del testamento”;
infine “Il ritmo grafo motorio nelle prime righe appare più lento di quelle terminali, perché vi è un maggior controllo attenzionale (come per tutti gli scritti emotivamente pagina 5 di 11 “impegnativi” succede nelle prime righe) e in seguito, progressivamente la grafia diventa più scorrevole e meno controllata, perché subentra la spinta inconscia ad esprimersi con minor vigilanza attenzionale”.
Con specifico riferimento, poi, alle due sottoscrizioni a nome ” apposte sul Controparte_5 testamento de quo - la prima tracciata in modo molto chiaro e leggibile e la seconda firma vergata in modo personalizzato più scorrevole e veloce – l'ausiliaria ha osservato come “L'intento di esprimersi in modo chiaro si evidenzia da tutto il prodotto grafico e nell'apporre una prima firma mantenendo l'identica grafia adoperata per redigere il testamento e subito sotto vergare una firma più personalizzata. Ciò a dimostrazione che il testo e la prima firma appartengono ad un'unica mano agente, evidenziando peculiarità grafologiche di univoca provenienza. Una coerenza rilevante dell'identica genesi grafica e motoria della mano scrivente è mostrata anche nella disomogeneità dei calibri formanti il nome apposto nella prima riga e quelli della prima firma vergata in calce al testo”.
La stessa ctu ha quindi evidenziato l'analogia del percorso grafico adoperato dal sig. CP_5 nella redazione del testamento in verifica, ravvisabili nell'iniziale “A” in stampatello “staccata” dalle successive lettere che “trova riscontro non solo come modello calligrafico, ma soprattutto come percorso grafo motorio” (v. p. 40 e 43), nella disomogeneità dei calibri quanto ad altezza, porzione mediana e terminale del cognome (v. p. 42), nei profili formativi delle lettere nelle corrispondenze di tipo morfologico e strutturale nel tracciato grafico (v. p. 46).
Cionondimeno, in considerazione delle osservazioni svolte dalla consulente di parte attrice, il GI ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della c.t.u., al fine di sottoporre al perito nominato, dott.ssa una richiesta di chiarimenti limitatamente alla pretesa sovrapponibilità tra la Per_3 dicitura del cognome e del nome apposta alla prima riga di composizione e la omografa dicitura in calce al testo (che precede la firma) del de cuius e alle eventuali sovrapposizioni riscontrabili, come evidenziate dalla ctp dott.ssa . Persona_4
Segnatamente, la ctp dott.ssa nominata dall'attrice ha sostenuto che la firma apposta Persona_4 in calce alle disposizioni testamentarie sarebbe “il risultato di un “cosiddetto falso per calco di una dicitura autografa del falsario” e che tale tipologia di artificio “giustificherebbe” le numerose giustapposizioni evidenziate nelle osservazioni trasmesse alla ctu (v. p. 38 osservazioni ctp
[...]
). Per_4
A tale riguardo, la dott.ssa ha invece premesso che entrambe le consulenti delle parti in Per_3 causa hanno ritenuto che data, testo e prima sottoscrizione del testamento sono stati vergati da pagina 6 di 11 un'unica mano, escludendo la possibilità di un'imitazione per ricalco, stante l'assenza di un “gesto corticale controllato, rigido che mostrerebbe tutte le incoerenze grafiche, citate precedentemente, che invece nella dicitura “ ” posta in prima riga e nella prima firma apposta in Controparte_5 calce, non sono presenti perché la grafia in tutto il suo contesto è coerente” e soggiungendo che
“Le due grafie in analisi sono molto simili perché vergate dalla stessa mano operante in un medesimo contesto grafico. Potranno apparire tra loro simili, ma non potranno mai risultare perfettamente sovrapponibili per l'intero percorso grafico” (v. p. 7 ss. relazione integrativa per analitica esposizione delle caratteristiche grafologiche di rilievo).
La C.T.U. ha quindi ribadito come, dall'esame della scheda testamentaria de qua, “non sono emersi stacchi e successive riprese analogiche del filo grafico significative di un processo artificioso, al contrario sono emerse tutte le caratteristiche tipiche di una composizione lenta e chiara, ma naturale e spontanea. Dette caratteristiche hanno trovato poi pieno riscontro nella successiva fase di confronto tra il testamento oggetto di accertamento di autenticità e i reperti autografi comparativi, sì da poter dimostrare che il testamento è riconducibile senza ombra di dubbio alle tipicità gestuali del sig. ” (p. 3 relazione integrativa c.t.u.). Controparte_5
Ancora, rispondendo alle nuove osservazioni svolte dalla ctp dott.ssa , l'ausiliaria ha Persona_4 rilevato che “la similarità e non identità rilevata tra il percorso grafico del nominativo “ CP_5
, in prima riga delle disposizioni testamentarie, e il percorso grafico della prima firma
[...] apposta in calce non rappresenta certamente la prova che la loro stesura è frutto di un calco di una firma autografa del sig. come vorrebbe far credere la C.T. di Parte Attrice Dott.ssa CP_5
, ma, al contrario, prova che la loro stesura è riconducibile ad un'unica mano grafico- Persona_4 agente, identificata, a seguito delle indagini esperite sia dal CTU sia dalla sottoscritta (vedasi relazione stragiudiziale versata in atti), con quella del sig. ”. Controparte_5
In conclusione, la stessa C.T.U., dopo aver replicato alla ctp dott.ssa e preso atto Persona_4 dell'adesione alle proprie note integrative da parte della consulente di parte convenuta dott.ssa
, ha riconfermato i contenuti e le conclusioni peritali espresse nel proprio elaborato Persona_5
d'ufficio, concludendo che l'autografia della scheda testamentaria de qua in tutte le sue parti, in quanto redatta nel testo, datata e sottoscritta nelle due firme in calce, dalla mano operante del de cuius . Controparte_5
Da quanto sopra consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
2. La domanda di annullamento del testamento per incapacità d'intendere e volere del de cuius al momento di testare
pagina 7 di 11 La domanda avanzata in via subordinata dall'attrice deve ritenersi parimenti infondata.
Sono invero note le coordinate ermeneutiche sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità attorno all'art. 591 comma secondo n. 3) c.c. L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, in forza di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (Cass. II, 22 maggio 1995, n. 5620). Da ciò consegue che in quanto lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., VI-II, Ord. 19 febbraio 2018, n. 3934; Cass.
II, 145 aprile 2010, n. 9081). Soltanto qualora si tratti di malattia che influisca sulla psiche permanentemente ed abitualmente, in modo che non siano ipotizzabili periodi di lucido intervallo, ben può il giudice dall'accertamento di una tale malattia in data posteriore alla redazione del testamento ricavare la presunzione di incapacità del disponente anche nel momento del compimento dell'atto (Cass. II, 30 gennaio 1987, n. 892 162/81; 2666/75, 1454/69).
Diversamente, la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto, come stabiliva l'art. 763 c.c. dell'abrogato codice civile (infra
Cass. II, Ord. 22 ottobre 2019, n. 26873).
L'apprezzamento giurisdizionale va quindi effettuato con riferimento finalistico alla tipologia di atto o agli atti compiuti e non all'intera sfera delle azioni che poteva porre in essere in quel momento, dovendosi “relativizzare” il giudizio in considerazione della sua complessità di ideazione, redazione e volizione. È evidente, quindi, la necessità giuridica (non medica) di concentrare l'esame unicamente sull'effetto che lo stato di fatto in cui si trovava la de cuius avesse avuto sull'attitudine a compiere un atto di disposizione patrimoniale come quello testamentario
(Ord 15480 6 dicembre 2001). Si tratta di un'indagine di fatto e valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, (Cass. II, 23 novembre 2016, n. 23900; Cass. n. 162/1981, Cass.
n. 1851/1980; Cass. n. 1454/1969).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi siano elementi probatori idonei a dimostrare lo stato di incapacità di intendere e volere di al momento della redazione della scheda Testimone_1
pagina 8 di 11 olografa in quanto la documentazione prodotta in atti dalla parte attrice non conduce ad un simile accertamento.
E infatti, dalla ricostruzione “clinica” della parte attrice emerge che il de cuius, allorquando è stato sottoposto ad una valutazione neurologica il 30/08/2013 effettuata dal dott. della RS
, risultava orientato nel tempo e nello spazio e dall'esito del test Controparte_6
MMSE (Mini-Mental State Examination che rappresenta lo strumento di valutazione delle funzioni cognitive più diffuso per i pazienti con demenza) risultava un punteggio nella normalità.
Successivamente, il signor è stato visitato presso la Controparte_5 Controparte_6 anche in data 13/02/2015 dal dott. e, anche in tale occasione, il medico ha attestato che Per_6 il paziente, affetto da una “sintomatologia caratterizzata da disturbi della memoria a breve termine associanti a frequenti stati ansiosi e tendenza ad abuso farmacologico”, risultava “vigile, scarsamente orientato nel tempo, meglio nello spazio”. Anche nel corso di tale visita è stato somministrato il suddetto test MMSER al quale il paziente ha ottenuto un punteggio di 24,3/30
(nella normalità) ed è risultata “al limite della norma la prova dell'orologio” (c.d. clock drawing test che costituisce uno dei più comuni esami utilizzati per rilevare il deterioramento delle funzioni cognitive per identificare i soggetti a rischio di demenza).
In data 5/07/2016 il de cuius è stato sottoposto ad un nuovo controllo medico per “deficit cognitivo” presso la medesima struttura sanitaria e in tale occasione la dott.ssa ha Persona_7 attestato quanto segue: “Somministro MMSE: 22,3/30, emerge disorientamento temporale, lieve deficit memoria a breve termine;
somministro test dell'orologio, patologico.
Utile sarebbe a mio avviso rivolgersi ad un ambulatorio UVA. Nel frattempo eseguirei Tac encefalo per valutare la presenza di componente atrofica e/o vascolare”.
Vi è poi in atti il referto della visita neurologica effettuata il 18/10/2018 dalla dott.ssa
[...]
ove si dà atto della “ingravescente” perdita di memoria e disorientamento anche Per_8 topografico, concludendo per la necessità di assistenza continua per il de cuius in ragione del defict motorio e cognitivo, nonché della sua scarsa consapevolezza dei suoi limiti.
Infine, nella relazione clinica 11.06.2018 redatta dalla Dott.ssa (cfr. doc. sub b. Persona_9 memoria 183 c.p.c. c. 6 n. 2 di parte attrice) un “iniziale decadimento cognitivo” viene fatto risalire al 18/10/2016.
Ebbene, già soltanto le suddette notazioni impediscono di ritenere rilevante un approfondimento tecnico postumo sulle condizioni che avrebbe potuto avere ipoteticamente il de cuius al gennaio
2015. E invero, gli elementi evincibili (anche dalla stessa relazione tecnica di parte) dalle cartelle pagina 9 di 11 cliniche che coprono un arco di tempo protrattosi dal 2014 fino al 2018 evidenziano che il decadimento cognitivo ha iniziato ad avere atto verso la fine del 2016, quindi successivamente alla data del testamento. Cionondimeno, tale condizione non ha determinato una prognosi di incapacità cognitiva permanente né ha mai condotto ad alcuna richiesta o pronuncia di interdizione o di nomina di un amministratore di sostegno.
Sul punto, poi, anche nella scheda testamentaria in verifica si riscontra una padronanza di linguaggio, oltre che una linearità e una chiarezza anche grafica, in ordine alla volontà di disporre delle proprie sostanze post mortem. Sul punto, si rileva che il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. civ. Sez. II, 28 marzo 2019, n. 8690).
In definitiva, pertanto, il Collegio ritiene che difetti la prova di uno stato permanente di incapacità del de cuius dal quale trarre a ritroso la prova dell'assenza di capacità al momento della testamenti factio.
Ne segue che l'onere di provare lo stato di incapacità al momento della redazione del testamento non è stato assolto dall'attrice né poteva essere raggiunto mediante i capitoli di prova articolati in via istruttoria in quanto valutativi e genericamente formulati, né tanto meno attraverso l'acquisizione di documentazione medica ex art. 210 c.p.c., stante la genericità della richiesta formulata dalla difesa di parte attrice e tenuto conto che dalla relazione a firma della dott.ssa
(v. doc. sub d) memoria istruttoria n. 2 di parte attrice) emergono i principali Per_9 ricoveri/accertamenti cui è stato sottoposto il de cuius negli anni di interesse e i relativi referti sono sostanzialmente già presenti in atti.
Ulteriormente, il Collegio ritiene che non sia necessario l'espletamento di una C.T.U. medico- legale postuma di carattere psichiatrico del de cuius alla luce della documentazione medica versata in atti, considerato il regime giuridico di cui all'art. 591 c.c.
L'accertamento della validità e della efficacia delle disposizioni ereditarie ex art. 591 c.c. comporta dunque che la successione di sia regolata dal testamento confezionato Testimone_1 il 8/01/2015 (pubblicato il 26 marzo 2018 con atto del dott. , repertorio Persona_1
n. 44364, raccolta n. 16173).
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3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico di parte attrice , liquidate con separato decreto. Parte_2
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta Parte_2
e liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se CP_1 dovuta, e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Parte_2 decreto.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/11/2023
Il Presidente
Vincenzo Domenico Scibetta
Il Giudice rel. est.
Raffaella Cimminiello
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