CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 391/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Largo Missori nr. 35. presso lo studio dell'avv. Sebastian Romeo in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore – nella qualità di cessionaria del - Controparte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in Reggio Calabria, via Stadio a Monte n.
13/F, presso lo studio dell'avv. Massimo Pirrello, rappresentata e difesa dall'avv.
Gabriella Baldi in virtù di mandato in atti
-appellata- oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 290/2019 del Tribunale di
Palmi, pubblicata il 20.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 31.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “la scrivente difesa precisa e conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del presente gravame, chiedendone l'integrale accoglimento e che di seguito si trascrivono integralmente: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 290/2019 pubblicata il 19/03/2019, emessa dalla Dott.ssa Stefania Bagnoli, Tribunale di Palmi Prima sezione Civile, R.G. n. 1474/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della Parte_1 [...] di € 86.592,89; riconoscere e accertare l'invalidità della Controparte_3 determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice Controparte_3 certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, si chiede la conferma della ctu prodotta dalla dottoressa in primo grado, per i motivi di cui in narrativa. Si chiede di Per_1 condannare parte appellata alla refusione delle spese di giudizio e al saldo delle competenze del ctu di prime cure con riformulazione piena dell'erronea sentenza del tribunale di palmi”.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 30.05.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'odierna scrivente – richiamati integralmente tutti i precedenti scritti e atti difensivi - insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, già formulate nella comparsa di costituzione: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio
Calabria, respinta ogni contraria istanza, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla per difetto dei presupposti di cui all'art. 348 bis cpc.; nel merito: rigettare Parte_1 l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e diritto e quindi Parte_1 confermare totalmente la sentenza n. 290/2019, adottata dal Tribunale di Palmi, in data 19.03.2019”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, per sentire “accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della Parte_1 Controparte_3
di €. 75.611,11; riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione
[...] degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l , con la propria Controparte_3 condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Esponeva parte attrice:
-di avere intrattenuto, dall'anno '99 al 2014, con la Controparte_3
una relazione bancaria caratterizzata dal rapporto di c/c n. 1278132 cui era
[...] collegato il conto anticipi n. 14882T;
-di avere incaricato la per la redazione di una consulenza Parte_2 tecnico-contabile al fine di verificare la regolarità degli addebiti, a titolo di interessi e spese, effettuati dall'Istituto di credito, sui conti correnti in questione nel corso dell'intero rapporto;
-che dall'elaborato peritale era emersa l'indebita applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di spese e commissioni per un importo complessivo di
€.75.611,11 di cui chiedeva la ripetizione/restituzione;
-che, peraltro, la convenuta aveva agito “in dispregio della Legge n. 108/96”, cagionandole un grave danno di cui chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto con richiesta di integrale rigetto della domanda proposta.
Rilevava la convenuta:
-l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti solutori registrati sul c/c n.
1278132;
- la manifesta infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese avversarie, stante la mancata produzione della documentazione contrattuale inerente il rapporto di conto corrente (contratti ed estratti conto), mancando, pertanto, la prova sia dell'ammontare delle somme corrisposte sia dell'asserita natura indebita degli stessi. Istruito il giudizio documentalmente e con consulenza tecnico-contabile d'ufficio, all'udienza del 19.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa discussione orale, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda proposta per difetto di prova, ex art. 2697 c.c., considerato che mancava in atti la documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti non essendo stati prodotti i contratti di conto corrente né gli estratti conto bancari integrali “ossia i documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto di conto corrente indispensabili per verificare le poste addebitate ed accreditate in conto e, quindi, per determinare il saldo finale”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello
[...] chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, cessionaria di insistendo per il rigetto del Controparte_2 gravame con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'incompetenza per valore del giudice di primo grado a pronunciarsi sulla controversia in esame, in quanto eccedente il tetto massimo per le cause relative a beni mobili - che è fissato ad 30.000 euro
(e da ultimo innalzato dal Dlgs. 116/2017 fino – ma non oltre – a 50.000 euro) – attribuito al
Giudice onorario.
La doglianza è palesemente infondata.
Secondo consolidato orientamento di legittimità "i giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siriane, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Né a diversa conclusione può indurre il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari, espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt. 97 e 111 Cost.)" (Cass. 22845 del
2016 e C.C. n. 28937/2017).
Non sussiste, quindi, alcun limite di valore che impedisca al Giudice onorario di decidere le controversie loro assegnate non essendo, lo stesso, contemplato dell'art. 43 bis r.d. n. 41 del 1941.
Peraltro, la Corte di legittimità ha precisato che, quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dall'art. 43 bis r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal G.O.T. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né la dedotta nullità è prevista alcuna norma di legge, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 03/10/2016).
Quindi, anche a volere assumere l'espletamento di un'attività sottratta alla competenza del giudice onorario, stante il principio di tassatività delle nullità, si configurerebbe comunque una mera irregolarità non idonea a riflettersi negativamente sugli atti processuali e sulla sentenza “i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali, siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita dalla funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del R.D. n.12 del 1941 che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari, previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva e il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”(cfr.
Cass. Sez.2, ordinanza n.2047 del 24.1.2019).
In conclusione, i Got, quanto ad appartenenza, sono inseriti nell'ufficio giudiziario del quale fanno parte e a loro è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge.
Ne consegue l'evidente infondatezza della censura.
-Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, parte appellante rileva l'inammissibilità delle eccezioni proposte dalla in ordine al difetto di prova ex art. 2697 c.c., per CP_3 essersi costituita tardivamente. Adduce che, in ogni caso, gravava sull'Istituto di Credito produrre la documentazione bancaria necessaria all'accoglimento della domanda e che le lacune della consulenza tecnica d'ufficio sono da ricondurre alla convenuta per non avere provveduto alla produzione in questione.
Le doglianze possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la tardiva costituzione dell'Istituto di Credito dinanzi al Giudice di prime cure non ha determinato alcuna decadenza in ordine alla formulata richiesta di rigetto della domanda attrice, per mancanza di prova, trattandosi, all'evidenza di mera difesa per la quale non è maturata alcuna preclusione.
Secondariamente, non vi è dubbio che gravasse parte attrice - che ha introdotto l'azione di ripetizione/restituzione – produrre la documentazione indispensabile (contratti di conto corrente ed estratti conto) che avrebbe consentito la ricostruzione dei rapporti di c/c.
considerato che
, sia nel caso di ripetizione di indebito che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tale poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, da momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ed invero, seppure questa Corte sia a conoscenza di quell'orientamento di legittimità che esclude che il cliente sia onerato dalla produzione in giudizio della serie integrale della documentazione contabile relativa all'intero svolgimento del rapporto bancario,
“in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023), come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure “la società attrice si è limitata a depositare la parziale documentazione che segue: a) relativamente al conto anticipi n. 14882T, gli estratti conto trimestrali al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 e gli “scalari” dal 31 dicembre 2003 al 31 marzo 2008, tranne quello del secondo trimestre 2005; b) con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 12781 B (poi 12781.10 e infine 12781.32), gli estratti conto dal 31 marzo 2008 al 30 settembre 2014 (di cui quelli dal 30 giugno
2010 al 30 giugno 2013 incompleti) e gli “scalari” dal 27 febbraio 1999 al 30 settembre 2014 (di cui quello al 31 marzo 2011 incompleto), tranne quello al 31 dicembre 2009” tant'è che “il lavoro svolto dall'ausiliario, quantunque diligente e perito, si è rivelato oggettivamente incapace di
“ricostruire”, in maniera giuridicamente “certa” e “attendibile”, l'andamento dei conti correnti e il relativo saldo e quindi, a fondare la domanda”.
D'altra parte, è evidente come la produzione documentale esistente in atti non consentisse di ricostruire, in modo attendibile e certo, i rapporti di dare/avere tra le parti, considerato che l'uso degli scalari non è, nel caso in esame, funzionale a colmare i vuoti relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto prodotti;
piuttosto sono gli estratti conto a fungere da raccordo per gli scalari relativi al periodo ricostruito. Conformemente “l'enunciato principio di diritto afferma quindi come, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543/2019; Cass n. 9526/2019); “la prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass. n.
29190/2020; Cass. n. 20621/2021).
In tale direzione appare decisiva anche l'impossibilità, evidenziata dal C.T.U., di distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie nella misura in cui mette in evidenza come il metodo di indagine seguito, proprio per l'esiguità degli estratti conto presenti, si fondi sulla ricostruzione del conto sugli scalari in via quasi esclusiva, rendendo ad avviso del Collegio, del tutto inaffidabile la ricostruzione operata, in quanto non sufficientemente riscontrata.
D'altra parte, la ricostruzione del saldo non può essere effettuata avendo riguardo ai soli riassunti scalari che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene, infatti, la sequenza dei soli saldi positivi e negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, sicché, dalla loro sequenza, non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione anche gli estratti conto completi o quantomeno in misura consistente del rapporto;
senza questi ultimi documenti, quantomeno in buona parte, dunque, l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti risulta effettuato attraverso il ricorso a criteri ricostruttivi che appaiono approssimativi ed induttivi, non compatibili con le esigenze di esattezza e certezza matematica necessarie alla sentenza di un giudizio contenzioso.
Tanto premesso, osserva la Corte che, contrariamente alla tesi dell'appellante, quando, come nel caso di specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest'ultimo allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie,
è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass. 28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895).
Ed infatti, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conti. Non può, infatti, invocarsi, in questo caso, il criterio della c.d. “vicinanza” della prova come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13.12.2019 n. 33009) in quanto se è vero che “… la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24
Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. Sez. U.
30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass. Cass. 14 gennaio 2016, n. 486), tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova..
Nella specie, parte attrice non ha provveduto a produrre in giudizio né i contratti di c.c.
- documenti indispensabili per poter verificare la denunciata nullità parziale per omessa pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, l'applicazione di interessi anatocistici e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili - né gli estratti conto - documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale – in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. che sanciscono l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato e che non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che parte attrice, non avendo depositato in giudizio né i contratti di c/c né gli estratti conto necessari all'accertamento, sebbene ne fosse onerata, non ha consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni formulate con la domanda introduttiva del giudizio in ordine alla mancanza di una valida pattuizione scritta per la determinazione del tasso degli interessi ultralegali, all'illiceità della loro capitalizzazione trimestrale nonché all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e valute non concordate e, dunque, non ha dimostrato la dedotta mancanza della causa giustificativa dei pagamenti di cui chiedeva la ripetizione.
Né tantomeno, al fine di sottrarsi all'onus probandi sullo stesso gravante e di traslarlo sull'Istituto di Credito, parte attrice ha dedotto che i rapporti di conto erano sorti verbis tantum o per facta concludentia e, quindi, senza la stipulazione di un contratto scritto, con la conseguente impossibilità di produrlo in giudizio per corroborare i propri assunti difensivi, dal momento che le doglianze articolate con l'atto introduttivo del giudizio presupponevano e non escludevano l'esistenza del documento negoziale.
Dall'atto introduttivo, invero, emerge chiaramente come i contratti siano stati stipulati per iscritto, in nessun punto della citazione si arguisce ovvero è dedotto che tali contratti siano stati conclusi verbis tantum o per facta concludentia. D'altronde,
l'allegazione di una nullità parziale dei contratti de quibus lascia presupporre che gli stessi fossero stati conclusi per iscritto.
Pacifico che le censure sollevate per suffragare l'illegittimità degli addebiti si incentravano sulla mancanza della pattuizione scritta di singole clausole - come quelle relative al tasso degli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle valute, oltre che sulla violazione del divieto dell'anatocismo - e non già sull'inesistenza del documento negoziale, id est dei contratti di conto corrente in forma scritta - sicché
l'onere di produrre i contratti di c/c non poteva, né doveva, gravare sull'istituto bancario, anche in ragione della circostanza che la convenuta non aveva CP_3 proposto alcuna domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del rapporto, essendosi limitata a contestare l'avversa domanda.
Non può, pertanto, in questa sede, essere utilmente invocato il principio secondo cui sarebbe gravato sulla banca l'onere della produzione dei contratti per provare la fondatezza della domanda - espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021 - in quanto pronunciato sul presupposto della “pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia”, che nel caso di specie non è stata, invece, mai allegata dal correntista;
del pari non può trovare applicazione il principio di non contestazione, non avendo la alcun onere di contestare l'inesistenza della stipula CP_3 di un contratto scritto, mai dedotta in primo grado dalla controparte.
Come precisato dalla Suprema Corte, in fattispecie analoga, quando è il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta a costui l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione degli estratti conto e del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).
Quindi, occorre distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi – che concerne la presente controversia - la non può CP_3 ritenersi onerata della produzione del contratto neppure invocando il cd. principio di vicinanza della prova, in quanto tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione sicché è il correntista onerato alla produzione del contratto al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate (Cass. 19566/2021; Cass.
33009/2019).
Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta invece ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto con l'ovvia conseguenza che, solo quando la domanda, basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che assume inesistente, incombendo alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Nella specie, la mancata produzione in giudizio della necessaria documentazione, il cui onere, si ribadisce, gravava sull'odierno appellante al fine di dimostrare i profili di nullità denunciati, non poteva che comportare il rigetto della domanda di nullità non risultando dimostrata la mancanza, nel contratto, della pattuizione scritta e/o della determinatezza delle condizioni economiche applicate, così come correttamente ritenuto dal primo Giudice “per soddisfare compiutamente il predetto onere, infatti, la società attrice avrebbe dovuto produrre: i contratti di conto corrente necessari per accertare la pattuizione di clausole illegittime (p.e. l'anatocismo nel calcolo degli interessi), la mancata pattuizione per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., di talune condizioni poi applicate al contratto (p.e. il tasso d'interesse ultralegale e la C.M.S.) e l'usura originaria;
gli estratti conto integrali, ossia i documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto di conto corrente indispensabili per verificare le poste addebitate ed accreditate in conto e, quindi, per determinare il saldo finale”.
A tale mancata produzione non poteva, certo, sopperirsi con l'ordine di esibizione disposto nei confronti della banca in quanto “il rimedio di cui all'art. 210 cpc non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cassazione civile sez. I,
01/08/2022, n.23861), nello stesso senso anche: Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1 aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).
Ciò significa che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale, attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Parte attrice, invece, non ha dimostrato di avere mai presentato alla banca istanza ex art. 119 TUB al fine di ottenere copia della documentazione mancante.
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione quanto all'esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di produzione di documentazione risalente a più di dieci anni prima, ciò che rileva è che parte attrice non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
13/12/2019, n. 33009) e che, il suddetto evidenziato mancato assolvimento dell'onere probatorio non poteva, certo, essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell'introduzione del giudizio.
E' anche vero che, secondo la Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 6480/2021), il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo e ciò in quanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza - siffatte clausole sono disciplinate,-secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. n. 21095/2004).
Quindi, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che possa essere il contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla sicché, in materia di anatocismo può reputarsi allora corretto il rilievo che - ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere - è sufficiente il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute.
Purtuttavia, nella specie, la mancata produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti dei rapporti di c/c, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale, ha reso impossibile accertare, con certezza, la consistenza degli addebiti non dovuti.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n.
33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata sia nello studio della controversia che nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa) e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva €. 956,00
Fase istruttoria €. 2.163,00
Fase decisionale €. 2.552,00 Totale compenso tabellare €. 7.160,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 290/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 20.03.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante, quantificate in €. 7.160,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 391/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Largo Missori nr. 35. presso lo studio dell'avv. Sebastian Romeo in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore – nella qualità di cessionaria del - Controparte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in Reggio Calabria, via Stadio a Monte n.
13/F, presso lo studio dell'avv. Massimo Pirrello, rappresentata e difesa dall'avv.
Gabriella Baldi in virtù di mandato in atti
-appellata- oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 290/2019 del Tribunale di
Palmi, pubblicata il 20.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 31.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “la scrivente difesa precisa e conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del presente gravame, chiedendone l'integrale accoglimento e che di seguito si trascrivono integralmente: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 290/2019 pubblicata il 19/03/2019, emessa dalla Dott.ssa Stefania Bagnoli, Tribunale di Palmi Prima sezione Civile, R.G. n. 1474/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della Parte_1 [...] di € 86.592,89; riconoscere e accertare l'invalidità della Controparte_3 determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice Controparte_3 certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, si chiede la conferma della ctu prodotta dalla dottoressa in primo grado, per i motivi di cui in narrativa. Si chiede di Per_1 condannare parte appellata alla refusione delle spese di giudizio e al saldo delle competenze del ctu di prime cure con riformulazione piena dell'erronea sentenza del tribunale di palmi”.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 30.05.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'odierna scrivente – richiamati integralmente tutti i precedenti scritti e atti difensivi - insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, già formulate nella comparsa di costituzione: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio
Calabria, respinta ogni contraria istanza, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla per difetto dei presupposti di cui all'art. 348 bis cpc.; nel merito: rigettare Parte_1 l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e diritto e quindi Parte_1 confermare totalmente la sentenza n. 290/2019, adottata dal Tribunale di Palmi, in data 19.03.2019”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, per sentire “accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della Parte_1 Controparte_3
di €. 75.611,11; riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione
[...] degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l , con la propria Controparte_3 condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Esponeva parte attrice:
-di avere intrattenuto, dall'anno '99 al 2014, con la Controparte_3
una relazione bancaria caratterizzata dal rapporto di c/c n. 1278132 cui era
[...] collegato il conto anticipi n. 14882T;
-di avere incaricato la per la redazione di una consulenza Parte_2 tecnico-contabile al fine di verificare la regolarità degli addebiti, a titolo di interessi e spese, effettuati dall'Istituto di credito, sui conti correnti in questione nel corso dell'intero rapporto;
-che dall'elaborato peritale era emersa l'indebita applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di spese e commissioni per un importo complessivo di
€.75.611,11 di cui chiedeva la ripetizione/restituzione;
-che, peraltro, la convenuta aveva agito “in dispregio della Legge n. 108/96”, cagionandole un grave danno di cui chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto con richiesta di integrale rigetto della domanda proposta.
Rilevava la convenuta:
-l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti solutori registrati sul c/c n.
1278132;
- la manifesta infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese avversarie, stante la mancata produzione della documentazione contrattuale inerente il rapporto di conto corrente (contratti ed estratti conto), mancando, pertanto, la prova sia dell'ammontare delle somme corrisposte sia dell'asserita natura indebita degli stessi. Istruito il giudizio documentalmente e con consulenza tecnico-contabile d'ufficio, all'udienza del 19.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa discussione orale, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda proposta per difetto di prova, ex art. 2697 c.c., considerato che mancava in atti la documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti non essendo stati prodotti i contratti di conto corrente né gli estratti conto bancari integrali “ossia i documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto di conto corrente indispensabili per verificare le poste addebitate ed accreditate in conto e, quindi, per determinare il saldo finale”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello
[...] chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, cessionaria di insistendo per il rigetto del Controparte_2 gravame con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'incompetenza per valore del giudice di primo grado a pronunciarsi sulla controversia in esame, in quanto eccedente il tetto massimo per le cause relative a beni mobili - che è fissato ad 30.000 euro
(e da ultimo innalzato dal Dlgs. 116/2017 fino – ma non oltre – a 50.000 euro) – attribuito al
Giudice onorario.
La doglianza è palesemente infondata.
Secondo consolidato orientamento di legittimità "i giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siriane, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Né a diversa conclusione può indurre il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari, espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt. 97 e 111 Cost.)" (Cass. 22845 del
2016 e C.C. n. 28937/2017).
Non sussiste, quindi, alcun limite di valore che impedisca al Giudice onorario di decidere le controversie loro assegnate non essendo, lo stesso, contemplato dell'art. 43 bis r.d. n. 41 del 1941.
Peraltro, la Corte di legittimità ha precisato che, quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dall'art. 43 bis r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal G.O.T. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né la dedotta nullità è prevista alcuna norma di legge, configurandosi, invece, una semplice irregolarità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 03/10/2016).
Quindi, anche a volere assumere l'espletamento di un'attività sottratta alla competenza del giudice onorario, stante il principio di tassatività delle nullità, si configurerebbe comunque una mera irregolarità non idonea a riflettersi negativamente sugli atti processuali e sulla sentenza “i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali, siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita dalla funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del R.D. n.12 del 1941 che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari, previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva e il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”(cfr.
Cass. Sez.2, ordinanza n.2047 del 24.1.2019).
In conclusione, i Got, quanto ad appartenenza, sono inseriti nell'ufficio giudiziario del quale fanno parte e a loro è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge.
Ne consegue l'evidente infondatezza della censura.
-Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, parte appellante rileva l'inammissibilità delle eccezioni proposte dalla in ordine al difetto di prova ex art. 2697 c.c., per CP_3 essersi costituita tardivamente. Adduce che, in ogni caso, gravava sull'Istituto di Credito produrre la documentazione bancaria necessaria all'accoglimento della domanda e che le lacune della consulenza tecnica d'ufficio sono da ricondurre alla convenuta per non avere provveduto alla produzione in questione.
Le doglianze possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono essere disattese.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la tardiva costituzione dell'Istituto di Credito dinanzi al Giudice di prime cure non ha determinato alcuna decadenza in ordine alla formulata richiesta di rigetto della domanda attrice, per mancanza di prova, trattandosi, all'evidenza di mera difesa per la quale non è maturata alcuna preclusione.
Secondariamente, non vi è dubbio che gravasse parte attrice - che ha introdotto l'azione di ripetizione/restituzione – produrre la documentazione indispensabile (contratti di conto corrente ed estratti conto) che avrebbe consentito la ricostruzione dei rapporti di c/c.
considerato che
, sia nel caso di ripetizione di indebito che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tale poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, da momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ed invero, seppure questa Corte sia a conoscenza di quell'orientamento di legittimità che esclude che il cliente sia onerato dalla produzione in giudizio della serie integrale della documentazione contabile relativa all'intero svolgimento del rapporto bancario,
“in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023), come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure “la società attrice si è limitata a depositare la parziale documentazione che segue: a) relativamente al conto anticipi n. 14882T, gli estratti conto trimestrali al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 e gli “scalari” dal 31 dicembre 2003 al 31 marzo 2008, tranne quello del secondo trimestre 2005; b) con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 12781 B (poi 12781.10 e infine 12781.32), gli estratti conto dal 31 marzo 2008 al 30 settembre 2014 (di cui quelli dal 30 giugno
2010 al 30 giugno 2013 incompleti) e gli “scalari” dal 27 febbraio 1999 al 30 settembre 2014 (di cui quello al 31 marzo 2011 incompleto), tranne quello al 31 dicembre 2009” tant'è che “il lavoro svolto dall'ausiliario, quantunque diligente e perito, si è rivelato oggettivamente incapace di
“ricostruire”, in maniera giuridicamente “certa” e “attendibile”, l'andamento dei conti correnti e il relativo saldo e quindi, a fondare la domanda”.
D'altra parte, è evidente come la produzione documentale esistente in atti non consentisse di ricostruire, in modo attendibile e certo, i rapporti di dare/avere tra le parti, considerato che l'uso degli scalari non è, nel caso in esame, funzionale a colmare i vuoti relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto prodotti;
piuttosto sono gli estratti conto a fungere da raccordo per gli scalari relativi al periodo ricostruito. Conformemente “l'enunciato principio di diritto afferma quindi come, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543/2019; Cass n. 9526/2019); “la prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass. n.
29190/2020; Cass. n. 20621/2021).
In tale direzione appare decisiva anche l'impossibilità, evidenziata dal C.T.U., di distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie nella misura in cui mette in evidenza come il metodo di indagine seguito, proprio per l'esiguità degli estratti conto presenti, si fondi sulla ricostruzione del conto sugli scalari in via quasi esclusiva, rendendo ad avviso del Collegio, del tutto inaffidabile la ricostruzione operata, in quanto non sufficientemente riscontrata.
D'altra parte, la ricostruzione del saldo non può essere effettuata avendo riguardo ai soli riassunti scalari che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene, infatti, la sequenza dei soli saldi positivi e negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, sicché, dalla loro sequenza, non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione anche gli estratti conto completi o quantomeno in misura consistente del rapporto;
senza questi ultimi documenti, quantomeno in buona parte, dunque, l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti risulta effettuato attraverso il ricorso a criteri ricostruttivi che appaiono approssimativi ed induttivi, non compatibili con le esigenze di esattezza e certezza matematica necessarie alla sentenza di un giudizio contenzioso.
Tanto premesso, osserva la Corte che, contrariamente alla tesi dell'appellante, quando, come nel caso di specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest'ultimo allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie,
è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass. 28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895).
Ed infatti, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conti. Non può, infatti, invocarsi, in questo caso, il criterio della c.d. “vicinanza” della prova come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13.12.2019 n. 33009) in quanto se è vero che “… la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24
Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. Sez. U.
30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass. Cass. 14 gennaio 2016, n. 486), tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti (cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova..
Nella specie, parte attrice non ha provveduto a produrre in giudizio né i contratti di c.c.
- documenti indispensabili per poter verificare la denunciata nullità parziale per omessa pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, l'applicazione di interessi anatocistici e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili - né gli estratti conto - documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale – in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. che sanciscono l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato e che non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che parte attrice, non avendo depositato in giudizio né i contratti di c/c né gli estratti conto necessari all'accertamento, sebbene ne fosse onerata, non ha consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni formulate con la domanda introduttiva del giudizio in ordine alla mancanza di una valida pattuizione scritta per la determinazione del tasso degli interessi ultralegali, all'illiceità della loro capitalizzazione trimestrale nonché all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e valute non concordate e, dunque, non ha dimostrato la dedotta mancanza della causa giustificativa dei pagamenti di cui chiedeva la ripetizione.
Né tantomeno, al fine di sottrarsi all'onus probandi sullo stesso gravante e di traslarlo sull'Istituto di Credito, parte attrice ha dedotto che i rapporti di conto erano sorti verbis tantum o per facta concludentia e, quindi, senza la stipulazione di un contratto scritto, con la conseguente impossibilità di produrlo in giudizio per corroborare i propri assunti difensivi, dal momento che le doglianze articolate con l'atto introduttivo del giudizio presupponevano e non escludevano l'esistenza del documento negoziale.
Dall'atto introduttivo, invero, emerge chiaramente come i contratti siano stati stipulati per iscritto, in nessun punto della citazione si arguisce ovvero è dedotto che tali contratti siano stati conclusi verbis tantum o per facta concludentia. D'altronde,
l'allegazione di una nullità parziale dei contratti de quibus lascia presupporre che gli stessi fossero stati conclusi per iscritto.
Pacifico che le censure sollevate per suffragare l'illegittimità degli addebiti si incentravano sulla mancanza della pattuizione scritta di singole clausole - come quelle relative al tasso degli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle valute, oltre che sulla violazione del divieto dell'anatocismo - e non già sull'inesistenza del documento negoziale, id est dei contratti di conto corrente in forma scritta - sicché
l'onere di produrre i contratti di c/c non poteva, né doveva, gravare sull'istituto bancario, anche in ragione della circostanza che la convenuta non aveva CP_3 proposto alcuna domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del rapporto, essendosi limitata a contestare l'avversa domanda.
Non può, pertanto, in questa sede, essere utilmente invocato il principio secondo cui sarebbe gravato sulla banca l'onere della produzione dei contratti per provare la fondatezza della domanda - espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021 - in quanto pronunciato sul presupposto della “pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia”, che nel caso di specie non è stata, invece, mai allegata dal correntista;
del pari non può trovare applicazione il principio di non contestazione, non avendo la alcun onere di contestare l'inesistenza della stipula CP_3 di un contratto scritto, mai dedotta in primo grado dalla controparte.
Come precisato dalla Suprema Corte, in fattispecie analoga, quando è il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta a costui l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione degli estratti conto e del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021).
Quindi, occorre distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi – che concerne la presente controversia - la non può CP_3 ritenersi onerata della produzione del contratto neppure invocando il cd. principio di vicinanza della prova, in quanto tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione sicché è il correntista onerato alla produzione del contratto al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate (Cass. 19566/2021; Cass.
33009/2019).
Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta invece ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto con l'ovvia conseguenza che, solo quando la domanda, basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che assume inesistente, incombendo alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Nella specie, la mancata produzione in giudizio della necessaria documentazione, il cui onere, si ribadisce, gravava sull'odierno appellante al fine di dimostrare i profili di nullità denunciati, non poteva che comportare il rigetto della domanda di nullità non risultando dimostrata la mancanza, nel contratto, della pattuizione scritta e/o della determinatezza delle condizioni economiche applicate, così come correttamente ritenuto dal primo Giudice “per soddisfare compiutamente il predetto onere, infatti, la società attrice avrebbe dovuto produrre: i contratti di conto corrente necessari per accertare la pattuizione di clausole illegittime (p.e. l'anatocismo nel calcolo degli interessi), la mancata pattuizione per iscritto, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., di talune condizioni poi applicate al contratto (p.e. il tasso d'interesse ultralegale e la C.M.S.) e l'usura originaria;
gli estratti conto integrali, ossia i documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto di conto corrente indispensabili per verificare le poste addebitate ed accreditate in conto e, quindi, per determinare il saldo finale”.
A tale mancata produzione non poteva, certo, sopperirsi con l'ordine di esibizione disposto nei confronti della banca in quanto “il rimedio di cui all'art. 210 cpc non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cassazione civile sez. I,
01/08/2022, n.23861), nello stesso senso anche: Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1 aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).
Ciò significa che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale, attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Parte attrice, invece, non ha dimostrato di avere mai presentato alla banca istanza ex art. 119 TUB al fine di ottenere copia della documentazione mancante.
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione quanto all'esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di produzione di documentazione risalente a più di dieci anni prima, ciò che rileva è che parte attrice non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
13/12/2019, n. 33009) e che, il suddetto evidenziato mancato assolvimento dell'onere probatorio non poteva, certo, essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell'introduzione del giudizio.
E' anche vero che, secondo la Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 6480/2021), il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo e ciò in quanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza - siffatte clausole sono disciplinate,-secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. n. 21095/2004).
Quindi, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che possa essere il contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla sicché, in materia di anatocismo può reputarsi allora corretto il rilievo che - ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere - è sufficiente il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute.
Purtuttavia, nella specie, la mancata produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti dei rapporti di c/c, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale, ha reso impossibile accertare, con certezza, la consistenza degli addebiti non dovuti.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n.
33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata sia nello studio della controversia che nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa) e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva €. 956,00
Fase istruttoria €. 2.163,00
Fase decisionale €. 2.552,00 Totale compenso tabellare €. 7.160,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 290/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 20.03.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante, quantificate in €. 7.160,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)