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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 3845/2019 R.G. posta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
Da
– in persona del Sindaco pro tempore, P.I. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Marmoni. P.IVA_1
- Opponente
Contro
nato a [...] [...] Controparte_1 Pt_1
C.F.: e residente in [...]
s.n.c.,
elettivamente domiciliato in Via Francesco Faranda, 33 presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Domenico Andre' da cui è rappresentato e difeso;
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 05.04.2018 il notificava ad il Parte_1 Controparte_1
provvedimento di ingiunzione n. prot. 267224, per il pagamento della somma di € 13568,24.
In virtù del superiore provvedimento veniva notificato allo stesso atto di precetto, sottoponendo poi a pignoramento le somme dovute dal Banco
BPM s.p.a. all' . CP_1
Il debitore proponeva, quindi, opposizione al detto pignoramento e il GE sospendeva la procedura concedendo termine per la riassunzione nel merito.
Il comune proponeva reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del pignoramento e iscriveva a ruolo la presente opposizione.
In corso di causa veniva deciso il reclamo e con ordinanza del 13.11.2025 il giudice poneva a sentenza il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre specificare che con ordinanza del 25.11.2020, il Tribunale di Messina ha accolto il reclamo proposto dal Parte_1 avverso l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva
[...]
mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1788/2018. Può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
In riferimento alle spese processuali, occorre valutare la fondatezza virtuale dei motivi di opposizione.
Il Tribunale di Messina, accogliendo il preliminare motivo di reclamo
(coincidente con la preliminare eccezione formulata dal Parte_1 anche con l'atto di citazione del presente giudizio), ha accertato
[...]
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
e dichiarato “l'inesistenza (materiale prima ancora che giuridica) dell'opposizione” proposta dal Sig. , “mai formalizzata e, CP_1
pertanto, la fondatezza del reclamo proposto dal , Parte_1
con conseguente annullamento dell'ordinanza reclamata”; per l'effetto, ha ordinato la trasmissione degli atti al G.E. per la prosecuzione della procedura, conclusasi con ordinanza di assegnazione somme del
24.06.2021.
L'accertamento e la dichiarazione di inesistenza dell'opposizione proposta dal Sig. (e, pertanto, la mancanza di costituzione del CP_1
debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva) e la correlativa integrale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere ed il venir meno in capo al dell'interesse a proseguire il Parte_1 presente giudizio, il quale pertanto deve essere dichiarato estinto.
Essendo intervenuta l'ordinanza di definizione del reclamo successivamente rispetto alla riassunzione della causa nel merito, appare corretto compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto, estinto il processo.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Messina, lì 13.11.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 3845/2019 R.G. posta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
Da
– in persona del Sindaco pro tempore, P.I. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Marmoni. P.IVA_1
- Opponente
Contro
nato a [...] [...] Controparte_1 Pt_1
C.F.: e residente in [...]
s.n.c.,
elettivamente domiciliato in Via Francesco Faranda, 33 presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Domenico Andre' da cui è rappresentato e difeso;
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 05.04.2018 il notificava ad il Parte_1 Controparte_1
provvedimento di ingiunzione n. prot. 267224, per il pagamento della somma di € 13568,24.
In virtù del superiore provvedimento veniva notificato allo stesso atto di precetto, sottoponendo poi a pignoramento le somme dovute dal Banco
BPM s.p.a. all' . CP_1
Il debitore proponeva, quindi, opposizione al detto pignoramento e il GE sospendeva la procedura concedendo termine per la riassunzione nel merito.
Il comune proponeva reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del pignoramento e iscriveva a ruolo la presente opposizione.
In corso di causa veniva deciso il reclamo e con ordinanza del 13.11.2025 il giudice poneva a sentenza il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre specificare che con ordinanza del 25.11.2020, il Tribunale di Messina ha accolto il reclamo proposto dal Parte_1 avverso l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva
[...]
mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1788/2018. Può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
In riferimento alle spese processuali, occorre valutare la fondatezza virtuale dei motivi di opposizione.
Il Tribunale di Messina, accogliendo il preliminare motivo di reclamo
(coincidente con la preliminare eccezione formulata dal Parte_1 anche con l'atto di citazione del presente giudizio), ha accertato
[...]
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
e dichiarato “l'inesistenza (materiale prima ancora che giuridica) dell'opposizione” proposta dal Sig. , “mai formalizzata e, CP_1
pertanto, la fondatezza del reclamo proposto dal , Parte_1
con conseguente annullamento dell'ordinanza reclamata”; per l'effetto, ha ordinato la trasmissione degli atti al G.E. per la prosecuzione della procedura, conclusasi con ordinanza di assegnazione somme del
24.06.2021.
L'accertamento e la dichiarazione di inesistenza dell'opposizione proposta dal Sig. (e, pertanto, la mancanza di costituzione del CP_1
debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva) e la correlativa integrale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere ed il venir meno in capo al dell'interesse a proseguire il Parte_1 presente giudizio, il quale pertanto deve essere dichiarato estinto.
Essendo intervenuta l'ordinanza di definizione del reclamo successivamente rispetto alla riassunzione della causa nel merito, appare corretto compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto, estinto il processo.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Messina, lì 13.11.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 3