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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1921/2023 R.G.sul ricorso depositato il 28/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Controparte_1
avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2300,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, oltre contributo unificato econ distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001026727. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso ordinanza – ingiunzione n. OI-001026727, notificata in data 11.04.2023, con cui l' intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il CP_2 pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso
1 versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ;
che sussisteva l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione atteso che si appalesa essere palesemente viziato da tardività in violazione all'art. 14 L. 689/1989, che impone alla P. A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano.
Si costituiva l' come in epigrafe deducendo, che: CP_2
è stata annullata in data 30.05.2024, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.12.2024), come si evince dall'estratto allegato per cui chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
In ordine all'annullamento sopravvenuti la parte ricorrente ha preso atto e aderito alla cessazione
CP_ della materia del contendere indicata dall' .
Non vi sono ragioni per discostarsi essendo avvenuta la rimozione del provvedimento in via di autotutela da parte dell'ente , ma solo in corso di giudizio.
SPESE
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria, 21.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1921/2023 R.G.sul ricorso depositato il 28/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di ( difeso da Controparte_1
avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2300,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, oltre contributo unificato econ distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001026727. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso ordinanza – ingiunzione n. OI-001026727, notificata in data 11.04.2023, con cui l' intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il CP_2 pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso
1 versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ;
che sussisteva l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione atteso che si appalesa essere palesemente viziato da tardività in violazione all'art. 14 L. 689/1989, che impone alla P. A., pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato italiano.
Si costituiva l' come in epigrafe deducendo, che: CP_2
è stata annullata in data 30.05.2024, prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.12.2024), come si evince dall'estratto allegato per cui chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere
In ordine all'annullamento sopravvenuti la parte ricorrente ha preso atto e aderito alla cessazione
CP_ della materia del contendere indicata dall' .
Non vi sono ragioni per discostarsi essendo avvenuta la rimozione del provvedimento in via di autotutela da parte dell'ente , ma solo in corso di giudizio.
SPESE
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria, 21.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2