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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4522/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente 1 aveva impugnato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed irrogazione delle sanzioni di euro 200,00, per ciascuna imposta, dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Caserta, relativo al contratto di mutuo dissenso di contratto di donazione, tra parenti in linea retta, entro franchigia, che asserisce non versata e dovuta.
Il ricorrente aveva eccepito che l'atto impugnato parte da due falsi presupposti di fatto:
a) l'atto in parola è un mutuo dissenso di contratto di donazione, quindi, l'imposta ipotecaria va percepita dal Servizio di Pubblicità Immobiliare ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n.347 del 1990, non dall'Ufficio Territoriale;
b) la voltura catastale non è stata operata, a mezzo modello unico, pertanto, considerata la competenza per materia e territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Aveva, in sostanza, dedotto non sarebbe dovuta l'imposta ipotecaria perché competente alla riscossione è la Conservatoria dei registri immobiliari non l'ufficio del Registro.
Nel caso di specie, poi, la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che prevede testualmente che il tributo in parola debba essere versato all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare e non all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente aveva, poi, eccepito la violazione e falsa Applicazione del Testo Unico Successioni e Donazioni e del Testo Unico Imposta di Registro e segnatamente artt. 55 D.Lgs. 346/90, 41, comma 2 ed art. 25 D.P.
R. 131/1986
In sostanza, non sarebbe dovuta l'imposta di registro in caso di mutuo dissenso di donazione in quanto avente natura giuridica di contrarius actus, quindi di donazione a parti invertite rispetto alla precedente. L'atto in parola è un mutuo dissenso di contratto di donazione entro franchigia.
Secondo le norme citate, come interpretate dalla più recente giurisprudenza “il mutuo dissenso, è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario"
Di conseguenza, sulla scorta di tale interpretazione, il contratto di mutuo dissenso, in quanto contrarius actus, quindi donazione di contenuto contrario alla precedente, va tassato come una donazione entro franchigia e, quindi, senza applicazione di alcuna imposta di registro, come ritenuto in svariate occasioni dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Ancora, è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Testo unico del31/10/1990 n. 347
e la mancata applicazione della Circolare n.18/E del 29 maggio 2013, secondo cui non essendo stata richiesta la voltura dell'atto, non obbligatoria, ai sensi di quanto sopra indicato, trattandosi di atto soggetto ad annotazione, l'adempimento non è stato neppure volturato, per motivi di carattere tecnico-informatici, il tutto come risulta dal sistema della stessa Agenzia delle Entrate, di cui si riporta schermata nel ricorso, da cui si evince, in relazione alla voltura catastale: dati non pervenuti.
L'Agenzia si era costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto quanto rappresentato, dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente.
In primo grado il ricorso è stato accolto parzialmente e, per l'effetto, è stato annullato l'atto impugnato limitatamente all'imposta catastale e confermato nel resto, con compensazione delle spese. Preliminarmente è stata rigettata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto contiene tutti gli elementi per individuare i termini della pretesa erariale.
Quanto al trattamento ai fini delle imposte indirette degli atti di risoluzione per mutuo consenso, al fine di circostanziarne l'inquadramento civilistico, si è rilevato che alla luce delle disposizioni codicistiche di riferimento è ammissibile il negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti per estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.
I predetti contratti sono, di fatto, atti autonomi rispetto ai precedenti che intendono risolvere, informati da una causa autonoma, in quanto stipulati dalle parti al solo scopo di eliminare un precedente contratto, qualunque sia la causa di quest'ultimo.
Per effetto della conclusione dell'atto risolutivo, che ha efficacia retroattiva, dunque, gli effetti prodotti dall'originario contratto sono eliminati, per volontà delle parti, ab origine.
A tal proposito, si cita Corte di cassazione (sentenza 20445/2011), che, riproponendo quanto già precisato in altre occasioni, con riferimento a un atto di risoluzione per "mutuo consenso" di un contratto di compravendita, aveva statuito che "la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità
è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi". Tale contratto, ha chiarito la Suprema corte, esplica un effetto ripristinatorio "non essendo dato ... riscontrare impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad efficacia reale".
L'inquadramento tributario operato dall'Agenzia prende, dunque, le mosse da tale qualificazione civilistica, e ha condotto a ritenere che, dato l'effetto eliminativo dei contratti in commento, non risulta integrato il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
Pertanto, per gli atti in esame, si renderà obbligatoria la registrazione in termine fisso, con la corresponsione della sola imposta fissa (200 euro), laddove non siano previsti corrispettivi.
Tuttavia, si è ritenuto che, nel caso di specie non vi è presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto, come dimostrato per tabulas non ha generato alcuna voltura catastale, come riconosciuto e non smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Ha proposto appello il contribuente eccependo che l'orientamento del Giudice di primo grado contrasterebbe con la Corte di cassazione, Sez. 5, n. 20445 del 06/10/2011 per cui il mutuo dissenso è un "nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere" e facendo rilevare che se mancasse l'effetto traslativo la proprietà non potrebbe a ritornare all'originario donante e con recente Ordinanza n. 26212 del 28/09/2021 (Rv. 662326-
01) la cui massima prevede: "In tema di imposta ipotecaria e catastale, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dell'immobile deve essere tassata in misura proporzionale indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di un nuovo contratto avente contenuto uguale e contrario a quello originario, ed effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, come tale espressione di un'autonoma capacità contributiva e perciò tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti.
Inoltre, si evidenzia che la stessa risoluzione citata dal Giudice di prime cure, n. 20/E del 14.2.2014, prevede testualmente:
"Considerato l'effetto retroattivo prodotto dalla risoluzione convenzionale per 'mutuo consenso', che elimina ab origine gli effetti prodotti dal primo contratto, si precisa, infine, che per la risoluzione per 'mutuo consenso' relativa ad un atto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di euro 20." non parla di imposta di registro.
Si impugna, infine, il capo delle spese come liquidate in sentenza in quanto frutto del travisamento dei fatti e della mancata applicazione delle norme, secondo quanto sopra analiticamente ricostruito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata in quanto legittima e priva di vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena ribadire con l'avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio aveva inteso recuperare a tassazione, per il periodo d'imposta 2024, una maggiore imposta di donazione pari ad €. 200,00, imposta ipotecaria pari a € 200,00 ed imposta catastale pari ad €. 200,00 in relazione all'atto di rettifica per la risoluzione di mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione stipulato in data 02/02/2024.
L'atto di risoluzione per mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione, per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come condivisibilmente rilevato dai primo giudici. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali e donazione nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna. (Risoluzione n. 20 del 14.02.2014
Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa).
Infatti, nel caso di risoluzione per 'mutuo consenso' di una precedente atto di donazione avente per oggetto un bene immobile, senza previsione di un corrispettivo, le parti si obbligano, in linea generale, alla sola restituzione del bene immobile.
Tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per 'mutuo consenso', manca il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
La risoluzione n. 20 del 14.02.2014 prima richiamata, come evidenziato dall'Ufficio, trae spunto dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 20445/2011, riproponendo quanto già precisato in altre occasioni, con riferimento a un atto di risoluzione per "mutuo consenso" di un contratto di compravendita, aveva statuito che "la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi". Tale contratto, ha chiarito la Suprema corte, esplica un effetto ripristinatorio "non essendo dato ... riscontrare impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad efficacia reale".
Corretto è, dunque, l'operato dell'Agenzia che, considerato l'effetto eliminativo di tale tipologia di contratti, non ha ritenuto integrato il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
Pertanto, per gli atti in esame, si renderà obbligatoria la registrazione in termine fisso, con la corresponsione della sola imposta fissa (200 euro), laddove non siano previsti corrispettivi.
Condivisibilmente, poi, non è stato ritenuto sussistente il presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto, come dimostrato per tabulas non ha generato alcuna voltura catastale, come riconosciuto e non smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tale questione di diritto, peraltro, come già rilevato dal giudice di prime cure, è stata già affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza n. 4816/2022, depositata il 23.12.2022 ha accolto il ricorso del ricorrente e statuito che la riscossione dell'imposta catastale è legata, collegata e consentita solo in relazione all'esecuzione della voltura catastale;
quindi, l'imposta non è dovuta se non viene eseguita la voltura catastale.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, che con sentenza n. 2150/2024 ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese, compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Infine, riguardo la regolamentazione dele spese nel presente grado di giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali su punti decisivi della questione trattata, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
BASSO CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4522/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055015556 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente 1 aveva impugnato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed irrogazione delle sanzioni di euro 200,00, per ciascuna imposta, dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Caserta, relativo al contratto di mutuo dissenso di contratto di donazione, tra parenti in linea retta, entro franchigia, che asserisce non versata e dovuta.
Il ricorrente aveva eccepito che l'atto impugnato parte da due falsi presupposti di fatto:
a) l'atto in parola è un mutuo dissenso di contratto di donazione, quindi, l'imposta ipotecaria va percepita dal Servizio di Pubblicità Immobiliare ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n.347 del 1990, non dall'Ufficio Territoriale;
b) la voltura catastale non è stata operata, a mezzo modello unico, pertanto, considerata la competenza per materia e territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Aveva, in sostanza, dedotto non sarebbe dovuta l'imposta ipotecaria perché competente alla riscossione è la Conservatoria dei registri immobiliari non l'ufficio del Registro.
Nel caso di specie, poi, la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che prevede testualmente che il tributo in parola debba essere versato all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare e non all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente aveva, poi, eccepito la violazione e falsa Applicazione del Testo Unico Successioni e Donazioni e del Testo Unico Imposta di Registro e segnatamente artt. 55 D.Lgs. 346/90, 41, comma 2 ed art. 25 D.P.
R. 131/1986
In sostanza, non sarebbe dovuta l'imposta di registro in caso di mutuo dissenso di donazione in quanto avente natura giuridica di contrarius actus, quindi di donazione a parti invertite rispetto alla precedente. L'atto in parola è un mutuo dissenso di contratto di donazione entro franchigia.
Secondo le norme citate, come interpretate dalla più recente giurisprudenza “il mutuo dissenso, è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario"
Di conseguenza, sulla scorta di tale interpretazione, il contratto di mutuo dissenso, in quanto contrarius actus, quindi donazione di contenuto contrario alla precedente, va tassato come una donazione entro franchigia e, quindi, senza applicazione di alcuna imposta di registro, come ritenuto in svariate occasioni dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Ancora, è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Testo unico del31/10/1990 n. 347
e la mancata applicazione della Circolare n.18/E del 29 maggio 2013, secondo cui non essendo stata richiesta la voltura dell'atto, non obbligatoria, ai sensi di quanto sopra indicato, trattandosi di atto soggetto ad annotazione, l'adempimento non è stato neppure volturato, per motivi di carattere tecnico-informatici, il tutto come risulta dal sistema della stessa Agenzia delle Entrate, di cui si riporta schermata nel ricorso, da cui si evince, in relazione alla voltura catastale: dati non pervenuti.
L'Agenzia si era costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto quanto rappresentato, dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente.
In primo grado il ricorso è stato accolto parzialmente e, per l'effetto, è stato annullato l'atto impugnato limitatamente all'imposta catastale e confermato nel resto, con compensazione delle spese. Preliminarmente è stata rigettata l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto contiene tutti gli elementi per individuare i termini della pretesa erariale.
Quanto al trattamento ai fini delle imposte indirette degli atti di risoluzione per mutuo consenso, al fine di circostanziarne l'inquadramento civilistico, si è rilevato che alla luce delle disposizioni codicistiche di riferimento è ammissibile il negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti per estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.
I predetti contratti sono, di fatto, atti autonomi rispetto ai precedenti che intendono risolvere, informati da una causa autonoma, in quanto stipulati dalle parti al solo scopo di eliminare un precedente contratto, qualunque sia la causa di quest'ultimo.
Per effetto della conclusione dell'atto risolutivo, che ha efficacia retroattiva, dunque, gli effetti prodotti dall'originario contratto sono eliminati, per volontà delle parti, ab origine.
A tal proposito, si cita Corte di cassazione (sentenza 20445/2011), che, riproponendo quanto già precisato in altre occasioni, con riferimento a un atto di risoluzione per "mutuo consenso" di un contratto di compravendita, aveva statuito che "la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità
è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi". Tale contratto, ha chiarito la Suprema corte, esplica un effetto ripristinatorio "non essendo dato ... riscontrare impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad efficacia reale".
L'inquadramento tributario operato dall'Agenzia prende, dunque, le mosse da tale qualificazione civilistica, e ha condotto a ritenere che, dato l'effetto eliminativo dei contratti in commento, non risulta integrato il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
Pertanto, per gli atti in esame, si renderà obbligatoria la registrazione in termine fisso, con la corresponsione della sola imposta fissa (200 euro), laddove non siano previsti corrispettivi.
Tuttavia, si è ritenuto che, nel caso di specie non vi è presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto, come dimostrato per tabulas non ha generato alcuna voltura catastale, come riconosciuto e non smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Ha proposto appello il contribuente eccependo che l'orientamento del Giudice di primo grado contrasterebbe con la Corte di cassazione, Sez. 5, n. 20445 del 06/10/2011 per cui il mutuo dissenso è un "nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere" e facendo rilevare che se mancasse l'effetto traslativo la proprietà non potrebbe a ritornare all'originario donante e con recente Ordinanza n. 26212 del 28/09/2021 (Rv. 662326-
01) la cui massima prevede: "In tema di imposta ipotecaria e catastale, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dell'immobile deve essere tassata in misura proporzionale indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di un nuovo contratto avente contenuto uguale e contrario a quello originario, ed effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, come tale espressione di un'autonoma capacità contributiva e perciò tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti.
Inoltre, si evidenzia che la stessa risoluzione citata dal Giudice di prime cure, n. 20/E del 14.2.2014, prevede testualmente:
"Considerato l'effetto retroattivo prodotto dalla risoluzione convenzionale per 'mutuo consenso', che elimina ab origine gli effetti prodotti dal primo contratto, si precisa, infine, che per la risoluzione per 'mutuo consenso' relativa ad un atto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di euro 20." non parla di imposta di registro.
Si impugna, infine, il capo delle spese come liquidate in sentenza in quanto frutto del travisamento dei fatti e della mancata applicazione delle norme, secondo quanto sopra analiticamente ricostruito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata in quanto legittima e priva di vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Vale la pena ribadire con l'avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio aveva inteso recuperare a tassazione, per il periodo d'imposta 2024, una maggiore imposta di donazione pari ad €. 200,00, imposta ipotecaria pari a € 200,00 ed imposta catastale pari ad €. 200,00 in relazione all'atto di rettifica per la risoluzione di mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione stipulato in data 02/02/2024.
L'atto di risoluzione per mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione, per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come condivisibilmente rilevato dai primo giudici. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali e donazione nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna. (Risoluzione n. 20 del 14.02.2014
Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa).
Infatti, nel caso di risoluzione per 'mutuo consenso' di una precedente atto di donazione avente per oggetto un bene immobile, senza previsione di un corrispettivo, le parti si obbligano, in linea generale, alla sola restituzione del bene immobile.
Tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per 'mutuo consenso', manca il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
La risoluzione n. 20 del 14.02.2014 prima richiamata, come evidenziato dall'Ufficio, trae spunto dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 20445/2011, riproponendo quanto già precisato in altre occasioni, con riferimento a un atto di risoluzione per "mutuo consenso" di un contratto di compravendita, aveva statuito che "la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi". Tale contratto, ha chiarito la Suprema corte, esplica un effetto ripristinatorio "non essendo dato ... riscontrare impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad efficacia reale".
Corretto è, dunque, l'operato dell'Agenzia che, considerato l'effetto eliminativo di tale tipologia di contratti, non ha ritenuto integrato il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.
Pertanto, per gli atti in esame, si renderà obbligatoria la registrazione in termine fisso, con la corresponsione della sola imposta fissa (200 euro), laddove non siano previsti corrispettivi.
Condivisibilmente, poi, non è stato ritenuto sussistente il presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto, come dimostrato per tabulas non ha generato alcuna voltura catastale, come riconosciuto e non smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tale questione di diritto, peraltro, come già rilevato dal giudice di prime cure, è stata già affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza n. 4816/2022, depositata il 23.12.2022 ha accolto il ricorso del ricorrente e statuito che la riscossione dell'imposta catastale è legata, collegata e consentita solo in relazione all'esecuzione della voltura catastale;
quindi, l'imposta non è dovuta se non viene eseguita la voltura catastale.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, che con sentenza n. 2150/2024 ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma integrale della sentenza impugnata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese, compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Infine, riguardo la regolamentazione dele spese nel presente grado di giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali su punti decisivi della questione trattata, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.