Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 10/10/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06670/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
Comune di GL D'RC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di LI, ha adottato interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 92 D.lgs 159/11;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi:
b.1) della nota prot. -OMISSIS-, a firma del Viceprefetto, recante trasmissione del decreto prefettizio;
b.2) l’informativa n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri;
b.3) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-;
b.4) l’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore 6 – Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di GL d’RC (NA) ha disposto, in danno della ricorrente “divieto di prosecuzione attività per revoca della SCIA -OMISSIS-”;
b.5) l’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore 3 – Affari Finanziari del Comune di GL d’RC (NA) ha disposto, in danno della ricorrente, la “rimozione immediata -OMISSIS-”;
b.6) la Determinazione n. -OMISSIS- (R.G. n. 2650 del 5/12/2024) del Dirigente del Settore 6 – Pianificazione del Rientro e Sviluppo Economico del Comune di GL d’RC (NA), ha disposto, in danno della ricorrente, la “revoca del provvedimento di adozione/sponsorizzazione aiuole e recesso del contratto”;
b.7) il provvedimento di estremi ignoti, con il quale il Dirigente del Settore 3 – Affari Finanziari – Ufficio Entrate Minori – CUP del Comune di GL d’RC (NA) ha disposto, in danno della ricorrente, la “revoca con effetto immediato delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico” n. -OMISSIS-;
b.8) l’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore 6 – Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di GL d’RC (NA) ha disposto, in danno della ricorrente, il “divieto di prosecuzione attività ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS”;
b.9) l’Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, di rimozione -OMISSIS- e rimessione in pristino del suolo pubblico entro i successivi 10 giorni;
b.10) l’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Settore 6 – Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di GL d’RC (NA) ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4 bis, DPR 380/2001di -OMISSIS-, per l’ipotizzata inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino di cui all’Ordinanza -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo LI e di Comune di GL D'RC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. IE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società -OMISSIS- esercente attività di bar, rosticceria e gelateria ha impugnato, unitamente ai conseguenziali provvedimenti ostativi del comune di GL d’RC indicati in epigrafe, l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, con la quale il Prefetto di LI ha ritenuto che nei suoi confronti fossero configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 e 91, d.lgs. n. 159/2011.
2. – Nel provvedimento prefettizio, la cui istruttoria poggia sulle risultanze ricavabili dalla informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri (informativa -OMISSIS-), il giudizio prognostico con esito interdittivo è ancorato al rilievo che “ il suddetto esercizio commerciale, dagli accertamenti eseguiti, risulta riconducibile al -OMISSIS- operante nei comuni di GL D'RC (Na), AL di LI (Na) e S. SI (Na) ”.
Il legale rappresentante della società, -OMISSIS-, si legge nella motivazione dell’interdittiva, è marito convivente di -OMISSIS-, soggetto gravemente controindicato e fratello di pregiudicati per associazione mafiosa, condannato -OMISSIS- associazione di tipo mafioso, -OMISSIS- per concorso in turbata libertà degli incanti (artt. 81, 110 e 353 c.p.) aggravato dal metodo mafioso (art. 7 L. 203/1991) e sottoposto, -OMISSIS- sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal Tribunale Misure di Prevenzione di LI; alla sfera di influenza del -OMISSIS- sarebbero riconducibili, inoltre, altre società (tra cui – ad es. – -OMISSIS-), nelle cui compagni sociali figurano -OMISSIS-, anch’esse attinte da recenti provvedimenti interdittivi della Prefettura.
3. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’interdittiva gravata sarebbe inficiata dall’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 92 bis d.lgs. n. 159/2011 (motivo sub I) e risulterebbe fondata su un quadro indiziario insufficiente ed erroneo nella parte in cui assume l’attuale esistenza e operatività del -OMISSIS-, viceversa ormai del tutto “ disarticolato ” (come emerge dalla sentenza-OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS-unico capo indiscusso dell’organizzazione (motivo sub II); sarebbero “ inconferenti ”, inoltre, i richiami alle vicende occorse alle altre società menzionate nel provvedimento (-OMISSIS-, fondati su una situazione fattuale divenuta inattuale a fronte delle misure organizzative frattanto intraprese (motivi sub III e IV).
3.1. – Quanto agli impugnati provvedimenti del Comune di GL d’RC:
- l’adozione dell’informazione antimafia non giustificherebbe, ad avviso della ricorrente, l’estensione degli effetti interdittivi alle attività imprenditoriali private dalla medesima svolte, sicché l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- recante “ divieto di prosecuzione attività ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS ” sarebbe illegittima stante l’asserita inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011, atteso che alcuna causa di decadenza ex art. 67 sussiste in capo all'impresa ricorrente;
- gli atti di divieto di prosecuzione dell’attività – che dispongono la revoca delle S.C.I.A. legittimanti l’esercizio dello ius commercii da parte della ricorrente – e la determinazione -OMISSIS-, recante “ revoca del provvedimento di adozione/sponsorizzazione aiuole e recesso del contratto ”, come pure il provvedimento di “ revoca con effetto immediato delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ”, sarebbero illegittimi siccome resi, deduce la società ricorrente, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento e in violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90, non essendo stati rappresentati i sottostanti “ motivi di pubblico interesse ” alla revoca dei titoli, non potendo gli stessi essere riconducibili all’intervenuta adozione della informativa antimafia, trattandosi di provvedimenti destinati ad incidere sui soli rapporti contrattuali pubblici e non anche in ordine all’esercizio di attività a favore dei privati;
- gli atti conseguenziali adottati dall’amministrazione comunale, ovvero l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- di ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4 bis, DPR 380/2001, infine, intervenuti in pendenza degli effetti di un provvedimento di sequestro, sarebbero viziati, al pari dei precedenti, da illegittimità derivata.
4. – Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
Si è costituito il comune di GL d’RC, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del gravame.
5. – Con ordinanza n. 349/2025 la Sezione ha accolto in parte l’istanza di tutela cautelare e ha sospeso gli effetti dell’interdittiva prefettizia – ritenendo “[…] degna di considerazione la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale […]” – mentre, relativamente agli impugnati provvedimenti comunali, ha denegato la cautela con riferimento all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- e alla conseguente ordinanza dirigenziale-OMISSIS-, osservando che detti provvedimenti “ non presuppongono soltanto l’interdittiva antimafia in questa sede impugnata e non conseguono soltanto a quest’ultima, essendo dichiaratamente fondati, altresì, sul contenuto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 10029/2024 (che ha annullato l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico-OMISSIS-, tra l’altro, per violazione dell’art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444/68), ivi citata nell’ambito di un segmento motivazionale che parte ricorrente non ha provveduto a censurare, di guisa che gli effetti delle due menzionate ordinanze non possono risentire della sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio ”.
6. – All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva anche sulla scorta di recenti arresti del G.A. riguardanti una società riconducibile alla famiglia -OMISSIS- si v. sent. T.A.R. LI, sez. I, n. 1515/2025 e ord. Cons. Stato, Sez. III, n. 1694/2025) – la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso (cumulativo) è fondato in parte, nei sensi e nei limiti di cui appresso.
8. – Coglie nel segno, come già rilevato in sede interinale, la censura che si appunta sulla insussistenza dei presupposti giustificativi della pretermissione della partecipazione procedimentale, con conseguente violazione dell’art. 92 bis , d.lgs. n. 159/2011, dalla cui disamina occorre prendere le mosse per ragioni di precedenza logica (si v. Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8.1. – Il contraddittorio procedimentale (art. 92 co. 2 bis d.lgs. 159/2011) può essere omesso (deroga) solo in presenza di “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” che puntualmente vanno motivate.
9.1. – Premesso che gli elementi indiziari che hanno indotto la Prefettura ad adottare il provvedimento interdittivo non possono integrare concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione del contraddittorio, le quali neppure possono identificarsi con la finalità dell’istituto (l’espulsione dal circuito legale della società contaminata), va rammentato che, per costante giurisprudenza, ove ritenga di non dar luogo alla procedura del contraddittorio, l’Amministrazione dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle ragioni che hanno reso impossibile differire di (massimo) sessanta giorni l’adozione del provvedimento, in sostanza adempiendo a un onere motivazionale rafforzato (si v., ad es., Cons. Stato, Sez. III 22/11/2024, n. 9410).
9.2. – Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente ha prospettato “ esigenze di celerità del procedimento, connesse alla indifferibile necessità di impedire la prosecuzione di attività, in un contesto acclarato di collegamento e di soggiacenza a sodalizi criminali e, segnatamente al clan -OMISSIS-, per la palese diretta riconducibilità dell’impresa alla citata organizzazione criminale […]” (interdittiva, p. 5).
9.3. – Tale motivazione è da ritenersi insufficiente, posto che il rischio di infiltrazione è il (minimo) presupposto per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva e, pertanto, “ ritenere che tale rischio sia sufficiente per evitare il contraddittorio procedimentale rappresenterebbe un’ interpretatio abrogans dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011 ” (Cons. Stato, Sez. III, 6.6.2025, n. 4924).
9.3.1. – Le deroghe all’obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento devono ritenersi circoscritte ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza, che la Prefettura non può limitarsi a richiamare. Occorre infatti indicare i motivi che renderebbero impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, non essendo sufficiente il riferimento al pericolo di infiltrazione mafiosa e/o alla necessità di escludere la società dal mercato, elementi questi che sono intrinseci all’adozione del provvedimento stesso e che, quindi, giustificherebbero sempre la deroga all’obbligo della fase partecipativa, vanificando l’intervento del legislatore del 2021 che, invece, ha voluto proprio superare la precedente prassi avallata dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 20/02/2024, n. 1700).
9.4. – Neppure può sostenersi che, nel caso in esame, ci si trovasse di fronte ad “ un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta comunicazione solo foriera di inutile rallentamento nella definizione del procedimento ” (si v. Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2024, n. 1517; Id., 10.04.2025, n. 3082; Id., 1.4.2025, n. 2762; Id., 7.6.2024, n. 5099); il pericolo di condizionamento della Società ricorrente, infatti, è stato ipotizzato sulla base della presunzione, in buona sostanza sorretta dalla sola trama dei rapporti di parentela, della riconducibilità dell’Azienda al clan -OMISSIS- di cui, tuttavia, è stata accertata giudizialmente, già -OMISSIS-l’avvenuta “disarticolazione” ed estinzione.
9.5. – Non emergono, dunque, circostanze precise che inducano ad escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, con la conseguenza che risulta non giustificato il mancato invio della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
10. – Da qui la necessità di attivare, nella specie, il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis), non riveste solo valore difensivo (statico), ma anche tipica funzione proattiva (dinamica) per promuovere il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) ed i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.); la Prefettura, in tale mutato quadro normativo, secondo quanto chiarito (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi alla economia lecita (art. 94 bis).
11. – È fondato, per quanto innanzi detto, il I motivo di ricorso, che va pertanto accolto, per l’effetto disponendo l’annullamento dell’avversato provvedimento interdittivo, ferme restando, all’esito del contraddittorio procedimentale (che secondo quanto riferito dalla ricorrente nella memoria del 22/5/2025 risulta peraltro avviato dalla Prefettura in data-OMISSIS-, in recepimento della cit. ordinanza cautelare della Sezione n. 349/2025), le determinazioni che la l’Autorità prefettizia riterrà di adottare, mentre i rimanenti motivi di gravame formulati avverso l’interdittiva possono essere assorbiti.
12. – Quanto ai provvedimenti del comune di GL d’RC vanno annullati, siccome viziati da illegittimità derivata in quanto fondati in via esclusiva sull’interdittiva prefettizia, l’o.d. -OMISSIS- (recante “ divieto di prosecuzione attività per revoca della SCIA -OMISSIS- ”), l’o.d. -OMISSIS- (che dispone la “ rimozione immediata -OMISSIS- ”), la determinazione -OMISSIS- (con cui si è disposta la “ revoca del provvedimento di adozione/sponsorizzazione aiuole e recesso del contratto ”) e la “ revoca con effetto immediato delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ” n. -OMISSIS-.
12.1. – Diversamente è a dirsi quanto all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- (che dispone -OMISSIS- dehors -OMISSIS-e rimessione in pristino del suolo pubblico entro i successivi 10 giorni) e alla successiva ordinanza-OMISSIS- (di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4 bis, D.P.R. 380/2001 per inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino di cui all’ordinanza -OMISSIS-), le quali resistono alle censure di illegittimità derivata sollevate nel motivo sub V siccome motivate, tra l’altro, sulla scorta di presupposti ulteriori rispetto agli effetti dell’interdittiva prefettizia (in particolare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 10029/2024), i quali, come rilevato in sede di summaria cognitio, non hanno costituito oggetto di contestazione da parte della società ricorrente.
12.2. – Quanto, da ultimo, all’o.d. -OMISSIS- (recante “ divieto di prosecuzione attività ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS ”), trattasi di provvedimento riferito ad altro soggetto (“ditta -OMISSIS-”), sulla cui sfera giuridica è destinato a incidere, con conseguente difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
13. – Le spese di giudizio possono essere compensate atteso l’esito della controversia e la particolare delicatezza della materia che ne forma oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’interdittiva antimafia di cui al decreto prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di LI e i provvedimenti del Comune di GL d’RC menzionati in motivazione al punto 12.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SP, Presidente FF
IE NO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NO | GI SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.