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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 529/2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppa Bocina
- Ricorrente -
E
(c.f. ) - Resistente contumace - Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: cfr note scritte per l'udienza dell'8.4.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 4.4.2024 alla controparte a mani proprie, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio al fine di sentir: “ Ritenere e dichiarare Controparte_1
l'acquisto della proprietà per usucapione in favore del sig. dell'immobile così Parte_1
composto: casa indipendente;
un'ulteriore edificio, staccato dall'abitazione, destinato a sgombero e da un'area libera circostante delimitato lungo i confini da una recinzione in muratura, identificato Catasto dei Terreni del Comune di Mazara del vallo nelle par.lle n.1568 e 2910, al foglio di mappa n.170. -
Ordinare al conservatore dei R.R.I.I. di Trapani di effettuare la conseguente trascrizione”. Non si costituiva in giudizio la resistente, intestataria dell'immobile in contesa, della quale veniva dichiarata la contumacia all'udienza dell'1.7.2024.
Quindi, la causa, assegnata a questo Giudice con decreto del 6.12.2024, istruita documentalmente e con l'escussione di un teste, veniva posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies.
DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le allegazioni del ricorrente hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta in giudizio nonché nelle convergenti dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 21.1.2025.
Segnatamente il teste ha dichiarato che, sin dai Testimone_1
primi mesi del 2002, ha eseguito le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile sito a Mazara del Vallo nella via Agostino De Pretis n.23, C.da Triglia
Scaletta, commissionate dal ricorrente con il quale si relazionava.
Le risultanze testimoniali trovano, poi, conferma nella documentazione in atti e nella scelta della resistente, ritualmente citata, di non costituirsi in giudizio, nonché di non comparire a rendere l'interrogatorio formale, il cui verbale ammissivo è stato altresì regolarmente notificato, con ciò evidenziando disinteresse per le sorti del bene in questione.
Pertanto, l'emergenza probatoria, complessivamente considerata, consente di ritenere provati tutti i presupposti fattuali integrativi dell'acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà immobiliare per cui è causa.
In particolare, hanno trovato riscontro: la legittimazione passiva della resistente, il possesso continuato, ininterrotto e pacifico uti domini da parte del ricorrente quanto meno a far data dal 2002, la durata ultraventennale del possesso e la sua continuità nel tempo.
Nessun atto di contestazione del possesso altrui e/o nessun atto idoneo a degradare il possesso, così come provato anche in via presuntiva, in mera detenzione
(sotto il versante soggettivo) è stato offerto.
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve, dunque, dichiararsi in favore del ricorrente l'acquisto a titolo originario, in forza di usucapione ventennale, della piena proprietà dell'immobile sito a Mazara del vallo, nella via Agostino De Pretis n.23, C.da
Triglia Scaletta, identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Mazara del Vallo nelle par.lle n.1568 e 2910, al foglio di mappa n.170, così come individuato sulla base delle visure catastali e documentazione ipotecaria in atti (cfr. altresì all.2, relazione tecnica a firma dell'Arch. ). Persona_1
La presente sentenza, ai sensi degli artt. 2643 n. 14 e 2651 c.c. ed ai fini di ripristinare la continuità delle trascrizioni, dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di Trapani.
Le spese di lite, in ragione della natura della lite e della mancata opposizione della controparte, sono poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c. in favore del ricorrente
(c.f. ) della piena proprietà dell'immobile Parte_1 C.F._1
sito a Mazara del vallo, nella via Agostino De Pretis n.23, C.da Triglia Scaletta, identificato al Catasto dei Terreni del Comune di Mazara del Vallo nelle par.lle n.1568 e
2910, al foglio di mappa n.170;
2) per l'effetto, ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio –Ufficio provinciale di Trapani, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione del dispositivo sub 1) della presente sentenza;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Marsala, in data 14.04.2025
Il Giudice Monica D'Angelo