Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 105 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
(c.f. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1 ro-t empore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, tutti per procura generale alle liti del 21.7.2015 rogito del Notaio di Roma rep. n. 80974, con domicilio eletto, in Persona_1 Catanzaro Via Milano 17, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto Pt_1 appe e
C.F./ P. Iva n. , quale subentrante a Controparte_1 P.IVA_3 titolo universale nei rapporti di , a sua volta Controparte_2 incorporante di , , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 della L. 225/2016 del 1/12/2016 in persona del Responsabile Legale in forza dei poteri ad egli conferiti, difesa e rappresentata giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dall' Avv. Gennaro di Maggio, presso il cui studio, in Napoli, alla Via Rione Sirignano n. 6, è elettivamente domiciliato appellata e appellata non costituita Controparte_6 o: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… In relazione agli AVA 334 2014 00028178 19, 334 2015 00015556 28 e 334 2015 00035211 60 rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma dei crediti Pt_1 della loro sussistenza e dell'intimazione di pagamento, dando atto che sono stati effettuati versamenti parziali, cosicché per l'AVA 334 2014 00028178 19 residua la somma di € 738,63, oltre agli interessi di mora di cui all'intimazione di pagamento pari ad € 127,29 e successivi maturandi, per l'AVA 334 2015 00015556 28 residua la somma di € 786,54, oltre agli interessi di mora di cui all'intimazione di pagamento pari ad € 91,51 e successivi maturandi, per l'AVA 334 2015 00035211 60 residua la somma di € 25,79, oltre agli interessi di mora di cui all'intimazione di pagamento pari ad € 2,11 e successivi maturandi. b. Rifusione di
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per : <<…Accogliere l'appello dell e quindi Controparte_1 Pt_1 riformare in cui accoglie il ricorso ab or ella Sig.
. - Dichiarare la correttezza della procedura adottata dallo scrivente CP_6 Concessionario. - Il tutto con riserva di ogni ulteriore eccezione deduzione e richiesta istruttoria, anche all'esito delle avverse difese, con vittoria di spese, e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso, del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, in data 17.10.2019, proponeva opposizione avverso CP_6 l'intimazione di pagamento n. 03420199002258012000 (notificatale in data 17.09.2019) avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 9.958,75. Lamentava: l'omessa notifica degli avvisi di addebito ivi indicati e prodromici all'intimazione opposta;
la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del DM n. 321/1999; nel merito deduceva l'intervenuto pagamento delle somme indicate negli avvisi di addebito oltre alla parziale prescrizione per la pretesa creditoria relativa all'annualità 2013. Si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Pt_1 inammissibilità dell'opposiz piegata, e, nel merito, il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva altresì deducendo, in via pregiudiziale, Controparte_1 il difetto di proprio legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione spiegata.
§2 Il tribunale <Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito n. 33420140002817819000, n. 33420150001555628000 e n. 33420150003521160000. Conferma nel resto l'intimazione di pagamento. Compensa le spese di lite>>, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<L'opposizione dev'essere accolta nei limiti di cui in motivazione. Al fine di qualificare la spiegata azione, si osserva come l'opponente lamenta, per un verso, la irregolarità formale dell'intimazione di pagamento (in quanto non preceduta da regolare notifica degli attivi presupposti, nonché per violazione dell'art. 26 del DPR n. 302/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del DM n. 321/1999), con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale, è legittimata passiva l' Controparte_1
. Per altro verso, premesso di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di
[...] dicati nell'opposta intimazione, contesta, rispetto a questi, il diritto di procedere all'esecuzione per intervenuto pagamento delle somme indicate, nonché per prescrizione della pretesa creditoria per l'annualità 2013, con ciò configurando un'opposizione all'esecuzione relativamente alla quale è legittimato passivo l'Ente impositore, Orbene, in via preliminare, dev'essere dichiarata l'inammissibilità di cui Pt_1 ai punti nn. 1, 2 e 3 dell'opposizione spiegata, in quanto – consistendo in censure sulla regolarità formale di tale atto (e quindi, in una opposizione agli atti esecutivi) – risultano tardivamente proposti, ovvero proposti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (notifica dell'intimazione di pagamento: 17.09.2019 – deposito dell'opposizione: 17.10.2019). Per ciò che concerne il merito dell'opposizione, l'opponente deduce, per un verso, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta
2 nell'avviso di addebito n. 33420140002817819000 (e riguardante crediti contributivi per l'annualità 2013), e, per altro, verso, il pagamento delle somme di cui agli avvisi nell'intimazione quivi opposta. di addebito indicati Con riferimento alla prima questione, si precisa come l'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995 stabilisce che i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni. Nel caso di specie, l ha documentalmente dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito posto a base Pt_1 dell'intimazione di pagamento quivi opposta (e riguardante i contributi per l'annualità 2013) in data 13.10.2014. Risulta documentato, inoltre, che l'intimazione di pagamento di cui alla presente opposizione sia stata notificata in data 10.09.2019, ovvero prima della data di scadenza del termine prescrizionale quinquennale previsto per il 12.10.2019. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dev'essere rigettata. Con riferimento alla seconda questione sollevata, si osserva come l'opponente abbia documentalmente dimostrato di aver pagato le somme indicate negli avvisi di addebito: - n. 33420140002817819000 (€ 840,36); - n. 33420150001555628000 (€ 866,49); - n. 33420150003521160000 (€ 1.224,38). Di contro, risultano non pagate le somme di cui agli avvisi di addebito: - n. 33420160004077729000: riguardante contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti per l'annualità 2015); - n. 33420160001220609000: riguardante contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti per l'annualità 2015); - n. 33420160006265148000: riguardante contributi previdenziali (gestione separata per l'annualità 2015); - n. 33420170001981467000: riguardante contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti per l'annualità 2016, ovvero dal 01/2016 al 10/2016 data di cancellazione dell'opponente dal registro delle imprese). Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta dovrà essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito riguardanti contributi previdenziali già pagati dall'opponente. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, si giustifica la compensazione delle spese di lite>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dall che la censura laddove il giudicante ha Pt_1 ritenuto che l'opponente avesse documentalmente provato di aver pagato le somme indicate negli avvisi di addebito nn. 334 2014 00028178 19, 334 2015 00015556 28 e 334 2015 00035211 60; evidenzia che il Tribunale non ha preso in considerazione l'estratto telematico prodotto in primo grado, da cui si evince il pagamento solo di una parte dei crediti portati dagli a.v.a. sottesi all'intimazione oggetto di opposizione. Di conseguenza, rileva che la sentenza andrà riformata pure in punto di spese, anche tenuto conto del fatto che le eccezioni preliminari che l'opponente aveva formulato sono state disattese. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. Non si è costituita , nonostante la ritualità della notifica del ricorso in CP_6 appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello si presta ad esser accolto. Orbene, il fascicolo di parte opponente di primo grado è visionabile nell'incarto processuale del Tribunale;
ora, dalla disamina dei documenti che la sig.ra aveva CP_6 allegato al ricorso a riprova dell'eccezione di pagamento, si evince la pre ltanto di alcune quietanze di F24, tuttavia prive dell'imputazione di pagamento (nel senso che da tali documenti non si comprende se i suddetti pagamenti siano riferiti proprio agli
3 avvisi di addebito in contestazione); l'unico documento che è certamente riferibile al pagamento di uno dei tre avvisi per cui è appello è il bollettino postale in cui è riportato il numero di avviso di addebito (n. 334 2015 00035211 60), che era di euro 1224,38, notificato il 20.12.2015, per come riportato nell'intimazione di pagamento opposta;
il pagamento risale al 19.2.2016, sicché è tardivo rispetto al termine di 40 giorni entro cui andava effettuato il pagamento, tant'è che l chiede, per tale avviso, solo l'importo Pt_1 di euro 29,41 quali somme aggiuntive. D'altro canto, è noto che << Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20288 del 04/10/2011); in sostanza, grava sul debitore l'onere di provare di avere effettuato un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito;
nel caso di specie, come si è detto, solo in relazione ad uno dei tre avvisi di addebito si può dire raggiunta la prova della riconducibilità del pagamento effettuato allo stesso (e tuttavia per questo rimangono dovute le sanzioni, che sono le sole richieste nell'intimazione di pagamento).
§5 In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata in parte qua, con conseguente rigetto totale del ricorso proposto da . CP_6 Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 13 febbraio 2023, avverso la sentenza del Parte_1 dice del lavoro, n. 1279/2022, resa in data 14 settembre 2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto;
CP_6
2. condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di lite nei confronti dell' e di , che liquida, per ciascuna parte, in euro Pt_1 Controparte_1 269 quant 906,00 per il secondo grado, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 cpc quanto ad . Controparte_1 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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