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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41868/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.to in Via Nomentana n. 63, Roma, presso e Parte_1 nello studio legale dell'Avvocato Jacopo Baldi, che lo rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “Che il Tribunale Ill.mo, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, voglia con sentenza munita di formula esecutiva CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi della pensione di inabilità Ex Art. 12 L. n. 118/71 dal 12.07.24 ad oggi, come riconosciuto con il verbale di commissione medico legale oltre gli interessi legali ed CP_1 accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n.
483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Deduceva il ricorrente:
- che con verbale del 12.7.2024 la Commissione medica aveva CP_1 accertato la sua condizione di invalidità al 100% con necessità di assistenza continua;
- che in data 25.7.2024 la sede di Roma Garbatella aveva liquidato in CP_1 suo favore i ratei della indennità di accompagnamento “omettendo di liquidare anche la pensione di inabilità Ex Art. 12 L. n. 118/71, così come riconosciuto con il verbale già richiamato”;
- che in data 13.9.2024 aveva inoltrato ricorso amministrativo ma che detto ricorso era stato rigettato con la motivazione che nel 2023 il ricorrente aveva un reddito superiore e che non era stato indicato il reddito presunto per l'anno 2024 né era stato indicata una cessazione del rapporto di lavoro in essere nel 2023. Premessi tali fatti deduceva che il rapporto di lavoro era cessato come da verbale di conciliazione che allegava del 31.1.2024 e che quindi alla data del 12.7.2024 quando l' aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento CP_1 il ricorrente non era più occupato. Deduceva che nel 2024 era a carico della moglie come risultava dall'ultima dichiarazione dei redditi inviata dalla moglie del ricorrente. Deduceva pertanto di essere in possesso dei requisiti per ottenere il pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che nel modello AP70 inviato dal ricorrente, il reddito del ricorrente era superiore ai limiti di legge per l'erogazione della pensione ex art.12 L.118/1971 e che il ricorrente non aveva indicato se il rapporto dei lavoro in essere nel 2023 era cessato o meno. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Alla udienza del 21.32025 le parti discutevano il ricorso e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 13.6.2025 con termine per note e per deposito del modello AP70 non allegato al ricorso. Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorrente deduce la sussistenza dei requisiti socio amministrativi per il pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971 avendo già la Commissione
accertato la sua condizione di invalidità al 100%. CP_1
5.Tuttavia dalla documentazione agli atti emerge che il pagamento della pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971 è stato rigettato da con la CP_1 seguente motivazione “In sede di trasmissione dell'ap70 è stato dichiarato un reddito di 16.731,00 Euro per l'anno 2023. L'anno della decorrenza della prestazione è il 2024 e per tale anno non è stato indicato il reddito presunto necessario alla definizione, né è stata indicata sull'ap70 un'eventuale cessazione. Dalla banca dati Unilav tuttavia risulta inoltre in corso un rapporto di lavoro iniziato nel 2022 e prorogato fino al 31/12/2025. Pertanto si conferma la reiezione della domanda per non aver trasmesso dichiarazione relativa ai redditi presunti per l'anno 2024, né risulta indicata eventuale cessazione dell'attività lavorativa”. Il ricorrente non ha contestato di avere inviato all un modello AP70 con CP_1
l'indicazione di un reddito personale superiore ai limiti di legge per poter usufruire della pensione ex art.12 L.118/1971 e tale fatto deve quindi ritenersi pacifico. L' pertanto non ha liquidato in favore del ricorrente la pensione in quanto CP_1
i redditi dallo stesso dichiarati nel 2023 erano superiori ai limiti di legge e in quanto dalla banca dati UNILAV il rapporto di lavoro dello stesso risultava ancora in essere.
6.Parte ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro era cessato il 30.1.2024 e che nel 2024 lo stesso era a carico della moglie e a sostegno di tali assunti ha allegato un verbale di conciliazione e la dichiarazione dei redditi inviata dalla moglie. Tuttavia, il verbale di conciliazione in sede sindacale allegato al ricorso non prova quali siano i redditi del ricorrente per il 2024, né che lo stesso non abbia lavorato in tale annualità Né la prova è fornita dalla dichiarazione dei redditi della moglie allegata al ricorso essendo detta dichiarazione fiscale relativa all'anno 2023 annualità in cui è pacifico che il ricorrente abbia dichiarato di percepire un reddito superiore al limite di legge per usufruire della pensione ex art.12 L.118/1971 ( allegato 6 parte ricorrente).
7.Non avendo pertanto il ricorrente fornito la prova, che gravava sullo stesso, della sussistenza dei requisiti reddituali per avere diritto al pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971, il ricorso deve essere rigettato.
8.Le spese devono essere compensate, malgrado la soccombenza di parte ricorrente , stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ex art.152 disp att c.p.c. allegata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41868/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.to in Via Nomentana n. 63, Roma, presso e Parte_1 nello studio legale dell'Avvocato Jacopo Baldi, che lo rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “Che il Tribunale Ill.mo, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, voglia con sentenza munita di formula esecutiva CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi della pensione di inabilità Ex Art. 12 L. n. 118/71 dal 12.07.24 ad oggi, come riconosciuto con il verbale di commissione medico legale oltre gli interessi legali ed CP_1 accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n.
483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Deduceva il ricorrente:
- che con verbale del 12.7.2024 la Commissione medica aveva CP_1 accertato la sua condizione di invalidità al 100% con necessità di assistenza continua;
- che in data 25.7.2024 la sede di Roma Garbatella aveva liquidato in CP_1 suo favore i ratei della indennità di accompagnamento “omettendo di liquidare anche la pensione di inabilità Ex Art. 12 L. n. 118/71, così come riconosciuto con il verbale già richiamato”;
- che in data 13.9.2024 aveva inoltrato ricorso amministrativo ma che detto ricorso era stato rigettato con la motivazione che nel 2023 il ricorrente aveva un reddito superiore e che non era stato indicato il reddito presunto per l'anno 2024 né era stato indicata una cessazione del rapporto di lavoro in essere nel 2023. Premessi tali fatti deduceva che il rapporto di lavoro era cessato come da verbale di conciliazione che allegava del 31.1.2024 e che quindi alla data del 12.7.2024 quando l' aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento CP_1 il ricorrente non era più occupato. Deduceva che nel 2024 era a carico della moglie come risultava dall'ultima dichiarazione dei redditi inviata dalla moglie del ricorrente. Deduceva pertanto di essere in possesso dei requisiti per ottenere il pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Evidenziava che nel modello AP70 inviato dal ricorrente, il reddito del ricorrente era superiore ai limiti di legge per l'erogazione della pensione ex art.12 L.118/1971 e che il ricorrente non aveva indicato se il rapporto dei lavoro in essere nel 2023 era cessato o meno. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Alla udienza del 21.32025 le parti discutevano il ricorso e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 13.6.2025 con termine per note e per deposito del modello AP70 non allegato al ricorso. Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorrente deduce la sussistenza dei requisiti socio amministrativi per il pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971 avendo già la Commissione
accertato la sua condizione di invalidità al 100%. CP_1
5.Tuttavia dalla documentazione agli atti emerge che il pagamento della pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971 è stato rigettato da con la CP_1 seguente motivazione “In sede di trasmissione dell'ap70 è stato dichiarato un reddito di 16.731,00 Euro per l'anno 2023. L'anno della decorrenza della prestazione è il 2024 e per tale anno non è stato indicato il reddito presunto necessario alla definizione, né è stata indicata sull'ap70 un'eventuale cessazione. Dalla banca dati Unilav tuttavia risulta inoltre in corso un rapporto di lavoro iniziato nel 2022 e prorogato fino al 31/12/2025. Pertanto si conferma la reiezione della domanda per non aver trasmesso dichiarazione relativa ai redditi presunti per l'anno 2024, né risulta indicata eventuale cessazione dell'attività lavorativa”. Il ricorrente non ha contestato di avere inviato all un modello AP70 con CP_1
l'indicazione di un reddito personale superiore ai limiti di legge per poter usufruire della pensione ex art.12 L.118/1971 e tale fatto deve quindi ritenersi pacifico. L' pertanto non ha liquidato in favore del ricorrente la pensione in quanto CP_1
i redditi dallo stesso dichiarati nel 2023 erano superiori ai limiti di legge e in quanto dalla banca dati UNILAV il rapporto di lavoro dello stesso risultava ancora in essere.
6.Parte ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro era cessato il 30.1.2024 e che nel 2024 lo stesso era a carico della moglie e a sostegno di tali assunti ha allegato un verbale di conciliazione e la dichiarazione dei redditi inviata dalla moglie. Tuttavia, il verbale di conciliazione in sede sindacale allegato al ricorso non prova quali siano i redditi del ricorrente per il 2024, né che lo stesso non abbia lavorato in tale annualità Né la prova è fornita dalla dichiarazione dei redditi della moglie allegata al ricorso essendo detta dichiarazione fiscale relativa all'anno 2023 annualità in cui è pacifico che il ricorrente abbia dichiarato di percepire un reddito superiore al limite di legge per usufruire della pensione ex art.12 L.118/1971 ( allegato 6 parte ricorrente).
7.Non avendo pertanto il ricorrente fornito la prova, che gravava sullo stesso, della sussistenza dei requisiti reddituali per avere diritto al pagamento della pensione ex art.12 L.118/1971, il ricorso deve essere rigettato.
8.Le spese devono essere compensate, malgrado la soccombenza di parte ricorrente , stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ex art.152 disp att c.p.c. allegata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso