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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3661 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili tra codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Migliorini i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Claudia Neri e Simona Santoni in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 09.12.2025):
“Le parti danno atto di avere depositato fogli di precisazioni congiunte sottoscritte anche
1 personalmente dalle parti. Le parti si riportano alle conclusioni depositate” e quindi
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Empoli, in data il 20/07/1985, con atto trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 83, P II, serie A;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Revocare ogni provvedimento assunto in sede di separazione in favore e contro le parti costituite nel presente giudizio ad eccezione dell'addebito a carico di;
4. Parte_1
Determinare un assegno divorzile a carico di ed in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di €500,00, con decorrenza dalla data odierna e fino al giorno
[...]
28/02/2027 compreso, stabilendo che dal 01/03/2027 compreso cesserà ogni obbligo da parte di nei confronti di 5. Niente disporre in merito Parte_1 Controparte_1 all'immobile in Marina di Castagneto ed in comproprietà fra le parti;
6. Rinunciata ogni altra domanda da parte di e con accettazione della rinuncia da Controparte_1 parte di 7. Spese integralmente compensate.” Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 20.07.1985 e di aver ottenuto la separazione personale con sentenza n.
[...]
3057/2019 del Tribunale di Firenze, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale. Ha evidenziato la ormai intervenuta maggiore età e autosufficienza dei figli, per cui non sarebbe stato necessario adottare ulteriori provvedimenti relativi all'affidamento, al mantenimento e all'assegnazione della casa familiare, chiedendo la revoca di quanto disposto in sede di separazione e la mancata conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Ha inoltre chiesto nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, o, in denegata ipotesi, la riduzione dell'importo dell'assegno riconosciuto alla moglie in sede di separazione, deducendo l'assenza di un rilevante squilibrio economico.
Ha rappresentato, infatti, di percepire un reddito pensionistico significativamente ridotto rispetto al passato, mentre la resistente disporrebbe di un patrimonio immobiliare di valore superiore e di ulteriori mezzi che le garantirebbero autonomia economica oltre a
2 generiche capacità lavorative, circostanze che renderebbe ingiustificata la corresponsione dell'assegno.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree e proponendo domande riconvenzionali. Ha aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura fissata in sede di separazione (€ 1.418,00 rivalutati), oltre alla quota dell'indennità di fine rapporto maturata dal ricorrente. Ha dedotto la sussistenza di uno squilibrio economico e patrimoniale tra le parti e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, invocando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza di comparizione del 17.106.2025 le parti hanno confermato le rispettive domande, il Giudice ha tentato la conciliazione e disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza aprile 2025. Il procedimento è quindi proseguito in via istruttoria mediante le produzioni ed integrazioni documentali. All'udienza del 30.10.2025, dopo confronto sulle rispettive proposte, le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per la corresponsione di un assegno divorzile di € 500,00 mensili fino al 28.02.2027, con revoca dei provvedimenti di separazione relativi al figlio e compensazione delle spese. Raggiunto un Per_1 accordo tra le parti all'udienza del 30.10.2025 e disposta la produzione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, , all'udienza del 09.12.2025 le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
3 convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3057/2019, pubblicata in data 21.10.2019.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.03.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
In accoglimento delle concordi conclusioni delle parti come sopra riportate, pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e vertenti su diritti disponibili. Le previsioni economiche, inoltre, risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
20.07.1985 in Empoli (FI) da nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Empoli al n. 83, parte II, serie A, anno 1985;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La presidente
Dott.ssa concoSilvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3661 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili tra codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Migliorini i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Claudia Neri e Simona Santoni in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 09.12.2025):
“Le parti danno atto di avere depositato fogli di precisazioni congiunte sottoscritte anche
1 personalmente dalle parti. Le parti si riportano alle conclusioni depositate” e quindi
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in Empoli, in data il 20/07/1985, con atto trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 83, P II, serie A;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Empoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Revocare ogni provvedimento assunto in sede di separazione in favore e contro le parti costituite nel presente giudizio ad eccezione dell'addebito a carico di;
4. Parte_1
Determinare un assegno divorzile a carico di ed in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di €500,00, con decorrenza dalla data odierna e fino al giorno
[...]
28/02/2027 compreso, stabilendo che dal 01/03/2027 compreso cesserà ogni obbligo da parte di nei confronti di 5. Niente disporre in merito Parte_1 Controparte_1 all'immobile in Marina di Castagneto ed in comproprietà fra le parti;
6. Rinunciata ogni altra domanda da parte di e con accettazione della rinuncia da Controparte_1 parte di 7. Spese integralmente compensate.” Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 20.07.1985 e di aver ottenuto la separazione personale con sentenza n.
[...]
3057/2019 del Tribunale di Firenze, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale. Ha evidenziato la ormai intervenuta maggiore età e autosufficienza dei figli, per cui non sarebbe stato necessario adottare ulteriori provvedimenti relativi all'affidamento, al mantenimento e all'assegnazione della casa familiare, chiedendo la revoca di quanto disposto in sede di separazione e la mancata conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Ha inoltre chiesto nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, o, in denegata ipotesi, la riduzione dell'importo dell'assegno riconosciuto alla moglie in sede di separazione, deducendo l'assenza di un rilevante squilibrio economico.
Ha rappresentato, infatti, di percepire un reddito pensionistico significativamente ridotto rispetto al passato, mentre la resistente disporrebbe di un patrimonio immobiliare di valore superiore e di ulteriori mezzi che le garantirebbero autonomia economica oltre a
2 generiche capacità lavorative, circostanze che renderebbe ingiustificata la corresponsione dell'assegno.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree e proponendo domande riconvenzionali. Ha aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura fissata in sede di separazione (€ 1.418,00 rivalutati), oltre alla quota dell'indennità di fine rapporto maturata dal ricorrente. Ha dedotto la sussistenza di uno squilibrio economico e patrimoniale tra le parti e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, invocando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza di comparizione del 17.106.2025 le parti hanno confermato le rispettive domande, il Giudice ha tentato la conciliazione e disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza aprile 2025. Il procedimento è quindi proseguito in via istruttoria mediante le produzioni ed integrazioni documentali. All'udienza del 30.10.2025, dopo confronto sulle rispettive proposte, le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per la corresponsione di un assegno divorzile di € 500,00 mensili fino al 28.02.2027, con revoca dei provvedimenti di separazione relativi al figlio e compensazione delle spese. Raggiunto un Per_1 accordo tra le parti all'udienza del 30.10.2025 e disposta la produzione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, , all'udienza del 09.12.2025 le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
3 convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3057/2019, pubblicata in data 21.10.2019.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (18.03.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
In accoglimento delle concordi conclusioni delle parti come sopra riportate, pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e vertenti su diritti disponibili. Le previsioni economiche, inoltre, risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
20.07.1985 in Empoli (FI) da nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Empoli al n. 83, parte II, serie A, anno 1985;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La presidente
Dott.ssa concoSilvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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